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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12059 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LUCA CAPPIELLO E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A.M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.05.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. , opposizione preceduta da Per_1 rituale e tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo. L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento dello stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: pensione di inabilità/indennità di accompagnamento ed handicap con connotazione di gravità ex Legge 104/92 art. 3 comma 3; che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento delle invocate prestazioni. Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P.. Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica. Dalla espletata indagine tecnica emergeva che parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da non determinare nello stesso una invalidità utile ai fini della concessione delle prestazioni richieste. Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice. Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario disporre nuova ctu. Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Nel merito la domanda attrice è fondata. Il ctu ha così concluso: …”, la signora ” a) Per_2 Parte_1 INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12L 118/71 con elevato grado di ragionevole certezza a far tempo di Dicembre 2024 fino al compimento, secondo la più recente normativa, del sessantasettesimo anno di età. Successivamente la ricorrente dovrà essere considerata INVALIDO con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, corrispondenti ad invalidità del 100%. b) non è stata in grado di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non è in grado di compiere da sola le funzioni e i compiti proprî della sua età e, quindi, i fondamentali atti quotidiani della vita, avendo necessità di assistenza continua con elevato grado di ragionevole certezza e di probabilità logistica dal mese di dicembre 2024. c) presenta un complesso morboso che ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, configurando una condizione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 legge 104/92) dal mese di dicembre 2024”. Sulla scorta di tali premesse il ricorso va accolto con conseguente accertamento in capo a , del riconoscimento dell'indennità Parte_2 di accompagnamento ed handicap con connotazione di gravità Legge 104/92 art 3 comma 3 a decorrere dal mese di dicembre 2024. L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2024 oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese seguono la soccombenza. L'accoglimento della domanda a far data da epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione giustifica la compensazione nella misura di 2/3. Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che è Parte_1 invalida con riconoscimento della pensione di inabilità (fino al 1.8.2025), della indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità L.104/92 art 3 comma 3 a decorrere dal mese di dicembre 2024. Condanna conseguentemente l in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di dicembre 2024, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l al pagamento delle spese di lite che, compnsate per 2/3, CP_1 liquida in complessivi € 800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione. Napoli, 18/11/2025
IL GIUDICE (dott.ssa Stefania BORRELLI)