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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23706/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA MONTE ASOLONE 8, TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. MORABITO DOMENICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 27, TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. NOSENZO CINZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 05/10/2013. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio è nata una figlia: l'11/11/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 08/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di . Le decisioni di Per_1 maggior interesse, afferenti la "gestione straordinaria", saranno assunte di concerto, mentre quelle di "ordinaria amministrazione" potranno essere prese, quando il genitore ha il figlio con sé, anche disgiuntamente.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, le modalità di frequentazione di saranno le Per_1 seguenti:
- la prima settimana, dall'uscita da scuola del lunedì al successivo lunedì mattina con il padre;
- la seconda settimana dall'uscita da scuola del lunedì al successivo lunedì mattina con la madre;
e così di seguito anche nei periodi non scolastici;
- due settimane per ciascun genitore durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio, alternativamente dal 24 al 30 dicembre e dall'1° al 6 gennaio;
gli altri periodi di vacanza ed il giorno del compleanno ad anni alterni.
PRENDE ATTO che la casa già coniugale di Via Postumia 52/B in Torino resta assegnata al marito con l'uso degli arredi che rimangono in piena proprietà al marito. La Sig.ra a far data dal 07/02/2025 Pt_1 ha lasciato la casa già coniugale.
DISPONE che, dal momento del rilascio della casa già familiare da parte della Sig.ra e quindi dal Pt_1 7/2/2025, il Sig. si impegni a contribuire al mantenimento della figlia , versando CP_1 Per_1 mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità, la somma di € 400,00, importo da rivalutare annualmente secondo l'incremento della vita accertato dall'ISTAT; in aggiunta a ciò, il Sig. si impegna a concorrere alle spese extra relative alla figlia, come da Protocollo di Intesa del CP_1 Fero di Torino, accollandosi la maggior quota dei 60%.
PRENDE ATTO che la Sig.ra con decorrenza dal rilascio della casa già coniugale, e quindi dal Pt_1 7/2/2025, percepirà per intero l'assegno unico universale relativo alla figlia;
sino ad allora Per_1 l'assegno era diviso in parti eguali tra i genitori.
PRENDE ATTO che, sino al rilascio della casa già coniugale da parte della Sig.ra le spese correnti Pt_1 relative alla casa medesima, utenze incluse, erano divise in questo modo: 66% a carico del merito - 34% a carico della moglie. pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che, in contropartita del concorso al pagamento del mutuo ipotecario da parte della moglie, all'arredo della casa già coniugale (arredo che resterà di proprietà esclusiva del marito), all'autovettura Fiat 500 tg. FK284TE (autovettura che verrà volturata gratuitamente alla moglie) le parti ricorrenti convengono le seguenti pattuizioni patrimoniali: a) di liquidare la polizza assicurativa più piccola (circa € 16.000,00 lordi) al termine del procedimento di separazione coniugale (pubblicazione della sentenza) il cui ricavato verrà diviso a metà tra i coniugi;
b) che nel mese di gennaio 2025 è stata messa in liquidazione la polizza più grande (circa 73.000,00 euro lordi) e la somma ricavata dalla liquidazione della polizza più grande è già stata divisa a metà tra i coniugi;
c) il sig. ha, inoltre, CP_1 già corrisposto alla sig.ra l'importo concordato di euro 22.000,00 a titolo compensativo del Pt_1 concorso al pagamento del mutuo ipotecario da parte della moglie saldando così ogni pendenza;
d) il Sig. rinuncia alla richiesta di pagamento da parte della moglie di eventuali rimborsi IRPEF di sua CP_1 spettanza.
PRENDE ATTO che i superiori accordi patrimoniali sono strettamente collegati l'uno all'altro, validi ed operativi sol perché congiuntamente regolati, implicanti una valenza economica sostanziale, oggetto di previa e complessiva considerazione, dove ciascuna parte, in modo diretto od indiretto, sopporta un onere/costo a proprio carico, traendo separato beneficio, ritenuto di pieno gradimento.
PRENDE ATTO che, alla luce di tali pattuizioni, nella misura in cui troveranno puntuale e precisa esecuzione, le parti in epigrafe danno atto di aver disciplinato ogni e pregressa, reciproca ed eventuale pendenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23706/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA MONTE ASOLONE 8, TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. MORABITO DOMENICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 27, TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. NOSENZO CINZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 05/10/2013. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio è nata una figlia: l'11/11/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 08/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di . Le decisioni di Per_1 maggior interesse, afferenti la "gestione straordinaria", saranno assunte di concerto, mentre quelle di "ordinaria amministrazione" potranno essere prese, quando il genitore ha il figlio con sé, anche disgiuntamente.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, le modalità di frequentazione di saranno le Per_1 seguenti:
- la prima settimana, dall'uscita da scuola del lunedì al successivo lunedì mattina con il padre;
- la seconda settimana dall'uscita da scuola del lunedì al successivo lunedì mattina con la madre;
e così di seguito anche nei periodi non scolastici;
- due settimane per ciascun genitore durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio, alternativamente dal 24 al 30 dicembre e dall'1° al 6 gennaio;
gli altri periodi di vacanza ed il giorno del compleanno ad anni alterni.
PRENDE ATTO che la casa già coniugale di Via Postumia 52/B in Torino resta assegnata al marito con l'uso degli arredi che rimangono in piena proprietà al marito. La Sig.ra a far data dal 07/02/2025 Pt_1 ha lasciato la casa già coniugale.
DISPONE che, dal momento del rilascio della casa già familiare da parte della Sig.ra e quindi dal Pt_1 7/2/2025, il Sig. si impegni a contribuire al mantenimento della figlia , versando CP_1 Per_1 mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità, la somma di € 400,00, importo da rivalutare annualmente secondo l'incremento della vita accertato dall'ISTAT; in aggiunta a ciò, il Sig. si impegna a concorrere alle spese extra relative alla figlia, come da Protocollo di Intesa del CP_1 Fero di Torino, accollandosi la maggior quota dei 60%.
PRENDE ATTO che la Sig.ra con decorrenza dal rilascio della casa già coniugale, e quindi dal Pt_1 7/2/2025, percepirà per intero l'assegno unico universale relativo alla figlia;
sino ad allora Per_1 l'assegno era diviso in parti eguali tra i genitori.
PRENDE ATTO che, sino al rilascio della casa già coniugale da parte della Sig.ra le spese correnti Pt_1 relative alla casa medesima, utenze incluse, erano divise in questo modo: 66% a carico del merito - 34% a carico della moglie. pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che, in contropartita del concorso al pagamento del mutuo ipotecario da parte della moglie, all'arredo della casa già coniugale (arredo che resterà di proprietà esclusiva del marito), all'autovettura Fiat 500 tg. FK284TE (autovettura che verrà volturata gratuitamente alla moglie) le parti ricorrenti convengono le seguenti pattuizioni patrimoniali: a) di liquidare la polizza assicurativa più piccola (circa € 16.000,00 lordi) al termine del procedimento di separazione coniugale (pubblicazione della sentenza) il cui ricavato verrà diviso a metà tra i coniugi;
b) che nel mese di gennaio 2025 è stata messa in liquidazione la polizza più grande (circa 73.000,00 euro lordi) e la somma ricavata dalla liquidazione della polizza più grande è già stata divisa a metà tra i coniugi;
c) il sig. ha, inoltre, CP_1 già corrisposto alla sig.ra l'importo concordato di euro 22.000,00 a titolo compensativo del Pt_1 concorso al pagamento del mutuo ipotecario da parte della moglie saldando così ogni pendenza;
d) il Sig. rinuncia alla richiesta di pagamento da parte della moglie di eventuali rimborsi IRPEF di sua CP_1 spettanza.
PRENDE ATTO che i superiori accordi patrimoniali sono strettamente collegati l'uno all'altro, validi ed operativi sol perché congiuntamente regolati, implicanti una valenza economica sostanziale, oggetto di previa e complessiva considerazione, dove ciascuna parte, in modo diretto od indiretto, sopporta un onere/costo a proprio carico, traendo separato beneficio, ritenuto di pieno gradimento.
PRENDE ATTO che, alla luce di tali pattuizioni, nella misura in cui troveranno puntuale e precisa esecuzione, le parti in epigrafe danno atto di aver disciplinato ogni e pregressa, reciproca ed eventuale pendenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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