Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 2974
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Immobile non adibito ad abitazione principale e non utilizzato per lunghi periodi dell'anno

    Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio. La perdita di possesso o detenzione non è automatica e richiede una dichiarazione da parte del contribuente. Il ricorrente non ha fornito documentazione probatoria idonea.

  • Rigettato
    Prescrizione pretesa creditoria per l'anno 2018

    Il termine per la prescrizione per l'anno 2018 decorre dal 2019 e l'atto di accertamento poteva essere emesso entro il 31-12-2024. L'accertamento è stato notificato nei termini.

  • Rigettato
    Nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per difformità e irregolarità

    Il contribuente ha l'onere di provare le condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni. Il ricorrente non ha fornito documentazione idonea a smentire l'atto impositivo.

  • Rigettato
    Mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni

    L'istituto del cumulo giuridico non è applicabile alle sanzioni per omesso o ritardato versamento di tributi, in quanto queste violazioni attengono all'imposta già liquidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 2974
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2974
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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