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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2974/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US ER, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5328/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5328/2025, depositato telematicamente, il Sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.112401483167 del 28.10.2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Tari.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), annualità 2018-2023, dell'importo di €.2.538,00=, notificato da Roma Capitale in data 29/11/2024, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce che il ricorrente in qualità di sacerdote è impegnato per lunghi periodi in missioni umanitarie presso la diocesi cattolica di Orlu in Nigeria;
il nucleo familiare dell'istante - titolare dell'immobile per cui oggi si chiede il presunto tributo - è composto dal solo Nominativo_1, il quale, come detto, trascorre gran parte del proprio tempo impegnato in missioni umanitarie all'estero ed è residente in Italia presso la città di Matera
(come da certificato di residenza che si allega); trattandosi di immobile non adibito ad abitazione principale, per lunghi periodi dell'anno non è utilizzato, così come dimostrato dai costi delle utenze domestiche che non contengono consumi. Eccepisce la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria in relazione all'anno
2018; la nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento in quanto difforme ed irregolare rispetto ai requisiti essenziali previsti dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023 e secondo gli artt.
3-5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Non vi è conformità rispetto al calcolo della quota fissa (numero degli occupanti, valore della superficie calpestabile) e rispetto al calcolo della quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione).
In merito alla quota fissa l'avviso di accertamento contestato, indica erroneamente quale parametro di calcolo in n. 3 i componenti del nucleo familiare considerati ai fini del computo della tassazione ed in merito alla quota variabile l'avviso di accertamento presuppone l'uso ordinario e costante dell'unita immobiliare di riferimento;
le predette presunzioni sono errate e vanno riconsiderate. Eccepisce inoltre che la corretta e legittima applicazione della norma avrebbe dovuto comportare l'irrogazione di un'unica sanzione complessiva pari a quella base maggiorata del 50%.
Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso in data 28/01/2025, non si è costituita in giudizio.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013,
è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all'assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati. I giudici di Cassazione confermano l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale “Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti”. Per la Corte dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che “la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti” confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l'applicazione della TARI.
Il Giudice rileva inoltre che la perdita di possesso e della detenzione di un immobile non è una procedura automatica effettuata in autonomia dall'amministrazione, infatti la normativa TARI prevede che al fine di consentire la corretta emissione dei bollettini di pagamento, è necessario dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni.
L'art. 21 del Regolamento Tari Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 29/30-11/2013 e successive, ha previsto i tempi e i termini per dichiarare l'occupazione degli immobili, ma non risulta che il ricorrente abbia effettuato tale adempimento correttamente sulla superficie. Il ricorrente invero non ha depositato nessuna planimetria asseverata che certificasse la metratura dell'immobile.
In materia di imposta sui rifiuti (TARES/TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. Civile sez. trib.
22/09/2017 n. 22130).
Il legislatore impone l'obbligo di denuncia originaria o di variazione al fine di consentire all'ente impositore di riscontrare gli elementi obbiettivi testimoniati da idonea documentazione, in grado di far emergere situazioni meritevoli di tutela a cui è possibile applicare la riduzione o l'esclusione dalla tassazione TARI.
Nel caso di specie la esenzione richiesta era soggetta a specifica ed apposita richiesta da parte del ricorrente che, nella fattispecie, non risulta però prodotta.
Il Giudice rileva infine che il ricorrente si limita a contestare l'operato dell'Ente senza produrre in giudizio documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e non offre alcun elemento utile che avrebbe consentito di meglio verificare e valutare le ragioni solo enunciate dalla parte, limitandosi a produrre la fotocopia di un contratto, ove non risultano gli estremi della sua regitrazione. E' onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dal ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Va segnalato infine che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere della parte dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Poiché è onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, si ribadisce la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore.
In relazione alla eccezione relativa alla prescrizione intervenuta per l'anno 2018 e parzialmente per il 2019, il Giudice osserva che il ricorrente, a norma di legge, era tenuta, per l'anno d'imposta 2018, a presentare, entro il 30 giugno 2019, denuncia con la quale dichiarava l'esatta dimensione dell'immobile ai fini del pagamento del tributo locale. Pertanto, ai fini della decadenza, il dies a quo per l'anno 2018, inizia a decorrere dal 2019 e, ai sensi del richiamato comma 161 dell'art.1 della legge 296/2006, il Comune poteva quindi emettere l'atto di accertamento entro il 31-12-2024 (…entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.). Nel caso di specie l'accertamento è stato notificato in data 29/11/2024 quindi nei termini previsti dalla normativa di riferimento.
Va rigettato poi anche il motivo relativo alla mancata applicazione del cumulo giuridico. Infatti questa Corte condivide l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del
D. Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento»; (Cass. n.1540/2017; Cass.
n.2706/2017; Cass. ordinanza n.5744/2021; Cass. n.10631/2024).
Le altre censure restano assorbite.
Non si dispone sulle spese poiché l'Ufficio non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US ER, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5328/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483167 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5328/2025, depositato telematicamente, il Sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.112401483167 del 28.10.2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Tari.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), annualità 2018-2023, dell'importo di €.2.538,00=, notificato da Roma Capitale in data 29/11/2024, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce che il ricorrente in qualità di sacerdote è impegnato per lunghi periodi in missioni umanitarie presso la diocesi cattolica di Orlu in Nigeria;
il nucleo familiare dell'istante - titolare dell'immobile per cui oggi si chiede il presunto tributo - è composto dal solo Nominativo_1, il quale, come detto, trascorre gran parte del proprio tempo impegnato in missioni umanitarie all'estero ed è residente in Italia presso la città di Matera
(come da certificato di residenza che si allega); trattandosi di immobile non adibito ad abitazione principale, per lunghi periodi dell'anno non è utilizzato, così come dimostrato dai costi delle utenze domestiche che non contengono consumi. Eccepisce la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria in relazione all'anno
2018; la nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento in quanto difforme ed irregolare rispetto ai requisiti essenziali previsti dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023 e secondo gli artt.
3-5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Non vi è conformità rispetto al calcolo della quota fissa (numero degli occupanti, valore della superficie calpestabile) e rispetto al calcolo della quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione).
In merito alla quota fissa l'avviso di accertamento contestato, indica erroneamente quale parametro di calcolo in n. 3 i componenti del nucleo familiare considerati ai fini del computo della tassazione ed in merito alla quota variabile l'avviso di accertamento presuppone l'uso ordinario e costante dell'unita immobiliare di riferimento;
le predette presunzioni sono errate e vanno riconsiderate. Eccepisce inoltre che la corretta e legittima applicazione della norma avrebbe dovuto comportare l'irrogazione di un'unica sanzione complessiva pari a quella base maggiorata del 50%.
Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso in data 28/01/2025, non si è costituita in giudizio.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013,
è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all'assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati. I giudici di Cassazione confermano l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale “Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti”. Per la Corte dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che “la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti” confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l'applicazione della TARI.
Il Giudice rileva inoltre che la perdita di possesso e della detenzione di un immobile non è una procedura automatica effettuata in autonomia dall'amministrazione, infatti la normativa TARI prevede che al fine di consentire la corretta emissione dei bollettini di pagamento, è necessario dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni.
L'art. 21 del Regolamento Tari Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 29/30-11/2013 e successive, ha previsto i tempi e i termini per dichiarare l'occupazione degli immobili, ma non risulta che il ricorrente abbia effettuato tale adempimento correttamente sulla superficie. Il ricorrente invero non ha depositato nessuna planimetria asseverata che certificasse la metratura dell'immobile.
In materia di imposta sui rifiuti (TARES/TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. Civile sez. trib.
22/09/2017 n. 22130).
Il legislatore impone l'obbligo di denuncia originaria o di variazione al fine di consentire all'ente impositore di riscontrare gli elementi obbiettivi testimoniati da idonea documentazione, in grado di far emergere situazioni meritevoli di tutela a cui è possibile applicare la riduzione o l'esclusione dalla tassazione TARI.
Nel caso di specie la esenzione richiesta era soggetta a specifica ed apposita richiesta da parte del ricorrente che, nella fattispecie, non risulta però prodotta.
Il Giudice rileva infine che il ricorrente si limita a contestare l'operato dell'Ente senza produrre in giudizio documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e non offre alcun elemento utile che avrebbe consentito di meglio verificare e valutare le ragioni solo enunciate dalla parte, limitandosi a produrre la fotocopia di un contratto, ove non risultano gli estremi della sua regitrazione. E' onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dal ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Va segnalato infine che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere della parte dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Poiché è onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, si ribadisce la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore.
In relazione alla eccezione relativa alla prescrizione intervenuta per l'anno 2018 e parzialmente per il 2019, il Giudice osserva che il ricorrente, a norma di legge, era tenuta, per l'anno d'imposta 2018, a presentare, entro il 30 giugno 2019, denuncia con la quale dichiarava l'esatta dimensione dell'immobile ai fini del pagamento del tributo locale. Pertanto, ai fini della decadenza, il dies a quo per l'anno 2018, inizia a decorrere dal 2019 e, ai sensi del richiamato comma 161 dell'art.1 della legge 296/2006, il Comune poteva quindi emettere l'atto di accertamento entro il 31-12-2024 (…entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.). Nel caso di specie l'accertamento è stato notificato in data 29/11/2024 quindi nei termini previsti dalla normativa di riferimento.
Va rigettato poi anche il motivo relativo alla mancata applicazione del cumulo giuridico. Infatti questa Corte condivide l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del
D. Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento»; (Cass. n.1540/2017; Cass.
n.2706/2017; Cass. ordinanza n.5744/2021; Cass. n.10631/2024).
Le altre censure restano assorbite.
Non si dispone sulle spese poiché l'Ufficio non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.