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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di LI NO
Prima Sezione Civile
N. R. G. 2548/2025
Il Tribunale di LI NO, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
ES TA Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
NI ER Giudice rel ./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2548 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione il 4/11/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in Crispano (NA) alla via Cancello Coop Aurora Snc, elettivamente domiciliata in Crispano alla via G. Galilei n. 12, presso lo studio dell'avv. Giovanna Tacconi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 10 , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
Coop. Aurora Snc, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via
AO IC n.5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gialò che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di LI NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti con nota congiunta del 18/10/2025 hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo allegato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/3/2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 10/6/2011 in Crispano con dal Controparte_1
quale sono nati il 17/1/2014, e , il 10/7/2020, per le ragioni Per_1 Per_2
indicate nell'atto introduttivo ha chiesto la separazione personale dei coniugi. Nel merito, ha chiesto:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale sita in Crispano alla via Cancello Coop
Aurora Snc alla sig.ra che la abita con i minori;
Pt_1
- ordinare al Sig. di lasciare la casa coniugale, entro e non CP_1
oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di pagi na 2 di 10 comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- stabilire a carico del sig. un mantenimento di euro 700,00 CP_1
mensili per i figli minori, non economicamente autosufficienti, sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi e di euro
400,00 in favore della sig.ra da vers arsi entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione
Istat annuale;
l'assegno unico sarà al 50% tra genitori. Le spese scolastiche e le spese mediche per i figli sono al 50% tra i genitori. I coniugi si impegnano a comunicare entro trenta giorni eventuali cambi di domicilio o residenza;
- stabilire che le spese straordinarie, scolastiche, sportive e quelle mediche non coperte dal S.S.N. saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- i minori e vengono affidati congiuntamente alla madre Per_1 Per_2
e al padre ma vivranno con la madre;
- per quanto riguarda il diritto di visita, in ragione dell'età dei minori il padre avrà facoltà di vederli il martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 ovviamente compatibilmente alle esigenze scolastiche degli stessi e agli orari lavorativi del sig. ; CP_1
- i minori trascorreranno durante le vacanze estive quindici giorni con il padre nel bimestre luglio, agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il mese di maggio. Gli altri periodi di vacanza
(Natale, Pasqua ed altre festività) alternati vamente da concordare di volta in volta;
pagi na 3 di 10 - tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, e la salute
(scuola sport tempo libero, preventivi, spese mediche cure di ogni genere etc..) verranno prese concordemente dai genitori;
- la casa coniugale sita in Crispano, proprietari entrambi verrà assegnata alla sig.ra ; Parte_1
- il sig. continuerà con il pagamento del mutuo;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di comparizione delle parti del 23/6/2025, la Giudice
Delegata, al fine di verificare la regolare istaurazione del contraddittorio tra le medesime, ha rinviato al 22/10/2025.
Si è costituito il resistente, con comparsa di risposta del 10/10/2025, il quale ha evidenziato che le parti sono addivenute ad una definizione bonaria delle controversia.
All'udienza di comparizione del 22/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo allegato.
In data 4/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 5/11/2025, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separa zione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi è cessata
l'affectio coniugalis e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che pagi na 4 di 10 sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui all'accordo depositato in data 10/10/2025, così riportati:
A) AFFIDO E COLLOCAZIONE DEI MINORI
- L'affidamento dei minori sarà condiviso, con collocazione prevalente degli stessi presso la residenza materna, sita in Crispano, alla via Cancello
Coop Aurora snc.
- La sig.ra si obbliga ad aggiornare la propria residenza, Parte_1
appena le sarà possibile, comunicando al coniuge ogni eventuale variazione e/o cambio di residenza personale e dei minori.
Ai fini della conservazione di un ambiente familiare noto e di un centro di affetti, abitudini e consuetudini essenziali per la crescita dei figli minori, si precisa che l'abitazione in cui attualmente vivono i minori con la madre
è ubicata nel medesimo Condominio in cui si trova la casa coniugale, precisamente nella scala adiacente (Fabb. C, Scala B) pertanto, il centro dei loro interessi resterà immutato.
B) ASPETTI PATRIMONIALI RELATIVI ALL'ABITAZIONE
CONIUGALE
- La casa coniugale, sita in Crispano (Na), Via Cancello Coop. Aurora Snc,
A, attualmente in comproprietà con l'altro coniuge, Controparte_2
continuerà ad essere abitata dal sig. , fino a quando lo Controparte_1
riterrà opportuno, in virtù del diritto di abitazione, per le necessità personali e del suo eventuale nuovo nucleo familiare, in uno agli arredi e complementi esistenti, corrispondendo integralmente il mutuo e tutte le pagi na 5 di 10 utenze relative all'immobile, oltre il condominio, esonerando, per tali spese la sig.ra Il sig. , si obbliga a Parte_1 Controparte_1
comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sig.ra , l'eventuale trasferimento in altra abitazione. Da quel Parte_1
momento, tutte le spese relative all'immobile in comproprietà ricadranno a carico di entrambe le parti. La sig.ra , in virtù del concesso Parte_1
diritto di abitazione al sig. della casa con iugale, non Controparte_1
potrà richiedere allo stesso alcuna indennità di occupazione, per tutto il periodo di permanenza.
C) ASPETTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE AL
MANTENIMENTO DI CONIUGE E FIGLI
- La sig.ra , a tal proposito, rinuncia a qualsiasi pretesa economica Pt_1
in suo favore, a titolo di assegno di mantenimento, bilanciato dal risparmio di spesa relativo al mutuo, utenze e condominio dell'abitazione coniugale, sempre corrisposte dal sig. sin dall'acquisto dell'immobile. CP_1
- Il sig. si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento CP_1
per euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ogni figlio) oltre rivalutazione
ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, considerata l'attuale busta paga del è di circa € 1.550,00 mensili, gravato anche da un Controparte_1
prestito di € 150,00 contratto dai coniugi (in costanza di matrimonio) per consentire la celebrazione della Comunione del figlio Per_1
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori (scuola, sport, tempo libero etc.) e, più in generale, ad ogni aspetto relativo alla vita degli stessi, dovrà essere presa di comune accordo tra essi genitori, i quali dovranno reciprocamente comunicare e consultarsi in merito a tutte le problematiche ad esse inerenti. In caso di disaccordo, la pagi na 6 di 10 decisione sarà assunta dal Giudice;
- limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di preventivo accordo, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minor i presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo stabilito;
D) DIRITTO DI VISITA GENTORI/FIGLI
- Le parti concordano diritti di visita padre/figli per due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, sempre con rispetto delle esigenze dei minori, oltre i fine settimana alternati (dal sabato mattina fino alla domenica sera, con pernottamento presso la residenza paterna o materna), salvo diversi accordi tra le parti;
- durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, salvo diverso accordo tra le parti, ad anni alterni, il 24 dice mbre con un genitore o il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e 1° gennaio con l'altro, nonché il 5 gennaio con l'uno ed il 6 gennaio con l'altro; tale sistema alternativo è di comuno accordo stabilito anche per il periodo pasquale, in relazione al quale i figli staranno, in modo alternato il sabato precedente alla Domenica delle Palme con un genitore e la Domenica delle Palme con l'altro, poi la domenica di Pasqua con un genitore, il Lunedì di Pasquetta invece con l'altro genitore;
- durante il periodo estivo, i figli trascorreranno, almeno 15 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive con ciascun genitore, concordate preventivamente tra gli stessi in relazione alle esigenze dei minori, nonché ai rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro o impegni personali, dandone preavviso entro il 30 giugno di ogni anno;
pagi na 7 di 10 - in relazione alle singole festività rosse previste dal calendario (25 aprile,
l° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre etc.), i bambini trascorreranno le ricorrenze alternate (es. 25 aprile con madre, l° maggio con il padre, e così via) per l'intera giornata, seguendo annualmente il criterio dell'alternanza, con orario 10:00 - 20:00;
- possibilità per ciascun genitore di festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la Festa del Papà (per il sig. ) e quella della CP_1
mamma (per la sig.ra ), unitamente alle ricorrenze ed agli Pt_1
anniversari propri e dei familiari, con i figli minori. Circa il compleanno ed onomastico di e , invece, le parti concordano che le Per_1 Per_3
ricorrenze saranno festeggiate, separatamente a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti anche circa la possibilità di festeggiare insieme;
In ogni caso, le parti potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione dei figli minori, in considerazione delle rispettive esigenze di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia, che le diverse modalità eventualmente concordate siano in ogni caso idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi dei bambini;
E) SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AI FIGLI
- Le parti concordano una ripartizione delle spese straordinarie riguardanti i figli minori, al 50%, secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di
LI NO vigente;
Dette spese straordinarie dovranno, come da suddetto Protocollo, essere preventivamente concordate tra i genitori, eccetto quelle considerate urgenti ed inevitabili. Il concorso di ciascuno avverrà mediante rimborso pagi na 8 di 10 della propria quota a quello che ne abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute e/o degli scontrini di spesa.
F) RIPARTIZIONE ASSEGNO UNICO
Le parti concordano una ripartizione dell'assegno unico per i figli al 50% tra i coniugi;
G) RAPPORTI CON I RA AL
Le parti s'impegnano a garantire una stabilità affettiva, emotiva con i rispettivi rami parentali, astenendosi da qualsivoglia comportamento ostruzionistico, nel superiore interesse dei figli minori.
H) MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
Le parti stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni inerenti ai minori potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggio tramite WhatsApp, limitando, tuttavia, tali rapporti esclusivamente alle esigenze e problematiche riguardanti i bam bini, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione.
Le parti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, presso cui scambiarsi notizie circa i figli, essere sempre reperibili telefonicamente per ogni evenienza inerente e e, Per_1 Per_2
comunque, ognuno dei due dovrà essere posto a conoscenza degli spostamenti dell'altro in località diverse da quelle abituali, quando avrà con sé i minori.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori e Per_2 Per_1
pagi na 9 di 10 In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a. pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato LI Controparte_1
il 5/8/1978, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crispano
(Atto n. 10, parte II, serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno
2011) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c. compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
NI ER ES TA
pagi na 10 di 10