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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 61/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IC GA La RT,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 61/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Teresa Strangio,
- Parte attrice opponente
nei confronti di:
(C.F. e P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio dell'Avv. Assunta Costanza
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Con atto di citazione notificato in data 16/01/2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29520230028855761000, emessa da per il recupero delle spese processuali Controparte_2 liquidate in favore dell' dal Controparte_3
Pag. 1 di 6 Tribunale di Patti nella sentenza n. 153/22, depositata in data 07/03/20222, oltre spese di notifica ed accessori di legge, per l'importo complessivo di euro 1.345,20.
L'opponente ha, quindi, chiesto: “accertare e dichiarare l'inesistenza del credito intimato per quanto motivato in premessa;
per l'effetto, annullare la cartella esattoriale impugnata;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge anche ai sensi dell'art 96 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
(di seguito denominata , eccependo, in via preliminare, il proprio
[...] CP_4 difetto di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio e/o la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità delle eccezioni di merito per mancata vocatio in ius dell'ente impositore;
ha, quindi, chiesto, l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice nei confronti dell' quale unico Controparte_5 legittimato passivo ovvero l'autorizzazione a chiamare il terzo in causa con spostamento della prima udienza di comparizioni parti;
nel merito, ha chiesto “ritenere e dichiarare infondata
l'eccezione ex adverso sollevata atteso che la stessa, per esplicita ammissione dell'attrice, non riguarda il modus operandi dell'odierno convenuto;
- condannare l'attrice e/o l'Ente impositore al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' Controparte_1
; - in subordine, condannare l'Ente impositore - nell'ipotesi del mancato
[...] presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all'
[...]
la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in Controparte_1 ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' ; - ancora, in subordine compensare le spese del Controparte_1 giudizio, escludendo in ogni caso la condanna in solido con l'Ente impositore”.
All'udienza del 15/04/2025, la causa, reputata matura per la decisione, è stata all'uopo rinviata all'udienza del 2 dicembre 2025.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni come da note tempestivamente depositate;
hanno, altresì, depositato nei termini la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
Da ultimo, all'udienza del 02/12/2025, il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art.189 CPC.
******
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Inesistenza del credito azionato.
Pag. 2 di 6 Come risulta dalla documentazione in atti, ha notificato all'opponente, in data CP_4
13/11/2023, la cartella di pagamento n. 29520230028855761000 per il recupero delle spese processuali liquidate in favore dell' Controparte_3
dal Tribunale di Patti nella sentenza n. 153/22, depositata in data 07/03/20222, oltre
[...] spese di notifica ed accessori di legge, per l'importo complessivo di euro 1.345,20.
Il giudizio, definito con la sentenza n. 153/2022, aveva ad oggetto l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio conseguente alla contestazione della violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legge n. 12/2002, convertito in l. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 04/11/2010, n. 183 “per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”.
Successivamente, ossia in data 01/12/2023, la Corte d'Appello di Messina, accogliendo l'appello proposto da , ha annullato la sentenza n. 153/2022, Parte_1 condannando l'amministrazione opposta, parte soccombente, alla refusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Dunque, il titolo esecutivo oggetto di iscrizione al ruolo esattoriale, in ossequio alla documentazione in atti risulta caducato: ha legittimamente Parte_1 impugnato la cartella di pagamento de qua poiché nulla executio sine titulo.
Precisamente, la citazione in opposizione è stata notificata dopo il deposito della sentenza della
Corte d'Appello di Messina e dopo il decorso dei sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.
Pertanto, in assenza di una comunicazione di annullamento della cartella di pagamento per
“sgravio”, ha legittimamente provveduto all'impugnazione Parte_1 della cartella de qua in considerazione del rischio di subire procedure cautelari e/o esecutive a seguito della scadenza del citato termine di sessanta giorni.
Per le ragioni esposte, quindi, la cartella di pagamento n. 29520230028855761000 deve essere annullata.
2. Legittimazione passiva dell'agente di riscossione.
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_4
Pag. 3 di 6 Detta eccezione, alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, appare infondata.
Invero, recentemente la Suprema Corte ha affermato che, in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non qualificabili come "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che devono essere dichiarate inammissibili quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito, in tal caso non può darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale (Cassazione civile sez. III, 13/10/2025,
n.27372; Cassazione civile sez. III, 16/01/2025, n.1053).
Ciò, in quanto, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali ed è l'unico legittimato passivo necessario, proprio perché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva.
Detto orientamento si fonda sul principio generale dettato dall'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999
(“
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”), ratione temporis applicabile in relazione alla presente controversia, nonché dal successivo art. 228 del Decreto Lgs. n. 33 del
24/03/2025, che ha abrogato la precedente disposizione (“
1. L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
Ciò non impedisce, però, al debitore, che proponga una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di citare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore, che non è, comunque, litisconsorte necessario.
In relazione al caso in esame, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice nei confronti dell' parte opponente, invece, Controparte_5 ritenendo come unico legittimato passivo L'Agente di Riscossione, non ha formulato specifica istanza per l'integrazione del contraddittorio.
Orbene, per quanto esposto, poiché l'opposizione proposta da non ha funzione Pt_1 recuperatoria ma tende a “paralizzare” l'azione esecutiva, deve ritenersi unico CP_4 legittimato passivo nel presente giudizio.
Pag. 4 di 6 Invero, con l'opposizione non viene contestata la regolarità o validità degli atti esecutivi ma l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.
Orbene, non si può ignorare che conformemente a quanto disposto dal richiamato art. CP_4
39 del D. Lgs. n. 112/1999, ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.
Però, per ragioni di economia processuale non si è ritenuto opportuno procedervi, considerato che non è oggetto di controversia la regolare formazione del titolo esecutivo originario o la regolare formazione del ruolo.
Piuttosto, l'opponente chiede l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato dal titolo esecutivo oggetto di iscrizione a ruolo, la cui caducazione risulta ictu oculi dalla documentazione in atti (sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 976/2023 depositata in data 01/12/2023).
2. Spese processuali.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, va osservato che, sebbene l'opposizione meriti l'accoglimento per l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo, le spese processuali non possono essere poste a carico dell'agente di riscossione, il quale ha regolarmente attivato la procedura di riscossione esattoriale in forza di un titolo valido e regolarmente iscritto a ruolo - non oggetto di contestazione - e in assenza di lamentati vizi propri della cartella di pagamento.
Invero, la sentenza della Corte d'Appello di Messina è stata depositata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Le spese, quindi, devono essere compensate tra le parti, tenuto anche conto che l'opponente, sebbene non obbligata, non ha convenuto in giudizio l'amministrazione creditrice, la quale soltanto avrebbe potuto procedere allo “sgravio” del ruolo, né ha aderito alla richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'opposizione proposta da e annulla pertanto la Parte_1 cartella di pagamento la cartella n. 29520230028855761000;
II. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Pag. 5 di 6 Così deciso, lì 19 Dicembre 2025
Il Giudice
IC GA La RT
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IC GA La RT,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 61/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Teresa Strangio,
- Parte attrice opponente
nei confronti di:
(C.F. e P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio dell'Avv. Assunta Costanza
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Con atto di citazione notificato in data 16/01/2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29520230028855761000, emessa da per il recupero delle spese processuali Controparte_2 liquidate in favore dell' dal Controparte_3
Pag. 1 di 6 Tribunale di Patti nella sentenza n. 153/22, depositata in data 07/03/20222, oltre spese di notifica ed accessori di legge, per l'importo complessivo di euro 1.345,20.
L'opponente ha, quindi, chiesto: “accertare e dichiarare l'inesistenza del credito intimato per quanto motivato in premessa;
per l'effetto, annullare la cartella esattoriale impugnata;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge anche ai sensi dell'art 96 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
(di seguito denominata , eccependo, in via preliminare, il proprio
[...] CP_4 difetto di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio e/o la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità delle eccezioni di merito per mancata vocatio in ius dell'ente impositore;
ha, quindi, chiesto, l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice nei confronti dell' quale unico Controparte_5 legittimato passivo ovvero l'autorizzazione a chiamare il terzo in causa con spostamento della prima udienza di comparizioni parti;
nel merito, ha chiesto “ritenere e dichiarare infondata
l'eccezione ex adverso sollevata atteso che la stessa, per esplicita ammissione dell'attrice, non riguarda il modus operandi dell'odierno convenuto;
- condannare l'attrice e/o l'Ente impositore al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' Controparte_1
; - in subordine, condannare l'Ente impositore - nell'ipotesi del mancato
[...] presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all'
[...]
la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in Controparte_1 ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' ; - ancora, in subordine compensare le spese del Controparte_1 giudizio, escludendo in ogni caso la condanna in solido con l'Ente impositore”.
All'udienza del 15/04/2025, la causa, reputata matura per la decisione, è stata all'uopo rinviata all'udienza del 2 dicembre 2025.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni come da note tempestivamente depositate;
hanno, altresì, depositato nei termini la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
Da ultimo, all'udienza del 02/12/2025, il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art.189 CPC.
******
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Inesistenza del credito azionato.
Pag. 2 di 6 Come risulta dalla documentazione in atti, ha notificato all'opponente, in data CP_4
13/11/2023, la cartella di pagamento n. 29520230028855761000 per il recupero delle spese processuali liquidate in favore dell' Controparte_3
dal Tribunale di Patti nella sentenza n. 153/22, depositata in data 07/03/20222, oltre
[...] spese di notifica ed accessori di legge, per l'importo complessivo di euro 1.345,20.
Il giudizio, definito con la sentenza n. 153/2022, aveva ad oggetto l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio conseguente alla contestazione della violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legge n. 12/2002, convertito in l. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 04/11/2010, n. 183 “per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”.
Successivamente, ossia in data 01/12/2023, la Corte d'Appello di Messina, accogliendo l'appello proposto da , ha annullato la sentenza n. 153/2022, Parte_1 condannando l'amministrazione opposta, parte soccombente, alla refusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge.
Dunque, il titolo esecutivo oggetto di iscrizione al ruolo esattoriale, in ossequio alla documentazione in atti risulta caducato: ha legittimamente Parte_1 impugnato la cartella di pagamento de qua poiché nulla executio sine titulo.
Precisamente, la citazione in opposizione è stata notificata dopo il deposito della sentenza della
Corte d'Appello di Messina e dopo il decorso dei sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.
Pertanto, in assenza di una comunicazione di annullamento della cartella di pagamento per
“sgravio”, ha legittimamente provveduto all'impugnazione Parte_1 della cartella de qua in considerazione del rischio di subire procedure cautelari e/o esecutive a seguito della scadenza del citato termine di sessanta giorni.
Per le ragioni esposte, quindi, la cartella di pagamento n. 29520230028855761000 deve essere annullata.
2. Legittimazione passiva dell'agente di riscossione.
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_4
Pag. 3 di 6 Detta eccezione, alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, appare infondata.
Invero, recentemente la Suprema Corte ha affermato che, in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non qualificabili come "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che devono essere dichiarate inammissibili quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito, in tal caso non può darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale (Cassazione civile sez. III, 13/10/2025,
n.27372; Cassazione civile sez. III, 16/01/2025, n.1053).
Ciò, in quanto, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali ed è l'unico legittimato passivo necessario, proprio perché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva.
Detto orientamento si fonda sul principio generale dettato dall'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999
(“
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”), ratione temporis applicabile in relazione alla presente controversia, nonché dal successivo art. 228 del Decreto Lgs. n. 33 del
24/03/2025, che ha abrogato la precedente disposizione (“
1. L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
Ciò non impedisce, però, al debitore, che proponga una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di citare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore, che non è, comunque, litisconsorte necessario.
In relazione al caso in esame, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice nei confronti dell' parte opponente, invece, Controparte_5 ritenendo come unico legittimato passivo L'Agente di Riscossione, non ha formulato specifica istanza per l'integrazione del contraddittorio.
Orbene, per quanto esposto, poiché l'opposizione proposta da non ha funzione Pt_1 recuperatoria ma tende a “paralizzare” l'azione esecutiva, deve ritenersi unico CP_4 legittimato passivo nel presente giudizio.
Pag. 4 di 6 Invero, con l'opposizione non viene contestata la regolarità o validità degli atti esecutivi ma l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.
Orbene, non si può ignorare che conformemente a quanto disposto dal richiamato art. CP_4
39 del D. Lgs. n. 112/1999, ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.
Però, per ragioni di economia processuale non si è ritenuto opportuno procedervi, considerato che non è oggetto di controversia la regolare formazione del titolo esecutivo originario o la regolare formazione del ruolo.
Piuttosto, l'opponente chiede l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato dal titolo esecutivo oggetto di iscrizione a ruolo, la cui caducazione risulta ictu oculi dalla documentazione in atti (sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 976/2023 depositata in data 01/12/2023).
2. Spese processuali.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, va osservato che, sebbene l'opposizione meriti l'accoglimento per l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo, le spese processuali non possono essere poste a carico dell'agente di riscossione, il quale ha regolarmente attivato la procedura di riscossione esattoriale in forza di un titolo valido e regolarmente iscritto a ruolo - non oggetto di contestazione - e in assenza di lamentati vizi propri della cartella di pagamento.
Invero, la sentenza della Corte d'Appello di Messina è stata depositata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Le spese, quindi, devono essere compensate tra le parti, tenuto anche conto che l'opponente, sebbene non obbligata, non ha convenuto in giudizio l'amministrazione creditrice, la quale soltanto avrebbe potuto procedere allo “sgravio” del ruolo, né ha aderito alla richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'opposizione proposta da e annulla pertanto la Parte_1 cartella di pagamento la cartella n. 29520230028855761000;
II. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Pag. 5 di 6 Così deciso, lì 19 Dicembre 2025
Il Giudice
IC GA La RT
Pag. 6 di 6