Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 11/05/2026, n. 139
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Irregolarità formale nella tenuta delle scritture contabili

    La Corte ha ritenuto che le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze ed i singoli importi.

  • Rigettato
    Mancata tenuta del giornale di cassa e difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione

    La Corte ha ritenuto che sono stati disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa e vi è un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione.

  • Rigettato
    Mancanza di alcune ricevute di riscossione

    La Corte ha preso atto della dichiarazione dell'amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, pertanto, sotto questo profilo, la gestione non può dirsi irregolare.

  • Rigettato
    Richiesta di discarico

    La Corte ha ritenuto che il conto giudiziale debba essere dichiarato irregolare senza ammanco, dato che è stata accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate sul conto giudiziale con le ricevute della riscossione in atti e che i versamenti in tesoreria corrispondono alle somme riscosse. Tuttavia, a causa delle irregolarità formali e della tenuta delle scritture contabili, il discarico non può essere concesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 11/05/2026, n. 139
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 139
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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