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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 15.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1054/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Salvatore Adorisio ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2022, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare non dovuta la CP_ somma richiesta dall' di € 3.620,16, con vittoria di spese ed attribuzione.
A fondamento della domanda ha esposto di essere titolare di assegno ordinario di invalidità nr.
18000034 con decorrenza dal mese di dicembre 2007, per un importo mensile di € 364,37 ed integrato al minimo;
che il coniuge è titolare di assegno cat. IO per un importo complessivo annuo di € 6.695,78; di aver ricevuto in data 04.11.2021 una nota con cui veniva comunicata la rideterminazione dal CP_1
01.01.2019 dell'assegno cat. IO e l'indebita percezione di ratei assegno cat. IO in relazione al periodo da
Pag. 1 di 5 gennaio 2020 a novembre 2021, con conseguente richiesta di restituzione della somma di € 3.620,16. CP_ Ha chiesto di dichiarare l'inesistenza dell'indebito di cui alla suddetta nota deducendo la cristallizzazione del rateo della pensione cat. IO integrato al minimo ai sensi dell'art. 6 L. 638/1983,
l'irripetibilità dell'indebito previdenziale per superamento del limite reddituale e la genericità del provvedimento con conseguente violazione dell'obbligo in capo all'istituto del clare loqui. Il tutto CP_1 con vittoria di spese da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. CP_ Preliminarmente va ribadita la contumacia dell' il quale, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito né e comparso in udienza a mezzo del proprio difensore. CP_ È documentalmente provato che in data 04.11.2021 la parte ricorrente ha ricevuto dall' la seguente comunicazione: «la sua pensione cat. IO nr. 18000034 è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Il ricalcolo comprende: variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della prestazione, rideterminazione dell'integrazione al minimo. Pertanto, da gennaio 2020 a novembre 2021 CP_ sulla pensione cat. IO l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo lordo di €
3.620,16» (cfr. all. prod. tel.).
Non può dirsi violato da parte dell'istituto l'obbligo del clare loqui, atteso che dalla comunicazione CP_ emerge con chiarezza la motivazione della richiesta di restituzione della somma per cui è causa, ovvero il superamento del limite reddituale relativo all'anno 2019.
La predetta indicazione di indebito, dunque, è del tutto specifica atteso che contiene l'indicazione delle puntuali ragioni poste a fondamento del recupero rispetto alle quali parte ricorrente ha esercitato una adeguata difesa, avendo anche precisato nell'atto introduttivo che con il dettaglio posto a pag. 5 della suddetta nota emerge come la richiesta restitutoria sorga dall'integrazione al minimo percepita indebitamente negli anni 2020 e 2021.
Occorre anzitutto rilevare che l'indebito previdenziale è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
a) l'art. 52 L. n. 86/1989 intitolato "Prestazioni indebite" che al comma 1 prevede che «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione" ed al comma 2 che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...»
b) l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che ha testualmente
Pag. 2 di 5 disposto al 1° comma che: «Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n.
86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle CP_ somme indebitamente percepite" e al 2° comma che "L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 18551 del 26.07.2017)
«La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l' procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di CP_2 liquidazione o riliquidazione.
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la CP_2 dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Alla stregua di tali principi va esaminata la presente fattispecie, in quanto l'indebito di cui è causa deriva dalla percezione del trattamento di integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità in
Pag. 3 di 5 godimento della ricorrente, nel periodo da gennaio 2020 al novembre 2021, non dovuta per superamento dei limiti reddituali previsti per legge.
Al riguardo giova rammentare che la legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riformato l'invalidità pensionabile, ha disciplinato in maniera diversa dalla generalità delle pensioni l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, ha stabilito che: «l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a 2 volte l'importo annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996).
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996); i redditi da prendere in considerazione sono gli stessi stabiliti dall'art. 6 della legge n.638/1983 ai quali si aggiungono i trattamenti di fine rapporto e l'importo, a calcolo, dello stesso assegno da integrare;
l'importo dell'assegno integrato non può superare quello del trattamento minimo in vigore nella gestione di appartenenza e l'importo della quota di integrazione non può superare quello della pensione sociale (dell'assegno sociale dall' . Per l'accertamento del reddito di cui al Numero_1 precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114».
In applicazione delle suindicate disposizioni, per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista né la cristallizzazione né la parziale integrazione al trattamento minimo, per cui il superamento dei limiti di reddito comporta comunque la esclusione dal diritto all'integrazione.
I redditi da considerare ai fini dell'accertamento del diritto sono quelli relativi all'anno per il quale dovrebbe essere corrisposta l'integrazione al minimo.
Parte ricorrente non contesta il superamento del limite reddituale per l'anno 2019, mentre non ha provato che per gli anni 2020 e 2021 non ha superato il limite reddituale previsto dalla legge, limitandosi al deposito della sola Certificazione Unica 2021, relativa ai redditi del 2020, del proprio coniuge.
Né può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in plurimi arresti
(v. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020, pure richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui
«in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1 quindi esso l' già conosce». CP_2
Ed infatti, l'istante ha solo dedotto, senza fornirne la prova, che sia lei che il coniuge percepiscono CP_ solo redditi erogati dall'
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Pag. 4 di 5 CP_ Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
SI COMUNICHI. Nola, 15.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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