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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5214/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Società_1 E Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 &c - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2330/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 29/08/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030150304000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 e Ricorrente_1 Sas impugna la sentenza n. 2330/11/2023 del 14 luglio 2023, che ha rigettato il ricorso contro una cartella di pagamento n. 29520220030150304 per IVA anno 2017 di € 219.624,71 , relativa all'IVA dell'anno 2017.
Motivi dell'Appello
Violazione del diritto di difesa La Corte ha trattato nella stessa udienza sia la richiesta di sospensione cautelare che il merito della causa, violando l'art. 47, comma 2, lett. f) della legge n. 130/2022. Questo ha impedito alla società di presentare ulteriori memorie difensive.
Errore nel merito della decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la cartella di pagamento, ignorando che il credito IVA del 2016 era stato erroneamente azzerato dalla condotta errata del proprio consulente.
La società ha poi corretto l'errore con una dichiarazione integrativa nel 2022, ma ciò non è stato considerato dai primi giudici.
Mancanza di motivazione nella cartella di pagamento
La cartella non specifica i criteri di calcolo di interessi e sanzioni, le percentuali applicate, i riferimenti normativi.
Questo renderebbe difficoltosa la difesa e viola la giurisprudenza della Cassazione, che richiede trasparenza e chiarezza nella motivazione.
Controdeduzioni ADER
Notifica PEC: È valida anche se l'indirizzo non è nei registri pubblici, purché il destinatario possa difendersi.
Firma digitale: Non necessaria per la cartella, basta che sia riferibile all'ente.
Motivazione: La cartella è basata su controllo automatizzato (art. 54-bis DPR 633/72), quindi sufficiente il richiamo alla dichiarazione IVA.
Credito IVA: La società ha ammesso che il credito non era indicato nella dichiarazione integrativa.
Ruolo del Concessionario: ADER è solo ente esecutore, non può valutare il merito del credito.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina. L'Agenzia delle entrate chiede la conferma sentenza di primo grado. Ribadisce la regolarità della notifica a mezzo PEC della cartella sia pure in formato PDF (la Giurisprudenza ne conferma la validità). In ordine alla motivazione della cartella è sufficiente il richiamo alla dichiarazione del contribuente dalla quale lo stesso desume agevolmente il merito della pretesa. In ordine al credito IVA osserva che la società non ha fornito prova del credito (l'onere probatorio
è a suo carico) e l'errore del consulente: Non giustifica la mancata esposizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese, rileva quanto segue:
La notifica della cartella è avvenuta validamente via PEC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità. Con la più recente pronuncia n. 15979/2022, le sezioni unite della
Cassazione hanno ritenuto che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Il Collegio fa riferimento anche a altro precedente giurisprudenziale, espresso nella sua composizione più autorevole (cfr Cassazione sezioni unite, n. 14916/2016), con cui è stato statuito che l'utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. In buona sostanza, l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità –
e ta to meno di inesistenza - qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Ciò posto,
l'indirizzo Pec utilizzato dall'ente conteneva l'espressa indicazione della denominazione della notificante.
Quindi, avuto anche riguardo al tenore dell'atto notificato, il Collegio esclude che l'impiego dell'indirizzo contestato possa aver provocato una ragionevole incertezza della società che, in ogni caso, aveva proposto tempestiva e articolata impugnazione, sanando così ogni eventuale irregolarità.
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972,
e risulta congruamente motivata mediante richiamo alla dichiarazione IVA presentata dal contribuente.
Benchè nel giudizio di primo grado sia stata obliterata l'udienza cautelare, si osserva che ciò non costituisce causa di nullità della sentenza ex art. 59 dlgs 546/92, tenuto conto che il contraddittorio era stato regolarmente costituito tra le parti.
L'appellante ha ammesso l'omessa esposizione del credito IVA nella dichiarazione integrativa, senza fornire idonea prova documentale della sua esistenza e spettanza, né giova l'eventuale infedeltà del consulente che, se dimostrata può avere effetti positivi per i contribuente solo con riferimento alle sanzioni in presenza di precisi presupposti. In ogni caso è indispensabile una pronuncia definitiva sulla colpevolezza del professionista ( art. 1 legge 423/95) che prevede la sospensione della riscossione per l'ipotesi che la violazione fiscale, formalmente riferibile al contribuente, consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista cui il contribuente aveva dato incarico di pagamento delle tasse, con una dettagliata disciplina che prevede l'annullamento delle sanzioni per l'ipotesi in cui con pronuncia penale definitiva sia riconosciuta la responsabilità del professionista.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata n. 2330/2023. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 750,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre accessori di legge.
Palermo,14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5214/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Società_1 E Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 &c - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2330/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 29/08/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030150304000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 e Ricorrente_1 Sas impugna la sentenza n. 2330/11/2023 del 14 luglio 2023, che ha rigettato il ricorso contro una cartella di pagamento n. 29520220030150304 per IVA anno 2017 di € 219.624,71 , relativa all'IVA dell'anno 2017.
Motivi dell'Appello
Violazione del diritto di difesa La Corte ha trattato nella stessa udienza sia la richiesta di sospensione cautelare che il merito della causa, violando l'art. 47, comma 2, lett. f) della legge n. 130/2022. Questo ha impedito alla società di presentare ulteriori memorie difensive.
Errore nel merito della decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la cartella di pagamento, ignorando che il credito IVA del 2016 era stato erroneamente azzerato dalla condotta errata del proprio consulente.
La società ha poi corretto l'errore con una dichiarazione integrativa nel 2022, ma ciò non è stato considerato dai primi giudici.
Mancanza di motivazione nella cartella di pagamento
La cartella non specifica i criteri di calcolo di interessi e sanzioni, le percentuali applicate, i riferimenti normativi.
Questo renderebbe difficoltosa la difesa e viola la giurisprudenza della Cassazione, che richiede trasparenza e chiarezza nella motivazione.
Controdeduzioni ADER
Notifica PEC: È valida anche se l'indirizzo non è nei registri pubblici, purché il destinatario possa difendersi.
Firma digitale: Non necessaria per la cartella, basta che sia riferibile all'ente.
Motivazione: La cartella è basata su controllo automatizzato (art. 54-bis DPR 633/72), quindi sufficiente il richiamo alla dichiarazione IVA.
Credito IVA: La società ha ammesso che il credito non era indicato nella dichiarazione integrativa.
Ruolo del Concessionario: ADER è solo ente esecutore, non può valutare il merito del credito.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina. L'Agenzia delle entrate chiede la conferma sentenza di primo grado. Ribadisce la regolarità della notifica a mezzo PEC della cartella sia pure in formato PDF (la Giurisprudenza ne conferma la validità). In ordine alla motivazione della cartella è sufficiente il richiamo alla dichiarazione del contribuente dalla quale lo stesso desume agevolmente il merito della pretesa. In ordine al credito IVA osserva che la società non ha fornito prova del credito (l'onere probatorio
è a suo carico) e l'errore del consulente: Non giustifica la mancata esposizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese, rileva quanto segue:
La notifica della cartella è avvenuta validamente via PEC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità. Con la più recente pronuncia n. 15979/2022, le sezioni unite della
Cassazione hanno ritenuto che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Il Collegio fa riferimento anche a altro precedente giurisprudenziale, espresso nella sua composizione più autorevole (cfr Cassazione sezioni unite, n. 14916/2016), con cui è stato statuito che l'utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. In buona sostanza, l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità –
e ta to meno di inesistenza - qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Ciò posto,
l'indirizzo Pec utilizzato dall'ente conteneva l'espressa indicazione della denominazione della notificante.
Quindi, avuto anche riguardo al tenore dell'atto notificato, il Collegio esclude che l'impiego dell'indirizzo contestato possa aver provocato una ragionevole incertezza della società che, in ogni caso, aveva proposto tempestiva e articolata impugnazione, sanando così ogni eventuale irregolarità.
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972,
e risulta congruamente motivata mediante richiamo alla dichiarazione IVA presentata dal contribuente.
Benchè nel giudizio di primo grado sia stata obliterata l'udienza cautelare, si osserva che ciò non costituisce causa di nullità della sentenza ex art. 59 dlgs 546/92, tenuto conto che il contraddittorio era stato regolarmente costituito tra le parti.
L'appellante ha ammesso l'omessa esposizione del credito IVA nella dichiarazione integrativa, senza fornire idonea prova documentale della sua esistenza e spettanza, né giova l'eventuale infedeltà del consulente che, se dimostrata può avere effetti positivi per i contribuente solo con riferimento alle sanzioni in presenza di precisi presupposti. In ogni caso è indispensabile una pronuncia definitiva sulla colpevolezza del professionista ( art. 1 legge 423/95) che prevede la sospensione della riscossione per l'ipotesi che la violazione fiscale, formalmente riferibile al contribuente, consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista cui il contribuente aveva dato incarico di pagamento delle tasse, con una dettagliata disciplina che prevede l'annullamento delle sanzioni per l'ipotesi in cui con pronuncia penale definitiva sia riconosciuta la responsabilità del professionista.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata n. 2330/2023. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 750,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre accessori di legge.
Palermo,14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE