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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DE ST PRESIDENTE dott.ssa NU RI GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1543/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Lugli;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Persona_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 17.12.2025 sulle seguenti conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.9.2024 ha promosso il presente giudizio Parte_1 cumulativo di separazione e divorzio nei confronti del coniuge , Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 15.3.1997 a Sant'Ippolito. La
pagina 1 di 3 ricorrente precisava che la coppia non aveva avuto figli e che già da tempo i coniugi vivevano separati di fatto.
è rimasto contumace. Controparte_1
In data 11.12.2024 si è svolta l'udienza di comparizione prevista dall'art.473- bis.21 c.p.c.
In data 11.12.2024 questo Tribunale ha pronunciato la sentenza di separazione n.881/2024.
Va ora decisa la domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda va accolta.
Sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970
n.898 per farsi luogo alla pronuncia di divorzio. Infatti la sentenza di separazione è passata in giudicato, i coniugi non si sono riconciliati e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Non sono state avanzate altre domande.
Nulla sulle spese, considerata la mancata opposizione del convenuto e il fatto che la pronuncia è limitata al solo status senza alcuna ulteriore condizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1543/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 15.3.1997 a Sant'Ippolito; trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del Comune al n.1, P.I, anno 1997;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
pagina 2 di 3 - spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NU RI DE ST atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DE ST PRESIDENTE dott.ssa NU RI GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1543/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Lugli;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Persona_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 17.12.2025 sulle seguenti conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.9.2024 ha promosso il presente giudizio Parte_1 cumulativo di separazione e divorzio nei confronti del coniuge , Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 15.3.1997 a Sant'Ippolito. La
pagina 1 di 3 ricorrente precisava che la coppia non aveva avuto figli e che già da tempo i coniugi vivevano separati di fatto.
è rimasto contumace. Controparte_1
In data 11.12.2024 si è svolta l'udienza di comparizione prevista dall'art.473- bis.21 c.p.c.
In data 11.12.2024 questo Tribunale ha pronunciato la sentenza di separazione n.881/2024.
Va ora decisa la domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda va accolta.
Sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970
n.898 per farsi luogo alla pronuncia di divorzio. Infatti la sentenza di separazione è passata in giudicato, i coniugi non si sono riconciliati e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Non sono state avanzate altre domande.
Nulla sulle spese, considerata la mancata opposizione del convenuto e il fatto che la pronuncia è limitata al solo status senza alcuna ulteriore condizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1543/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 15.3.1997 a Sant'Ippolito; trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del Comune al n.1, P.I, anno 1997;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
pagina 2 di 3 - spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NU RI DE ST atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3