Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5562 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Colombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Piacenza, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 22 gennaio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 19 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 22 gennaio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 19 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso dal rapporto informativo della Questura di Piacenza in data 27 ottobre 2024, il seguente elemento pregiudizievole di carattere penale: in data 15 novembre 2018, segnalazione per violazione ex artt. 610 e 650 c.p. (violenza privata e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e procedimento penale pendente.
Avverso il diniego impugnato si eccepiscono i vizi di “manifesta irragionevolezza, illegittimità, illogicità e violazione di legge” , non potendo l’amministrazione denegare il riconoscimento della cittadinanza sulla base di una segnalazione di polizia e relativo procedimento penale non comprovati ex actis dal certificato penale in data 18 febbraio 2025, reso ai sensi dell’art. 335, comma 3, c.p.p., da cui risulta invero a carico del ricorrente altro e diverso procedimento penale (n.r.g. 1827/2016 mod. 21 - sequestro di persone in concorso commesso in data 7 novembre 2018) per il quale il P.M. avrebbe richiesto l’archiviazione in data 30 dicembre 2024.
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe riscontrato l’istanza di annullamento in via di autotutela del diniego impugnato presentata in data 24 gennaio 2025.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di mero stile, che nello specifico non contro deduce alcunché ai rilievi di parte ricorrente.
Con memoria in data 13 ottobre 2025, il ricorrente ha ribadito l’assenza di procedimenti penali in ordine all’addebito contestato.
All’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare suscettibile di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del rigetto della domanda di cittadinanza un procedimento penale asseritamente pendente per violenza privata e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, che pur risultando dal rapporto informativo della Questura in data 27 ottobre 2024, non trova conferma nel certificato della Procura della Repubblica di Piacenza in data 18 febbraio 2025, reso ai sensi dell’art. 335, comma 3, c.p.p., che consente di ricevere comunicazione circa l’iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato o di persona offesa.
Dalla lettura del certificato suddetto appare infatti a carico dell’istante altro e diverso procedimento penale, incardinato nel 2016 con n.r.g 1827/2016, che non risulta essere stato vagliato dall’Amministrazione ai fini del riconoscimento o meno dell’agognato status civitatis .
D’altra parte, gli stessi approfondimenti istruttori precedentemente svolti dalla Questura di Piacenza in data 14 ottobre 2024, evidenziano la dedotta incongruenza rilevata dal ricorrente nella valutazione effettivamente svolta sulla propria domanda di cittadinanza, in quanto assumono a carico di quest’ultimo unicamente la pendenza del succitato procedimento penale n.r.g. 1827/2016, che la Procura di Piacenza - interpellata a tale riguardo dalla Questura - ritiene però riferibile a comportamento commesso il 7 ottobre 2018, ovvero in data addirittura successiva al citato procedimento penale (cfr. corrispondenza mail tra la Questura e la Procura di cui all’allegato n. 4 depositato dall’amministrazione).
In conclusione, non è possibile appurare con la dovuta evidenza quali siano effettivamente i precedenti penali addebitabili all’istante né quali di questi siano stati effettivamente presi in considerazione dall’Amministrazione nel valutare negativamente la domanda di cittadinanza.
Le considerazioni che precedono incidono pertanto sulla legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
EN MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN MA | AN ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.