Art. 15.
Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui allo articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .
Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui allo articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .