Art. 5.
Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.
E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.
((Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente)) ((1)) L'incarico e' conferito con decreto del rettore della Universita' o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresi', la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 .
Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 .
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 febbraio 1963, n. 377 , ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1 .
Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.
E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.
((Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente)) ((1)) L'incarico e' conferito con decreto del rettore della Universita' o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresi', la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 .
Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 .
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 febbraio 1963, n. 377 , ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1 .