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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 28/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti potestà genitoriale sulla minore , Persona_1 rappresentati e difesi dall'avvocato PENNETTA VINCENZO, nel cui studio hanno eletto domicilio ricorrenti e
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato PISANU RITA resistente
oggetto: indebito assistenziale
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2023 i ricorrenti, in epigrafe indicati, deducevano: - che alla minore in data 23.1.2014 veniva Persona_1 riconosciuta, dalla Commissione Medico legale di Roma, l'indennità di accompagnamento;
- che a seguito di visita di revisione del 16.11.2015, comunicata al procuratore delle parti ricorrenti mediante pec in data 11.10.2021, veniva revocata l'indennità di accompagnamento e veniva riconosciuta l'indennità di frequenza a partire dal dicembre 2015; - che nella successiva visita di revisione nel 2018, le veniva revocata anche l'indennità di frequenza;
- che a fronte della revoca veniva proposto ricorso per ATP, accolto con omologa del 15.6.2021;- che con nota del 14.11.2018, gli comunicava l'esistenza di un debito pari ad euro CP_2
10.964,22, per somme indebitamente percepite nel periodo dal 1.12.2015 al 30.11.2018 sulla pensione Cat. Inv. Civ. n. 07059429;- che, con successiva nota, del 6.10.2021, l'Istituto previdenziale comunicava di aver eseguito l'omologa e di aver trattenuto l'importo degli arretrati, determinato sino la 31.10.2021, per un totale di euro 8.008,39, a parziale recupero del debito pregresso. L'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale di Brindisi per sentirsi dichiarare l'illegittimità sia della nota di indebito datata CP_2
14.11.2018, sia della trattenuta in compensazione in virtù di crediti aventi tra loro rapporti diversi. Nello specifico deduceva l'irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede e richieste dall'istituto in violazione del disposto di cui all'art. 37 comma 8 della legge 448/1998. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto CP_2 del ricorso, specificando che l'indebito in esame era scaturito per asserita indebita percezione dell'indennità di accompagnamento nel periodo compreso tra il mese 1.12.2015 al 30.11.2018, a seguito dell'esito della visita di revisione del 16.11.2015, nonché per la legittimità del recupero mediante compensazione impropria ed in ogni caso per l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con l'indennità di frequenza. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Giova rilevare che le somme per cui si procede attengono ad indebito relativo alla indennità di accompagnamento e, pertanto, non rientrano nel novero delle prestazioni cui è applicabile la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 13 della legge 412/91, né la norma di cui all'art. 13, comma 6, lett.c, l. n. 122/2010, trattandosi di indebito
2 assistenziale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. Costituisce infatti ius receptum che “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). In materia assistenziale, tuttavia, esiste una legislazione stratificata da cui è possibile evincere alcuni principi tesi a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per invalidità civile dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario, ed in particolare:
1) nel primo caso, l'esame di specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede. 2) per ciò che attiene all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario ( che si presenta
3 normalmente a seguito di visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido) trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L.
20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R.
21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale, erogati in favore della minore
[...]
, nonostante il venir meno del requisito sanitario, debbano Persona_1 essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale l'intervenuto accertamento di tale insussistenza, a prescindere dal formale e successivo provvedimento di revoca del beneficio. Tanto premesso, l'indebito de quo trae origine dalla incontestata visita di revisione del 16.11.2015 - comunicata all'odierno procuratore delle parti ricorrenti mediante pec solo in data 11.10.2021, come da documentazione in atti (all.9 fascicolo parte ricorrente) - , con cui la commissione medica riconosceva la sola indennità di frequenza a partire dal dicembre 2015 e non più l'indennità di accompagnamento. Sul punto occorre richiamare, un recente orientamento giurisprudenziale il quale ha statuito che “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).” (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4600; negli stessi termini Corte Appello Lecce
735/2023 del 14.7.2023). Dello stesso tenore, altra recente pronuncia giurisprudenziale secondo cui “… … Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso
4 al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)… ...”, mentre “… … l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. (Cassazione, sez. lav., 20.5.2021, n.13917). In senso conforme, ancora di recente Cass. civ. 248/2023 del 5.1.2023 che di seguito viene riportata per esteso riguardando una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame: “1. il ricorso per cassazione sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente sottoposto l'indebito assistenziale alle regole generali della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., trascurando la specificità della materia e soprattutto il fatto che, nella comprovata insussistenza dei requisiti sanitari, la L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2, e il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avrebbero imposto l'immediata sospensione cautelativa dell'erogazione della prestazione, la cui mancanza rendeva insufficiente per escludere la buona fede dell'accipiens, l'avvenuta comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione;
2. il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Euro 34013/2019; Euro 26162/2016; Euro 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di
5 irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ;… …”. Per_2
Da quanto sopra esposto consegue che, sebbene l' non abbia CP_2 provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, si può ritenere che si sia ingenerata, nel caso di specie, in capo agli odierni istanti una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, considerato che, la comunicazione dell'esito della visita effettuata il 16.11.2015 avveniva per il tramite di indirizzo pec solo in data 11.10.2021, pertanto gli odierni ricorrenti non erano consapevoli di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Invero, l nella propria memoria di costituzione, non deduce, CP_1 né fornisce alcuna prova relativa alla comunicazione del verbale di revisione del 16.11.2015 in data anteriore rispetto a quella rappresentata dal ricorrente (ossia rispetto alla data dell'11.10.2021), sicchè non appare configurabile alcun comportamento doloso dei ricorrenti. Né appare calzante il riferimento all'incompatibilità ex lege tra indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento, atteso che non vi è stato alcun riconoscimento concorrente e contestuale delle due prestazioni (l'una succeduta all'altra), necessario per ritenere sussistente il diritto di opzione da parte dei ricorrenti. Difatti, come risulta dalla pec datata 11.10.2021 inoltrata da CP_2
(all. 8 fascicolo parti ricorrenti,) a seguito della visita di revisione del 16.11.2015 alla minore veniva revocato l'indennità di accompaganmento e riconosciuta l'indennità di frequenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendoci idonea prova che il verbale di revisione di invalidità sia stato correttamente comunicato, nonchè portato nella sfera di conoscibilità degli istanti, il ricorso merita accoglimento. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 02/07/2023 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme richieste con la nota di indebito opposta;
6 - condanna l' alla restituzione in favore di e CP_2 Parte_1
delle somme indebitamente trattenute;
Parte_2
- condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in CP_2 euro 1865,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Brindisi, 28/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti potestà genitoriale sulla minore , Persona_1 rappresentati e difesi dall'avvocato PENNETTA VINCENZO, nel cui studio hanno eletto domicilio ricorrenti e
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato PISANU RITA resistente
oggetto: indebito assistenziale
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2023 i ricorrenti, in epigrafe indicati, deducevano: - che alla minore in data 23.1.2014 veniva Persona_1 riconosciuta, dalla Commissione Medico legale di Roma, l'indennità di accompagnamento;
- che a seguito di visita di revisione del 16.11.2015, comunicata al procuratore delle parti ricorrenti mediante pec in data 11.10.2021, veniva revocata l'indennità di accompagnamento e veniva riconosciuta l'indennità di frequenza a partire dal dicembre 2015; - che nella successiva visita di revisione nel 2018, le veniva revocata anche l'indennità di frequenza;
- che a fronte della revoca veniva proposto ricorso per ATP, accolto con omologa del 15.6.2021;- che con nota del 14.11.2018, gli comunicava l'esistenza di un debito pari ad euro CP_2
10.964,22, per somme indebitamente percepite nel periodo dal 1.12.2015 al 30.11.2018 sulla pensione Cat. Inv. Civ. n. 07059429;- che, con successiva nota, del 6.10.2021, l'Istituto previdenziale comunicava di aver eseguito l'omologa e di aver trattenuto l'importo degli arretrati, determinato sino la 31.10.2021, per un totale di euro 8.008,39, a parziale recupero del debito pregresso. L'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale di Brindisi per sentirsi dichiarare l'illegittimità sia della nota di indebito datata CP_2
14.11.2018, sia della trattenuta in compensazione in virtù di crediti aventi tra loro rapporti diversi. Nello specifico deduceva l'irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede e richieste dall'istituto in violazione del disposto di cui all'art. 37 comma 8 della legge 448/1998. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto CP_2 del ricorso, specificando che l'indebito in esame era scaturito per asserita indebita percezione dell'indennità di accompagnamento nel periodo compreso tra il mese 1.12.2015 al 30.11.2018, a seguito dell'esito della visita di revisione del 16.11.2015, nonché per la legittimità del recupero mediante compensazione impropria ed in ogni caso per l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con l'indennità di frequenza. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Giova rilevare che le somme per cui si procede attengono ad indebito relativo alla indennità di accompagnamento e, pertanto, non rientrano nel novero delle prestazioni cui è applicabile la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 13 della legge 412/91, né la norma di cui all'art. 13, comma 6, lett.c, l. n. 122/2010, trattandosi di indebito
2 assistenziale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. Costituisce infatti ius receptum che “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). In materia assistenziale, tuttavia, esiste una legislazione stratificata da cui è possibile evincere alcuni principi tesi a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per invalidità civile dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario, ed in particolare:
1) nel primo caso, l'esame di specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede. 2) per ciò che attiene all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario ( che si presenta
3 normalmente a seguito di visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido) trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L.
20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R.
21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale, erogati in favore della minore
[...]
, nonostante il venir meno del requisito sanitario, debbano Persona_1 essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale l'intervenuto accertamento di tale insussistenza, a prescindere dal formale e successivo provvedimento di revoca del beneficio. Tanto premesso, l'indebito de quo trae origine dalla incontestata visita di revisione del 16.11.2015 - comunicata all'odierno procuratore delle parti ricorrenti mediante pec solo in data 11.10.2021, come da documentazione in atti (all.9 fascicolo parte ricorrente) - , con cui la commissione medica riconosceva la sola indennità di frequenza a partire dal dicembre 2015 e non più l'indennità di accompagnamento. Sul punto occorre richiamare, un recente orientamento giurisprudenziale il quale ha statuito che “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).” (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4600; negli stessi termini Corte Appello Lecce
735/2023 del 14.7.2023). Dello stesso tenore, altra recente pronuncia giurisprudenziale secondo cui “… … Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso
4 al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)… ...”, mentre “… … l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. (Cassazione, sez. lav., 20.5.2021, n.13917). In senso conforme, ancora di recente Cass. civ. 248/2023 del 5.1.2023 che di seguito viene riportata per esteso riguardando una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame: “1. il ricorso per cassazione sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente sottoposto l'indebito assistenziale alle regole generali della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., trascurando la specificità della materia e soprattutto il fatto che, nella comprovata insussistenza dei requisiti sanitari, la L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2, e il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avrebbero imposto l'immediata sospensione cautelativa dell'erogazione della prestazione, la cui mancanza rendeva insufficiente per escludere la buona fede dell'accipiens, l'avvenuta comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione;
2. il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Euro 34013/2019; Euro 26162/2016; Euro 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di
5 irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ;… …”. Per_2
Da quanto sopra esposto consegue che, sebbene l' non abbia CP_2 provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, si può ritenere che si sia ingenerata, nel caso di specie, in capo agli odierni istanti una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, considerato che, la comunicazione dell'esito della visita effettuata il 16.11.2015 avveniva per il tramite di indirizzo pec solo in data 11.10.2021, pertanto gli odierni ricorrenti non erano consapevoli di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Invero, l nella propria memoria di costituzione, non deduce, CP_1 né fornisce alcuna prova relativa alla comunicazione del verbale di revisione del 16.11.2015 in data anteriore rispetto a quella rappresentata dal ricorrente (ossia rispetto alla data dell'11.10.2021), sicchè non appare configurabile alcun comportamento doloso dei ricorrenti. Né appare calzante il riferimento all'incompatibilità ex lege tra indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento, atteso che non vi è stato alcun riconoscimento concorrente e contestuale delle due prestazioni (l'una succeduta all'altra), necessario per ritenere sussistente il diritto di opzione da parte dei ricorrenti. Difatti, come risulta dalla pec datata 11.10.2021 inoltrata da CP_2
(all. 8 fascicolo parti ricorrenti,) a seguito della visita di revisione del 16.11.2015 alla minore veniva revocato l'indennità di accompaganmento e riconosciuta l'indennità di frequenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendoci idonea prova che il verbale di revisione di invalidità sia stato correttamente comunicato, nonchè portato nella sfera di conoscibilità degli istanti, il ricorso merita accoglimento. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 02/07/2023 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme richieste con la nota di indebito opposta;
6 - condanna l' alla restituzione in favore di e CP_2 Parte_1
delle somme indebitamente trattenute;
Parte_2
- condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in CP_2 euro 1865,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Brindisi, 28/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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