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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 8998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8998 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17689/2023 del ruolo generale vertente tra c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e c.f. tutti nella qualità di
[...] Parte_3 C.F._3 eredi di , nata a [...] il [...], ivi deceduta il Persona_1
08.02.2023, rapp.ti e difesi dall' avv. SASSONE MARIA ELENA, con cui sono domiciliati telematicamente ricorrenti
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te è domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 5.10.2023, gli istanti di cui in epigrafe, premesso che la dante causa presentava in data 26.04.2022 domanda all' al fine di essere CP_1 sottoposta a visita medico collegiale per accertare la sussistenza dei requisiti per fruire delle prestazioni in favore di invalidi civili;
che la richiesta veniva inviata ai sensi della l. 80/2006, con procedura agevolate e più celeri in favore dei malati oncologici;
che veniva riconosciuta invalida nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa;
che la prestazione le veniva liquidata con provvedimento del 28.09.2022, con conferimento, in relazione alla pensione di inabilità civile, della somma di €. 291.98 mensili in quanto risultava occupata dal 01.11.2021 al 10.11.2022, ma, in realtà, presentava le dimissioni a causa dell' aggravarsi delle condizioni di salute.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti dimissioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della dante causa alla maggiorazione della pensione di inabilità Persona_1 civile 01.05.2022, primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, giusta decorrenza indicata nel verbale sanitario;
2. Per l' effetto voglia condannare l' al pagamento delle somme maturate per maggiorazione CP_1 di pensione di inabilità civile dal 01.05.2022, con interessi dal dì del dovuto;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “in via CP_1 preliminare dichiarare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso per le ragioni esposte e, ancora, dichiarare
l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni sollevate dall' in quanto il CP_1 ricorso presenta i requisiti previsti dalla legge e non sono decorsi i termini di cui alla decadenza triennale. Nel merito, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Ed invero, il reddito prodotto dalla richiedente nell' anno 2021 è stato pari ad €.
1351.31 ((€. 1042.27 al netto delle detrazioni); per l' anno 2022, al netto delle detrazioni, risulta inferiore ad €. 6057,00. Per l' anno 2023 la dante causa non ha prodotto, sino al momento del decesso, alcun reddito.
Con sentenza n. 152/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore
a diciotto anni
Il limite di reddito personale perché si possa fruire della maggiorazione è fissato per l'anno 2020 in euro 8.469,63, aggiornato annualmente.
Agli eredi della dante causa andrà, pertanto, corrisposta la maggiorazione in misura piena per l' anno 2022, in misura parziale in funzione dei redditi percepiti nell' anno precedente per l'anno 2023.
La de cuius dei ricorrenti, inoltre, risultava affetta da un grave e complesso quadro patologico, certamente invalidante e permanente, di tale gravità da causarne il decesso, e cioè da sarcoma indifferenziato a cellule rotonde della parete addominale, trattato con chemioterapia e radioterapie, metastasi diffuse, come risulta dalla documentazione medica in atti;
Tali patologie hanno determinato lo stato di inabilità al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento per non essere in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, come stabilito anche nel verbale sanitario depositato in atti.
In conclusione, era nelle condizioni richieste dalla legge sia sotto Persona_1 il profilo reddituale, che per non essere ricoverata in strutture a carico dello stato e per non percepire alcuna indennità assimilabile alla indennità di accompagnamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda, e, per l' effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore di , e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , delle somme maturate per la maggiorazione di Persona_1 pensione di inabilità civile dal 01.05.2022, con interessi dal dì della maturazione del diritto al soddisfo;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 04/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17689/2023 del ruolo generale vertente tra c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e c.f. tutti nella qualità di
[...] Parte_3 C.F._3 eredi di , nata a [...] il [...], ivi deceduta il Persona_1
08.02.2023, rapp.ti e difesi dall' avv. SASSONE MARIA ELENA, con cui sono domiciliati telematicamente ricorrenti
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te è domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 5.10.2023, gli istanti di cui in epigrafe, premesso che la dante causa presentava in data 26.04.2022 domanda all' al fine di essere CP_1 sottoposta a visita medico collegiale per accertare la sussistenza dei requisiti per fruire delle prestazioni in favore di invalidi civili;
che la richiesta veniva inviata ai sensi della l. 80/2006, con procedura agevolate e più celeri in favore dei malati oncologici;
che veniva riconosciuta invalida nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa;
che la prestazione le veniva liquidata con provvedimento del 28.09.2022, con conferimento, in relazione alla pensione di inabilità civile, della somma di €. 291.98 mensili in quanto risultava occupata dal 01.11.2021 al 10.11.2022, ma, in realtà, presentava le dimissioni a causa dell' aggravarsi delle condizioni di salute.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti dimissioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della dante causa alla maggiorazione della pensione di inabilità Persona_1 civile 01.05.2022, primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, giusta decorrenza indicata nel verbale sanitario;
2. Per l' effetto voglia condannare l' al pagamento delle somme maturate per maggiorazione CP_1 di pensione di inabilità civile dal 01.05.2022, con interessi dal dì del dovuto;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “in via CP_1 preliminare dichiarare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso per le ragioni esposte e, ancora, dichiarare
l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni sollevate dall' in quanto il CP_1 ricorso presenta i requisiti previsti dalla legge e non sono decorsi i termini di cui alla decadenza triennale. Nel merito, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Ed invero, il reddito prodotto dalla richiedente nell' anno 2021 è stato pari ad €.
1351.31 ((€. 1042.27 al netto delle detrazioni); per l' anno 2022, al netto delle detrazioni, risulta inferiore ad €. 6057,00. Per l' anno 2023 la dante causa non ha prodotto, sino al momento del decesso, alcun reddito.
Con sentenza n. 152/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore
a diciotto anni
Il limite di reddito personale perché si possa fruire della maggiorazione è fissato per l'anno 2020 in euro 8.469,63, aggiornato annualmente.
Agli eredi della dante causa andrà, pertanto, corrisposta la maggiorazione in misura piena per l' anno 2022, in misura parziale in funzione dei redditi percepiti nell' anno precedente per l'anno 2023.
La de cuius dei ricorrenti, inoltre, risultava affetta da un grave e complesso quadro patologico, certamente invalidante e permanente, di tale gravità da causarne il decesso, e cioè da sarcoma indifferenziato a cellule rotonde della parete addominale, trattato con chemioterapia e radioterapie, metastasi diffuse, come risulta dalla documentazione medica in atti;
Tali patologie hanno determinato lo stato di inabilità al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento per non essere in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, come stabilito anche nel verbale sanitario depositato in atti.
In conclusione, era nelle condizioni richieste dalla legge sia sotto Persona_1 il profilo reddituale, che per non essere ricoverata in strutture a carico dello stato e per non percepire alcuna indennità assimilabile alla indennità di accompagnamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda, e, per l' effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore di , e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , delle somme maturate per la maggiorazione di Persona_1 pensione di inabilità civile dal 01.05.2022, con interessi dal dì della maturazione del diritto al soddisfo;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 04/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo