Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 254
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancanza notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi della normativa regionale siciliana e della giurisprudenza costituzionale, l'ente impositore è legittimato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute per la tassa automobilistica senza la necessità di notificare preventivamente un atto di accertamento o ingiunzione.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito tributario

    La Corte ha applicato la sospensione dei termini di riscossione prevista dal D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e successive modifiche, che ha prorogato i termini di notifica della cartella. Considerando la consegna del ruolo all'Agente della riscossione e la sospensione di 24 mesi, la notifica della cartella è risultata tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 254
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 254
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo