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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3361/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210013452781000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.6.2023 a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia –
Ass. Econ. Dip. Fin. E cred. Serv. 2 tasse Auto, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte in data 22.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso reclamo, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 297 2021 00134527 81 000, notificata in data
24.04.2023, portante un carico di € 388,68, a titolo di tassa auto 2018, comprensivo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, relativa al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per mancanza della notifica dell'atto presupposto e la prescrizione triennale del credito tributario.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di disporre l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di diritti, spese ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Con controdeduzioni depositate il 6.10.2025, la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_2 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_1, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_2, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, precisava che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, era autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato di ventiquattro mesi, con conseguente tempestività della cartella impugnata notificata entro tale termine prorogato sino al 26.3.2024.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 4 novembre 2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data 23.6.2023.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto 2018 e relativi accessori richiesti con la cartella impugnata.
Precisato che nella fattispecie in esame l'ente impositore era legittimato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con le richieste di pagamento di tasse auto relative al 2018 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2021.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione il 25.2.2021, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2023.
La cartella impugnata notificata il 24.4.2023 è, pertanto, tempestiva e va confermata.
Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a vantaggio della sola parte resistente costituita e vanno determinate sulla base dell'attività difensiva effettivamente svolta (assenza di attività istruttoria e di fase cautelare), applicando la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs.
n° 546/1992 e l'aumento previsto dal comma successivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Sicilia che, tenuto conto di quanto esposto in parte motiva, liquida in
€ 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
US TA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3361/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210013452781000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.6.2023 a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia –
Ass. Econ. Dip. Fin. E cred. Serv. 2 tasse Auto, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte in data 22.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso reclamo, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 297 2021 00134527 81 000, notificata in data
24.04.2023, portante un carico di € 388,68, a titolo di tassa auto 2018, comprensivo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, relativa al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per mancanza della notifica dell'atto presupposto e la prescrizione triennale del credito tributario.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di disporre l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di diritti, spese ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Con controdeduzioni depositate il 6.10.2025, la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Palermo - Indirizzo_2 rappresentata, ai sensi della L.R. n.10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h, dall'Avv. Nominativo_1, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_2, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, precisava che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, era autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato di ventiquattro mesi, con conseguente tempestività della cartella impugnata notificata entro tale termine prorogato sino al 26.3.2024.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 4 novembre 2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data 23.6.2023.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto 2018 e relativi accessori richiesti con la cartella impugnata.
Precisato che nella fattispecie in esame l'ente impositore era legittimato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
Il termine triennale per notificare la cartella impugnata con le richieste di pagamento di tasse auto relative al 2018 va individuato, in prima istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n° 53/1983, modificata dalla
L. n° 60/1986, nel 31.12.2021.
Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura
Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione il 25.2.2021, il termine per la notifica della suddetta cartella deve essere individuato (applicando la sospensione di 24 mesi) nel 31.12.2023.
La cartella impugnata notificata il 24.4.2023 è, pertanto, tempestiva e va confermata.
Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a vantaggio della sola parte resistente costituita e vanno determinate sulla base dell'attività difensiva effettivamente svolta (assenza di attività istruttoria e di fase cautelare), applicando la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs.
n° 546/1992 e l'aumento previsto dal comma successivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Sicilia che, tenuto conto di quanto esposto in parte motiva, liquida in
€ 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
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