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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
EN EL NT, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17255094 CONT. CONS. BON 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17255094 CONT. CONS. BON 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e alla società Area srl, Ricorrente_1 nata a [...] il Data nascita_1 - C.F. CF_Ricorrente_1 - e residente in [...]alla Indirizzo_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Praia a Mare (CS) alla Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava la richiesta formale di pagamento n 17255094 del 19.06.2023, notificata il 31.12.2024 e relativa a contributi consortili pretesi per gli anni 2018 e 2019.
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'inesistenza del beneficio fondiario e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituiva solamente la società Area srl, con sede legale in Mondovì, Indirizzo_3, (C.F. e P.IVA 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_2, nata ad [...] il Data nascita_2 (C.F. CF_1) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3 e dalla Dott.sa Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Cuneo (CN) al Indirizzo_4, eleggeva anche domicilio, contestando il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, per essere stato l'atto impugnato preceduto dall'invio alla ricorrente dell'avviso di pagamento ordinario n. 11261521 del 27/01/2022 , nel quale erano chiaramente indicate le ragioni della pretesa, basate sull'approvazione del piano di classifica;
sostenendo , per tale ragione, la sussistenza in capo alla contribuente dell'onere della prova dell'inesistenza del beneficio fondiario e concludendo in via principale per il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per l'esonero dalle spese del giudizio;
il tutto, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
Replicava la ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta, tra l'altro, la ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale ( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte Cost citata); beneficio che deve essere provato dal
Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( Cass SS UU 11722/2010 ); nel caso in esame l'atto impugnato non risulta motivato sul piano di classifica, né tale piano appare citato negli altri atti dei quali risulta la notifica alla ricorrente, o depositato in giudizio;
ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata - nonché dell'ulteriore principio di diritto espresso da Cass. 8094 2023, secondo cui: ""... il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il " piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo " - che nel caso che ci occupa l'onere della prova del beneficio fondiario ricadeva in capo ai resistenti;
il ricorso, deve, perciò, ritenersi fondato, non avendo i resistenti provato la sussistenza del “concreto” beneficio fondiario.
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni affrontate, si compensano parzialmente tra le parti, liquidandosi, per il resto, a carico dei resistenti, in solido, e in favore della ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori;
al riguardo non può essere accolta la richiesta della resistente Area di essere tenuta indenne dalla spese del giudizio, perché, per come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" ( così Cass. 7047/2018 e cass 19856/2020); principio questo che, seppure enunciato in relazione a opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative, è applicabile anche al caso in esame, per identità di riferimenti normativi.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico dei resistenti, in solido, e in favore della ricorrente, con distrazione se richiesta, in €.150,00, oltre contributo unificato, Iva
, se dovuta, cpa e accessori. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
EN EL NT, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17255094 CONT. CONS. BON 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17255094 CONT. CONS. BON 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e alla società Area srl, Ricorrente_1 nata a [...] il Data nascita_1 - C.F. CF_Ricorrente_1 - e residente in [...]alla Indirizzo_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Praia a Mare (CS) alla Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava la richiesta formale di pagamento n 17255094 del 19.06.2023, notificata il 31.12.2024 e relativa a contributi consortili pretesi per gli anni 2018 e 2019.
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'inesistenza del beneficio fondiario e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituiva solamente la società Area srl, con sede legale in Mondovì, Indirizzo_3, (C.F. e P.IVA 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_2, nata ad [...] il Data nascita_2 (C.F. CF_1) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3 e dalla Dott.sa Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Cuneo (CN) al Indirizzo_4, eleggeva anche domicilio, contestando il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, per essere stato l'atto impugnato preceduto dall'invio alla ricorrente dell'avviso di pagamento ordinario n. 11261521 del 27/01/2022 , nel quale erano chiaramente indicate le ragioni della pretesa, basate sull'approvazione del piano di classifica;
sostenendo , per tale ragione, la sussistenza in capo alla contribuente dell'onere della prova dell'inesistenza del beneficio fondiario e concludendo in via principale per il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per l'esonero dalle spese del giudizio;
il tutto, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
Replicava la ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta, tra l'altro, la ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale ( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte Cost citata); beneficio che deve essere provato dal
Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( Cass SS UU 11722/2010 ); nel caso in esame l'atto impugnato non risulta motivato sul piano di classifica, né tale piano appare citato negli altri atti dei quali risulta la notifica alla ricorrente, o depositato in giudizio;
ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata - nonché dell'ulteriore principio di diritto espresso da Cass. 8094 2023, secondo cui: ""... il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il " piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo " - che nel caso che ci occupa l'onere della prova del beneficio fondiario ricadeva in capo ai resistenti;
il ricorso, deve, perciò, ritenersi fondato, non avendo i resistenti provato la sussistenza del “concreto” beneficio fondiario.
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni affrontate, si compensano parzialmente tra le parti, liquidandosi, per il resto, a carico dei resistenti, in solido, e in favore della ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori;
al riguardo non può essere accolta la richiesta della resistente Area di essere tenuta indenne dalla spese del giudizio, perché, per come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" ( così Cass. 7047/2018 e cass 19856/2020); principio questo che, seppure enunciato in relazione a opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative, è applicabile anche al caso in esame, per identità di riferimenti normativi.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico dei resistenti, in solido, e in favore della ricorrente, con distrazione se richiesta, in €.150,00, oltre contributo unificato, Iva
, se dovuta, cpa e accessori. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise