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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 06/02/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1105/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NO NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6439/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500038043000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500038043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente1 ha impugnato col ricorso in epigrafe il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500038043000, ricevuto in data 12.09.2025, emesso dall'agente della riscossione per garantire il pagamento di Irpef dell'anno 2018 e di tassa auto dell'anno 2019, per un importo complessivo pari ad euro
675,96.
In sintesi, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo impugnato e, nelle more, la sua sospensione cautelare.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'intimata A.d.E.R.
All'udienza camerale del 30 gennaio 2025, fissata per l'esame dell'istanza cautelare contenuta in ricorso, questo giudice ha dato avviso a verbale della intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, adottata ai sensi dell'art. 47 ter del D. Lgs. 546/1992, risultando completi l'istruttoria ed il contraddittorio.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, risulta che l'odierno ricorrente abbia già presentato avverso il medesimo preavviso di fermo amministrativo un identico ricorso, caratterizzato dallo stesso petitum e dalla stessa causa petendi. Il citato ricorso – contrassegnato dal n. R.G. 5721/2025 - risulta cronologicamente antecedente a quello oggi in esame (riportante il n. r.g. 6439/2025), ed è stato già stato definito con recente sentenza di questa Sezione
n. 454/2026.
Ne consegue che il ricorso oggi in esame costituisce inammissibile duplicazione dell'impugnativa già proposta avverso lo stesso atto col precedente ricorso n. r.g. 5721/2025, ed integra pertanto la palese violazione del divieto di bis in idem processuale. Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NO NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6439/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500038043000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500038043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente1 ha impugnato col ricorso in epigrafe il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500038043000, ricevuto in data 12.09.2025, emesso dall'agente della riscossione per garantire il pagamento di Irpef dell'anno 2018 e di tassa auto dell'anno 2019, per un importo complessivo pari ad euro
675,96.
In sintesi, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo impugnato e, nelle more, la sua sospensione cautelare.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'intimata A.d.E.R.
All'udienza camerale del 30 gennaio 2025, fissata per l'esame dell'istanza cautelare contenuta in ricorso, questo giudice ha dato avviso a verbale della intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, adottata ai sensi dell'art. 47 ter del D. Lgs. 546/1992, risultando completi l'istruttoria ed il contraddittorio.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, risulta che l'odierno ricorrente abbia già presentato avverso il medesimo preavviso di fermo amministrativo un identico ricorso, caratterizzato dallo stesso petitum e dalla stessa causa petendi. Il citato ricorso – contrassegnato dal n. R.G. 5721/2025 - risulta cronologicamente antecedente a quello oggi in esame (riportante il n. r.g. 6439/2025), ed è stato già stato definito con recente sentenza di questa Sezione
n. 454/2026.
Ne consegue che il ricorso oggi in esame costituisce inammissibile duplicazione dell'impugnativa già proposta avverso lo stesso atto col precedente ricorso n. r.g. 5721/2025, ed integra pertanto la palese violazione del divieto di bis in idem processuale. Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.