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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15448/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione Quarta civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15448/2020 promossa da:
GIÀ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 PASQUALI LEONARDO e dell'avv. BRATTELLI VITTORIO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASQUALI LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.08.2020 la chiedeva al Tribunale di Bari Controparte_1 emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della per la somma di € 16.263,85, a titolo di Parte_2 copertura perdite di esercizio risultanti da bilancio al 31.12.2021, come da delibera dell'assemblea dei soci del 17.05.2012. L'emesso decreto ingiuntivo n.3973/2020 del 29.09.2020 veniva notificato, almeno a detta di parte opposta, il 27.10.2020. Veniva proposta opposizione dalla a mezzo atto di citazione Parte_2 notificato a mezzo pec il 26.11.2020, la quale eccepiva la inesistenza giuridica del notifica del decreto ingiuntivo, in quanto a suo dire, avrebbe semplicemente “trovato nella propria cassetta della posta” il medesimo atto”, che in ogni caso esibiva;
proponeva altresì opposizione nel merito, lamentando la totale insussistenza del credito
Si costituiva la ricorrente, la quale eccepiva che il plico postale raccomandato avente n.785073949743, contenente il decreto ingiuntivo risultava recapitato presso la sede della opponente in data 27.10.2020, come da rapporto “esito della spedizione” di , laddove non risultava ancora ad oggi CP_2 pervenuto l'avviso di ricevimento del plico stesso, di tal che aveva provveduto a richiedere a la consegna di un duplicato;
che in ogni caso l'atto era stato ricevuto tanto che era Controparte_3 stata proposta opposizione;
che in ogni caso l'opposizione era infondata.
Fissata l'udienza di p.c., il 4.4.2024 la dichiarava che con sentenza n. 171/2023 pubblicata in Pt_1 data 27/10/2023 il Tribunale di Bari aveva dichiarato aperta la liquidazione controllata della società
, ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i.. Dichiarata il 15.5.2024 Controparte_1 l'interruzione con adesione della difesa di parte opposta, la causa era riassunta dalla del Pt_1
1.8.2024, notificato il 3.9.2024. Nessuno si costituiva per né come tale né quale Controparte_4 liquidatela.
Precisate le conclusioni da parte della sola in modo conforme, la causa era rimessa al collegio Pt_1 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , citata ritualmente in riassunzione e Controparte_4 non costituita.
La notificazione non è inesistente in quanto dalla stessa documentazione di parte opponente si evince Con che il decreto fu consegnato all' per la notifica, che fu avviata a mezzo posta il 15.10.2020. Vero è che non vi è prova che il plico sia stato ricevuto nelle forme di legge ma è anche vero che è lo stesso opponente che lo esibisce e propone opposizione (anche nel merito), assumendone peraltro la tempestività, sanando così ogni residuo vizio.
Nel merito, si deve rilevare che la sentenza di liquidazione controllata fu emessa su domanda della stessa la quale vantava e vanta tutt'ora crediti nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per oltre 100.000,00 Euro.
[...]
Ciò detto, opportunamente osserva parte opponente che nella suddetta delibera assembleare i soci presenti in tale assemblea (assente la decidevano “di coprire la perdita di esercizio Parte_2 mediante accollo da parte dei soci in proporzione alle rispettive quote, con versamento nelle casse sociali a semplice richiesta dell'Amministratore”. Senonchè la figura giuridica dell'accollo prevista dall'art. 1273 c.c. è un contratto a favore di terzo con cui il debitore ed il terzo convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro. Tuttavia, proprio per la sua natura di negozio giuridico contrattuale, tale figura giuridica postula necessariamente la chiara e specifica intenzione dei contraenti di attribuire ad un terzo il diritto di esigere il vantaggio stipulato a suo favore mentre nella specie non vi è stato alcun consenso da parte della Parte_1
Le spese, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
pagina 2 di 3 Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di service in liquidazione controllata;
CP_1
- rigetta la domanda di pagamento e revoca il decreto opposto;
- condanna le opposti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3387,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP.
Bari, 15.12.2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione Quarta civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15448/2020 promossa da:
GIÀ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 PASQUALI LEONARDO e dell'avv. BRATTELLI VITTORIO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASQUALI LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.08.2020 la chiedeva al Tribunale di Bari Controparte_1 emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della per la somma di € 16.263,85, a titolo di Parte_2 copertura perdite di esercizio risultanti da bilancio al 31.12.2021, come da delibera dell'assemblea dei soci del 17.05.2012. L'emesso decreto ingiuntivo n.3973/2020 del 29.09.2020 veniva notificato, almeno a detta di parte opposta, il 27.10.2020. Veniva proposta opposizione dalla a mezzo atto di citazione Parte_2 notificato a mezzo pec il 26.11.2020, la quale eccepiva la inesistenza giuridica del notifica del decreto ingiuntivo, in quanto a suo dire, avrebbe semplicemente “trovato nella propria cassetta della posta” il medesimo atto”, che in ogni caso esibiva;
proponeva altresì opposizione nel merito, lamentando la totale insussistenza del credito
Si costituiva la ricorrente, la quale eccepiva che il plico postale raccomandato avente n.785073949743, contenente il decreto ingiuntivo risultava recapitato presso la sede della opponente in data 27.10.2020, come da rapporto “esito della spedizione” di , laddove non risultava ancora ad oggi CP_2 pervenuto l'avviso di ricevimento del plico stesso, di tal che aveva provveduto a richiedere a la consegna di un duplicato;
che in ogni caso l'atto era stato ricevuto tanto che era Controparte_3 stata proposta opposizione;
che in ogni caso l'opposizione era infondata.
Fissata l'udienza di p.c., il 4.4.2024 la dichiarava che con sentenza n. 171/2023 pubblicata in Pt_1 data 27/10/2023 il Tribunale di Bari aveva dichiarato aperta la liquidazione controllata della società
, ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i.. Dichiarata il 15.5.2024 Controparte_1 l'interruzione con adesione della difesa di parte opposta, la causa era riassunta dalla del Pt_1
1.8.2024, notificato il 3.9.2024. Nessuno si costituiva per né come tale né quale Controparte_4 liquidatela.
Precisate le conclusioni da parte della sola in modo conforme, la causa era rimessa al collegio Pt_1 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , citata ritualmente in riassunzione e Controparte_4 non costituita.
La notificazione non è inesistente in quanto dalla stessa documentazione di parte opponente si evince Con che il decreto fu consegnato all' per la notifica, che fu avviata a mezzo posta il 15.10.2020. Vero è che non vi è prova che il plico sia stato ricevuto nelle forme di legge ma è anche vero che è lo stesso opponente che lo esibisce e propone opposizione (anche nel merito), assumendone peraltro la tempestività, sanando così ogni residuo vizio.
Nel merito, si deve rilevare che la sentenza di liquidazione controllata fu emessa su domanda della stessa la quale vantava e vanta tutt'ora crediti nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per oltre 100.000,00 Euro.
[...]
Ciò detto, opportunamente osserva parte opponente che nella suddetta delibera assembleare i soci presenti in tale assemblea (assente la decidevano “di coprire la perdita di esercizio Parte_2 mediante accollo da parte dei soci in proporzione alle rispettive quote, con versamento nelle casse sociali a semplice richiesta dell'Amministratore”. Senonchè la figura giuridica dell'accollo prevista dall'art. 1273 c.c. è un contratto a favore di terzo con cui il debitore ed il terzo convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro. Tuttavia, proprio per la sua natura di negozio giuridico contrattuale, tale figura giuridica postula necessariamente la chiara e specifica intenzione dei contraenti di attribuire ad un terzo il diritto di esigere il vantaggio stipulato a suo favore mentre nella specie non vi è stato alcun consenso da parte della Parte_1
Le spese, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
pagina 2 di 3 Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di service in liquidazione controllata;
CP_1
- rigetta la domanda di pagamento e revoca il decreto opposto;
- condanna le opposti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3387,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP.
Bari, 15.12.2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3