Art. 94. (Disposizioni varie)
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78 operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma, della presente legge.
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78 operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma, della presente legge.