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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17653 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6571 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F./P.IVA ) in amministrazione straordinaria Parte_1 P.IVA_1 ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (giusta sentenza n. 78/2022 in data 27 gennaio
2022 del Tribunale Ordinario di Roma), in persona dei Commissari Straordinari p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Federica Marziale ed elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Via Catone n. 15
- Attore – nei confronti di
P. Iva n. ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
[...] dall'avvocato Roberto Mangione, presso il cui studio in Milano, via Cosimo del Fante 16, elegge domicilio
- Convenuta –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione:
1 2
revocare e dichiarare inefficace nei confronti di in Parte_1 amministrazione straordinaria i pagamenti effettuati in favore della Controparte_1 per come illustrati ed indicati in narrativa per complessivi Euro 55.458,47, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla a.s. la somma complessiva di Euro Parte_1
55.458,47, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese generali del 15% ed oneri accessori come per legge”.
Per parte convenuta:
“Rigettare la domanda di in amministrazione Parte_1 straordinaria siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2025 ed iscritto a ruolo in data 05 febbraio 2025, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...] al fine di ottenere la revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. dei pagamenti effettuati, CP_1 dall'odierna attrice in bonis, per complessivi euro 55.458,47:
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
❖ la svolgeva attività di Call Center e Contact Center, Parte_1 compreso il trattamento dei dati afferenti altre Imprese e/o Enti Pubblici, relativi a servizi complementari connessi alla loro clientela diretta ed indiretta ed alla loro gestione del portafoglio clienti;
❖ in data 30 ottobre 2020 (con relativa iscrizione al RRII in data 02 novembre 2020), presentava ricorso ex art. 161 comma 6, l.f. dinanzi il Tribunale di Roma che, con decreto del 12 novembre 2020, concedeva termine fino al 1° marzo 2021 per la presentazione di una proposta concordataria;
❖ con successivo decreto del 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma ammetteva alla procedura di concordato preventivo;
Pt_1
❖ con decreto reso sempre in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma disponeva l'avvio di una procedura competitiva, avente ad oggetto la cessione del complesso aziendale di Pt_1
❖ successivamente, dopo avere accertato il mancato buon esito dell'evidenza pubblica, i Commissari Giudiziali, con un'informativa resa ai sensi dell'art. 173
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L.F., davano dato atto del venir meno delle condizioni di fattibilità del piano;
❖ senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, presentava, in data 18 Pt_1 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio 2022, il Tribunale di Roma dichiarava lo stato di insolvenza di e, Pt_1 con successivo decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile 2022, veniva dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ che in questo contesto di conclamata decozione, la società ha effettuato pagamenti in favore della convenuta per complessivi euro 55.458,47 (cfr. pagg. n. 3 e 4 atto di citazione: fatt. n. 150/2019 emessa in data 29/11/2019 per l'importo complessivo di
Euro 25.725,27 saldata in tre volte con tre diversi pagamenti di Euro 6.431,32 cadauno, effettuati in data 7/5/2020, 5/6/2020 e 7/7/2020 e così per complessivi
Euro 19.293,96; fattura n. 24/2020 per Euro 8.848,50 emessa il 13/2/2020 scadenza
30/4/2020 pagata il 27/5/2020; Fattura n. 31/2020 per Euro 5.012,41 emessa il
19/2/2020 scadenza 30/4/2020, pagata in data 5/6/2020; oltre quelle saldate comunque con ritardo rispetto alle scadenze contrattali che prevedevano comunque pagamenti a oltre 60gg dall'emissione, quali: Fattura 41/2020 emessa il 29/2/2020 per Euro 4.637,95, scadenza 30/4/2020 per servizi rei nel mese di Febbraio 2020 pagata il 5/6/2020; Fattura n. 63/2020 emessa il 31/3/2020 per Euro 4.195,59 scadenza 31/5/2020, pagata il 7/7/2020; Fattura n. 98/2020 emessa il 18/5/2020 per
Euro 3.017,17, scadenza 31/7/2020, pagata il 6/8/2020; Fattura n. 113/2020 emessa il 31/5/2020 per Euro 3.502,88, scadenza 31/7/2020, pagata il 9/9/2020; Fattura n.
156/2020 emessa il 23/7/2020, per Euro 2.971,97, scadenza 30/9/2020, per servizi resi nel mese di Giugno 2020, pagata il 9/10/2020; Fattura n. 172/2020, emessa il
31/7/2020 per Euro 3.976,29, scadenza 30/9/2020 per servizi resi nel mese di
Luglio 2020, pagata il 9/10/2020);
❖ che i pagamenti sono stati accettato dalla nonostante la Controparte_1 conoscenza di quest'ultima dello stato di insolvenza in cui versava l'odierna attrice;
❖ che l'odierna convenuta conosceva lo stato di decozione in cui versava la
[...] risulta dimostrato, dalla circostanza che le fatture emesse Parte_1
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dalla risultano pagate dalla società in bonis anche a distanza Controparte_1 di un anno dalla loro emissione;
❖ che pertanto sussistono i presupposti per proporre l'azione revocatoria ex art. 67 co.
2 l.f.;
❖ che il pagamento delle suddette somme è avvenuto nel c.d. periodo sospetto da individuarsi, così come disposto dell'art. 69-bis, co. 2, l.f., espressamente richiamato dall'art. 49 D.Lgs. n. 270 del 1999, a sua volta citato dall'art. 6 D.L. n.
347 del 2003, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, nella specie intervenuta in data 02 novembre 2020;
Con memoria del 17 aprile 2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 sostenendo l'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti in questione, essendo stati effettuati nei termini d'uso fra le parti, e contestando altresì la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento dell'azione intrapresa, consistente nella conoscenza da parte della medesima dello stato di insolvenza in cui avrebbe versato la Parte_1
in bonis alla data del pagamento. Ha quindi conclusivamente chiesto il rigetto della
[...] domanda proposta dall'attrice con salvezza di spese vinte.
La causa istruita solo documentalmente, con provvedimento del 23 settembre 2025, veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito di memorie conclusionali e ulteriori giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata dalla a.s. non è fondata e non Controparte_3 merita accoglimento.
Quanto all'applicazione al caso in esame del principio della consecutio delle procedure si osserva quanto segue.
Sul punto ritiene questo Tribunale che la c.d. retrodatazione del periodo sospetto di cui all'art. 67 comma secondo l. fall. (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), vada ricondotta alla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo, intervenuta il 02 novembre 2020, sicché gli atti solutori revocandi, compiuti dal 02 maggio 2020 al 30 ottobre 2020, ricadono in detto periodo.
Giova preliminarmente evidenziare, che per orientamento pressoché unanime della
Suprema Corte, il criterio della consecutio, previsto e disciplinato dal secondo comma dell'art. 69 bis l. fall. si applica anche quando alla procedura di concordato preventivo faccia
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seguito quella di amministrazione straordinaria, avendo esso una portata generalissima e risolvendosi nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo volte a regolare una medesima condizione di dissesto, sia essa di insolvenza o anche solo di crisi, sicché tali procedure rimangono avvinte da un rapporto di continuità causale anche quando tra l'una e l'altra vi sia una discontinuità cronologica (nel caso di specie peraltro insussistente) (v., tra le altre,
Cass. 36354/2022, 24632/2021, 4482/2021, 15724/2019, 14713/2019 (Rv. 654268-01),
24861/2015).
Nella fattispecie in esame, si osserva che la con ricorso del 30 ottobre 2020 ha Pt_1 chiesto a questo Tribunale l'accesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma l.f., pubblicato nel RRII in data 02 novembre 2020.
Il Tribunale, dopo avere concesso il termine di centoventi giorni, poi prorogato, con provvedimento del 17 giugno 2021 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da e con decreto reso in pari data il Pt_1 Parte_1
Tribunale ha disposto l'avvio di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione del complesso di Pt_1
Successivamente, senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, ha Pt_1 presentato, in data 18 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.
Con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio
2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di e, con successivo Pt_1 decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile
2022, è stato dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria.
Ebbene, posto che i pagamenti oggetto di domanda sono stati posti in essere durante il c.d. periodo sospetto e astrattamente riconducibili alla sfera applicativa dell'art. 67 secondo comma l. fall., l'accertamento in ordine al presupposto soggettivo della spiegata azione assume rilievo dirimente ai fini del positivo vaglio dell'iniziativa attorea.
Prima di valutare se effettivamente, come sostiene l'A.S. attrice, la pure Controparte_1 abbia avuto conoscenza diretta dello stato di insolvenza di e se comunque abbia Pt_1 avuto percezione di plurimi indici presuntivi di detto stato, occorre chiarire cosa si intenda per scientia decoctionis, che è per l'appunto la conoscenza dello stato di insolvenza del terzo contraente al momento del compimento dell'atto solutorio.
Lo stato di insolvenza, che si identifica, per giurisprudenza ormai consolidata, in una
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situazione di impotenza funzionale, e non soltanto transitoria, a soddisfare le obbligazioni inerenti l'attività d'impresa, si esprime nell'incapacità di produrre beni o di erogare prestazioni con margini di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali e senza rovinose decurtazioni del patrimonio e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, quali a titolo esemplificativo la levata di protesti, la revoca dei fidi o la presenza di procedimenti esecutivi (v., tra le molte, Cass. 7087/2022, 6978/2019, 29913/2018, 2810/2018,
12984/2017, 7252/2014). Lo stato di insolvenza deve distinguersi dallo stato di crisi, che a sua volta si identifica in una condizione di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa tale da rendere non solo possibile ma anzi probabile l'avverarsi di una futura insolvenza, che dunque ancora non si è verificata, e che si manifesta, secondo la normativa eurounitaria di recente recepita dalla legislazione nazionale, nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici in relazione al piano dei pagamenti in scadenza nei successivi dodici mesi.
Come è noto, l'azione revocatoria fallimentare costituisce il principale strumento a tutela della parità di trattamento dei creditori e di garanzia del rispetto della graduazione dei crediti. L'art. 67 l. fall. distingue due tipologie sostanziali di atti impugnabili: una prima categoria, caratterizzata per diversi aspetti dalla anomalia del rapporto tra fallendo ed accipiens, dalla quale deriva una presunzione di percezione dell'insolvenza, che impone al soggetto in bonis l'onere di provare l'inscientia, ed una seconda categoria in cui ad essere presunto è solo l'eventus damni, laddove invece la conoscenza dell'insolvenza deve essere dimostrata dal curatore, che peraltro potrà giovarsi anche della prova presuntiva.
Il Curatore fallimentare che agisce in revocatoria dovrà, oltre che fornire la prova del fatto storico del compimento nel “periodo sospetto” dell'atto revocando, dimostrare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava all'epoca dell'atto il debitore successivamente fallito. Bisogna altresì specificare, che lo stato di insolvenza, di cui deve essere a conoscenza il convenuto in revocatoria, corrisponde alla nozione accolta nell'art. 5 l.f. (art. 2 CCII) come presupposto per la dichiarazione di fallimento e quindi come incapacità dell'imprenditore ad assolvere regolarmente, e con normali mezzi solutori, alle obbligazioni assunte per il venir meno della liquidità e della disponibilità di credito occorrenti per il normale svolgimento dell'impresa.
Pertanto, la norma fallimentare, richiede la prova della conoscenza effettiva e non della semplice conoscibilità dell'insolvenza.
Le uniche ipotesi in cui l'attore in revocatoria potrebbe fornire agevolmente tale prova sono
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rappresentate dalla confessione giudiziale o stragiudiziale del convenuto o dal giuramento decisorio di quest'ultimo. Per ovviare ad una simile situazione, la giurisprudenza con orientamento pressoché unanime, è giunta ad ammettere la possibilità di assolvere l'onere in questione attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, purché ovviamente gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza (Corte di Cass. 7722/1996), parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (Corte di
Cass. 1101/2014; Corte di Cass. 26935/2006; Corte di Cass. 11060/1998).
Sul punto, va considerato che operatori economici quali banche, istituti finanziari, società di leasing e di factoring (c.d. operatori qualificati) proprio in ragione della attività economica svolta sono tenuti a compiere scrupolose e particolareggiate indagini dei propri clienti, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale. Tali soggetti sono, invero, tenuti a dotarsi di un'organizzazione di mezzi in grado di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi indicatori di insolvibilità del cliente ed operare secondo criteri di avvedutezza, prudenza e professionalità nell'accertamento delle condizioni economiche dei propri clienti.
Nel caso di specie, il fallimento attore non ha compiutamente assolto l'onere della prova della conoscenza da parte del convenuto dello stato di insolvenza nel quale si trovava il solvens all'epoca dei pagamenti.
In particolare, la Curatela non ha fornito alcuna prova circa la natura qualificata della società convenuta, né risulta dagli atti di causa che quest'ultima abbia levato protesti o pignoramenti o abbia proposto azioni giudiziarie per il recupero forzoso dei crediti.
I ritardi nei pagamenti delle forniture da parte dell'odierna fallita non necessariamente costituiscono espressione di uno stato di insolvenza, ma possono essere ricondotti ad una normale ipotesi di inadempimento molto frequente nella prassi commerciale, o ad una momentanea difficoltà ad adempiere da parte della Parte_1
La convenuta ha fornito la prova dell'esistenza di un pregresso e consolidato rapporto commerciale tra le parti, risalente all'anno 2015.
L'esame dello storico dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti del giudizio, conferma quanto rappresentato dalla nella propria memoria difensiva, circa la Controparte_1 sussistenza di una prassi consolidata tra le parti, in forza della quale la Parte_1
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provvedeva al pagamento delle fatture, non alla data di emissione delle stesse o Parte_1 con una scadenza fissa, bensì mediante pagamenti effettuati anche oltre l'anno dalla scadenza.
Privo di qualsivoglia rilievo dimostrativo dello stato di decozione della Parte_1
è la documentata pubblicazione su alcuni quotidiani - privi di ogni ufficialità -
[...] dell'imminente difficoltà del gruppo soprattutto in presenza di pagamenti, così Pt_1 come alcun rilievo assume il deposito del bilancio 2019, del quale la convenuta non era tenuta a conoscere i contenuti.
Per quanto sopra l'azione revocatoria va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (trattasi di giudizio non implicate accertamenti o questioni giuridiche di particolare complessità), per una causa di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda;
❖ condanna la , in persona del Commissario p.t. al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Roma in data 16 dicembre 2025
Il
Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6571 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F./P.IVA ) in amministrazione straordinaria Parte_1 P.IVA_1 ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (giusta sentenza n. 78/2022 in data 27 gennaio
2022 del Tribunale Ordinario di Roma), in persona dei Commissari Straordinari p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Federica Marziale ed elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Via Catone n. 15
- Attore – nei confronti di
P. Iva n. ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
[...] dall'avvocato Roberto Mangione, presso il cui studio in Milano, via Cosimo del Fante 16, elegge domicilio
- Convenuta –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione:
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revocare e dichiarare inefficace nei confronti di in Parte_1 amministrazione straordinaria i pagamenti effettuati in favore della Controparte_1 per come illustrati ed indicati in narrativa per complessivi Euro 55.458,47, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla a.s. la somma complessiva di Euro Parte_1
55.458,47, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese generali del 15% ed oneri accessori come per legge”.
Per parte convenuta:
“Rigettare la domanda di in amministrazione Parte_1 straordinaria siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2025 ed iscritto a ruolo in data 05 febbraio 2025, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...] al fine di ottenere la revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. dei pagamenti effettuati, CP_1 dall'odierna attrice in bonis, per complessivi euro 55.458,47:
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
❖ la svolgeva attività di Call Center e Contact Center, Parte_1 compreso il trattamento dei dati afferenti altre Imprese e/o Enti Pubblici, relativi a servizi complementari connessi alla loro clientela diretta ed indiretta ed alla loro gestione del portafoglio clienti;
❖ in data 30 ottobre 2020 (con relativa iscrizione al RRII in data 02 novembre 2020), presentava ricorso ex art. 161 comma 6, l.f. dinanzi il Tribunale di Roma che, con decreto del 12 novembre 2020, concedeva termine fino al 1° marzo 2021 per la presentazione di una proposta concordataria;
❖ con successivo decreto del 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma ammetteva alla procedura di concordato preventivo;
Pt_1
❖ con decreto reso sempre in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Roma disponeva l'avvio di una procedura competitiva, avente ad oggetto la cessione del complesso aziendale di Pt_1
❖ successivamente, dopo avere accertato il mancato buon esito dell'evidenza pubblica, i Commissari Giudiziali, con un'informativa resa ai sensi dell'art. 173
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L.F., davano dato atto del venir meno delle condizioni di fattibilità del piano;
❖ senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, presentava, in data 18 Pt_1 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio 2022, il Tribunale di Roma dichiarava lo stato di insolvenza di e, Pt_1 con successivo decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile 2022, veniva dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ che in questo contesto di conclamata decozione, la società ha effettuato pagamenti in favore della convenuta per complessivi euro 55.458,47 (cfr. pagg. n. 3 e 4 atto di citazione: fatt. n. 150/2019 emessa in data 29/11/2019 per l'importo complessivo di
Euro 25.725,27 saldata in tre volte con tre diversi pagamenti di Euro 6.431,32 cadauno, effettuati in data 7/5/2020, 5/6/2020 e 7/7/2020 e così per complessivi
Euro 19.293,96; fattura n. 24/2020 per Euro 8.848,50 emessa il 13/2/2020 scadenza
30/4/2020 pagata il 27/5/2020; Fattura n. 31/2020 per Euro 5.012,41 emessa il
19/2/2020 scadenza 30/4/2020, pagata in data 5/6/2020; oltre quelle saldate comunque con ritardo rispetto alle scadenze contrattali che prevedevano comunque pagamenti a oltre 60gg dall'emissione, quali: Fattura 41/2020 emessa il 29/2/2020 per Euro 4.637,95, scadenza 30/4/2020 per servizi rei nel mese di Febbraio 2020 pagata il 5/6/2020; Fattura n. 63/2020 emessa il 31/3/2020 per Euro 4.195,59 scadenza 31/5/2020, pagata il 7/7/2020; Fattura n. 98/2020 emessa il 18/5/2020 per
Euro 3.017,17, scadenza 31/7/2020, pagata il 6/8/2020; Fattura n. 113/2020 emessa il 31/5/2020 per Euro 3.502,88, scadenza 31/7/2020, pagata il 9/9/2020; Fattura n.
156/2020 emessa il 23/7/2020, per Euro 2.971,97, scadenza 30/9/2020, per servizi resi nel mese di Giugno 2020, pagata il 9/10/2020; Fattura n. 172/2020, emessa il
31/7/2020 per Euro 3.976,29, scadenza 30/9/2020 per servizi resi nel mese di
Luglio 2020, pagata il 9/10/2020);
❖ che i pagamenti sono stati accettato dalla nonostante la Controparte_1 conoscenza di quest'ultima dello stato di insolvenza in cui versava l'odierna attrice;
❖ che l'odierna convenuta conosceva lo stato di decozione in cui versava la
[...] risulta dimostrato, dalla circostanza che le fatture emesse Parte_1
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dalla risultano pagate dalla società in bonis anche a distanza Controparte_1 di un anno dalla loro emissione;
❖ che pertanto sussistono i presupposti per proporre l'azione revocatoria ex art. 67 co.
2 l.f.;
❖ che il pagamento delle suddette somme è avvenuto nel c.d. periodo sospetto da individuarsi, così come disposto dell'art. 69-bis, co. 2, l.f., espressamente richiamato dall'art. 49 D.Lgs. n. 270 del 1999, a sua volta citato dall'art. 6 D.L. n.
347 del 2003, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, nella specie intervenuta in data 02 novembre 2020;
Con memoria del 17 aprile 2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 sostenendo l'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti in questione, essendo stati effettuati nei termini d'uso fra le parti, e contestando altresì la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento dell'azione intrapresa, consistente nella conoscenza da parte della medesima dello stato di insolvenza in cui avrebbe versato la Parte_1
in bonis alla data del pagamento. Ha quindi conclusivamente chiesto il rigetto della
[...] domanda proposta dall'attrice con salvezza di spese vinte.
La causa istruita solo documentalmente, con provvedimento del 23 settembre 2025, veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito di memorie conclusionali e ulteriori giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata dalla a.s. non è fondata e non Controparte_3 merita accoglimento.
Quanto all'applicazione al caso in esame del principio della consecutio delle procedure si osserva quanto segue.
Sul punto ritiene questo Tribunale che la c.d. retrodatazione del periodo sospetto di cui all'art. 67 comma secondo l. fall. (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), vada ricondotta alla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo, intervenuta il 02 novembre 2020, sicché gli atti solutori revocandi, compiuti dal 02 maggio 2020 al 30 ottobre 2020, ricadono in detto periodo.
Giova preliminarmente evidenziare, che per orientamento pressoché unanime della
Suprema Corte, il criterio della consecutio, previsto e disciplinato dal secondo comma dell'art. 69 bis l. fall. si applica anche quando alla procedura di concordato preventivo faccia
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seguito quella di amministrazione straordinaria, avendo esso una portata generalissima e risolvendosi nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo volte a regolare una medesima condizione di dissesto, sia essa di insolvenza o anche solo di crisi, sicché tali procedure rimangono avvinte da un rapporto di continuità causale anche quando tra l'una e l'altra vi sia una discontinuità cronologica (nel caso di specie peraltro insussistente) (v., tra le altre,
Cass. 36354/2022, 24632/2021, 4482/2021, 15724/2019, 14713/2019 (Rv. 654268-01),
24861/2015).
Nella fattispecie in esame, si osserva che la con ricorso del 30 ottobre 2020 ha Pt_1 chiesto a questo Tribunale l'accesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma l.f., pubblicato nel RRII in data 02 novembre 2020.
Il Tribunale, dopo avere concesso il termine di centoventi giorni, poi prorogato, con provvedimento del 17 giugno 2021 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da e con decreto reso in pari data il Pt_1 Parte_1
Tribunale ha disposto l'avvio di una procedura competitiva avente ad oggetto la cessione del complesso di Pt_1
Successivamente, senza sostanziale soluzione di continuità aziendale, ha Pt_1 presentato, in data 18 novembre 2021, istanza ex art 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, finalizzata ad accertare il proprio stato di insolvenza, per poi procedere all'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.
Con sentenza n. 78/2022, resa in data 26 gennaio 2022 e pubblicata in data 27 gennaio
2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di e, con successivo Pt_1 decreto del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022, depositato in cancelleria in data 7 aprile
2022, è stato dato avvio alla procedura di amministrazione straordinaria.
Ebbene, posto che i pagamenti oggetto di domanda sono stati posti in essere durante il c.d. periodo sospetto e astrattamente riconducibili alla sfera applicativa dell'art. 67 secondo comma l. fall., l'accertamento in ordine al presupposto soggettivo della spiegata azione assume rilievo dirimente ai fini del positivo vaglio dell'iniziativa attorea.
Prima di valutare se effettivamente, come sostiene l'A.S. attrice, la pure Controparte_1 abbia avuto conoscenza diretta dello stato di insolvenza di e se comunque abbia Pt_1 avuto percezione di plurimi indici presuntivi di detto stato, occorre chiarire cosa si intenda per scientia decoctionis, che è per l'appunto la conoscenza dello stato di insolvenza del terzo contraente al momento del compimento dell'atto solutorio.
Lo stato di insolvenza, che si identifica, per giurisprudenza ormai consolidata, in una
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situazione di impotenza funzionale, e non soltanto transitoria, a soddisfare le obbligazioni inerenti l'attività d'impresa, si esprime nell'incapacità di produrre beni o di erogare prestazioni con margini di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali e senza rovinose decurtazioni del patrimonio e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, quali a titolo esemplificativo la levata di protesti, la revoca dei fidi o la presenza di procedimenti esecutivi (v., tra le molte, Cass. 7087/2022, 6978/2019, 29913/2018, 2810/2018,
12984/2017, 7252/2014). Lo stato di insolvenza deve distinguersi dallo stato di crisi, che a sua volta si identifica in una condizione di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa tale da rendere non solo possibile ma anzi probabile l'avverarsi di una futura insolvenza, che dunque ancora non si è verificata, e che si manifesta, secondo la normativa eurounitaria di recente recepita dalla legislazione nazionale, nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici in relazione al piano dei pagamenti in scadenza nei successivi dodici mesi.
Come è noto, l'azione revocatoria fallimentare costituisce il principale strumento a tutela della parità di trattamento dei creditori e di garanzia del rispetto della graduazione dei crediti. L'art. 67 l. fall. distingue due tipologie sostanziali di atti impugnabili: una prima categoria, caratterizzata per diversi aspetti dalla anomalia del rapporto tra fallendo ed accipiens, dalla quale deriva una presunzione di percezione dell'insolvenza, che impone al soggetto in bonis l'onere di provare l'inscientia, ed una seconda categoria in cui ad essere presunto è solo l'eventus damni, laddove invece la conoscenza dell'insolvenza deve essere dimostrata dal curatore, che peraltro potrà giovarsi anche della prova presuntiva.
Il Curatore fallimentare che agisce in revocatoria dovrà, oltre che fornire la prova del fatto storico del compimento nel “periodo sospetto” dell'atto revocando, dimostrare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava all'epoca dell'atto il debitore successivamente fallito. Bisogna altresì specificare, che lo stato di insolvenza, di cui deve essere a conoscenza il convenuto in revocatoria, corrisponde alla nozione accolta nell'art. 5 l.f. (art. 2 CCII) come presupposto per la dichiarazione di fallimento e quindi come incapacità dell'imprenditore ad assolvere regolarmente, e con normali mezzi solutori, alle obbligazioni assunte per il venir meno della liquidità e della disponibilità di credito occorrenti per il normale svolgimento dell'impresa.
Pertanto, la norma fallimentare, richiede la prova della conoscenza effettiva e non della semplice conoscibilità dell'insolvenza.
Le uniche ipotesi in cui l'attore in revocatoria potrebbe fornire agevolmente tale prova sono
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rappresentate dalla confessione giudiziale o stragiudiziale del convenuto o dal giuramento decisorio di quest'ultimo. Per ovviare ad una simile situazione, la giurisprudenza con orientamento pressoché unanime, è giunta ad ammettere la possibilità di assolvere l'onere in questione attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, purché ovviamente gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza (Corte di Cass. 7722/1996), parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (Corte di
Cass. 1101/2014; Corte di Cass. 26935/2006; Corte di Cass. 11060/1998).
Sul punto, va considerato che operatori economici quali banche, istituti finanziari, società di leasing e di factoring (c.d. operatori qualificati) proprio in ragione della attività economica svolta sono tenuti a compiere scrupolose e particolareggiate indagini dei propri clienti, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale. Tali soggetti sono, invero, tenuti a dotarsi di un'organizzazione di mezzi in grado di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi indicatori di insolvibilità del cliente ed operare secondo criteri di avvedutezza, prudenza e professionalità nell'accertamento delle condizioni economiche dei propri clienti.
Nel caso di specie, il fallimento attore non ha compiutamente assolto l'onere della prova della conoscenza da parte del convenuto dello stato di insolvenza nel quale si trovava il solvens all'epoca dei pagamenti.
In particolare, la Curatela non ha fornito alcuna prova circa la natura qualificata della società convenuta, né risulta dagli atti di causa che quest'ultima abbia levato protesti o pignoramenti o abbia proposto azioni giudiziarie per il recupero forzoso dei crediti.
I ritardi nei pagamenti delle forniture da parte dell'odierna fallita non necessariamente costituiscono espressione di uno stato di insolvenza, ma possono essere ricondotti ad una normale ipotesi di inadempimento molto frequente nella prassi commerciale, o ad una momentanea difficoltà ad adempiere da parte della Parte_1
La convenuta ha fornito la prova dell'esistenza di un pregresso e consolidato rapporto commerciale tra le parti, risalente all'anno 2015.
L'esame dello storico dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti del giudizio, conferma quanto rappresentato dalla nella propria memoria difensiva, circa la Controparte_1 sussistenza di una prassi consolidata tra le parti, in forza della quale la Parte_1
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provvedeva al pagamento delle fatture, non alla data di emissione delle stesse o Parte_1 con una scadenza fissa, bensì mediante pagamenti effettuati anche oltre l'anno dalla scadenza.
Privo di qualsivoglia rilievo dimostrativo dello stato di decozione della Parte_1
è la documentata pubblicazione su alcuni quotidiani - privi di ogni ufficialità -
[...] dell'imminente difficoltà del gruppo soprattutto in presenza di pagamenti, così Pt_1 come alcun rilievo assume il deposito del bilancio 2019, del quale la convenuta non era tenuta a conoscere i contenuti.
Per quanto sopra l'azione revocatoria va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (trattasi di giudizio non implicate accertamenti o questioni giuridiche di particolare complessità), per una causa di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda;
❖ condanna la , in persona del Commissario p.t. al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Roma in data 16 dicembre 2025
Il
Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
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