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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
PALLADINO MICHELA, Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12102/2024 depositato il 02/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36864 1941 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21262/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Autoscuola Alfè srls ha impugnato l'avviso di accertamento n. 36864/1941, notificato in data 16/05/2024, avente ad oggetto la pretesa creditoria per l'importo complessivo di €. 8.490,00, relativamente alla TARI per gli anni 2018-2019-2020-2021; deduceva il difetto di legittimazione di Napoli Obiettivo Resistente_1, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la decadenza ed infine il difetto di motivaizone.
Si costituivano in giudizio NO ed il Comune di Napoli che contestavano i motivi di ricorso chiedendo il rigetto ed il Comune l'estromissione dal giudizio.
All'odierna udienza la Corte, in composizione collegiale, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di NO atteso che con la L.
15/2025 è stato prevosto che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Per effetto di tale norma la legittimazione è stata riconosciuta ex lege.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo trattasi di avviso di accertamento esecutivo che non si basa su pregressi atti presupposti, non richiamati nell'atto impugnato.
Pertanto è infondata la relativa eccezione.
L'atto ha ad oggetto l'imposta Tari per le annualità dal 2018 al 2021.
Pertanto alla data del 16.5.2024 (data di notifica dell'atto impugnato) risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione per l'annualità 2018.
Non risultano invece prescritte le ulteriori annualità, né per le stesse risulta decorso il termine di decadenza dal potere di accertamento e riscossione degli enti locali.
Infondata è altresì l'ulteriore eccezione del difetto di motivazione dell'atto il quale risulta completo di tutti gli elementi identificativi degli immobili assoggettati al tributo senza limitazioni del diritto di difesa del contribuente.
Il ricorso va quindi accolto limitatamente all'annualità 2018.
Restano compensate le spese in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Associazione_1 parzialmente il ricorso. Compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
PALLADINO MICHELA, Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12102/2024 depositato il 02/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36864 1941 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21262/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Autoscuola Alfè srls ha impugnato l'avviso di accertamento n. 36864/1941, notificato in data 16/05/2024, avente ad oggetto la pretesa creditoria per l'importo complessivo di €. 8.490,00, relativamente alla TARI per gli anni 2018-2019-2020-2021; deduceva il difetto di legittimazione di Napoli Obiettivo Resistente_1, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la decadenza ed infine il difetto di motivaizone.
Si costituivano in giudizio NO ed il Comune di Napoli che contestavano i motivi di ricorso chiedendo il rigetto ed il Comune l'estromissione dal giudizio.
All'odierna udienza la Corte, in composizione collegiale, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di NO atteso che con la L.
15/2025 è stato prevosto che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Per effetto di tale norma la legittimazione è stata riconosciuta ex lege.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo trattasi di avviso di accertamento esecutivo che non si basa su pregressi atti presupposti, non richiamati nell'atto impugnato.
Pertanto è infondata la relativa eccezione.
L'atto ha ad oggetto l'imposta Tari per le annualità dal 2018 al 2021.
Pertanto alla data del 16.5.2024 (data di notifica dell'atto impugnato) risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione per l'annualità 2018.
Non risultano invece prescritte le ulteriori annualità, né per le stesse risulta decorso il termine di decadenza dal potere di accertamento e riscossione degli enti locali.
Infondata è altresì l'ulteriore eccezione del difetto di motivazione dell'atto il quale risulta completo di tutti gli elementi identificativi degli immobili assoggettati al tributo senza limitazioni del diritto di difesa del contribuente.
Il ricorso va quindi accolto limitatamente all'annualità 2018.
Restano compensate le spese in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Associazione_1 parzialmente il ricorso. Compensa le spese