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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 6797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6797 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal ZI IO nato aierni il 20/05/1974; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 21/06/2024 del tribunale del riesame di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Bologna, adito con atto di appello nell'interesse di ZI IO, avverso la ordinanza del 22 maggio 2024 del tribunale di Bologna, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la predetta ordinanza ZI IO, mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 273 cod. proc. pen. comma 1, sostenendo che sia il pubblico Ministero che il Gip avrebbero formulato congetture investigative, illustrate in ricorso, che non integrerebbero gravi indizi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6797 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2025 4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e dell'art. 275 cod. proc. pen., per mancata motivazione in ordine al pericolo di reiterazione come anche in ordine al criterio di scelta della misura custodiale in atto. Emergerebbero i predetti vizi nonostante la incensuratezza e l'evidenziazione, da parte della difesa, della distanza temporale tra i fatti contestati e il momento di applicazione della misura, e non vi sarebbe dunque un concreto e attuale pericolo di reiterazione. Non si comprenderebbe, quindi, la mancata revoca o applicazione di una misura meno afflittiva. 5. Il ricorso, come articolato nei due motivi sopra riassunti, è inammissibile. Esso innanzitutto trascura il principio per cui, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, la competenza del tribunale cosiddetto della libertà è limitata alla verifica delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in atto, con esclusione di ogni potere di sindacato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui valutazione è ormai demandata ai giudici del dibattimento;
quando poi la sussistenza di tali esigenze e l'adeguatezza della misura concretamente adottata sono sottratte alla discrezionalità del giudice, perché presunte dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., i poteri di detto tribunale si restringono ulteriormente, residuando solo la possibilità di verificare, ai fini della revoca della misura, la sussistenza delle fattispecie impeditive dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere elencate dal comma quarto della citata disposizione (Sez. 1, n. 3277 del 26/05/1995 Rv. 201922 - 01). Va altresì premesso che in sede di appello cautelare, quale quello che viene qui in rilievo, avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sent. n. 961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; N. 1134 del 1995 Rv. 201863). Nella delineata prospettiva, l'appello cautelare - e la decisione che lo definisce - si qualificano per la rilevanza di necessari requisiti di novità, non potendosi l'atto di impugnazione risolvere nella mera deduzione - e nella rivalutazione - della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. Il giudice, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente 2 ()7 motivato in relazione all'allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e dunque anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Sez.
6 - n. 45826 del 27/10/2021 Rv. 282292 - 01; Cass. sez. 2, sent. n. 1134 del 22/02/1995, Rv. 201863). A questi principi si è attenuto il tribunale del riesame in grado di appello, laddove ha compiutamente illustrato, senza puntuale confutazione difensiva - limitatasi a riproporre, inammissibilmente, per la fase di giudizio che viene in rilievo, una personale revisione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari già esaminati - la mancanza di necessari elementi di novità funzionali al giudizio di appello in rilievo, peraltro aggiungendo, perspicuamente, argomentazioni a sostegno della irrilevanza di allegazioni astrattamente ascrivibili al novero di "nove", quali fatture e bolle riportanti una data diversa e successiva rispetto a quella del fatto contestato, la presunta inutilizzabilità di dati del GPS erroneamente ricondotti nel regime delle intercettazioni, oltre a sottolineare, correttamente, come i profili afferenti a esigenze cautelari non fossero stati sottoposti all'esame del tribunale collegiale, con conseguente inammissibilità della loro nuova ed esclusiva proposizione dinnanzi al tribunale del riesame. Completa il quadro della corretta risposta fornita dal tribunale del riesame, l'ulteriore rilievo, in ogni caso, della genericità delle deduzioni sollevate in tema di esigenze cautelari. In proposito, è utile soggiungere che in tema di esigenze cautelari, il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle stesse, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (tra le altre sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 Rv. 219527 - 01). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.
avverso la ordinanza del 21/06/2024 del tribunale del riesame di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Bologna, adito con atto di appello nell'interesse di ZI IO, avverso la ordinanza del 22 maggio 2024 del tribunale di Bologna, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la predetta ordinanza ZI IO, mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 273 cod. proc. pen. comma 1, sostenendo che sia il pubblico Ministero che il Gip avrebbero formulato congetture investigative, illustrate in ricorso, che non integrerebbero gravi indizi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6797 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 24/01/2025 4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e dell'art. 275 cod. proc. pen., per mancata motivazione in ordine al pericolo di reiterazione come anche in ordine al criterio di scelta della misura custodiale in atto. Emergerebbero i predetti vizi nonostante la incensuratezza e l'evidenziazione, da parte della difesa, della distanza temporale tra i fatti contestati e il momento di applicazione della misura, e non vi sarebbe dunque un concreto e attuale pericolo di reiterazione. Non si comprenderebbe, quindi, la mancata revoca o applicazione di una misura meno afflittiva. 5. Il ricorso, come articolato nei due motivi sopra riassunti, è inammissibile. Esso innanzitutto trascura il principio per cui, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, la competenza del tribunale cosiddetto della libertà è limitata alla verifica delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in atto, con esclusione di ogni potere di sindacato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui valutazione è ormai demandata ai giudici del dibattimento;
quando poi la sussistenza di tali esigenze e l'adeguatezza della misura concretamente adottata sono sottratte alla discrezionalità del giudice, perché presunte dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., i poteri di detto tribunale si restringono ulteriormente, residuando solo la possibilità di verificare, ai fini della revoca della misura, la sussistenza delle fattispecie impeditive dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere elencate dal comma quarto della citata disposizione (Sez. 1, n. 3277 del 26/05/1995 Rv. 201922 - 01). Va altresì premesso che in sede di appello cautelare, quale quello che viene qui in rilievo, avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sent. n. 961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; N. 1134 del 1995 Rv. 201863). Nella delineata prospettiva, l'appello cautelare - e la decisione che lo definisce - si qualificano per la rilevanza di necessari requisiti di novità, non potendosi l'atto di impugnazione risolvere nella mera deduzione - e nella rivalutazione - della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. Il giudice, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente 2 ()7 motivato in relazione all'allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e dunque anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Sez.
6 - n. 45826 del 27/10/2021 Rv. 282292 - 01; Cass. sez. 2, sent. n. 1134 del 22/02/1995, Rv. 201863). A questi principi si è attenuto il tribunale del riesame in grado di appello, laddove ha compiutamente illustrato, senza puntuale confutazione difensiva - limitatasi a riproporre, inammissibilmente, per la fase di giudizio che viene in rilievo, una personale revisione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari già esaminati - la mancanza di necessari elementi di novità funzionali al giudizio di appello in rilievo, peraltro aggiungendo, perspicuamente, argomentazioni a sostegno della irrilevanza di allegazioni astrattamente ascrivibili al novero di "nove", quali fatture e bolle riportanti una data diversa e successiva rispetto a quella del fatto contestato, la presunta inutilizzabilità di dati del GPS erroneamente ricondotti nel regime delle intercettazioni, oltre a sottolineare, correttamente, come i profili afferenti a esigenze cautelari non fossero stati sottoposti all'esame del tribunale collegiale, con conseguente inammissibilità della loro nuova ed esclusiva proposizione dinnanzi al tribunale del riesame. Completa il quadro della corretta risposta fornita dal tribunale del riesame, l'ulteriore rilievo, in ogni caso, della genericità delle deduzioni sollevate in tema di esigenze cautelari. In proposito, è utile soggiungere che in tema di esigenze cautelari, il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle stesse, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (tra le altre sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 Rv. 219527 - 01). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.