Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Come è noto, la CGUE (Grande Sezione), con sentenza resa in data 8 settembre 2015 (in causa C-105/14), ha affermato che il combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, come modificato dalla L. 251/2005, e dell'articolo 161 e, nella parte in cui prevedono che un atto interruttivo della prescrizione verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, nell'ipotesi in cui tali disposizioni nazionali impediscano di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2016, n. 48954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48954 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
4 8 9 5 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1284 Sent. n. sez./ Presidente - Giovanni Conti Stefano Mogini CC 21/09/2016- R.G.N. 25562/2016 Ersilia Calvanese - Relatore - Emanuele Di Salvo Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KI MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2016 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Aghib Ilan Zion, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 maggio 2016, la Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda presentata dal Governo della Repubblica di Polonia per l'estradizione di KI MI, al fine del suo perseguimento penale per il reato di tentata rapina, commesso il 10 maggio 1991. да 5 La Corte di appello escludeva che il reato fosse prescritto secondo la legge italiana, tenuto conto della vigente normativa, ritenuta più favorevole all'estradando: prima del decorso del termine di prescrizione, calcolato con l'aumento dovuto alla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., era intervenuto un atto interruttivo, con conseguente aumento dell'ulteriore periodo previsto dall'art. 161 cod. pen. In ogni caso, secondo la Corte territoriale, la nuova normativa introdotta dal quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione non prevedeva, quale condizione ostativa all'estradizione, il decorso della prescrizione in base alla legge dello Stato richiesto.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'estradando, affidandosi ad un unico motivo di annullamento, con cui deduce la erronea applicazione delle norme in materia di prescrizione. Secondo il ricorrente, l'aumento per la recidiva reiterata doveva rilevare soltanto per il calcolo del termine massimo di prescrizione, e non per quello minimo, come erroneamente ritenuto dai Giudici di merito: pertanto al momento in cui era intervenuto l'atto interruttivo il reato doveva ritenersi già prescritto. Si sostiene inoltre che l'art. 10 della Convenzione europea di estradizione, incidendo sulla normativa prescrizionale, è norma sostanziale, con la conseguente impossibilità di applicare la successive modifiche più sfavorevoli all'estradando. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è privo di fondamento per le ragioni di seguito indicate.
2. La Corte di legittimità ha più volte già affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 40707 del 21/06/2016, Mancini, non mass.; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 51049 del 07/07/2015, Volpe, Rv. 265707; Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rinallo, Rv. 240409; Sez. 2, n. 42552 del 08/10/2004, Quadri, Rv. 230119; cfr. anche in tal senso, Corte cost. sent. n. 324 del 2008). Pertanto è erronea la prospettiva sostenuta dal ricorrente, secondo la quale la recidiva rilevi esclusivamente ai fini dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. La recidiva invero, quale circostanza aggravante (per tutte, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), è stata utilizzata dalla legge n. 251 del 2005, che ha riformato la disciplina della prescrizione, per la determinazione del Gr termine di prescrizione del reato, confermando la tendenziale correlazione, già accolta nel codice del 1930, tra il tempo necessario a prescrivere e la gravità del reato. Per stabilire la gravità del reato, l'art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. ha adottato in via generale un criterio predeterminato e astratto (chiamato ad operare anche prima del giudizio, e comunque indipendentemente dall'accertamento in fatto), parametrato alla sanzione per esso prevista, nella sua massima ipotizzabile esplicazione per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle circostanze aggravanti quelle a effetto speciale e quelle che comportano un mutamento qualitativo della pena - che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggiore idoneità a incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio (in tal senso, Corte cost. sent. n. 324 del 2008). Nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore può infatti stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari in rapporto a determinate circostanze criminose, che comportino una «resistenza all'oblio» nella coscienza comune, con proporzionale allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva (cfr. Corte cost. sent. n. 143 del 2014). Al fine di valutare il tempo necessario per l'«affievolimento progressivo dell'interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito» (cfr., tra tante, Corte cost. n. 23 del 2013), il legislatore ha considerato il maggior allarme sociale provocato dal comportamento del recidivo che, con il suo agire, dimostra un alto e persistente grado di antisocialità, mettendo maggiormente a rischio la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 51049 del 07/07/2015, Volpe, Rv. 265707). Identiche esigenze si rinvengono anche nelle modifiche effettuate nel 2005 dal legislatore per la disciplina dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 161 cod. pen., nella parte in cui prevede la maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva ivi richiamate. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la recidiva, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 99 cod. pen., rileva contemporaneamente, in presenza di atti interruttivi, anche per determinare il termine massimo di prescrizione (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532). Si tratta di un orientamento tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità (tra tante, Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rinallo, Rv. 240409) e implicitamente anche da quella costituzionale (cfr. Corte cost. ord. n. 24 del 2009; sent. n. 324 del 2008), che ha trovato, peraltro, un unico, isolato, precedente difforme, che, facendo leva sul principio del ne bis in idem sostanziale, ha ritenuto non consentita la contemporanea rilevanza della recidiva 3 Er qualificata (nella specie reiterata) al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., e del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518). Ad avviso di questo Collegio, quest'ultima interpretazione delle citate norme codicistiche non può essere accolto, alla luce delle condivisili osservazioni già espresse dalla Corte di legittimità in un recente arresto (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532). Invero, la soluzione che ritiene possibile applicare una sola volta l'aumento del termine prescrizionale a causa di talune forme di recidiva rimette in definitiva all'interprete e in modo arbitrario in difetto di espliciti riferimenti normativi - la - determinazione della rilevanza da attribuire ad esse caso per caso;
mentre, nei casi esemplificativamente menzionati dalla citata sentenza, quali applicazioni del principio del ne bis in idem sostanziale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 cod. pen.), è pur sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza. Nel caso del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. emerge al contrario la chiara volontà del legislatore di conferire alla recidiva qualificata una duplice valenza. A ciò deve aggiungersi che la dedotta violazione del ne bis in idem sostanziale appare non cogliere le peculiarità della disciplina dell'interruzione della prescrizione. Quest'ultima, come è noto, determina l'effetto di rendere privo di conseguenze giuridiche il tempo precedentemente trascorso e far decorrere ex novo i termini della prescrizione, con il temperamento previsto dal terzo comma dell'art. 160 cod. pen. (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 51- bis e quater cod. proc. pen.), che richiama appunto i termini indicati nel citato art. 161, secondo comma, cod. pen. È evidente che il limite posto dal comma terzo dell'art 160 cod. pen. è previsto nell'interesse dell'indagato/imputato, che non può vedere rimandato, quasi all'infinito, il momento iniziale del decorso della prescrizione e, quindi, il momento del suo maturare. Infatti l'istituto della interruzione della prescrizione contempera due esigenze: quella dello Stato, che, attraverso l'atto interruttivo, manifesta il permanere del suo interesse al perseguimento del reato, e quello dell'indagato o imputato, al quale deve essere riconosciuto il diritto di vedere estinto, entro un ragionevole lasso temporale, il reato, con conseguente cessazione della possibilità che egli sia giudizialmente perseguito (Sez. 5, n. 1018 del 03/12/1999, dep. 2000, Mazzara Bologna G, Rv. 215571). E proprio nel dettare le regole volte a mitigare l'automatico effetto riespansivo» degli atti interruttivi, il legislatore del 2005 ha ritenuto, coerentemente con le modalità di calcolo del termine «base» della prescrizione, di considerare talune situazioni che giustificassero un diverso trattamento. Quindi in definitiva è proprio il meccanismo dell'interruzione della prescrizione, fondato sulla regola della tendenziale elisione del tempo precedentemente trascorso, a consentire, ai fini del calcolo «mitigato>> dell'ulteriore termine di prescrizione, di tener conto nuovamente del fattore recidiva». Né può ritenersi che tale scelta di politica criminale sia in contrasto con i principi sanciti a livello internazionale in tema di ne bis in idem, in quanto indipendentemente dalla natura all'istituto della sostanziale attribuita prescrizione (cfr. Corte cost. sent. n. 393 del 2006, secondo cui la prescrizione elimina la punibilità in sè e per sé del reato, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva), quest'ultimo non forma oggetto della tutela apprestata dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, che vieta soltanto di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi» (tra tante, Grande Camera, Corte EDU, 10/02/2009, Zolotoukhine c. Russia, § 82).
3. Sulla base di quanto sopra osservato, perde di rilievo la questione dell'applicabilità del quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, aperto alla firma il 20 settembre 2012, tenuto tra l'altro conto che il suddetto trattato, in vigore dal primo giugno 2013, ma non è stato ancora ratificato dall'Italia e dalla Polonia.
4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Ersilia Calvanese Depositato in Cancelleria NOV. 2016 18 oggi, A ll ILLFUNZION Doussa Silvana DI PUCCHIO