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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 5649/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ (Avv. CASSIBBA MASSIMILIANO) Parte_1
per ricorrente
CONTRO
[...]
___________________________
(Avv. OLLA MARINA e Controparte_1
Il Cancelliere Avv. FURCAS LAURA)
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 06/06/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla le ordinanze ingiunzioni:
- n. OI-000169840 del 02/05/2022, prot. n. 5502.02/05/2022.0060936,
notificata in data 24/05/2022, relativa agli atti di accertamento prot. n.
5502.06/07/2017.0059901 del 14/07/2017 e prot. n. CP_1
5502.06/07/2017.0059902 del 14/07/2017; CP_1
- n. OI-000112059 del 02/05/2022, prot. n. 5502.02/05/2022.0060932,
notificata in data 26/05/2022, relativa agli atti di accertamento prot. n.
5502.50/05/2017.0047601 del 08/06/2017 e prot. n. 5502.50/05/2017.0047602
del 08/06/2017,
◊ condanna l alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 1.960,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 06/06/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni di pagamento:
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000169840, notificata in data 24/05/2022, per l'importo complessivo di euro 25.000,00, in riferimento all'annualità 2012;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000112059, notificata in data 26/05/2022, per l'importo complessivo di euro 20.500,00, in riferimento all'annualità 2011,
con le quali l chiedeva il pagamento di tali somme a titolo di sanzione CP_1
amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983 e s.m.i, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali negli anni 2011 e 2012, chiedendone l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A sostegno dell'opposizione eccepiva il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni impugnate, l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento,
l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di ingiunzione impugnate e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento opposto.
Rilevava, altresì, l'inapplicabilità del termine previsto dall'art. 14 della L. n.
689/1981 alla fattispecie in esame - prevista dal d.lgs. 8/2016 - introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis,
D.L. 463/83 conv. in l. 638/83. Infine, rappresentava la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione),
nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al
Covid-Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103,
comma 6-bis della legge 24 aprile 2020, n.27.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 06/06/2025, la causa è stata decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
◊
Parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, la carenza di motivazione dei titoli opposti, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
Orbene, tale eccezione risulta essere infondata.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Invero, dalla lettura dei dati riportati nelle ordinanze ingiunzioni, la parte istante è in grado di individuare le violazioni contestate (“omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”) e le annualità di riferimento (2011 e 2012), di cui era già a conoscenza, essendo state richieste dall'Istituto tramite gli avvisi di addebito n.
59620112000317284000, n. 59620120002736307000, n. 59620120004691125000,
n. 59620130002530975000, regolarmente notificati e non opposti ai sensi dell'art.
CP_ 24 del D.Lgs. n. 46/1999 (cfr. “ ” in memoria di all.ti 11-18). Controparte_2
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 06/06/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze - ingiunzioni opposte, avvenuta in data 24/05/2022 e in data
26/05/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2., comma 2,
della L. 28/04/2014, n. 67”, entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figurano quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 novembre 1983, n 638, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Nell'odierna fattispecie, parte ricorrente ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate per illegittimità derivata dalla mancata notifica dei prodromici verbali di accertamento.
In particolare, in seno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/09/2022, il ricorrente, tramite il suo difensore, ha censurato la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento dichiarando di disconoscere, poiché a lui non riconducibili, le
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento degli stessi.
Orbene, nella fattispecie in oggetto, l'agente postale ha effettuato la notifica degli atti di accertamento agendo quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario), ai sensi dell'art. 1 della L. 890/1982 e la sua attività è coperta da pubblica fede.
Al riguardo, si osserva che "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale,
l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (Cass. civ., sez. trib., n. 18427/2013).
Giova, allora, precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che, essendo munito della fede privilegiata di cui all' art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, costituisce il solo documento idoneo a provare in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005). Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia,
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr., ex plurimis, Cass. 8032/2004; Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010).
Nel caso di specie, parte ricorrente, senza impugnare di falso gli avvisi di ricevimento in oggetto, si è limitata, tramite il procuratore, a disconoscere come proprie le sottoscrizioni apposte sui predetti avvisi di ricevimento: tale circostanza è inidonea ad inficiare la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. dei predetti atti, se non veicolata attraverso le formalità della querela di falso.
Ciò detto, deve valutarsi se, nel caso di specie, l avesse il potere di emettere CP_1
l'atto sanzionatorio.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
L'applicabilità della norma citata alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Trib. Palermo sent. n. 872/2024; Trib. Napoli
n. 3956/2024; Trib. Catania n. 2493/2023; Trib. Arezzo 230/2023; Corte di Appello di
Torino n. 581/2023), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art. 6
del D.lgs. n. 8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981,
n. 689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 del D.lgs.
n. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto”
normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente e agevolmente colmabile seguendo il rinvio dell'art. 6 del D.lgs.
8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/1981, ritenendo,
quindi, che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981, ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto, si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.lgs. n. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa”, prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ritrasmissione in sede amministrativa, come si
è visto, segna la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui notificare gli
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro estremi della violazione nei confronti del trasgressore (art. 9, comma 4, D.Lgs.
n.8/2016).
Orbene, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano CP_1
stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.L.gs.
n. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio effettuato dall'art. 6) dell'art. 14 L. 689/1981, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
Invero, l'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso
CP_ CP_
convenuto nella Circolare n. 32 del 25/02/2022, il quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 della L. 689/1981 (cfr. punto 3: (…) “In
particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle
seguenti circostanze: (…) - - omissione della contestazione o della notificazione delle
violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 L.
689/1981”).
Va, peraltro, rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. n.
48/2023, che all'art. 23 ha previsto: “Per le violazioni riferite ai periodi di omissione
dal 01/01/2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art.
14 della L. 689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
dell'annualità oggetto della violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere da gennaio 2023, assume per
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei novanta giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato,
con la conseguenza che non era, quindi, ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), quando, con la depenalizzazione, l CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Ed invero, nella specie, le omissioni contributive si erano verificate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012, dunque prima della depenalizzazione della fattispecie (avvenuta il 06/02/2016).
Orbene, pur volendo ritenere accertata, siccome allegato dall' la rituale CP_1
notifica degli atti di accertamento sottesi (avvenuta in data 14/07/2017 -
relativamente agli atti di accertamento n. prot. 5502.06/07/2017.0059901 e n. CP_1
prot. 5502.06/07/2017.0059902 - e in data 08/06/2017 – relativamente agli atti CP_1
di accertamento n. prot. 5502.50/05/2017.0047601 e n. prot. CP_1 CP_1
5502.50/05/2017.0047602), tali notifiche risultano tardive, perché avvenute ben oltre il termine di novanta giorni decorrente sia dalle date di scadenza dei contributi omessi, sia dal 06/02/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016).
Come sopra esposto, infatti, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 dovrebbe decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della CP_1
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanzione amministrativa, atteso che contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie - depenalizzata era punibile con sanzione amministrativa, tuttavia l' non ha né allegato, né provato, come CP_1
suo onere, di avere notificato in modo tempestivo gli avvisi di accertamento entro il termine di novanta giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione, né di prova.
In assenza, quindi, di prova della valida notifica degli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' CP_1
da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L. 689/81.
Deve, infatti, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione sopra citata,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per
la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 17.07.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 5649/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ (Avv. CASSIBBA MASSIMILIANO) Parte_1
per ricorrente
CONTRO
[...]
___________________________
(Avv. OLLA MARINA e Controparte_1
Il Cancelliere Avv. FURCAS LAURA)
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 06/06/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla le ordinanze ingiunzioni:
- n. OI-000169840 del 02/05/2022, prot. n. 5502.02/05/2022.0060936,
notificata in data 24/05/2022, relativa agli atti di accertamento prot. n.
5502.06/07/2017.0059901 del 14/07/2017 e prot. n. CP_1
5502.06/07/2017.0059902 del 14/07/2017; CP_1
- n. OI-000112059 del 02/05/2022, prot. n. 5502.02/05/2022.0060932,
notificata in data 26/05/2022, relativa agli atti di accertamento prot. n.
5502.50/05/2017.0047601 del 08/06/2017 e prot. n. 5502.50/05/2017.0047602
del 08/06/2017,
◊ condanna l alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 1.960,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 06/06/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni di pagamento:
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000169840, notificata in data 24/05/2022, per l'importo complessivo di euro 25.000,00, in riferimento all'annualità 2012;
- Ordinanza ingiunzione n. OI-000112059, notificata in data 26/05/2022, per l'importo complessivo di euro 20.500,00, in riferimento all'annualità 2011,
con le quali l chiedeva il pagamento di tali somme a titolo di sanzione CP_1
amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983 e s.m.i, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali negli anni 2011 e 2012, chiedendone l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A sostegno dell'opposizione eccepiva il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni impugnate, l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento,
l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di ingiunzione impugnate e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento opposto.
Rilevava, altresì, l'inapplicabilità del termine previsto dall'art. 14 della L. n.
689/1981 alla fattispecie in esame - prevista dal d.lgs. 8/2016 - introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis,
D.L. 463/83 conv. in l. 638/83. Infine, rappresentava la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione),
nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al
Covid-Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103,
comma 6-bis della legge 24 aprile 2020, n.27.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 06/06/2025, la causa è stata decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
◊
Parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, la carenza di motivazione dei titoli opposti, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
Orbene, tale eccezione risulta essere infondata.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Invero, dalla lettura dei dati riportati nelle ordinanze ingiunzioni, la parte istante è in grado di individuare le violazioni contestate (“omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”) e le annualità di riferimento (2011 e 2012), di cui era già a conoscenza, essendo state richieste dall'Istituto tramite gli avvisi di addebito n.
59620112000317284000, n. 59620120002736307000, n. 59620120004691125000,
n. 59620130002530975000, regolarmente notificati e non opposti ai sensi dell'art.
CP_ 24 del D.Lgs. n. 46/1999 (cfr. “ ” in memoria di all.ti 11-18). Controparte_2
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 06/06/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze - ingiunzioni opposte, avvenuta in data 24/05/2022 e in data
26/05/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2., comma 2,
della L. 28/04/2014, n. 67”, entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figurano quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 novembre 1983, n 638, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Nell'odierna fattispecie, parte ricorrente ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate per illegittimità derivata dalla mancata notifica dei prodromici verbali di accertamento.
In particolare, in seno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/09/2022, il ricorrente, tramite il suo difensore, ha censurato la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento dichiarando di disconoscere, poiché a lui non riconducibili, le
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento degli stessi.
Orbene, nella fattispecie in oggetto, l'agente postale ha effettuato la notifica degli atti di accertamento agendo quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario), ai sensi dell'art. 1 della L. 890/1982 e la sua attività è coperta da pubblica fede.
Al riguardo, si osserva che "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale,
l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (Cass. civ., sez. trib., n. 18427/2013).
Giova, allora, precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che, essendo munito della fede privilegiata di cui all' art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, costituisce il solo documento idoneo a provare in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005). Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia,
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr., ex plurimis, Cass. 8032/2004; Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010).
Nel caso di specie, parte ricorrente, senza impugnare di falso gli avvisi di ricevimento in oggetto, si è limitata, tramite il procuratore, a disconoscere come proprie le sottoscrizioni apposte sui predetti avvisi di ricevimento: tale circostanza è inidonea ad inficiare la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. dei predetti atti, se non veicolata attraverso le formalità della querela di falso.
Ciò detto, deve valutarsi se, nel caso di specie, l avesse il potere di emettere CP_1
l'atto sanzionatorio.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
L'applicabilità della norma citata alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Trib. Palermo sent. n. 872/2024; Trib. Napoli
n. 3956/2024; Trib. Catania n. 2493/2023; Trib. Arezzo 230/2023; Corte di Appello di
Torino n. 581/2023), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art. 6
del D.lgs. n. 8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981,
n. 689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 del D.lgs.
n. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto”
normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente e agevolmente colmabile seguendo il rinvio dell'art. 6 del D.lgs.
8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/1981, ritenendo,
quindi, che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981, ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto, si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.lgs. n. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa”, prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ritrasmissione in sede amministrativa, come si
è visto, segna la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui notificare gli
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro estremi della violazione nei confronti del trasgressore (art. 9, comma 4, D.Lgs.
n.8/2016).
Orbene, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano CP_1
stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.L.gs.
n. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio effettuato dall'art. 6) dell'art. 14 L. 689/1981, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
Invero, l'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso
CP_ CP_
convenuto nella Circolare n. 32 del 25/02/2022, il quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 della L. 689/1981 (cfr. punto 3: (…) “In
particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle
seguenti circostanze: (…) - - omissione della contestazione o della notificazione delle
violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 L.
689/1981”).
Va, peraltro, rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. n.
48/2023, che all'art. 23 ha previsto: “Per le violazioni riferite ai periodi di omissione
dal 01/01/2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art.
14 della L. 689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
dell'annualità oggetto della violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere da gennaio 2023, assume per
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei novanta giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato,
con la conseguenza che non era, quindi, ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), quando, con la depenalizzazione, l CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Ed invero, nella specie, le omissioni contributive si erano verificate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012, dunque prima della depenalizzazione della fattispecie (avvenuta il 06/02/2016).
Orbene, pur volendo ritenere accertata, siccome allegato dall' la rituale CP_1
notifica degli atti di accertamento sottesi (avvenuta in data 14/07/2017 -
relativamente agli atti di accertamento n. prot. 5502.06/07/2017.0059901 e n. CP_1
prot. 5502.06/07/2017.0059902 - e in data 08/06/2017 – relativamente agli atti CP_1
di accertamento n. prot. 5502.50/05/2017.0047601 e n. prot. CP_1 CP_1
5502.50/05/2017.0047602), tali notifiche risultano tardive, perché avvenute ben oltre il termine di novanta giorni decorrente sia dalle date di scadenza dei contributi omessi, sia dal 06/02/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016).
Come sopra esposto, infatti, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 dovrebbe decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della CP_1
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanzione amministrativa, atteso che contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie - depenalizzata era punibile con sanzione amministrativa, tuttavia l' non ha né allegato, né provato, come CP_1
suo onere, di avere notificato in modo tempestivo gli avvisi di accertamento entro il termine di novanta giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione, né di prova.
In assenza, quindi, di prova della valida notifica degli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' CP_1
da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L. 689/81.
Deve, infatti, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione sopra citata,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per
la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
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◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 17.07.2025
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- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro