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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ND DR, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3106/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4221/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, il Contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. T9B013304307/2023, notificato a mezzo PEC in data 14.03.2024, con il quale l'Ufficio contestava e rettificava in relazione al periodo d'imposta 2017 alcuni costi relativi all'attività professionale del Ricorrente, accertando maggiori imposte ai fini IRPEF pari a Euro 78.460, maggiori imposte ai fini dell'Addizionale
Regionale pari a Euro 3.175, maggiori imposte ai fini dell'Addizionale Comunale pari a Euro 1.460, maggiori imposte ai fini IRAP pari a Euro 7.116 e maggiori imposte ai fini IVA pari a Euro 37.961, oltre a sanzioni per
Euro 105.921 ed interessi per Euro 30.550,41.
Eccepiva, argomentando:
1) In via preliminare: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio preventivo (art.
6-bis della Legge 212/2000 e dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997).
2) Nel merito: illegittimità e infondatezza dell'Avviso di accertamento stante la piena deducibilità dei costi arbitrariamente contestati dall'Ufficio in ragione della loro certezza e inerenza.
Concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di causa.
Nelle more del giudizio interveniva accordo stragiudiziale integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 546/92, il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Questo caso di estinzione del processo non è relativo ad aspetti processuali della controversia (come per i casi degli articoli 44 e 45), ma attiene esclusivamente alla persistenza dell'interesse a sentire accolta la domanda. Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via.
Aspetto fondamentale pertanto è la concordanza delle parti circa la inutilità della prosecuzione del giudizio così come ribadito dalla sentenza n. 8607 del 24 giugno 2000 pronunciata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione.
Nella fattispecie v'è totale cessazione della materia del contendere per integrale accordo stragiudiziale.
Poiché la causa estintiva è rilevata successivamente agli adempimenti previsti dall'articolo 30, l'estinzione
è dichiarata con sentenza dalla Corte. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio come da accordo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ND DR, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3106/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304307/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4221/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, il Contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. T9B013304307/2023, notificato a mezzo PEC in data 14.03.2024, con il quale l'Ufficio contestava e rettificava in relazione al periodo d'imposta 2017 alcuni costi relativi all'attività professionale del Ricorrente, accertando maggiori imposte ai fini IRPEF pari a Euro 78.460, maggiori imposte ai fini dell'Addizionale
Regionale pari a Euro 3.175, maggiori imposte ai fini dell'Addizionale Comunale pari a Euro 1.460, maggiori imposte ai fini IRAP pari a Euro 7.116 e maggiori imposte ai fini IVA pari a Euro 37.961, oltre a sanzioni per
Euro 105.921 ed interessi per Euro 30.550,41.
Eccepiva, argomentando:
1) In via preliminare: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio preventivo (art.
6-bis della Legge 212/2000 e dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997).
2) Nel merito: illegittimità e infondatezza dell'Avviso di accertamento stante la piena deducibilità dei costi arbitrariamente contestati dall'Ufficio in ragione della loro certezza e inerenza.
Concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di causa.
Nelle more del giudizio interveniva accordo stragiudiziale integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 546/92, il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Questo caso di estinzione del processo non è relativo ad aspetti processuali della controversia (come per i casi degli articoli 44 e 45), ma attiene esclusivamente alla persistenza dell'interesse a sentire accolta la domanda. Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via.
Aspetto fondamentale pertanto è la concordanza delle parti circa la inutilità della prosecuzione del giudizio così come ribadito dalla sentenza n. 8607 del 24 giugno 2000 pronunciata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione.
Nella fattispecie v'è totale cessazione della materia del contendere per integrale accordo stragiudiziale.
Poiché la causa estintiva è rilevata successivamente agli adempimenti previsti dall'articolo 30, l'estinzione
è dichiarata con sentenza dalla Corte. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio come da accordo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate.