Art. 3.
Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari e' assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.
Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma, si provvedera' mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del "Fondo per l'incremento della produttivita'", per i mutui di cui all' articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626 .
Gli importi relativi saranno versati ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari e' assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.
Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma, si provvedera' mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del "Fondo per l'incremento della produttivita'", per i mutui di cui all' articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626 .
Gli importi relativi saranno versati ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.