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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13282 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 2.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21282 /2025 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. PARISI GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. MONTALBANO PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 11.6.2025, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3392/2025, notificato alla sola in data 20.5.2025, Pt_1 con il quale il Tribunale di Roma, ingiungeva loro, in qualità di eredi di , Persona_1
deceduto il 28.7.2020, il pagamento in favore della della somma di € 72.588,50 a CP_1 titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, oltre spese del monitorio.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno contestato l'asserita qualità di erede, per aver rinunciato all'eredità del de cuius. Hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio la ha contestato l'avversa opposizione, sul presupposto CP_1
che i ricorrenti avrebbero accettato tacitamente l'eredità avendo compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare, posto che fra i motivi di opposizione essi hanno anche eccepito la prescrizione del credito vantato dalla nei confronti del de cuius. Contestata pertanto CP_1
l'eccepita prescrizione, la ha chiesto la conferma dell'ingiunzione opposta. CP_1
L'opposizione è fondata.
Risulta documentato che i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_3 espressamente rinunciato all'eredità del de cuius in data 23.3.2022, mentre la Persona_1
ricorrente vi ha rinunciato in data 14.12.2022. Parte_2
Non risulta né è stato allegato dalla che i ricorrenti, prima di tali date avessero CP_1
compiuto atti e comportamenti materiali, espressivi dell'intenzione di acquisire l'eredità.
In tale contesto, è chiaro che gli odierni ricorrenti non possono rispondere dei debiti dei de cuius.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 260.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, considerata la semplicità della causa e l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3392/2025;
2 condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, liquidate CP_1
in € 4.201,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 29.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 2.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21282 /2025 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. PARISI GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. MONTALBANO PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 11.6.2025, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3392/2025, notificato alla sola in data 20.5.2025, Pt_1 con il quale il Tribunale di Roma, ingiungeva loro, in qualità di eredi di , Persona_1
deceduto il 28.7.2020, il pagamento in favore della della somma di € 72.588,50 a CP_1 titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, oltre spese del monitorio.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno contestato l'asserita qualità di erede, per aver rinunciato all'eredità del de cuius. Hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio la ha contestato l'avversa opposizione, sul presupposto CP_1
che i ricorrenti avrebbero accettato tacitamente l'eredità avendo compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare, posto che fra i motivi di opposizione essi hanno anche eccepito la prescrizione del credito vantato dalla nei confronti del de cuius. Contestata pertanto CP_1
l'eccepita prescrizione, la ha chiesto la conferma dell'ingiunzione opposta. CP_1
L'opposizione è fondata.
Risulta documentato che i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_3 espressamente rinunciato all'eredità del de cuius in data 23.3.2022, mentre la Persona_1
ricorrente vi ha rinunciato in data 14.12.2022. Parte_2
Non risulta né è stato allegato dalla che i ricorrenti, prima di tali date avessero CP_1
compiuto atti e comportamenti materiali, espressivi dell'intenzione di acquisire l'eredità.
In tale contesto, è chiaro che gli odierni ricorrenti non possono rispondere dei debiti dei de cuius.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 260.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50%, considerata la semplicità della causa e l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3392/2025;
2 condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, liquidate CP_1
in € 4.201,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 29.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
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