Sentenza 29 ottobre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2019, n. 44093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44093 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE LM NA AR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: FE LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2017 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO AR STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore l'avv. Rotundo si riporta ai motivi e insiste nell'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari - decidendo sull'appello della parte civile ,avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, nel giudizio rescissorio conseguente all'annullamento pronunciato da questa Sezione con sentenza n. 29897/17 - confermava la pronuncia di primo grado, che aveva assolto AV FE dal reato di percosse in danno della costituita parte civile, AN IA De Palma.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, con il ministero del difensore, che ne chiede l'annullamento articolando un solo motivo, con il quale deduce mancata assunzione di una prova decisiva e, segnatamente, dell'audio registrazione effettuata dalla parte civile, e correlato vizio della motivazione, in quanto manifestamente illogica e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
1.1.Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. ( ex plurimis, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996 , Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 , Rv. 246859; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 , Rv. 275114; Sez. 6 -, n. 48093 del 10/10/2018 , Rv. 274230 . Si afferma, infatti, che il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nell' ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000 Rv. 217209 - 01 ) 1.2. Conseguentemente, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale, posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. ( Sez. 5 n., 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6 n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261798; Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).
2.3. Richiamati tali principi di diritto, si osserva che, nel caso di specie, il tribunale ha esplicitamente argomentato la decisione di rigettare l'istanza, formulata con l'atto di appello dalla parte civile, di rinnovazione istruttoria finalizzata alla acquisizione di una audioregistrazione, relativa ai fatti oggetto di causa, evidenziando che, dalla trascrizione allegata all'impugnazione, non era possibile comprendere, con chiarezza, nè il contesto in cui le parole erano state profferite, nè se esse furono pronunciate alla presenza dell'imputata e, soprattutto, se la richiesta di tenere giù le mani fosse stata diretta proprio all'imputata. Donde, la non decisività dell'acquisizione, ai fini della decisione assolutoria già pronunciata in primo grado ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen., perchè non idonea a portare alla certa affermazione di responsabilità dell'imputata. La motivazione della sentenza impugnata è congrua rispetto ai dati emergenti dalla trascrizione della registrazione in questione, la cui lettura convalida, plasticamente, l'argomentare del giudice di merito, tenuto conto che, durante l'intero, precedente, dialogo, la FE era del tutto assente dalla conversazione, che si svolgeva tra la nonna, le figlie e il nipote, comparendo, invece, solo nell'ultimo passaggio della trascrizione a pronunciare una frase del tutto estranea rispetto ai fatti in imputazione. Sicchè, il motivo di ricorso, alla fine, tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità. La motivazione esposta nella sentenza impugnata per giustificare il convincimento dei giudici di merito non è, pertanto, censurabile in questa sede, in quanto sviluppata secondo le linee interpretative di questo Supremo consesso, senza incorrere in evidenti illogicità o manifeste contraddizioni.
3. Al rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 18 giugno 2019 Il Consigliere estensore;
IA Tere a Bel m tNecto_ GCOLQQ.-Q, 004e Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZION