Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3365 del 2025, proposto da
RD CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Borello, Domenico Antonio Rodà, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Antonio Rodà in Milano, via Lentasio, 8;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1097/2024 della Corte di Appello di Milano sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. AU TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Milano condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 e fino all’anno 2023/24 nel rispetto dei vincoli di legge;
Espone il ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione che riceveva la notificazione in data 13.2.25 e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata mediante l'erogazione della Carta Docente per l'importo di Euro 2.000,00 in favore del ricorrente con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente e in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Alla camera di consiglio del 23.4.26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla domanda di condanna del Ministero al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la stessa va respinta considerato che la stessa ha previsto la condanna al pagamento degli interessi o rivalutazione ai sensi della L. n. 794/1994, art. 22 co. 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
Anche la richiesta di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato va respinta, in quanto solo formalmente introdotta, e non minimamente articolata e supportata da prova del pregiudizio subito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nella misura e secondo i criteri indicati da C.S. nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) respinge la domanda di condanna del Ministero al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
4) respinge la domanda di risarcimento dei danni;
5) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AU TI | CH OS |
IL SEGRETARIO