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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4217 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Parte_1 CodiceFiscale_1
Montesi come da procura in atti OPPONENTE
E
con socio unico (C.F. e P.I. n. Controparte_1
) e per essa, quale procuratrice speciale, P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, P.IVA_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI D I FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, la per essa, quale procuratrice speciale, la Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva Controparte_2 opposizione averso il decreto immediatamente esecutivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento, nella qualità di fideiussore, della somma di € 88.550,44, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di finanziamento fondiario del 14.03.2001 e del contratto di conto corrente con aperture di credito n. 157138 già 579122, stipulati tra la e la Biesse Elettrica s.r.l. Controparte_3
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria;
il proprio difetto di legittimazione passiva quale debitore ceduto;
la nullità parziale dei contratti di fideiussione;
la prescrizione del diritto vantato dall'istituto di credito.
Quanto al merito, relativamente al contratto di c/c eccepiva la carenza probatoria;
la illegittima applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto. Quanto al mutuo ipotecario, lamentava la indeterminatezza delle condizioni economiche con riferimento al piano di ammortamento alla francese nonché l'usurarietà del tasso di mora.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 29 maggio 2024 il precedente istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale è chiamato, in primo luogo, a pronunciarsi in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della odierna opposta, eccezione che deve ritenersi fondata.
Giova premettere, in linea generale, che ai fini della prova della cessione di un credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto.
La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 cc, in considerazione delle dimensioni della operazione economica.
2 A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c." (Cass. n. 766/24; si vedano anche Cass. n. 17944/23 e n. 9412/23).
Quanto alla prova della inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, si richiama il consolidato orientamento per cui "In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass. n. 22409/23; si vedano anche, tra le tante, Cass. n. 21821/23 e n. 20739/22).
Costituisce, dunque, onere della società che si afferma successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
In caso, poi, di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio "nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet" (cfr. Tribunale Trani, 24 luglio 2023).
Ciò posto, e tornando al caso di specie, si è già detto che entrambi i rapporti bancari posti a sostegno del ricorso monitorio (mutuo fondiario e contratto di conto corrente) sono stati stipulati tra la e la Biesse Elettrica s.r.l. Controparte_3
Ebbene, per contrastare l'eccezione in esame la così come rappresentata, ha Controparte_1 prodotto documentazione da cui risulta che è stato costituito a seguito della Controparte_4 fusione tra la e il CO LA OC CO (doc. Controparte_5
2), ed ha dedotto che il 28/12/2018, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione,
a ceduto in favore della medesima anche il credito oggetto Controparte_4 CP_1 di causa.
Tuttavia, nulla è stato dedotto nè è stata fornita alcuna dimostrazione dell'eventuale legame giuridico tra la e il al fine di dimostrare la titolarità del Controparte_3 Controparte_4 credito in capo a quest'ultima società e, quindi, alla odierna opposta.
3 Né, a tal fine, acquista rilievo la dichiarazione di cessione con cui il ha, appunto, CP_4 dichiarato di avere ceduto alla , in data 28.12.2018, il credito oggetto di causa (doc. CP_1
10).
Difetta, infatti, la prova, anche presuntiva, che il credito sia entrato nella titolarità della cedente (per esserle stato a sua volta - eventualmente - ceduto dalla contraente originaria) e, CP_3 quindi, della cessionaria, oggi opposta.
Conseguentemente, deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della e, per essa, della mandataria, statuizione che assorbe ogni ulteriore Controparte_1 questione.
Di qui l'accoglimento della proposta opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della e per Parte_1 Controparte_1 essa, quale procuratrice speciale, la in persona del Controparte_2 legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva della e, per l'effetto, Controparte_1 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.052,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 10 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4217 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Parte_1 CodiceFiscale_1
Montesi come da procura in atti OPPONENTE
E
con socio unico (C.F. e P.I. n. Controparte_1
) e per essa, quale procuratrice speciale, P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, P.IVA_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI D I FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, la per essa, quale procuratrice speciale, la Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva Controparte_2 opposizione averso il decreto immediatamente esecutivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento, nella qualità di fideiussore, della somma di € 88.550,44, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di finanziamento fondiario del 14.03.2001 e del contratto di conto corrente con aperture di credito n. 157138 già 579122, stipulati tra la e la Biesse Elettrica s.r.l. Controparte_3
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria;
il proprio difetto di legittimazione passiva quale debitore ceduto;
la nullità parziale dei contratti di fideiussione;
la prescrizione del diritto vantato dall'istituto di credito.
Quanto al merito, relativamente al contratto di c/c eccepiva la carenza probatoria;
la illegittima applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto. Quanto al mutuo ipotecario, lamentava la indeterminatezza delle condizioni economiche con riferimento al piano di ammortamento alla francese nonché l'usurarietà del tasso di mora.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 29 maggio 2024 il precedente istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale è chiamato, in primo luogo, a pronunciarsi in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della odierna opposta, eccezione che deve ritenersi fondata.
Giova premettere, in linea generale, che ai fini della prova della cessione di un credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto.
La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 cc, in considerazione delle dimensioni della operazione economica.
2 A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c." (Cass. n. 766/24; si vedano anche Cass. n. 17944/23 e n. 9412/23).
Quanto alla prova della inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, si richiama il consolidato orientamento per cui "In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass. n. 22409/23; si vedano anche, tra le tante, Cass. n. 21821/23 e n. 20739/22).
Costituisce, dunque, onere della società che si afferma successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
In caso, poi, di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio "nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet" (cfr. Tribunale Trani, 24 luglio 2023).
Ciò posto, e tornando al caso di specie, si è già detto che entrambi i rapporti bancari posti a sostegno del ricorso monitorio (mutuo fondiario e contratto di conto corrente) sono stati stipulati tra la e la Biesse Elettrica s.r.l. Controparte_3
Ebbene, per contrastare l'eccezione in esame la così come rappresentata, ha Controparte_1 prodotto documentazione da cui risulta che è stato costituito a seguito della Controparte_4 fusione tra la e il CO LA OC CO (doc. Controparte_5
2), ed ha dedotto che il 28/12/2018, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione,
a ceduto in favore della medesima anche il credito oggetto Controparte_4 CP_1 di causa.
Tuttavia, nulla è stato dedotto nè è stata fornita alcuna dimostrazione dell'eventuale legame giuridico tra la e il al fine di dimostrare la titolarità del Controparte_3 Controparte_4 credito in capo a quest'ultima società e, quindi, alla odierna opposta.
3 Né, a tal fine, acquista rilievo la dichiarazione di cessione con cui il ha, appunto, CP_4 dichiarato di avere ceduto alla , in data 28.12.2018, il credito oggetto di causa (doc. CP_1
10).
Difetta, infatti, la prova, anche presuntiva, che il credito sia entrato nella titolarità della cedente (per esserle stato a sua volta - eventualmente - ceduto dalla contraente originaria) e, CP_3 quindi, della cessionaria, oggi opposta.
Conseguentemente, deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della e, per essa, della mandataria, statuizione che assorbe ogni ulteriore Controparte_1 questione.
Di qui l'accoglimento della proposta opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della e per Parte_1 Controparte_1 essa, quale procuratrice speciale, la in persona del Controparte_2 legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva della e, per l'effetto, Controparte_1 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.052,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 10 novembre 2025
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