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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1454/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, TO
OR NG, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2792/2020 depositato il 24/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5331/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 227380 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 227380 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di debiti a titolo di T.i.a. per gli anni dal 2008 al 2010, quale notificatale dall'A.T.O. Me 1 s.p. a.. Ciò fece con ricorso per riassunzione del giudizio col medesimo oggetto promosso innanzi al IU di pace e da questo dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il ricorso denunciò: - la nullità della intimazione, a causa della mancata notificazione del previo atto prodromico;
- la maturata prescrizione del credito;
- l'illegittimità della procedura di riscossione in ragione della carenza di potere impositivo in capo all'Ato; - la nullità dell'atto a causa della sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato.
Non si costituì il Soggetto intimante.
Il IU adìto ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa del fatto che la notificazione nel 2016 dell'originario atto di citazione davanti al IU di Pace era avvenuta in modalità telematica (a casella di p.e.c. dell'A.t.o.), la quale era bensì corretta per le azioni innanzi a quell'Organo giudiziario ma non era ancora contemplata, all'epoca, per l'instaurazione dei giudizi innanzi al giudice tributario, potendosi ricorrere, infatti, a questo mezzo soltanto dal 1° luglio 2016.
La Ricorrente_1 ha proposto appello, anzitutto denunciando l'erroneità della pronuncia di inammissibilità e, poi, riproponendo le ragioni del ricorso, prime fra tutte la nullità per mancata notificazione degli atti prodromici e la maturata prescrizione.
La Società intimante non si è costituita neppure in questo processo di riesame.
L'Appellante ha depositato memoria difensiva allegandovi una sentenza di questo Sezione staccata di
Messina, favorevole alla propugnata tesi dell'ammissibilità del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina la doglianza enunciante l'erroneità della pronuncia di inammissibilità del primo IU e l'accoglie.
Ad avviso di questo Collegio, ogni processo deve svolgersi secondo le rispettive precipue regole, di guisa che la traslazione di un'azione da un tipo di processo con proprie regole ad un altro avente regole diverse lascia indenne l'avvenuto rispetto delle prime dal rilievo della difformità rispetto alle seconde. Il giudice d'approdo della riassunzione deve limitarsi a verificare che tale approdo sia avvenuto nel rispetto delle regole del proprio processo. Il ricorso, dunque, andava riconosciuto ammissibile perché – data la ritualità della notificazione dell'atto di citazione davanti al IU di Pace, per di più seguìta dalla costituzione, allora, della Società intimante – correttamente era avvenuta la notificazione dell'atto di riassunzione innanzi al giudice tributario.
La Corte, dovendo quindi conoscere delle originarie censure della Ricorrente, riconosce fondata quella denunciante l'assenza (o mancata notificazione) degli atti prodromici dell'intimazione, ossia la fattura e /o l'accertamento dell'insolvenza del debito. Peraltro, questa circostanza negativa rivela la fondatezza dell'ulteriore censura denunciante la maturata prescrizione del credito, trattandosi di tributi per gli anni dal
2008 al 2010 e di intimazione notificata addì 26 maggio 2016, ossia oltre la scadenza del quinquennio prescrizionale.
Restano assorbite le altre censure.
Spetta alla Contribuente – pur in assenza di costituzione avversaria nell'intero giudizio – il rimborso delle spese processuali e di difesa di entrambi i gradi del giudizio, queste ultime liquidate in € 400,00, per il primo grado, e in € 500,00, per il presente grado, con l'incremento di entrambi gli importi per spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti. La relativa obbligazione dell'A.T.O. Me 1 s.p.a. in liquidazione andrà adempiuta direttamente verso i procuratori costituiti, Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi antistatarie.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2792/2020 r.g., lo accoglie;
condanna l'appellata A.T.O. Me s.p.a. in liquidazione a rifondere alla Contribuente e, per essa, direttamente alle distrattarie procuratrici, Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, le spese processuali e di difesa di entrambi i gradi del giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in € 400,00 e, per il presente grado, in € 500,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge calcolati su entrambi gli importi, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il TO Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, TO
OR NG, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2792/2020 depositato il 24/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5331/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 227380 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 227380 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di debiti a titolo di T.i.a. per gli anni dal 2008 al 2010, quale notificatale dall'A.T.O. Me 1 s.p. a.. Ciò fece con ricorso per riassunzione del giudizio col medesimo oggetto promosso innanzi al IU di pace e da questo dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il ricorso denunciò: - la nullità della intimazione, a causa della mancata notificazione del previo atto prodromico;
- la maturata prescrizione del credito;
- l'illegittimità della procedura di riscossione in ragione della carenza di potere impositivo in capo all'Ato; - la nullità dell'atto a causa della sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato.
Non si costituì il Soggetto intimante.
Il IU adìto ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa del fatto che la notificazione nel 2016 dell'originario atto di citazione davanti al IU di Pace era avvenuta in modalità telematica (a casella di p.e.c. dell'A.t.o.), la quale era bensì corretta per le azioni innanzi a quell'Organo giudiziario ma non era ancora contemplata, all'epoca, per l'instaurazione dei giudizi innanzi al giudice tributario, potendosi ricorrere, infatti, a questo mezzo soltanto dal 1° luglio 2016.
La Ricorrente_1 ha proposto appello, anzitutto denunciando l'erroneità della pronuncia di inammissibilità e, poi, riproponendo le ragioni del ricorso, prime fra tutte la nullità per mancata notificazione degli atti prodromici e la maturata prescrizione.
La Società intimante non si è costituita neppure in questo processo di riesame.
L'Appellante ha depositato memoria difensiva allegandovi una sentenza di questo Sezione staccata di
Messina, favorevole alla propugnata tesi dell'ammissibilità del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina la doglianza enunciante l'erroneità della pronuncia di inammissibilità del primo IU e l'accoglie.
Ad avviso di questo Collegio, ogni processo deve svolgersi secondo le rispettive precipue regole, di guisa che la traslazione di un'azione da un tipo di processo con proprie regole ad un altro avente regole diverse lascia indenne l'avvenuto rispetto delle prime dal rilievo della difformità rispetto alle seconde. Il giudice d'approdo della riassunzione deve limitarsi a verificare che tale approdo sia avvenuto nel rispetto delle regole del proprio processo. Il ricorso, dunque, andava riconosciuto ammissibile perché – data la ritualità della notificazione dell'atto di citazione davanti al IU di Pace, per di più seguìta dalla costituzione, allora, della Società intimante – correttamente era avvenuta la notificazione dell'atto di riassunzione innanzi al giudice tributario.
La Corte, dovendo quindi conoscere delle originarie censure della Ricorrente, riconosce fondata quella denunciante l'assenza (o mancata notificazione) degli atti prodromici dell'intimazione, ossia la fattura e /o l'accertamento dell'insolvenza del debito. Peraltro, questa circostanza negativa rivela la fondatezza dell'ulteriore censura denunciante la maturata prescrizione del credito, trattandosi di tributi per gli anni dal
2008 al 2010 e di intimazione notificata addì 26 maggio 2016, ossia oltre la scadenza del quinquennio prescrizionale.
Restano assorbite le altre censure.
Spetta alla Contribuente – pur in assenza di costituzione avversaria nell'intero giudizio – il rimborso delle spese processuali e di difesa di entrambi i gradi del giudizio, queste ultime liquidate in € 400,00, per il primo grado, e in € 500,00, per il presente grado, con l'incremento di entrambi gli importi per spese generali ed altri accessori di legge, se dovuti. La relativa obbligazione dell'A.T.O. Me 1 s.p.a. in liquidazione andrà adempiuta direttamente verso i procuratori costituiti, Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi antistatarie.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2792/2020 r.g., lo accoglie;
condanna l'appellata A.T.O. Me s.p.a. in liquidazione a rifondere alla Contribuente e, per essa, direttamente alle distrattarie procuratrici, Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, le spese processuali e di difesa di entrambi i gradi del giudizio, queste ultime liquidate, per il primo grado, in € 400,00 e, per il presente grado, in € 500,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge calcolati su entrambi gli importi, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il TO Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone