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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2549/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VII I sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 2549/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 14 aprile
2025
TRA
c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli (NA) il 2.5.1972; c.f.: Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...]; c.f.:
[...] CP_2 [...]
, nato a [...] il [...], e C.F._3 CP_3
c.f.: , nata a [...] il [...], tutti CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Nuova Poggioreale, n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Mazzucchiello (c.f.: ) e C.F._5
(c.f.: ) che li rappresentano e Parte_2 C.F._6
difendono in virtù di procura in calce alla citazione
- ATTORI
E
, c.f.: ; p.iva: , in persona Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
Pag. 1 del direttore generale/rapp.te pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA)
alla Via Lupoli, n. 27, ed elett.te dom.ta in Napoli alla via Toledo, n. 272,
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Camerlingo (c.f.: C.F._7
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
[...]
notificata
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 23 gennaio 2025
la difesa degli attori ha chiesto di: 1) accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della convenuta nella produzione dell'evento dannoso de quo; 2) e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di
chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente,
danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale,
anche per il calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, sopravvivenza, guarigione e comunque terapeutiche, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute connessi al carente consenso informato, danno da lesione/perdita - anche solo di
chances - del rapporto parentale, danno per la lesione della dignità,
dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito,
etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius ER
, con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria
[...]
Pag. 2 ed agli interessi.
La difesa della convenuta ha concluso eccependo Controparte_5
l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale, rispettivamente per ogni pretesa aquiliana e contrattuale, entrambe connesse alla domanda esperita, e l'improponibilità e inammissibilità delle domande proposte dagli attori in quanto sono state oggetto di pregresso contenzioso conclusosi con statuizioni divenute definitive;
nel merito, la convenuta ha chiesto di rigettare le domande attoree del tutto inammissibili ed infondate, anche perché i fatti occorsi non costituiscono alcuna responsabilità o violazione di comportamenti o cautele ascrivibili alla posizione obbligatoria dell'azienda sanitaria Parte_3
con vittoria di spese, comprensive della CT e della CTP.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte da parte attrice sono in parte fondate e devono essere accolte per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato in data 23.1.2019 gli attori , Pt_1
e e , rispettivamente, in primi tre figli CP_1 CP_2 CP_3
e, l'ultima, moglie del defunto hanno convenuto in giudizio Persona_1
l' per l'udienza del 23 maggio 2019 esponendo: Parte_3
- che in data 8.5.1995 all'epoca quarantasettenne si Persona_1
ricoverava presso l'Ospedale San NO di AN con diagnosi di
“colica addominale” e riferiva della presenza di alvo chiuso a feci e gas da circa un giorno e di dolore addominale;
- che, dalla Rx diretta addome e dall'ecografia addome non risultava la presenza di segni perforativi in atto, ma veniva evidenziata la presenza di meteorismo intestinale;
Pag.
3 - che dagli esami di laboratorio effettuati in data 9.5.1995 risultava uno squilibrio metabolico (iperglicemia, iponatriemia ed alterazioni della funzionalità renale);
- che, durante i cinque giorni di degenza, gli veniva somministrata una terapia antidiabetica, antibiotica e gastrointestinale senza effettuare le consulenze specialistiche;
- che fu dimesso in data 13.5.1995 con diagnosi di “Colonpatia
Spastica in soggetto diabetico, ernia inguinale destra”, in buone condizioni generali;
- che in data 15.5.1995 si ricoverava nuovamente presso l'Ospedale
San NO di AN con diagnosi di ingresso di “ernia inguino-scrotale
dx strozzata” e fu immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione dell'ernia;
- che già il 16.5.1995 presentava febbre persistente, leucocitosi ma l'ecografia addominale gli veniva praticata dopo 8 giorni, ossia il 23.5.1995, e rilevava raccolte multiple nel cavo peritoneale
- che nello stesso giorno del 23.5.1995 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico laparotomico, il secondo, nel corso del quale sbrigliate le anse e drenate multiple raccolte ascessuali veniva documentata una deiscenza della entero-enterostomia confezionata nel precedente intervento,
per cui si decideva di introdurre un “catetere di Foley n.16 nell'orifizio della deiscenza”, accollando “l'ansa di tenue sede della anastomosi al peritoneo parietale” e portando il catetere all'esterno per via trans-cutanea. Infine,
disposti più drenaggi in cavità si procedeva a lavaggi del cavo peritoneale con soluzione fisiologica e betadine e si procedeva alla sintesi dei piani;
Pag.
4 - che sin dal giorno successivo all'intervento le condizioni cliniche del non migliorarono, anzi, continuò a persistere la febbre alta, oltre alla fuoriuscita dai drenaggi di “liquido torbido”;
- che il 28 maggio 1995 veniva trasferito presso la Terapia Intensiva
del P.O. “S.M. delle Grazie” di Pozzuoli dove giungeva in condizioni “gravi”;
furono necessarie trasfusioni e data la persistenza di rilevanti indici di sepsi si rese necessario un reintervento chirurgico;
- che il 29 maggio 1995 gli veniva effettuata un'ulteriore laparotomia
(la terza) nel corso della quale venivano sbrigliate le anse e documentate le multiple raccolte purulente in cavità; veniva documentata, in corrispondenza della entero-enterostomia, “una deiscenza in più punti della sutura”, per cui si decideva di “esteriorizzare l'ansa afferente ed efferente della enterostomia
all'esterno a canna di fucile” in corrispondenza della regione iliaca dx;
si procedeva, infine, a toilette del cavo con soluzione fisiologica e betadine,
posizionamento di drenaggi e chiusura per strati;
- che in data 30 maggio 1995 veniva trasferito presso il II Servizio di
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva della Seconda Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli ove le condizioni cliniche rimasero costantemente gravi;
fu sottoposto ad attività di supporto respiratorio, emodinamico e metabolico (terapia infusiva idro-elettrolitica,
nutrizione parenterale, antibioticoterapia, gastroprotettori, antiproteasi,
fluidificanti bronchiali, inotropi, broncodilatatori, supporto ventilatorio,
CPR);
- che in data 1° giugno 1995 gli veniva praticata una laparotomia finalizzata alla toilette ed al drenaggio di multiple raccolte sierofibrinose
Pag. 5 intracavitarie e al lavaggio con betadine;
- che dopo l'intervento sempre in data 1° giugno 1995 le condizioni rimasero irreversibilmente gravi tanto che alle ore 23,30 veniva constatato il decesso per arresto cardio-circolatorio irreversibile da shock settico e connessa MOF.
Tanto premesso gli attori hanno ravvisato profili di grave imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari delle strutture ospedaliere dell'ASL
NA2 Nord, cioè, dell' e del P.O. “S.M. Controparte_6
delle Grazie” di Pozzuoli;
in particolare nel ricovero dell'8 maggio1995 i sanitari dell' di AN non avrebbero ricondotto lo stato morboso CP_6
del Coppola ad una subocclusione intestinale secondaria ad ernia inguinale ma diagnosticavano genericamente una colica addominale;
inoltre, sarebbe stato opportuno l'esecuzione dell'intervento di ernioplastica prima delle dimissioni, in funzione della prevenzione di prevedibili ulteriori complicazioni;
in riferimento, poi, agli interventi del 15.5 e 23.5.1995
sarebbe stato prudente realizzare una enterostomia temporanea, nonché una sorveglianza infettivologica.
Pertanto, l'omesso trattamento dell'ernia inguinale e la disattenta gestione clinica post-chirurgica da parte dei medici dell'
[...]
avrebbero probabilmente prevenuto ed eliso le Controparte_6
conseguenze dannose verificatesi.
Gli attori hanno, quindi, chiesto accertarsi la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta e la condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale,
Pag. 6 etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, sopravvivenza, guarigione e comunque terapeutiche, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute connessi al carente consenso informato, danno da lesione/perdita -anche solo di chances- del rapporto parentale, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius , oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi,
nonché delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai difensori anticipatari.
In data 2.5.2019 si è costituita tempestivamente la che Parte_3
ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito per essere competente quello di , l'intervenuta prescrizione dei diritti dedotti CP_4
in lite e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c.,
con ordinanza del 15 gennaio 2022 è stata rigettata la richiesta di prova per testi articolata da parte attrice perché i capitoli vertono su circostanza pacifiche e/o irrilevanti e/o generiche;
è stata, invece, ammessa ed espletata una prima CTU dalle cui risultanze, rilevate le sostanziali difformità nelle valutazioni e nelle conclusioni dei due consulenti nominati di ufficio, in particolare, in punto di accertamento del nesso causale tra le prestazioni
Pag. 7 mediche ricevute dal ed il successivo decesso, si è ritenuto ER
necessario procedere, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., alla rinnovazione della consulenza con la nomina di altri due consulenti in sostituzione dei precedenti.
Depositato l'elaborato da parte dei due consulenti tecnici di ufficio da ultimo nominati, all'udienza del 23.1.2025, precisate le conclusioni, la causa è
stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 14.4.2025.
Le domande proposte nel presente giudizio sono, innanzitutto,
procedibili perché precedute dall'esperimento della procedura di mediazione
(cfr.: all. n.11 della produzione attorea) conclusasi con esito negativo.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta deve essere dichiara inammissibile atteso che, come rilevato dagli attori, la prestazione sanitaria è stata eseguita anche presso l'Ospedale Santa Maria
delle Grazie di Pozzuoli (dal 28 maggio 1995 al 30 maggio 2025 ed ivi operato il 29 maggio), comune rientrante nel Circondario di questo Tribunale,
e sul punto la convenuta nulla ha dedotto, in sede di proposizione dell'eccezione, per escludere che questa circostanza non rientrasse tra i criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c..
Sempre in rito occorre sin d'ora chiarire che la convenuta in comparsa di costituzione ha dato atto, nell'assoluto silenzio invece serbato da parte attrice, che la vicenda di cui è causa è stata oggetto anche di due pronunce civili e di una penale.
Si deve rilevare che la convenuta ha eccepito l'esistenza di un giudicato ai fini dell'improponibilità e dell'inammissibilità delle domande
Pag. 8 proposte dagli attori (e della avvenuta prescrizione dei diritti azionati),
unicamente con riguardo alle pronunce rese in sede contenziosa civile come chiaramente si desume dal paragrafo “Impugnazioni di merito” della stessa comparsa dove si legge: “Nell'impugnare quanto dedotto il prodotto da
controparte opportuno osservare in via preliminare e pregiudiziale che gli
stessi temi risarcitori sono stati oggetto di pregresso contenzioso svoltosi
anche con la partecipazione delle odierne parti contrapposte che condiziona
e limita in rito l'accoglibilità delle rinnovate domande giurisdizionali. Fra le
parti, infatti sono intervenute le statuizioni definitive delle sentenze rese dal
Tribunale di Napoli con (sentenza) n. 4707/2009 il 15/04/2009 e dalla Corte
di Appello di Napoli con (sentenza) n. 2775/2016 il 07/07/2016”.
Invece, occorre notare che da parte della convenuta non vi è espressa dichiarazione di volersi avvalere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1306
c.c., del giudicato riflesso formatosi nel processo penale a carico dei medici operatori negli interventi del 15 maggio 1995 e del 23 maggio 1995 che ha visto la partecipazione come parti civili degli odierni attori (e non anche
Parte dell' come responsabile civile) e che si è concluso con l'assoluzione con formula piena di questi ultimi perché il fatto non sussiste, pronuncia divenuta irrevocabile.
Occorre puntualizzare che la questione dell'applicabilità dell'art. 1306,
co. 2, c.c. alla fattispecie in esame non è stata esaminata nel precedente giudizio civile perché nella sentenza n. 2775/2016 pronunciata dalla Corte
territoriale sull'appello proposto dagli attuali attori avverso la pronuncia non definitiva di primo grado di questo tribunale del 2009, che aveva dichiarato inammissibile o, meglio, improponibile la loro domanda nei confronti
Pag. 9 dell'attuale convenuta per l'esistenza del giudicato penale ai Controparte_5
sensi dell'art. 652 c.p.c., si giunge alla riforma della sentenza di primo grado sul punto perché gli effetti della norma da ultimo richiamata non potevano esplicarsi nella fattispecie perché al giudizio penale non aveva partecipato
Parte anche l'
Si aggiunga che, comunque, il motivo di gravame esaminato dalla
Corte di Appello aveva ad oggetto una questione di inammissibilità o, come dalla stessa definitivo, di improponibilità della domanda e non di merito,
questione sulla quale non si è formato il giudicato ai sensi dell'art. 310, co. 2,
c.p.c. attesa la successiva ed incontestata estinzione di quel giudizio di primo grado, dapprima interrotto, e poi non riassunto.
Con la recente pronuncia n. 26811/2022 della Suprema Corte è stato affermato “nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal
danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al
risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente
fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia
avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza –
pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia
partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il
danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i
medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento
effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi
sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi
fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.,
piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli
Pag. 10 stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., dalla
convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede
penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente
sollevata in primo grado e successivamente coltivata”.
Nella fattispecie la convenuta non ha eccepito, opponendola ai sensi dell'art. 1306, co. 2, c.c., gli effetti riflessi del giudicato penale che escludeva l'“illecito colpevole” dei propri dipendenti al fine di negare anche la propria responsabilità civile, ma si è limitata a menzionare la sentenza penale, una prima volta, a pag. 2 nella descrizione della pregressa vicenda giudiziaria del tutto omessa dagli attori (“Per altro con sentenza n. 1866 bis, depositata il
12/01/2001, venivano assolti in sede penale i medici che avevano e seguito gli
interventi chirurgici sul sig. ”) e, poi, alla settima facciata, Persona_2
laddove, analizzando gli inadempimenti contestati ai propri sanitari, ha escluso nel merito ogni omissione o approssimazione, ritardo o carenza assistenziale e terapeutica evidenziando anche l'assoluzione in sede penale dei due operatori e ponendo la questione sul piano del merito della fondatezza delle domande degli attori e non su quello della preclusione di un giudicato opponibile dal condebitore solidale.
Prova ne è il fatto che la convenuta si è dilungata in comparsa di costituzione sull'assenza di responsabilità dei propri sanitari con analisi medico legale di ogni attività espletata ed ha insistito anche nella prima memoria istruttoria sulla nomina del CTU. Negli scritti di parte convenuta non vi è mai richiamo all'art. 1306 c.c. né l' oppone agli attori CP_5
l'esistenza del giudicato riflesso derivante da questa sentenza penale favorevole agli altri condebitori, i medici operatori, suoi dipendenti. È
Pag. 11 sufficiente notare che questa sentenza penale, anche in sede di comparsa conclusionale, viene richiamata “…perché autorevole e avvenuta in un tempo
ben più vicino al fatto decesso” e non per il meccanismo di opponibilità di cui all'art. 1306, co. 2, c.c..
In conclusione, la convenuta non ha eccepito in Controparte_7
comparsa di costituzione (né successivamente) l'efficacia riflessa nei propri confronti, quale condebitrice solidale, del giudicato derivante della sentenza penale, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti.
Ciò premesso e passando così al merito deve essere rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta
[...]
. CP_7
Trattandosi di questione preliminari di rito, che sopravvivono all'estinzione del giudizio, occorre vedere se sul punto si sia formato un giudicato per effetto delle pronunce civili rese nel giudizio poi interrotto come sostanzialmente eccepisce la convenuta.
Il rilievo di quest'ultima è infondato perché l'unica pronuncia sulla prescrizione resa nel precedente giudizio e che può ritenersi sopravvissuta all'estinzione del processo, nei limiti di quanto stabilito sul punto all'esito del gravame dalla Corte di Appello, attiene alle domande proposte dagli attuali attori nei confronti della e non anche a quelle avanzate nei Controparte_8
confronti dell'ASL NA2.
Tanto premesso, gli attori agiscono sia iure hereditatis cioè in qualità
di eredi per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal proprio,
rispettivamente, marito e padre sia iure proprio per il risarcimento di tutti i danni dai medesimi personalmente subiti per effetto del decesso del loro
Pag. 12 congiunto.
Le domande formulate da parte attrice iure hereditatis vanno inquadrate, come poi si preciserà ulteriormente, nell'ambito della responsabilità contrattuale da cd. contatto sociale con applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e quelle proposte iure proprio
vanno ricondotte nell'alveo, invece, della responsabilità extracontrattuale, non avendo il contratto concluso tra paziente e struttura sanitaria, effetti protettivi anche nei loro confronti, per la quale, ai fini della prescrizione, si applica l'art. 2947 c.c. con la conseguenza, prevista dal terzo comma del medesimo articolo, che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è
stabilita una prescrizione più lunga di quella quinquennale, essa si applica anche all'azione civile.
Pertanto, nel caso di specie il termine di prescrizione decennale sia contrattuale che extracontrattuale (in quest'ultimo caso applicando la prescrizione prevista dalla legge per il reato di cui all'art. 589 c.p. prima della riforma introdotta dalla legge n. 251/2005) non risulta maturato essendo intervenuti gli atti interruttivi con le richieste risarcitorie del 22 novembre
2002 e del 4 novembre 2003, con la notifica del primo atto di citazione il
18/21 novembre 2005, con la richiesta risarcitoria del 17 dicembre 2012 ed,
infine, con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 21 gennaio 2019.
Disattesa l'eccezione di prescrizione deve essere affermata la titolarità
in capo agli attori dei diritti derivanti dalla successione apertasi con il decesso del loro congiunto. Invero, con le richieste di risarcimento di danni anche a titolo ereditario, con la costituzione di parte civile nel processo penale e con il primo giudizio risarcitorio in sede civile gli attori hanno compiuto atti
Pag. 13 integranti accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
Passando all'esame della responsabilità dedotta in lite si ritiene utile premettere, i princìpi giurisprudenziali, consolidati, in tema di responsabilità
professionale medica, rilevanti nella presente controversia considerato anche che le prestazioni sanitarie di cui è causa si sono svolte nell'oramai lontano
1995.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
e di merito, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu”
alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane,
con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico)
e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze
“L'accettazione del paziente in una struttura - pubblica o privata -
deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero
che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un
contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima” (Cass.
n. 24791/2008).
Si è, inoltre, affermato (Cass. 29001/2021) che “in tema di
responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la
responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
Pag. 14 nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Nel caso di specie, trattandosi di fatti risalenti all'anno 1995, la fattispecie risulta regolata dai principi giurisprudenziali consolidatisi,
anteriormente all'entrata in vigore della e poi, sostanzialmente, CP_9
trasfusi in essa.
Sul piano processuale, “il paziente danneggiato che agisca in giudizio
deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il
contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del
Pag. 15 debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul paziente o i suoi eredi l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
La condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o
Pag. 16 comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Si assiste ad un doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per
Pag. 17 tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie parte attrice, ossia gli eredi del de cuius, ha dimostrato per tabulas il contatto del de cuius con la struttura sanitaria, con il deposito delle cartelle cliniche, contatto peraltro non contestato dalla
Parte convenuta ed hanno ravvisato l'inadempimento qualificato dei sanitari nei seguenti comportamenti: omessa diagnosi di occlusione intestinale nel ricovero dell'8 maggio 1995; precoce dimissione del 13 maggio 1995; tardiva
Pag. 18 ed errata esecuzione dell'intervento del 15 maggio 1995; tardivo ed errato
re-intervento del 23 maggio 1995; tardivo trasferimento in terapia intensiva il
28 maggio 1995; tardivo re-intervento del 29 maggio 1995; tardivo trasferimento al Secondo Policlinico.
In merito al nesso causale il nuovo Collegio composto dai consulenti tecnici d'ufficio, dott.ri e riconosce una condotta colposa Per_3 Per_4
priva, però, di nesso causale con il decesso, e limita il nesso eziologico ad una perdita di chances di sopravvivenza, confermando sostanzialmente quanto già
sostenuto dal dott. del primo Collegio. Per_5
Qui di seguito si riportano, facendole proprie, le argomentazioni del secondo Collegio che meritano di essere condivise in quanto supportate da riscontri clinici e bibliografici.
Dall'accertamento effettuato dai CCTTUU non emergono censure tecnico-professionali nella condotta assistenziale relativa al ricovero dell'8.5.1995; non vi fu nella sostanza alcuna omessa diagnosi, poiché non vi era, in quella fase, una occlusione intestinale e la dimissione del 13/5 non fu precoce, poiché la sintomatologia che aveva motivato il ricovero del paziente era completamente regredita.
In occasione del secondo ricovero presso l'Ospedale San NO di
AN (dal 15.5.1995 al 28.5.1995), il quadro clinico d'ingresso del paziente era completamente cambiato, poiché caratterizzato da dolore addominale “diffuso” e sudorazione, oltre all'apprezzamento clinico dell'ernia inguino-scrotale destra non più riducibile. Tale dato corroborato dalle risultanze strumentale deponeva per un'ernia inguinale “strozzata”, per la quale fu posta immediata indicazione chirurgica.
Pag. 19 Un'ernia inguinale strozzata è una condizione in cui il contenuto del sacco erniario viene “strangolato” dall'anello inguinale interno, impedendo il normale afflusso sanguigno e causando l'ischemia e poi la necrosi del contenuto anatomico dello stesso (ad esempio, anse intestinali incarcerate).
Un'ernia può strozzarsi improvvisamente ed in pieno stato di benessere,
caratterizzandosi per l'improvvisa ed ingravescente comparsa di severa sintomatologia addominale e sistemica.
Il trattamento di un'ernia inguinale strozzata prevede necessariamente tre passaggi: un intervento in urgenza che inizia con la riduzione dell'ernia;
un controllo delle condizioni del viscere strozzato e la sua resezione, se necessaria;
una chiusura della breccia erniaria. Qualsiasi ernia sospetta di strozzamento deve essere operata senza indugio;
il rischio di resezione intestinale aumenta in maniera significativa trascorse le sei ore dalla diagnosi.
In proposito, nel caso di interesse, la diagnosi di ernia strozzata fu tempestiva ed il paziente fu immediatamente avviato al tavolo operatorio.
Nell'intervento eseguito nello stesso giorno dell'accesso ospedaliero -
il 15/5 – fu prima ridotta l'ernia e il suo contenuto attraverso un accesso inguinale, poi attraverso un accesso laparotomico sopra-sottombelicale fu individuata la lesione intestinale d'origine della “peritonite piostercoracea”
(ansa del tenue sede di multiple perforazioni ed in necrosi ischemica), che fu resecata (per circa 10 cm), fu quindi confezionata una entero-
enteroanostomosi termino-terminale e fu chiuso il cavo addominale.
In particolare, va precisato che le scelte dell'operatore, relativamente all'intervento del 15.5.1995, appaiono condivisibili.
In primo luogo, per quanto riguarda il confezionamento di una plastica
Pag. 20 diretta senza utilizzare materiale protesico, che è una strategia quasi obbligata,
trovandosi in presenza di un campo operatorio contaminato (peritonite piostercoracea) che, sebbene ripulito, avrebbe comunque verosimilmente favorito l'infezione del corpo estraneo protesico, ove lo stesso fosse stato impiantato.
Il secondo aspetto di condivisione concerne le modalità di ricostruzione della continuità anatomica intestinale dopo la necessaria resezione intestinale.
Difatti, non è censurabile la scelta dell'operatore di eseguire una enteroanastomosi termino-terminale in un unico tempo chirurgico, piuttosto che considerare il confezionamento di una ileostomia in prima battuta,
rimandando a un tempo successivo la ricostruzione della continuità
alimentare.
L'opzione chirurgica nel caso adottata non è controindicata, in soggetto giovane (47enne) con un'unica comorbidità sistemica (diabete) ed in presenza di un campo operatorio intracavitario ripulito al termine della procedura. È, quindi, verosimile che in quell'ambito, valutata la qualità delle anse intestinali e dopo aver resecato un tratto brevissimo di intestino tenue (10
cm), l'operatore decise di confezionare una anastomosi diretta, che avrebbe garantito al giovane paziente una qualità di vita sicuramente migliore e minori comorbidità post-chirurgiche.
Del resto, sia all'epoca dei fatti così come nell'attualità chirurgica, una volta resecato il segmento di un'ansa incarcerata dal colletto erniario, il ripristino della continuità del canale alimentare si fa immediatamente con un'anastomosi manuale o anche automatica (quest'ultima, solo nell'attualità).
Pag. 21 In sostanza non vi fu alcun ritardo nell'indicazione all'intervento chirurgico
“urgente” una volta conseguita la diagnosi di ernia inguino-scrotale strozzata e le opzioni chirurgiche prescelte nell'intervento del 15.5.1995 appaiono del tutto condivisibili.
Il periodo post-operatorio successivo al 15/5 si caratterizzò – sin dal
17/5 -per la comparsa di febbre e l'alterazione degli indici di flogosi sistemica.
Inizialmente tale condizione fu fronteggiata mediante trattamento poliantibiotico, solo all'esecuzione di un'ecografia addominale in data 23/5
indicativa della presenza in cavità di “raccolte multiple”, per cui si rese indicato ed urgente l'intervento laparotomico.
L'intervallo cronologico trascorso dalla comparsa della febbre alla diagnosi di peritonite è giustificabile a fronte del monitoraggio laboratoristico e clinico cui fu sottoposto il paziente che, lo si ricordi, era stato trattato per la presenza di peritonite stercoracea da viscere perforato. Pertanto, la febbre nel post-operatorio appariva comunque un'evenienza possibile e la stessa fu opportunamente fronteggiata con terapia poliantibiotica ad ampio spettro d'azione.
La persistenza della condizione clinica, nonostante la terapia in atto,
impose l'esecuzione di un approfondimento strumentale, al seguito del quale fu immediatamente indicata una nuova revisione chirurgica.
In altri termini, sotto l'egida di una corretta criteriologia valutativa dell'ex ante, non vi fu nel caso un ritardo ingiustificato prima dell'indicazione al trattamento chirurgico, anche perché nel descritto intervallo cronologico il paziente fu quotidianamente monitorato dal punto di vista clinico e
Pag. 22 laboratoristico, oltre che trattato con terapia medica appropriata.
Il problema nasce al primo reintervento, quello del 23.5.1995, quando il paziente presentava nuovamente un quadro di peritonite generalizzata da microperforazione della anastomosi confezionata al precedente intervento.
Come noto, la deiscenza dell'anastomosi in sé non configura un errore tecnico, è un evento prevedibile, non sempre prevenibile e comunque, nel caso, le modalità di esecuzione della anastomosi rispettavano le regole della buona pratica medicochirurgica dell'epoca dei fatti.
Diversamente, è invece criticabile la scelta di posizionare un catetere di Foley per “esteriorizzare” l'anastomosi, anziché procedere ad una abolizione della anastomosi stessa con confezionamento di una ileostomia a monte.
Proprio perché si era in presenza di una deiscenza anastomotica in paziente con cavo peritoneale contaminato per ben due volte in meno di dieci giorni da materiale fecaloide ed ascessuale in cavità peritoneale, non smontare l'anastomosi deiscente rappresentò un errore tecnico.
Tant'è che dopo tale intervento le condizioni cliniche del paziente, già
gravi, non migliorarono mai e richiesero a distanza di appena pochi giorni, in data 29.5.1995, mentre lo stesso era già degente in ambiente rianimatorio, al
“S.M. delle Grazie” di Pozzuoli, un nuovo e disperato reintervento laparotomico, in cui peraltro dato atto dell'ulteriore fallimento della confezionata il 15/5 (“la entero-enterostomia … presenta Parte_4
una deiscenza in più punti della sutura”) si procedeva proprio alla esteriorizzazione dell'ansa afferente ed efferente della enterostomia.
L'opzione chirurgica di esteriorizzare l'anastomosi deiscente avrebbe
Pag. 23 consentito di eliminare completamente ed in maniera sicura il contenuto intestinale dalla cavità addominale, abbattendo il rischio di nuove contaminazioni fecaloidi del cavo addominale e creando il presupposto per tentare di limitare gli effetti sistemici della peritonite - ormai in stadio avanzato – attraverso un trattamento medico conservativo (terapia infusiva ed antibiotica).
Peraltro, una interessante pubblicazione scientifica che riprende un'ampia casistica riferibile alle epoche di interesse (casi dal 1980 al 1995)
prevede come strategia più efficace nel trattamento delle deiscenze di anastomosi intestinale proprio l'esteriorizzazione dell'ansa, piuttosto che altri tentativi di riparazione/derivazione locale o di ricostruzione dell'anastomosi.
Deve, quindi, rilevarsi che nell'intervento del 23.5.1995, a fronte di una deiscenza dell'enteroanastomosi, fu posta in essere un'inappropriata strategia chirurgica, compendiata dall'applicazione di un catetere nella soluzione di continuo dell' al fine di esteriorizzare il Parte_4
contenuto intestinale, piuttosto che optare per una esteriorizzazione diretta dell'intera ansa intestinale (ileostomia).
Quest'ultima scelta chirurgica avrebbe di sicuro consentito l'eliminazione degli scarti intestinali all'esterno, senza rischiare di contaminare ulteriormente il cavo addominale aggravando gli effetti della peritonite.
Per quanto concerne le epoche successive all'intervento del 23/5, le condizioni sistemiche e locali (addominali) del paziente non accennarono a migliorare ed anzi con il passare dei giorni peggiorarono, erano presenti febbre alta, obnubilamento del sensorio, alterazione degli indici di flogosi e di
Pag. 24 funzionalità epatica e renale, severo squilibrio metabolico ed idro-elettrolitico,
l'addome era teso e dolente alla palpazione. Tale ulteriore aggravamento clinico richiese prima il trasferimento presso la Terapia Intensiva del P.O.
“S.M. delle Grazie” di Pozzuoli, ove come detto, il p. fu rioperato il 29/5, poi presso II Servizio di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva della
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli ove il decedeva in data 1.6.1995 per la inesorabile evoluzione del ER
processo settico con disfunzione multiorgano.
L'ulteriore intervento chirurgico del 29/5 deve inquadrarsi come
ultima ratio in una condizione clinica sistemica oramai disperata e resa ulteriormente complicata dall'inadeguata scelta chirurgica di qualche giorno prima (intervento del 23/5) che non consentì di emendare la fonte primaria del processo peritonitico di base, ossia la deiscenza intestinale.
Ebbene in questa ultima fase clinica – dal periodo post-operatorio del
23/5 alla morte del paziente (1.6.1995) - non emergono addebiti nella condotta assistenziale dei Curanti che lo ebbero in cura, poiché la gravità del processo peritonitico già in essere - in parte anche agevolata dalla descritta inidonea condotta chirurgica relativa al reintervento del 23.5.1995 - ebbe ad evolvere in una disfunzione multiorgano che portò a morte il ER
In quella fase clinica nessun altro intervento assistenziale avrebbe consentito di revertire l'esito prognostico sfavorevole della vicenda.
In sostanza, dal punto di vista controfattuale, tenuto conto del grave processo peritonitico che condizionò ab initio la vicenda clinica del ER
un adeguato trattamento chirurgico in occasione del reintervento del
23.5.1995 avrebbe solo limitato i rischi di un'ulteriore contaminazione della
Pag. 25 cavità addominale, favorendo il buon esito di un trattamento medico conservativo e di supporto intensivistico, così riservando al paziente maggiori possibilità di sopravvivenza.
Come a dire, quindi, che un atteggiamento terapeutico adeguato,
considerata la grave patologia peritonitica di partenza, non avrebbe garantito –
nel rispetto del criterio del più probabile che non - la sopravvivenza del paziente, ma avrebbe tuttavia riservato allo stesso maggiori chances di sopravvivenza.
Sulla scorta della Letteratura consultata, utilizzando dei modelli di
“risk assessment” del tasso di mortalità nei processi peritonitici e settici intraddominali conseguenti a perforazioni intestinali e risalenti alle epoche di interesse (nel lavoro citato ci si riferisce a casistiche di pazienti esaminati tra il febbraio 1994 ed il febbraio 1995), in un caso simile a quello di interesse, i tassi di mortalità risultavano essere elevatissimi, approssimandosi al 60% dei
Per casi ( et al. "Prognostic scoring systems to predict outcome in Per_6
peritonitis and intra-abdominal sepsis." Journal of British Surgery 84.11
(1997): 1532-1534.).
Adattando tali modelli statistici al caso di interesse, tenuto conto delle conoscenze mediche all'epoca dei fatti per cui è causa e che si tratta di paziente che manifestò un grave processo peritonitico “stercoraceo” con evoluzione in insufficienza multiorgano, secondario ad una perforazione intestinale su base ischemica (da ernia inguinale strozzata), nel caso di specie può ben attribuirsi un rischio di mortalità pari almeno al 60%.
Sicché è ragionevole ritenere che un adeguato trattamento chirurgico in occasione del reintervento eseguito il 23.5.1995, per la presenza di una
Pag. 26 deiscenza dell'enteroanastomosi - avrebbe nel caso riservato al paziente solo maggiori possibilità di sopravvivenza, stimabili non oltre il 40%.
È, quindi, possibile addebitare alle conseguenze della descritta
malpractice un'apprezzabile perdita di chances di sopravvivenza del Coppola
che può attestarsi sulla misura del 40%.
Il Collegio, quanto alle osservazioni del CTP di parte attrice, hanno replicato che gli studi a cui si riferisce il CTP non possono adattarsi al caso di interesse, poiché considerano casistiche tutte postume all'epoca dei fatti per cui è causa, le cui conclusioni furono prodotte nella seconda metà del primo decennio del duemila (2006, 2007). É chiaro che a distanza di oltre 10 anni dall'epoca dei fatti per cui è causa (risalenti al 1995), i tassi di mortalità per peritoniti da perforazione viscerali si sono modificati e sono migliorati per l'evoluzione delle strategie terapeutiche adottabili, siano esse chirurgiche o farmacologiche.
Vieppiù che lo stesso CTP fa riferimento ai tassi di mortalità nei quali non si considerano i casi di intervento in presenza di “peritonite stercoracea”,
come nel caso di interesse, ma esclusivamente i casi con diagnosi di “ernia inguinale strozzata”, fornendo quindi solo un dato parziale sui tassi di mortalità e ancora una volta non confacente al caso di specie.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è stata fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l'azienda sanitaria convenuta e che hanno prestato assistenza medica al in occasione del reintervento ER
eseguito il 23.5.1995.
Pag. 27 Tale danno riconosciuto a carico del è stato identificato dai ER
CCTTUU quale perdita di chances di sopravvivenza nella misura superiore del 40%.
Secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime,
invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso già Cass.
Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore
paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di
merito, oltreche parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli
elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella
sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di
danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra
conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di
possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude
né elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione
eziologica tra la condotta e l'evento. L'attività del giudice dovrà, pertanto,
muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e
dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di
danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di
conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e
di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano
legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di
una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano
Pag. 28 dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della
probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di
chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III -
26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018).
Fermi i principi appena espressi, la percentuale attribuita dai CCTTUU
alla possibilità di sopravvivenza del in mancanza della condotta ER
lesiva, non deve indurre ad identificare l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno.
La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una
chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata.
Infatti, “il fondamento della chance è distinto, e trae origine
dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese
si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno
terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e
dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato
l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di
chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza,
un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse
in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata
della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle
conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass.
Pag. 29 28993/2019).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, invece, è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità
perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr.: Cass. 28993/2019 e Cass.
5641/2018).
Giova precisare, inoltre, che per poter rilevare sul piano risarcitorio, la
chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento.
Tutto quanto innanzi chiarito, nel caso in esame attesi gli esiti dell'accertamento ed il grado di chance persa (il 40%) va riconosciuto il carattere di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza.
Non sussistendo un nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte devono essere rigettate, in quanto incompatibili, tutte le domande di risarcimento formulate iure proprio e iure hereditatis eccetto quella iure
hereditatis di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza
Pag. 30 del de cuius, danno subito da quest'ultimo prima del decesso e trasmesso,
quindi, ai suoi eredi e quelle proposte dagli attori iure proprio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità (della chance) di godere di più ampio rapporto parentale.
Venendo alla liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno al rapporto parentale rapportato alla perdita di chance di sopravvivenza della vittima primaria non può che darsi ingresso ad una stima che tenga conto, in primo luogo, del grado di probabilità di successo, nonché, a seguire, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute, nonché dell'età delle vittime secondarie, del grado di parentela, della situazione di convivenza, nonché alle specifiche caratteristiche della relazione parentale.
Nello specifico, con una recentissima pronuncia la Suprema Corte
(Cass., Sez. 3, n.2861 del 2025, pag 23 e ss) ha statuito: “ll danno da perdita
di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in
ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della
possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza,
non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali
decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a
quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la
correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva
considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal
numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente
"sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio,
ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza)”.
Pag. 31 In particolare, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento ha confermato la sentenza dei Giudici di Appello, i quali, nel riformare la sentenza di primo grado, avevano “optato, in assenza di tabelle preordinate
di riferimento, per una stima che – in conformità a quanto affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte (cfr. § 7.1.1., che precede) – non è stata
parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli
del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza
con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo
(diversamente da quanto incongruamente opinato dal primo giudice in
ragione del riferimento al parametro statistico della vita media per ulteriori
50 anni, consentaneo, invero, ad un danno da morte anticipata e non da
perdita chance), il moltiplicatore rappresentato dal «numero di anni
corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5
anni)»”. Nello specifico i giudici di secondo grado avevano ritenuto (e la decisione ha trovato il conforto della Suprema Corte) che “era, invece, da
ritenersi «più conforme ai parametri dettati dalla giurisprudenza della
Cassazione, la modalità di computo che parte dalla determinazione della
somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al
100% di persona di 29 anni (pari complessivamente ad euro 1.063.152,00 in
applicazione delle vigenti tabelle aggiornate) suddividendola per il numero di
anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (ovvero
ulteriori 50 anni), ottenendo così il valore di euro 21.263,04, da moltiplicare
per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente
“sperata” (ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di euro 106.315,20»,
dovendosi, poi, da “tale somma … essere quindi decurtato l'importo
Pag. 32 corrispondente ai 15 mesi vissuti dopo l'intervento del 12.12.2013 (pari a
complessive euro 26.578,80)” e, infine, applicata, “all'importo così ottenuto,
pari ad euro 79.736,40, … l'aliquota percentuale corrispondente alla
possibilità di verificazione della chance perduta”, ossia – “prudenzialmente,
in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'onere della parte di dimostrare
l'entità delle chances perdute” – quella minima del 40%; a.5) “il valore della
chance di sopravvivenza perduta (doveva) nella fattispecie essere quantificata
in complessive euro 31.894,56 omnia”, con “gli interessi legali ex art. 1284
c.c. dalla sentenza all'effettivo soddisfo”.
Orbene, in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate (applicando la tabella unica nazionale come parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del Codice Civile;
cfr.: Cass., III sez., ordinanza 29 aprile
2025 n. 11319), considerando l'età di al momento della morte Persona_1
(47 anni) e un danno biologico del 100% si giunge all'importo di €
800.585,81.
Non vi è ragione di suddividere questo importo per il numero di anni che un uomo di quell'età avrebbe potuto vivere secondo i parametri medi Istat
atteso che l'aspettativa di vita del soggetto giovane ed all'epoca del ER
primo ricovero era affetto solo da diabete, era conforme a quella media atteso che i consulenti non hanno limitato la probabilità di sopravvivenza ad uno specifico numero di anni.
Applicata, quindi, a tale somma l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si giunge all'importo definitivo di € 320.234,32.
Pag. 33 Come già esposto nulla, invece, può invece riconoscersi a titolo di danno terminale, biologico e soggettivo, presupponendo la sua risarcibilità la riferibilità causale dell'evento di danno (morte) all'illecito contrattuale e non anche alla mera perdita di chance di sopravvivenza.
Quanto al danno iure proprio richiesto dagli odierni attori e quindi al danno della perdita della possibilità (della chance) di godere di più ampio rapporto parentale, con l'ordinanza n. 21415/2024 la Suprema Corte ha avuto modo di indicare quale voce di danno risarcibile in caso di perdita di chance.
Ciò posto, può procedersi alla quantificazione dei danni iure proprio,
applicando i medesimi criteri applicati per il danno iure hereditatis: ovvero,
quantificare il danno da perdita del rapporto parentale calcolando l'importo che sarebbe stato riconosciuto in caso di accertamento del nesso causale e limitarlo nella misura del 40%.
Posti tali criteri e applicando le tabelle di Milano 2024 che, attraverso il meccanismo a punti, che consente una quantificazione personalizzata che tenga conto di tutte le circostanze allegate e provate da parte attrice e/o sorrette da presunzione iuris tantum (dalla certificazione anagrafica emerge il rapporto parentale degli attori con il defunto e la convivenza), si ha che
(coniuge nata il [...]) CP_3
Punti in base all'età del congiunto (48): 20
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 80
Pag. 34 Totale: (80 x € 3.911,00 =) € 312.880,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si ottiene l'importo di € 125.155,20 a compensazione del danno iure
proprio da perdita di chance patito dall'attrice.
(figlio nato il [...]) Parte_1
Punti in base all'età del congiunto (23): 24
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 84
Totale: (84 x € 3.911,00 =) € 328.524,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si ottiene l'importo di € 131.409,60 a compensazione del danno iure proprio da perdita di chance patito nella prosecuzione del rapporto parentale dall'attore.
(figlio nato il [...]) CP_2
Punti in base all'età del congiunto (21): 24
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 84
Totale: (84 x € 3.911,00 =) € 328.524,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta
Pag. 35 del 40%, si ottiene l'importo di € 131.409,60 a compensazione del danno iure proprio da perdita di chance patita per la prosecuzione del rapporto parentale di questo attore.
(figlio nato il [...]) Controparte_1
Punti in base all'età del congiunto (20): 26
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 86
Totale: (86 x € 3.911,00 =) € 336.346,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si ottiene l'importo di € 134.538,40 a compensazione del danno iure
proprio da perdita di chance patita per la prosecuzione del rapporto parentale da questo attore.
Va, invece, rigettata altresì la domanda di risarcimento da violazione del consenso informato.
Gli attori hanno dedotto anche la responsabilità dei medici della struttura sanitaria convenuta per non aver adeguatamente informato il loro congiunto in ordine ai trattamenti ed ai possibili rischi e conseguenze pregiudizievoli.
Si osserva che “In tema di attività medico-chirurgica, il consenso
informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena
conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-
chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili
Pag. 36 conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte
del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della
completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide
unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello
culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato
soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass. n.
2177/2016).
Va precisato che, nel caso in cui si lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato (o corretto) consenso è necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo dell'allegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve, quindi, potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute).
Questa prova non è stata offerta.
Diversa è l'ipotesi del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione.
Si ricorda che quest'ultimo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32
della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione
Pag. 37 del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni,
consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n.
20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Ricorrendo la seconda fattispecie,
“l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del
paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno
alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione
del diritto all'informazione, a condizione che sia allegata e provata, da parte
dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla
violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato,
sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri
di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o
fastidi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885, Rv. 650433-
Pag. 38 01), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala
ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della
necessarietà dell'operazione” (Cass. 1043/2019).
Solo per completezza si rileva che i primi due CCTTUU hanno rilevato che i primi due interventi, tra cui anche quello del 23 maggio 2995,
erano necessari ed indifferibili.
In conclusione, la convenuta deve essere condannata Controparte_5
al pagamento in favore degli eredi di della complessiva Parte_5
somma di € 320.234,32.
Deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle seguenti somme:
1) € 125.155,20 in favore di;
CP_3
2) € 131.409,60 in favore di;
Parte_1
3) € 131.409,60 in favore di;
CP_2
4) € 134.538,40 in favore di . Controparte_1
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme appena riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima,
che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente
pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa,
attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al
valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica,
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia
effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto
Pag. 39 dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in
termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla
data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento
del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo trentennale di tempo fra il comportamento colposo che ha cagionato la perdita di chance,
23 maggio 1995, ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati di:
Pag. 40 1) € 320.234,32 complessivi in favore degli attori in qualità di eredi;
2) € 125.155,20 in favore di in proprio;
CP_3
3) € 131.409,60 in favore di in proprio;
Parte_1
4) € 131.409,60 in favore di in proprio;
CP_2
5) € 134.538,40 in favore di in proprio. Controparte_1
svalutati all'epoca del sinistro, 23 maggio 2025, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,788 dell'ultima rilevazione (giugno 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), rispettivamente a
1) € 179.101,97 per gli eredi;
2) € 69.997,32 per;
CP_3
3) € 73.495,30 per;
Parte_1
4) € 73.495,30 per;
CP_2
5) € 75.245,19 per . Controparte_1
e, quindi, su queste ultime somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo mese di maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Infine, sugli importi finali come sopra riconosciuti di
1) € 320.234,32 complessivi in favore degli attori in qualità di eredi;
2) € 125.155,20 in favore di in proprio;
CP_3
3) € 131.409,60 in favore di in proprio;
Parte_1
4) € 131.409,60 in favore di in proprio;
CP_2
5) € 134.538,40 in favore di in proprio. Controparte_1
Pag. 41 (che si convertono in debiti di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sullo stesso, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.
secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. 61/2023;
Cass. 7677/2025).
La convenuta Asl Na2 Nord deve essere condannata al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base della nota spese depositata sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi dello scaglione del decisum ed aumento del 40% ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto, con attribuzione ai procuratori antistatari. Non risulta il pagamento delle spese di CTP.
Le spese delle due consulenze tecniche di ufficio, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti così come stabilita nei separati decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del
30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della convenuta Asl Na2 Nord con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalle predette le somme eventualmente versate o che saranno versate ai consulenti di ufficio in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da CP_3
ed , e nei confronti dell'Asl Na2
[...] CP_2 Pt_1 Controparte_1
Nord, così provvede:
A) accogliendo la domanda di parte attrice per quanto di ragione condanna la convenuta convenuta al pagamento delle somme di: CP_10
Pag. 42 1) € 320.234,32 complessivi in favore degli attori in qualità di eredi;
2) € 125.155,20 in favore di in proprio;
CP_3
3) € 131.409,60 in favore di in proprio;
Parte_1
4) € 131.409,60 in favore di in proprio;
CP_2
5) € 134.538,40 in favore di in proprio. Controparte_1
oltre interessi compensativi e legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
B) rigetta per il resto;
C) condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_7
di parte attrice delle spese di lite che si liquidano, con l'aumento già calcolato per la difesa di più parti, in € 40.870,00 per compensi ed euro 625,00 per spese vive, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte attrice,
Avv.ti Giuseppe Mazzucchiello e;
Parte_2
D) spese delle due CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli, 4 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 43
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VII I sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 2549/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 14 aprile
2025
TRA
c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli (NA) il 2.5.1972; c.f.: Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...]; c.f.:
[...] CP_2 [...]
, nato a [...] il [...], e C.F._3 CP_3
c.f.: , nata a [...] il [...], tutti CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Nuova Poggioreale, n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Mazzucchiello (c.f.: ) e C.F._5
(c.f.: ) che li rappresentano e Parte_2 C.F._6
difendono in virtù di procura in calce alla citazione
- ATTORI
E
, c.f.: ; p.iva: , in persona Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
Pag. 1 del direttore generale/rapp.te pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA)
alla Via Lupoli, n. 27, ed elett.te dom.ta in Napoli alla via Toledo, n. 272,
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Camerlingo (c.f.: C.F._7
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
[...]
notificata
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 23 gennaio 2025
la difesa degli attori ha chiesto di: 1) accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della convenuta nella produzione dell'evento dannoso de quo; 2) e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di
chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente,
danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale,
anche per il calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, sopravvivenza, guarigione e comunque terapeutiche, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute connessi al carente consenso informato, danno da lesione/perdita - anche solo di
chances - del rapporto parentale, danno per la lesione della dignità,
dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito,
etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius ER
, con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria
[...]
Pag. 2 ed agli interessi.
La difesa della convenuta ha concluso eccependo Controparte_5
l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale, rispettivamente per ogni pretesa aquiliana e contrattuale, entrambe connesse alla domanda esperita, e l'improponibilità e inammissibilità delle domande proposte dagli attori in quanto sono state oggetto di pregresso contenzioso conclusosi con statuizioni divenute definitive;
nel merito, la convenuta ha chiesto di rigettare le domande attoree del tutto inammissibili ed infondate, anche perché i fatti occorsi non costituiscono alcuna responsabilità o violazione di comportamenti o cautele ascrivibili alla posizione obbligatoria dell'azienda sanitaria Parte_3
con vittoria di spese, comprensive della CT e della CTP.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte da parte attrice sono in parte fondate e devono essere accolte per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato in data 23.1.2019 gli attori , Pt_1
e e , rispettivamente, in primi tre figli CP_1 CP_2 CP_3
e, l'ultima, moglie del defunto hanno convenuto in giudizio Persona_1
l' per l'udienza del 23 maggio 2019 esponendo: Parte_3
- che in data 8.5.1995 all'epoca quarantasettenne si Persona_1
ricoverava presso l'Ospedale San NO di AN con diagnosi di
“colica addominale” e riferiva della presenza di alvo chiuso a feci e gas da circa un giorno e di dolore addominale;
- che, dalla Rx diretta addome e dall'ecografia addome non risultava la presenza di segni perforativi in atto, ma veniva evidenziata la presenza di meteorismo intestinale;
Pag.
3 - che dagli esami di laboratorio effettuati in data 9.5.1995 risultava uno squilibrio metabolico (iperglicemia, iponatriemia ed alterazioni della funzionalità renale);
- che, durante i cinque giorni di degenza, gli veniva somministrata una terapia antidiabetica, antibiotica e gastrointestinale senza effettuare le consulenze specialistiche;
- che fu dimesso in data 13.5.1995 con diagnosi di “Colonpatia
Spastica in soggetto diabetico, ernia inguinale destra”, in buone condizioni generali;
- che in data 15.5.1995 si ricoverava nuovamente presso l'Ospedale
San NO di AN con diagnosi di ingresso di “ernia inguino-scrotale
dx strozzata” e fu immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione dell'ernia;
- che già il 16.5.1995 presentava febbre persistente, leucocitosi ma l'ecografia addominale gli veniva praticata dopo 8 giorni, ossia il 23.5.1995, e rilevava raccolte multiple nel cavo peritoneale
- che nello stesso giorno del 23.5.1995 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico laparotomico, il secondo, nel corso del quale sbrigliate le anse e drenate multiple raccolte ascessuali veniva documentata una deiscenza della entero-enterostomia confezionata nel precedente intervento,
per cui si decideva di introdurre un “catetere di Foley n.16 nell'orifizio della deiscenza”, accollando “l'ansa di tenue sede della anastomosi al peritoneo parietale” e portando il catetere all'esterno per via trans-cutanea. Infine,
disposti più drenaggi in cavità si procedeva a lavaggi del cavo peritoneale con soluzione fisiologica e betadine e si procedeva alla sintesi dei piani;
Pag.
4 - che sin dal giorno successivo all'intervento le condizioni cliniche del non migliorarono, anzi, continuò a persistere la febbre alta, oltre alla fuoriuscita dai drenaggi di “liquido torbido”;
- che il 28 maggio 1995 veniva trasferito presso la Terapia Intensiva
del P.O. “S.M. delle Grazie” di Pozzuoli dove giungeva in condizioni “gravi”;
furono necessarie trasfusioni e data la persistenza di rilevanti indici di sepsi si rese necessario un reintervento chirurgico;
- che il 29 maggio 1995 gli veniva effettuata un'ulteriore laparotomia
(la terza) nel corso della quale venivano sbrigliate le anse e documentate le multiple raccolte purulente in cavità; veniva documentata, in corrispondenza della entero-enterostomia, “una deiscenza in più punti della sutura”, per cui si decideva di “esteriorizzare l'ansa afferente ed efferente della enterostomia
all'esterno a canna di fucile” in corrispondenza della regione iliaca dx;
si procedeva, infine, a toilette del cavo con soluzione fisiologica e betadine,
posizionamento di drenaggi e chiusura per strati;
- che in data 30 maggio 1995 veniva trasferito presso il II Servizio di
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva della Seconda Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli ove le condizioni cliniche rimasero costantemente gravi;
fu sottoposto ad attività di supporto respiratorio, emodinamico e metabolico (terapia infusiva idro-elettrolitica,
nutrizione parenterale, antibioticoterapia, gastroprotettori, antiproteasi,
fluidificanti bronchiali, inotropi, broncodilatatori, supporto ventilatorio,
CPR);
- che in data 1° giugno 1995 gli veniva praticata una laparotomia finalizzata alla toilette ed al drenaggio di multiple raccolte sierofibrinose
Pag. 5 intracavitarie e al lavaggio con betadine;
- che dopo l'intervento sempre in data 1° giugno 1995 le condizioni rimasero irreversibilmente gravi tanto che alle ore 23,30 veniva constatato il decesso per arresto cardio-circolatorio irreversibile da shock settico e connessa MOF.
Tanto premesso gli attori hanno ravvisato profili di grave imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari delle strutture ospedaliere dell'ASL
NA2 Nord, cioè, dell' e del P.O. “S.M. Controparte_6
delle Grazie” di Pozzuoli;
in particolare nel ricovero dell'8 maggio1995 i sanitari dell' di AN non avrebbero ricondotto lo stato morboso CP_6
del Coppola ad una subocclusione intestinale secondaria ad ernia inguinale ma diagnosticavano genericamente una colica addominale;
inoltre, sarebbe stato opportuno l'esecuzione dell'intervento di ernioplastica prima delle dimissioni, in funzione della prevenzione di prevedibili ulteriori complicazioni;
in riferimento, poi, agli interventi del 15.5 e 23.5.1995
sarebbe stato prudente realizzare una enterostomia temporanea, nonché una sorveglianza infettivologica.
Pertanto, l'omesso trattamento dell'ernia inguinale e la disattenta gestione clinica post-chirurgica da parte dei medici dell'
[...]
avrebbero probabilmente prevenuto ed eliso le Controparte_6
conseguenze dannose verificatesi.
Gli attori hanno, quindi, chiesto accertarsi la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta e la condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale,
Pag. 6 etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, sopravvivenza, guarigione e comunque terapeutiche, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute connessi al carente consenso informato, danno da lesione/perdita -anche solo di chances- del rapporto parentale, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius , oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi,
nonché delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai difensori anticipatari.
In data 2.5.2019 si è costituita tempestivamente la che Parte_3
ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito per essere competente quello di , l'intervenuta prescrizione dei diritti dedotti CP_4
in lite e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c.,
con ordinanza del 15 gennaio 2022 è stata rigettata la richiesta di prova per testi articolata da parte attrice perché i capitoli vertono su circostanza pacifiche e/o irrilevanti e/o generiche;
è stata, invece, ammessa ed espletata una prima CTU dalle cui risultanze, rilevate le sostanziali difformità nelle valutazioni e nelle conclusioni dei due consulenti nominati di ufficio, in particolare, in punto di accertamento del nesso causale tra le prestazioni
Pag. 7 mediche ricevute dal ed il successivo decesso, si è ritenuto ER
necessario procedere, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., alla rinnovazione della consulenza con la nomina di altri due consulenti in sostituzione dei precedenti.
Depositato l'elaborato da parte dei due consulenti tecnici di ufficio da ultimo nominati, all'udienza del 23.1.2025, precisate le conclusioni, la causa è
stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 14.4.2025.
Le domande proposte nel presente giudizio sono, innanzitutto,
procedibili perché precedute dall'esperimento della procedura di mediazione
(cfr.: all. n.11 della produzione attorea) conclusasi con esito negativo.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta deve essere dichiara inammissibile atteso che, come rilevato dagli attori, la prestazione sanitaria è stata eseguita anche presso l'Ospedale Santa Maria
delle Grazie di Pozzuoli (dal 28 maggio 1995 al 30 maggio 2025 ed ivi operato il 29 maggio), comune rientrante nel Circondario di questo Tribunale,
e sul punto la convenuta nulla ha dedotto, in sede di proposizione dell'eccezione, per escludere che questa circostanza non rientrasse tra i criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c..
Sempre in rito occorre sin d'ora chiarire che la convenuta in comparsa di costituzione ha dato atto, nell'assoluto silenzio invece serbato da parte attrice, che la vicenda di cui è causa è stata oggetto anche di due pronunce civili e di una penale.
Si deve rilevare che la convenuta ha eccepito l'esistenza di un giudicato ai fini dell'improponibilità e dell'inammissibilità delle domande
Pag. 8 proposte dagli attori (e della avvenuta prescrizione dei diritti azionati),
unicamente con riguardo alle pronunce rese in sede contenziosa civile come chiaramente si desume dal paragrafo “Impugnazioni di merito” della stessa comparsa dove si legge: “Nell'impugnare quanto dedotto il prodotto da
controparte opportuno osservare in via preliminare e pregiudiziale che gli
stessi temi risarcitori sono stati oggetto di pregresso contenzioso svoltosi
anche con la partecipazione delle odierne parti contrapposte che condiziona
e limita in rito l'accoglibilità delle rinnovate domande giurisdizionali. Fra le
parti, infatti sono intervenute le statuizioni definitive delle sentenze rese dal
Tribunale di Napoli con (sentenza) n. 4707/2009 il 15/04/2009 e dalla Corte
di Appello di Napoli con (sentenza) n. 2775/2016 il 07/07/2016”.
Invece, occorre notare che da parte della convenuta non vi è espressa dichiarazione di volersi avvalere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1306
c.c., del giudicato riflesso formatosi nel processo penale a carico dei medici operatori negli interventi del 15 maggio 1995 e del 23 maggio 1995 che ha visto la partecipazione come parti civili degli odierni attori (e non anche
Parte dell' come responsabile civile) e che si è concluso con l'assoluzione con formula piena di questi ultimi perché il fatto non sussiste, pronuncia divenuta irrevocabile.
Occorre puntualizzare che la questione dell'applicabilità dell'art. 1306,
co. 2, c.c. alla fattispecie in esame non è stata esaminata nel precedente giudizio civile perché nella sentenza n. 2775/2016 pronunciata dalla Corte
territoriale sull'appello proposto dagli attuali attori avverso la pronuncia non definitiva di primo grado di questo tribunale del 2009, che aveva dichiarato inammissibile o, meglio, improponibile la loro domanda nei confronti
Pag. 9 dell'attuale convenuta per l'esistenza del giudicato penale ai Controparte_5
sensi dell'art. 652 c.p.c., si giunge alla riforma della sentenza di primo grado sul punto perché gli effetti della norma da ultimo richiamata non potevano esplicarsi nella fattispecie perché al giudizio penale non aveva partecipato
Parte anche l'
Si aggiunga che, comunque, il motivo di gravame esaminato dalla
Corte di Appello aveva ad oggetto una questione di inammissibilità o, come dalla stessa definitivo, di improponibilità della domanda e non di merito,
questione sulla quale non si è formato il giudicato ai sensi dell'art. 310, co. 2,
c.p.c. attesa la successiva ed incontestata estinzione di quel giudizio di primo grado, dapprima interrotto, e poi non riassunto.
Con la recente pronuncia n. 26811/2022 della Suprema Corte è stato affermato “nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal
danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al
risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente
fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia
avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza –
pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia
partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il
danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i
medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento
effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi
sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi
fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.,
piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli
Pag. 10 stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., dalla
convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede
penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente
sollevata in primo grado e successivamente coltivata”.
Nella fattispecie la convenuta non ha eccepito, opponendola ai sensi dell'art. 1306, co. 2, c.c., gli effetti riflessi del giudicato penale che escludeva l'“illecito colpevole” dei propri dipendenti al fine di negare anche la propria responsabilità civile, ma si è limitata a menzionare la sentenza penale, una prima volta, a pag. 2 nella descrizione della pregressa vicenda giudiziaria del tutto omessa dagli attori (“Per altro con sentenza n. 1866 bis, depositata il
12/01/2001, venivano assolti in sede penale i medici che avevano e seguito gli
interventi chirurgici sul sig. ”) e, poi, alla settima facciata, Persona_2
laddove, analizzando gli inadempimenti contestati ai propri sanitari, ha escluso nel merito ogni omissione o approssimazione, ritardo o carenza assistenziale e terapeutica evidenziando anche l'assoluzione in sede penale dei due operatori e ponendo la questione sul piano del merito della fondatezza delle domande degli attori e non su quello della preclusione di un giudicato opponibile dal condebitore solidale.
Prova ne è il fatto che la convenuta si è dilungata in comparsa di costituzione sull'assenza di responsabilità dei propri sanitari con analisi medico legale di ogni attività espletata ed ha insistito anche nella prima memoria istruttoria sulla nomina del CTU. Negli scritti di parte convenuta non vi è mai richiamo all'art. 1306 c.c. né l' oppone agli attori CP_5
l'esistenza del giudicato riflesso derivante da questa sentenza penale favorevole agli altri condebitori, i medici operatori, suoi dipendenti. È
Pag. 11 sufficiente notare che questa sentenza penale, anche in sede di comparsa conclusionale, viene richiamata “…perché autorevole e avvenuta in un tempo
ben più vicino al fatto decesso” e non per il meccanismo di opponibilità di cui all'art. 1306, co. 2, c.c..
In conclusione, la convenuta non ha eccepito in Controparte_7
comparsa di costituzione (né successivamente) l'efficacia riflessa nei propri confronti, quale condebitrice solidale, del giudicato derivante della sentenza penale, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti.
Ciò premesso e passando così al merito deve essere rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta
[...]
. CP_7
Trattandosi di questione preliminari di rito, che sopravvivono all'estinzione del giudizio, occorre vedere se sul punto si sia formato un giudicato per effetto delle pronunce civili rese nel giudizio poi interrotto come sostanzialmente eccepisce la convenuta.
Il rilievo di quest'ultima è infondato perché l'unica pronuncia sulla prescrizione resa nel precedente giudizio e che può ritenersi sopravvissuta all'estinzione del processo, nei limiti di quanto stabilito sul punto all'esito del gravame dalla Corte di Appello, attiene alle domande proposte dagli attuali attori nei confronti della e non anche a quelle avanzate nei Controparte_8
confronti dell'ASL NA2.
Tanto premesso, gli attori agiscono sia iure hereditatis cioè in qualità
di eredi per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal proprio,
rispettivamente, marito e padre sia iure proprio per il risarcimento di tutti i danni dai medesimi personalmente subiti per effetto del decesso del loro
Pag. 12 congiunto.
Le domande formulate da parte attrice iure hereditatis vanno inquadrate, come poi si preciserà ulteriormente, nell'ambito della responsabilità contrattuale da cd. contatto sociale con applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e quelle proposte iure proprio
vanno ricondotte nell'alveo, invece, della responsabilità extracontrattuale, non avendo il contratto concluso tra paziente e struttura sanitaria, effetti protettivi anche nei loro confronti, per la quale, ai fini della prescrizione, si applica l'art. 2947 c.c. con la conseguenza, prevista dal terzo comma del medesimo articolo, che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è
stabilita una prescrizione più lunga di quella quinquennale, essa si applica anche all'azione civile.
Pertanto, nel caso di specie il termine di prescrizione decennale sia contrattuale che extracontrattuale (in quest'ultimo caso applicando la prescrizione prevista dalla legge per il reato di cui all'art. 589 c.p. prima della riforma introdotta dalla legge n. 251/2005) non risulta maturato essendo intervenuti gli atti interruttivi con le richieste risarcitorie del 22 novembre
2002 e del 4 novembre 2003, con la notifica del primo atto di citazione il
18/21 novembre 2005, con la richiesta risarcitoria del 17 dicembre 2012 ed,
infine, con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 21 gennaio 2019.
Disattesa l'eccezione di prescrizione deve essere affermata la titolarità
in capo agli attori dei diritti derivanti dalla successione apertasi con il decesso del loro congiunto. Invero, con le richieste di risarcimento di danni anche a titolo ereditario, con la costituzione di parte civile nel processo penale e con il primo giudizio risarcitorio in sede civile gli attori hanno compiuto atti
Pag. 13 integranti accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
Passando all'esame della responsabilità dedotta in lite si ritiene utile premettere, i princìpi giurisprudenziali, consolidati, in tema di responsabilità
professionale medica, rilevanti nella presente controversia considerato anche che le prestazioni sanitarie di cui è causa si sono svolte nell'oramai lontano
1995.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
e di merito, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu”
alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane,
con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico)
e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze
“L'accettazione del paziente in una struttura - pubblica o privata -
deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero
che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un
contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima” (Cass.
n. 24791/2008).
Si è, inoltre, affermato (Cass. 29001/2021) che “in tema di
responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la
responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
Pag. 14 nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Nel caso di specie, trattandosi di fatti risalenti all'anno 1995, la fattispecie risulta regolata dai principi giurisprudenziali consolidatisi,
anteriormente all'entrata in vigore della e poi, sostanzialmente, CP_9
trasfusi in essa.
Sul piano processuale, “il paziente danneggiato che agisca in giudizio
deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il
contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del
Pag. 15 debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul paziente o i suoi eredi l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
La condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o
Pag. 16 comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Si assiste ad un doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per
Pag. 17 tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie parte attrice, ossia gli eredi del de cuius, ha dimostrato per tabulas il contatto del de cuius con la struttura sanitaria, con il deposito delle cartelle cliniche, contatto peraltro non contestato dalla
Parte convenuta ed hanno ravvisato l'inadempimento qualificato dei sanitari nei seguenti comportamenti: omessa diagnosi di occlusione intestinale nel ricovero dell'8 maggio 1995; precoce dimissione del 13 maggio 1995; tardiva
Pag. 18 ed errata esecuzione dell'intervento del 15 maggio 1995; tardivo ed errato
re-intervento del 23 maggio 1995; tardivo trasferimento in terapia intensiva il
28 maggio 1995; tardivo re-intervento del 29 maggio 1995; tardivo trasferimento al Secondo Policlinico.
In merito al nesso causale il nuovo Collegio composto dai consulenti tecnici d'ufficio, dott.ri e riconosce una condotta colposa Per_3 Per_4
priva, però, di nesso causale con il decesso, e limita il nesso eziologico ad una perdita di chances di sopravvivenza, confermando sostanzialmente quanto già
sostenuto dal dott. del primo Collegio. Per_5
Qui di seguito si riportano, facendole proprie, le argomentazioni del secondo Collegio che meritano di essere condivise in quanto supportate da riscontri clinici e bibliografici.
Dall'accertamento effettuato dai CCTTUU non emergono censure tecnico-professionali nella condotta assistenziale relativa al ricovero dell'8.5.1995; non vi fu nella sostanza alcuna omessa diagnosi, poiché non vi era, in quella fase, una occlusione intestinale e la dimissione del 13/5 non fu precoce, poiché la sintomatologia che aveva motivato il ricovero del paziente era completamente regredita.
In occasione del secondo ricovero presso l'Ospedale San NO di
AN (dal 15.5.1995 al 28.5.1995), il quadro clinico d'ingresso del paziente era completamente cambiato, poiché caratterizzato da dolore addominale “diffuso” e sudorazione, oltre all'apprezzamento clinico dell'ernia inguino-scrotale destra non più riducibile. Tale dato corroborato dalle risultanze strumentale deponeva per un'ernia inguinale “strozzata”, per la quale fu posta immediata indicazione chirurgica.
Pag. 19 Un'ernia inguinale strozzata è una condizione in cui il contenuto del sacco erniario viene “strangolato” dall'anello inguinale interno, impedendo il normale afflusso sanguigno e causando l'ischemia e poi la necrosi del contenuto anatomico dello stesso (ad esempio, anse intestinali incarcerate).
Un'ernia può strozzarsi improvvisamente ed in pieno stato di benessere,
caratterizzandosi per l'improvvisa ed ingravescente comparsa di severa sintomatologia addominale e sistemica.
Il trattamento di un'ernia inguinale strozzata prevede necessariamente tre passaggi: un intervento in urgenza che inizia con la riduzione dell'ernia;
un controllo delle condizioni del viscere strozzato e la sua resezione, se necessaria;
una chiusura della breccia erniaria. Qualsiasi ernia sospetta di strozzamento deve essere operata senza indugio;
il rischio di resezione intestinale aumenta in maniera significativa trascorse le sei ore dalla diagnosi.
In proposito, nel caso di interesse, la diagnosi di ernia strozzata fu tempestiva ed il paziente fu immediatamente avviato al tavolo operatorio.
Nell'intervento eseguito nello stesso giorno dell'accesso ospedaliero -
il 15/5 – fu prima ridotta l'ernia e il suo contenuto attraverso un accesso inguinale, poi attraverso un accesso laparotomico sopra-sottombelicale fu individuata la lesione intestinale d'origine della “peritonite piostercoracea”
(ansa del tenue sede di multiple perforazioni ed in necrosi ischemica), che fu resecata (per circa 10 cm), fu quindi confezionata una entero-
enteroanostomosi termino-terminale e fu chiuso il cavo addominale.
In particolare, va precisato che le scelte dell'operatore, relativamente all'intervento del 15.5.1995, appaiono condivisibili.
In primo luogo, per quanto riguarda il confezionamento di una plastica
Pag. 20 diretta senza utilizzare materiale protesico, che è una strategia quasi obbligata,
trovandosi in presenza di un campo operatorio contaminato (peritonite piostercoracea) che, sebbene ripulito, avrebbe comunque verosimilmente favorito l'infezione del corpo estraneo protesico, ove lo stesso fosse stato impiantato.
Il secondo aspetto di condivisione concerne le modalità di ricostruzione della continuità anatomica intestinale dopo la necessaria resezione intestinale.
Difatti, non è censurabile la scelta dell'operatore di eseguire una enteroanastomosi termino-terminale in un unico tempo chirurgico, piuttosto che considerare il confezionamento di una ileostomia in prima battuta,
rimandando a un tempo successivo la ricostruzione della continuità
alimentare.
L'opzione chirurgica nel caso adottata non è controindicata, in soggetto giovane (47enne) con un'unica comorbidità sistemica (diabete) ed in presenza di un campo operatorio intracavitario ripulito al termine della procedura. È, quindi, verosimile che in quell'ambito, valutata la qualità delle anse intestinali e dopo aver resecato un tratto brevissimo di intestino tenue (10
cm), l'operatore decise di confezionare una anastomosi diretta, che avrebbe garantito al giovane paziente una qualità di vita sicuramente migliore e minori comorbidità post-chirurgiche.
Del resto, sia all'epoca dei fatti così come nell'attualità chirurgica, una volta resecato il segmento di un'ansa incarcerata dal colletto erniario, il ripristino della continuità del canale alimentare si fa immediatamente con un'anastomosi manuale o anche automatica (quest'ultima, solo nell'attualità).
Pag. 21 In sostanza non vi fu alcun ritardo nell'indicazione all'intervento chirurgico
“urgente” una volta conseguita la diagnosi di ernia inguino-scrotale strozzata e le opzioni chirurgiche prescelte nell'intervento del 15.5.1995 appaiono del tutto condivisibili.
Il periodo post-operatorio successivo al 15/5 si caratterizzò – sin dal
17/5 -per la comparsa di febbre e l'alterazione degli indici di flogosi sistemica.
Inizialmente tale condizione fu fronteggiata mediante trattamento poliantibiotico, solo all'esecuzione di un'ecografia addominale in data 23/5
indicativa della presenza in cavità di “raccolte multiple”, per cui si rese indicato ed urgente l'intervento laparotomico.
L'intervallo cronologico trascorso dalla comparsa della febbre alla diagnosi di peritonite è giustificabile a fronte del monitoraggio laboratoristico e clinico cui fu sottoposto il paziente che, lo si ricordi, era stato trattato per la presenza di peritonite stercoracea da viscere perforato. Pertanto, la febbre nel post-operatorio appariva comunque un'evenienza possibile e la stessa fu opportunamente fronteggiata con terapia poliantibiotica ad ampio spettro d'azione.
La persistenza della condizione clinica, nonostante la terapia in atto,
impose l'esecuzione di un approfondimento strumentale, al seguito del quale fu immediatamente indicata una nuova revisione chirurgica.
In altri termini, sotto l'egida di una corretta criteriologia valutativa dell'ex ante, non vi fu nel caso un ritardo ingiustificato prima dell'indicazione al trattamento chirurgico, anche perché nel descritto intervallo cronologico il paziente fu quotidianamente monitorato dal punto di vista clinico e
Pag. 22 laboratoristico, oltre che trattato con terapia medica appropriata.
Il problema nasce al primo reintervento, quello del 23.5.1995, quando il paziente presentava nuovamente un quadro di peritonite generalizzata da microperforazione della anastomosi confezionata al precedente intervento.
Come noto, la deiscenza dell'anastomosi in sé non configura un errore tecnico, è un evento prevedibile, non sempre prevenibile e comunque, nel caso, le modalità di esecuzione della anastomosi rispettavano le regole della buona pratica medicochirurgica dell'epoca dei fatti.
Diversamente, è invece criticabile la scelta di posizionare un catetere di Foley per “esteriorizzare” l'anastomosi, anziché procedere ad una abolizione della anastomosi stessa con confezionamento di una ileostomia a monte.
Proprio perché si era in presenza di una deiscenza anastomotica in paziente con cavo peritoneale contaminato per ben due volte in meno di dieci giorni da materiale fecaloide ed ascessuale in cavità peritoneale, non smontare l'anastomosi deiscente rappresentò un errore tecnico.
Tant'è che dopo tale intervento le condizioni cliniche del paziente, già
gravi, non migliorarono mai e richiesero a distanza di appena pochi giorni, in data 29.5.1995, mentre lo stesso era già degente in ambiente rianimatorio, al
“S.M. delle Grazie” di Pozzuoli, un nuovo e disperato reintervento laparotomico, in cui peraltro dato atto dell'ulteriore fallimento della confezionata il 15/5 (“la entero-enterostomia … presenta Parte_4
una deiscenza in più punti della sutura”) si procedeva proprio alla esteriorizzazione dell'ansa afferente ed efferente della enterostomia.
L'opzione chirurgica di esteriorizzare l'anastomosi deiscente avrebbe
Pag. 23 consentito di eliminare completamente ed in maniera sicura il contenuto intestinale dalla cavità addominale, abbattendo il rischio di nuove contaminazioni fecaloidi del cavo addominale e creando il presupposto per tentare di limitare gli effetti sistemici della peritonite - ormai in stadio avanzato – attraverso un trattamento medico conservativo (terapia infusiva ed antibiotica).
Peraltro, una interessante pubblicazione scientifica che riprende un'ampia casistica riferibile alle epoche di interesse (casi dal 1980 al 1995)
prevede come strategia più efficace nel trattamento delle deiscenze di anastomosi intestinale proprio l'esteriorizzazione dell'ansa, piuttosto che altri tentativi di riparazione/derivazione locale o di ricostruzione dell'anastomosi.
Deve, quindi, rilevarsi che nell'intervento del 23.5.1995, a fronte di una deiscenza dell'enteroanastomosi, fu posta in essere un'inappropriata strategia chirurgica, compendiata dall'applicazione di un catetere nella soluzione di continuo dell' al fine di esteriorizzare il Parte_4
contenuto intestinale, piuttosto che optare per una esteriorizzazione diretta dell'intera ansa intestinale (ileostomia).
Quest'ultima scelta chirurgica avrebbe di sicuro consentito l'eliminazione degli scarti intestinali all'esterno, senza rischiare di contaminare ulteriormente il cavo addominale aggravando gli effetti della peritonite.
Per quanto concerne le epoche successive all'intervento del 23/5, le condizioni sistemiche e locali (addominali) del paziente non accennarono a migliorare ed anzi con il passare dei giorni peggiorarono, erano presenti febbre alta, obnubilamento del sensorio, alterazione degli indici di flogosi e di
Pag. 24 funzionalità epatica e renale, severo squilibrio metabolico ed idro-elettrolitico,
l'addome era teso e dolente alla palpazione. Tale ulteriore aggravamento clinico richiese prima il trasferimento presso la Terapia Intensiva del P.O.
“S.M. delle Grazie” di Pozzuoli, ove come detto, il p. fu rioperato il 29/5, poi presso II Servizio di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva della
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli ove il decedeva in data 1.6.1995 per la inesorabile evoluzione del ER
processo settico con disfunzione multiorgano.
L'ulteriore intervento chirurgico del 29/5 deve inquadrarsi come
ultima ratio in una condizione clinica sistemica oramai disperata e resa ulteriormente complicata dall'inadeguata scelta chirurgica di qualche giorno prima (intervento del 23/5) che non consentì di emendare la fonte primaria del processo peritonitico di base, ossia la deiscenza intestinale.
Ebbene in questa ultima fase clinica – dal periodo post-operatorio del
23/5 alla morte del paziente (1.6.1995) - non emergono addebiti nella condotta assistenziale dei Curanti che lo ebbero in cura, poiché la gravità del processo peritonitico già in essere - in parte anche agevolata dalla descritta inidonea condotta chirurgica relativa al reintervento del 23.5.1995 - ebbe ad evolvere in una disfunzione multiorgano che portò a morte il ER
In quella fase clinica nessun altro intervento assistenziale avrebbe consentito di revertire l'esito prognostico sfavorevole della vicenda.
In sostanza, dal punto di vista controfattuale, tenuto conto del grave processo peritonitico che condizionò ab initio la vicenda clinica del ER
un adeguato trattamento chirurgico in occasione del reintervento del
23.5.1995 avrebbe solo limitato i rischi di un'ulteriore contaminazione della
Pag. 25 cavità addominale, favorendo il buon esito di un trattamento medico conservativo e di supporto intensivistico, così riservando al paziente maggiori possibilità di sopravvivenza.
Come a dire, quindi, che un atteggiamento terapeutico adeguato,
considerata la grave patologia peritonitica di partenza, non avrebbe garantito –
nel rispetto del criterio del più probabile che non - la sopravvivenza del paziente, ma avrebbe tuttavia riservato allo stesso maggiori chances di sopravvivenza.
Sulla scorta della Letteratura consultata, utilizzando dei modelli di
“risk assessment” del tasso di mortalità nei processi peritonitici e settici intraddominali conseguenti a perforazioni intestinali e risalenti alle epoche di interesse (nel lavoro citato ci si riferisce a casistiche di pazienti esaminati tra il febbraio 1994 ed il febbraio 1995), in un caso simile a quello di interesse, i tassi di mortalità risultavano essere elevatissimi, approssimandosi al 60% dei
Per casi ( et al. "Prognostic scoring systems to predict outcome in Per_6
peritonitis and intra-abdominal sepsis." Journal of British Surgery 84.11
(1997): 1532-1534.).
Adattando tali modelli statistici al caso di interesse, tenuto conto delle conoscenze mediche all'epoca dei fatti per cui è causa e che si tratta di paziente che manifestò un grave processo peritonitico “stercoraceo” con evoluzione in insufficienza multiorgano, secondario ad una perforazione intestinale su base ischemica (da ernia inguinale strozzata), nel caso di specie può ben attribuirsi un rischio di mortalità pari almeno al 60%.
Sicché è ragionevole ritenere che un adeguato trattamento chirurgico in occasione del reintervento eseguito il 23.5.1995, per la presenza di una
Pag. 26 deiscenza dell'enteroanastomosi - avrebbe nel caso riservato al paziente solo maggiori possibilità di sopravvivenza, stimabili non oltre il 40%.
È, quindi, possibile addebitare alle conseguenze della descritta
malpractice un'apprezzabile perdita di chances di sopravvivenza del Coppola
che può attestarsi sulla misura del 40%.
Il Collegio, quanto alle osservazioni del CTP di parte attrice, hanno replicato che gli studi a cui si riferisce il CTP non possono adattarsi al caso di interesse, poiché considerano casistiche tutte postume all'epoca dei fatti per cui è causa, le cui conclusioni furono prodotte nella seconda metà del primo decennio del duemila (2006, 2007). É chiaro che a distanza di oltre 10 anni dall'epoca dei fatti per cui è causa (risalenti al 1995), i tassi di mortalità per peritoniti da perforazione viscerali si sono modificati e sono migliorati per l'evoluzione delle strategie terapeutiche adottabili, siano esse chirurgiche o farmacologiche.
Vieppiù che lo stesso CTP fa riferimento ai tassi di mortalità nei quali non si considerano i casi di intervento in presenza di “peritonite stercoracea”,
come nel caso di interesse, ma esclusivamente i casi con diagnosi di “ernia inguinale strozzata”, fornendo quindi solo un dato parziale sui tassi di mortalità e ancora una volta non confacente al caso di specie.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è stata fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l'azienda sanitaria convenuta e che hanno prestato assistenza medica al in occasione del reintervento ER
eseguito il 23.5.1995.
Pag. 27 Tale danno riconosciuto a carico del è stato identificato dai ER
CCTTUU quale perdita di chances di sopravvivenza nella misura superiore del 40%.
Secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime,
invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso già Cass.
Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore
paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di
merito, oltreche parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli
elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella
sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di
danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra
conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di
possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude
né elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione
eziologica tra la condotta e l'evento. L'attività del giudice dovrà, pertanto,
muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e
dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di
danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di
conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e
di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano
legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di
una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano
Pag. 28 dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della
probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di
chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III -
26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018).
Fermi i principi appena espressi, la percentuale attribuita dai CCTTUU
alla possibilità di sopravvivenza del in mancanza della condotta ER
lesiva, non deve indurre ad identificare l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno.
La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una
chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata.
Infatti, “il fondamento della chance è distinto, e trae origine
dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese
si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno
terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e
dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato
l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di
chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza,
un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse
in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata
della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle
conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass.
Pag. 29 28993/2019).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, invece, è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità
perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr.: Cass. 28993/2019 e Cass.
5641/2018).
Giova precisare, inoltre, che per poter rilevare sul piano risarcitorio, la
chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento.
Tutto quanto innanzi chiarito, nel caso in esame attesi gli esiti dell'accertamento ed il grado di chance persa (il 40%) va riconosciuto il carattere di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza.
Non sussistendo un nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte devono essere rigettate, in quanto incompatibili, tutte le domande di risarcimento formulate iure proprio e iure hereditatis eccetto quella iure
hereditatis di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza
Pag. 30 del de cuius, danno subito da quest'ultimo prima del decesso e trasmesso,
quindi, ai suoi eredi e quelle proposte dagli attori iure proprio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità (della chance) di godere di più ampio rapporto parentale.
Venendo alla liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno al rapporto parentale rapportato alla perdita di chance di sopravvivenza della vittima primaria non può che darsi ingresso ad una stima che tenga conto, in primo luogo, del grado di probabilità di successo, nonché, a seguire, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute, nonché dell'età delle vittime secondarie, del grado di parentela, della situazione di convivenza, nonché alle specifiche caratteristiche della relazione parentale.
Nello specifico, con una recentissima pronuncia la Suprema Corte
(Cass., Sez. 3, n.2861 del 2025, pag 23 e ss) ha statuito: “ll danno da perdita
di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in
ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della
possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza,
non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali
decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a
quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la
correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva
considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal
numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente
"sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio,
ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza)”.
Pag. 31 In particolare, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento ha confermato la sentenza dei Giudici di Appello, i quali, nel riformare la sentenza di primo grado, avevano “optato, in assenza di tabelle preordinate
di riferimento, per una stima che – in conformità a quanto affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte (cfr. § 7.1.1., che precede) – non è stata
parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli
del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza
con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo
(diversamente da quanto incongruamente opinato dal primo giudice in
ragione del riferimento al parametro statistico della vita media per ulteriori
50 anni, consentaneo, invero, ad un danno da morte anticipata e non da
perdita chance), il moltiplicatore rappresentato dal «numero di anni
corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5
anni)»”. Nello specifico i giudici di secondo grado avevano ritenuto (e la decisione ha trovato il conforto della Suprema Corte) che “era, invece, da
ritenersi «più conforme ai parametri dettati dalla giurisprudenza della
Cassazione, la modalità di computo che parte dalla determinazione della
somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al
100% di persona di 29 anni (pari complessivamente ad euro 1.063.152,00 in
applicazione delle vigenti tabelle aggiornate) suddividendola per il numero di
anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (ovvero
ulteriori 50 anni), ottenendo così il valore di euro 21.263,04, da moltiplicare
per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente
“sperata” (ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di euro 106.315,20»,
dovendosi, poi, da “tale somma … essere quindi decurtato l'importo
Pag. 32 corrispondente ai 15 mesi vissuti dopo l'intervento del 12.12.2013 (pari a
complessive euro 26.578,80)” e, infine, applicata, “all'importo così ottenuto,
pari ad euro 79.736,40, … l'aliquota percentuale corrispondente alla
possibilità di verificazione della chance perduta”, ossia – “prudenzialmente,
in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'onere della parte di dimostrare
l'entità delle chances perdute” – quella minima del 40%; a.5) “il valore della
chance di sopravvivenza perduta (doveva) nella fattispecie essere quantificata
in complessive euro 31.894,56 omnia”, con “gli interessi legali ex art. 1284
c.c. dalla sentenza all'effettivo soddisfo”.
Orbene, in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate (applicando la tabella unica nazionale come parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del Codice Civile;
cfr.: Cass., III sez., ordinanza 29 aprile
2025 n. 11319), considerando l'età di al momento della morte Persona_1
(47 anni) e un danno biologico del 100% si giunge all'importo di €
800.585,81.
Non vi è ragione di suddividere questo importo per il numero di anni che un uomo di quell'età avrebbe potuto vivere secondo i parametri medi Istat
atteso che l'aspettativa di vita del soggetto giovane ed all'epoca del ER
primo ricovero era affetto solo da diabete, era conforme a quella media atteso che i consulenti non hanno limitato la probabilità di sopravvivenza ad uno specifico numero di anni.
Applicata, quindi, a tale somma l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si giunge all'importo definitivo di € 320.234,32.
Pag. 33 Come già esposto nulla, invece, può invece riconoscersi a titolo di danno terminale, biologico e soggettivo, presupponendo la sua risarcibilità la riferibilità causale dell'evento di danno (morte) all'illecito contrattuale e non anche alla mera perdita di chance di sopravvivenza.
Quanto al danno iure proprio richiesto dagli odierni attori e quindi al danno della perdita della possibilità (della chance) di godere di più ampio rapporto parentale, con l'ordinanza n. 21415/2024 la Suprema Corte ha avuto modo di indicare quale voce di danno risarcibile in caso di perdita di chance.
Ciò posto, può procedersi alla quantificazione dei danni iure proprio,
applicando i medesimi criteri applicati per il danno iure hereditatis: ovvero,
quantificare il danno da perdita del rapporto parentale calcolando l'importo che sarebbe stato riconosciuto in caso di accertamento del nesso causale e limitarlo nella misura del 40%.
Posti tali criteri e applicando le tabelle di Milano 2024 che, attraverso il meccanismo a punti, che consente una quantificazione personalizzata che tenga conto di tutte le circostanze allegate e provate da parte attrice e/o sorrette da presunzione iuris tantum (dalla certificazione anagrafica emerge il rapporto parentale degli attori con il defunto e la convivenza), si ha che
(coniuge nata il [...]) CP_3
Punti in base all'età del congiunto (48): 20
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 80
Pag. 34 Totale: (80 x € 3.911,00 =) € 312.880,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si ottiene l'importo di € 125.155,20 a compensazione del danno iure
proprio da perdita di chance patito dall'attrice.
(figlio nato il [...]) Parte_1
Punti in base all'età del congiunto (23): 24
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 84
Totale: (84 x € 3.911,00 =) € 328.524,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si ottiene l'importo di € 131.409,60 a compensazione del danno iure proprio da perdita di chance patito nella prosecuzione del rapporto parentale dall'attore.
(figlio nato il [...]) CP_2
Punti in base all'età del congiunto (21): 24
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 84
Totale: (84 x € 3.911,00 =) € 328.524,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta
Pag. 35 del 40%, si ottiene l'importo di € 131.409,60 a compensazione del danno iure proprio da perdita di chance patita per la prosecuzione del rapporto parentale di questo attore.
(figlio nato il [...]) Controparte_1
Punti in base all'età del congiunto (20): 26
Punti in base all'età della vittima (47): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (media): 15
Complessivi punti 86
Totale: (86 x € 3.911,00 =) € 336.346,00
Applicando l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 40%, si ottiene l'importo di € 134.538,40 a compensazione del danno iure
proprio da perdita di chance patita per la prosecuzione del rapporto parentale da questo attore.
Va, invece, rigettata altresì la domanda di risarcimento da violazione del consenso informato.
Gli attori hanno dedotto anche la responsabilità dei medici della struttura sanitaria convenuta per non aver adeguatamente informato il loro congiunto in ordine ai trattamenti ed ai possibili rischi e conseguenze pregiudizievoli.
Si osserva che “In tema di attività medico-chirurgica, il consenso
informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena
conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-
chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili
Pag. 36 conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte
del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della
completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide
unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello
culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato
soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass. n.
2177/2016).
Va precisato che, nel caso in cui si lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato (o corretto) consenso è necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo dell'allegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve, quindi, potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute).
Questa prova non è stata offerta.
Diversa è l'ipotesi del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione.
Si ricorda che quest'ultimo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32
della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione
Pag. 37 del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni,
consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n.
20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Ricorrendo la seconda fattispecie,
“l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del
paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno
alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione
del diritto all'informazione, a condizione che sia allegata e provata, da parte
dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla
violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato,
sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri
di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o
fastidi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885, Rv. 650433-
Pag. 38 01), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala
ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della
necessarietà dell'operazione” (Cass. 1043/2019).
Solo per completezza si rileva che i primi due CCTTUU hanno rilevato che i primi due interventi, tra cui anche quello del 23 maggio 2995,
erano necessari ed indifferibili.
In conclusione, la convenuta deve essere condannata Controparte_5
al pagamento in favore degli eredi di della complessiva Parte_5
somma di € 320.234,32.
Deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle seguenti somme:
1) € 125.155,20 in favore di;
CP_3
2) € 131.409,60 in favore di;
Parte_1
3) € 131.409,60 in favore di;
CP_2
4) € 134.538,40 in favore di . Controparte_1
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme appena riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima,
che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente
pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa,
attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al
valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica,
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia
effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto
Pag. 39 dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in
termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla
data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento
del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo trentennale di tempo fra il comportamento colposo che ha cagionato la perdita di chance,
23 maggio 1995, ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati di:
Pag. 40 1) € 320.234,32 complessivi in favore degli attori in qualità di eredi;
2) € 125.155,20 in favore di in proprio;
CP_3
3) € 131.409,60 in favore di in proprio;
Parte_1
4) € 131.409,60 in favore di in proprio;
CP_2
5) € 134.538,40 in favore di in proprio. Controparte_1
svalutati all'epoca del sinistro, 23 maggio 2025, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,788 dell'ultima rilevazione (giugno 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), rispettivamente a
1) € 179.101,97 per gli eredi;
2) € 69.997,32 per;
CP_3
3) € 73.495,30 per;
Parte_1
4) € 73.495,30 per;
CP_2
5) € 75.245,19 per . Controparte_1
e, quindi, su queste ultime somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo mese di maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Infine, sugli importi finali come sopra riconosciuti di
1) € 320.234,32 complessivi in favore degli attori in qualità di eredi;
2) € 125.155,20 in favore di in proprio;
CP_3
3) € 131.409,60 in favore di in proprio;
Parte_1
4) € 131.409,60 in favore di in proprio;
CP_2
5) € 134.538,40 in favore di in proprio. Controparte_1
Pag. 41 (che si convertono in debiti di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sullo stesso, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.
secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. 61/2023;
Cass. 7677/2025).
La convenuta Asl Na2 Nord deve essere condannata al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base della nota spese depositata sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi dello scaglione del decisum ed aumento del 40% ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto, con attribuzione ai procuratori antistatari. Non risulta il pagamento delle spese di CTP.
Le spese delle due consulenze tecniche di ufficio, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti così come stabilita nei separati decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del
30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della convenuta Asl Na2 Nord con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalle predette le somme eventualmente versate o che saranno versate ai consulenti di ufficio in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da CP_3
ed , e nei confronti dell'Asl Na2
[...] CP_2 Pt_1 Controparte_1
Nord, così provvede:
A) accogliendo la domanda di parte attrice per quanto di ragione condanna la convenuta convenuta al pagamento delle somme di: CP_10
Pag. 42 1) € 320.234,32 complessivi in favore degli attori in qualità di eredi;
2) € 125.155,20 in favore di in proprio;
CP_3
3) € 131.409,60 in favore di in proprio;
Parte_1
4) € 131.409,60 in favore di in proprio;
CP_2
5) € 134.538,40 in favore di in proprio. Controparte_1
oltre interessi compensativi e legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
B) rigetta per il resto;
C) condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_7
di parte attrice delle spese di lite che si liquidano, con l'aumento già calcolato per la difesa di più parti, in € 40.870,00 per compensi ed euro 625,00 per spese vive, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte attrice,
Avv.ti Giuseppe Mazzucchiello e;
Parte_2
D) spese delle due CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli, 4 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 43