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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2492/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2492/2021 tra
ATTORE Parte_1
e
CONTRO
, Controparte_1
CONVENUTOA
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 10.25 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. LUCIA VITALE in sostituzione dell'avv. DAMIATA MARCELLO per CP_1
,
[...] Controparte_2
Nessuno compare per Parte_1
L'avv. Vitale discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2492/2021 promossa da:
, nato a [...], il [...], (codice fiscale n. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo alla via della Libertà , 37/I, presso lo studio dell'avv. Corrado
Farruggia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. - P. IVA in persona del Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore nato a [...] il
10/12/1968, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Damiata, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 38/2021 resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese e pubblicata in data 28.1.2021
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 15/1/2025 parte convenuta concludeva come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, in in Parte_1
persona del Giudice Dott. Luigi Fortunato, n. 38/2021, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. n. 440/2020, pubblicata il 28/01/2021 e non notificata, che, nel rigettare pagina 2 di 7 l'opposizione proposta dall'odierno appellante, ha confermato il D.I. n. 344/2019 del Giudice d Pace di
Termini Imerese, dichiarandolo esecutivo, ed ha condannato l'opponente rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in euro 820,00 oltre iva e cpa.
Con l'atto di appello è stata censurata la sentenza di primo grado per i motivi di seguito enucleati: motivazione apparente, errores in iudicando e violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. relativamente alle prove testimoniali
L'appellante, in particolare, lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, incappando nel vizio di violazione di legge e ciò anche per violazione degli artt.
115, 116, e 244 cpc, nella parte in cui è stata ravvisata una contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, ed abbia omesso di confrontare le deposizioni raccolte, di valutare la credibilità dei testi e di fornire sul punto idonea motivazione.
Il lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rilevata Pt_1
l'inesatta ricostruzione degli accadimenti fattuali offerta da parte opponente, evidenziando come la superficiale lettura degli atti, da parte del Giudice di Pace, avrebbe determinato un travisamento della prova.
In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto del gravame, parte appellante ha reiterato la domanda relativa alla non corretta applicazione, da parte della , dell'aliquota iva applicata nella fattura Controparte_1 azionata in sede monitoria, essendo stata applicata l'aliquota del 22% e non quella del 10%, prevista in caso di manutenzione straordinaria su immobile residenziale.
L'appellante, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare provata l'eccezione di pagamento del corrispettivo, conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla appellata ditta e per l'effetto CP_1
revocare, annullare, dichiarare nulla, inammissibile e comunque priva di ogni effetto giuridico la sentenza n. 38/2021 resa inter partes dal Giudice di Pace di Termini Imerese, in uno al sottostante decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese N°344/19, emesso in data
30/04/2019, depositato in data 02/05/2019 ;
- condannare parte appellata, al fine di munire l'appellante di titolo esecutivo, alla restituzione delle somme indicate al paragrafo 5 della superiore narrativa e pari all'importo di euro € 3146,70 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
pagina 3 di 7 - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'appellata , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il quale, contestati in toto i motivi di appello, ha evidenziato la correttezza della pronuncia di primo grado, anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado, chiedendone la conferma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza di cui in epigrafe per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul
"quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
pagina 4 di 7 In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n.
5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso di specie può dirsi pacifica, perché non contestata dall'opponente in primo grado, l'esistenza della prestazione effettuata dalla ditta opposta in primo grado e il relativo credito trasposto nella fattura posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. Invero, l'odierno appellante non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito vantato (fatto salvo per l'aliquota IVA applicata), ma ha dedotto di avere onorato il credito, attivato in sede monitoria, tramite pagamento in contanti.
Orbene, le predette allegazioni, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non hanno trovato alcun adeguato riscontro probatorio. Invero, in corso di causa nessun elemento documentale è stato prodotto in ordine alla predetta prova all'asserito pagamento in contanti, per cui non vi sono agli atti elementi da cui poter desumere la fondatezza di tale prospettazione di parte appellante.
Neppure le risultanze della prova testimoniali appaiono adeguate per ritenere sufficientemente provato l'avvenuto pagamento in contanti da parte dell'appellante.
Preliminarmente, giova rammentare come gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni, qualora il valore dell'oggetto ecceda Lire 5.000,00 (oggi euro 2,58). È del tutto chiaro che il limite in questione, mai attualizzato nel corso degli anni, non abbia più alcuna corrispondenza con la realtà. Rimane tuttavia intatto il principio espresso nella norma, la cui applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: quando oggetto del pagamento sia un importo di considerevole consistenza, rispetto al quale, secondo l'id quod plerumque accidit, appare irragionevole che le parti non lascino traccia documentale, la prova testimoniale del fatto
(il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa.
Ciò non equivale a dire che la quietanza sia l'unico mezzo di prova dei pagamenti in contanti, ma che il
Giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento, in assenza di ulteriori riscontri documentali, deve valutare le risultanze della prova testimoniale in modo particolarmente rigoroso, tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che la deroga a quanto disposto dall'art. 2721 c.c. deve essere subordinata “ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”. (Cfr. Cass. civ. n. 5884/1993).
Passando all'esame delle risultanze probatorie assunte nel primo grado del giudizio, questo giudice condivide la valutazione operata dal giudice di prime cure, il quale ha correttamente ritenuto come pagina 5 di 7 dall'escussione dei testi non siano emersi elementi utili a potere ritenere raggiunta la prova del pagamento de quo. In particolare, le dichiarazioni rese dai testi di parte appellante sono apparse in contrasto con le ulteriori prove assunte, in ordine alla durata dei lavori, oltre che in relazione ai soggetti effettivamente presenti al momento dell'asserito pagamento in contanti. Per contro, le dichiarazioni dei testi di parte opposta in primo grado, e cioè gli operai che hanno eseguiti i lavori, sono apparse maggiormente circostanziate in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda ed alla effettiva durata delle lavorazioni eseguite nella proprietà del Sig. Peraltro, anche la circostanza, addotta da Pt_1
parte appellante, per cui il pagamento in contanti sarebbe stato richiesto dalla ditta al fine di CP_1
potere pagare, alla fine della giornata lavorativa, i propri operai, è risultata smentita dalla documentazione versata in atti dall'odierna appellata e, in particolare, dalle buste paga mensili dei propri operai, dalle quali si evince come il pagamento “a fine giornata lavorativa” non sarebbe stata la prassi utilizzata dalla ditta opposta.
Tali discrepanze, nonché l'assenza di ulteriori riscontri documentali volti a corroborare la tesi difensiva dell'appellante, hanno condivisibilmente condotto il Giudice di primo grado a ritenere non raggiunta la prova liberatoria gravante sul debitore opponente.
Infine, non possono trovare accoglimento neppure le doglianze di parte appellante circa l'applicazione, nella fattura de quo, di un'aliquota IVA errata da parte della ditta , attesa la mancanza di CP_1
sufficienti elementi probatori da cui desumere la normativa fiscale applicabile al caso di specie.
Dalla valutazione complessiva di tali elementi deve ritenersi non validamente assolto l'onere della prova gravante sull'opponente in primo grado;
conseguentemente, correttamente l'opposizione andava rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dell'attività defensionale effettuata (esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta). Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi per quanto concerne la fase decisionale stante il deposito di sole note conclusive.
Parte appellante è altresì tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento pagina 6 di 7 della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 38/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese, pubblicata il 28.01.2021, che conferma per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna parte appellante, , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Termini Imerese il 15.01.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia
Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2492/2021 tra
ATTORE Parte_1
e
CONTRO
, Controparte_1
CONVENUTOA
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 10.25 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. LUCIA VITALE in sostituzione dell'avv. DAMIATA MARCELLO per CP_1
,
[...] Controparte_2
Nessuno compare per Parte_1
L'avv. Vitale discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2492/2021 promossa da:
, nato a [...], il [...], (codice fiscale n. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo alla via della Libertà , 37/I, presso lo studio dell'avv. Corrado
Farruggia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. - P. IVA in persona del Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore nato a [...] il
10/12/1968, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Damiata, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 38/2021 resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese e pubblicata in data 28.1.2021
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 15/1/2025 parte convenuta concludeva come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, in in Parte_1
persona del Giudice Dott. Luigi Fortunato, n. 38/2021, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. n. 440/2020, pubblicata il 28/01/2021 e non notificata, che, nel rigettare pagina 2 di 7 l'opposizione proposta dall'odierno appellante, ha confermato il D.I. n. 344/2019 del Giudice d Pace di
Termini Imerese, dichiarandolo esecutivo, ed ha condannato l'opponente rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in euro 820,00 oltre iva e cpa.
Con l'atto di appello è stata censurata la sentenza di primo grado per i motivi di seguito enucleati: motivazione apparente, errores in iudicando e violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. relativamente alle prove testimoniali
L'appellante, in particolare, lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, incappando nel vizio di violazione di legge e ciò anche per violazione degli artt.
115, 116, e 244 cpc, nella parte in cui è stata ravvisata una contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, ed abbia omesso di confrontare le deposizioni raccolte, di valutare la credibilità dei testi e di fornire sul punto idonea motivazione.
Il lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rilevata Pt_1
l'inesatta ricostruzione degli accadimenti fattuali offerta da parte opponente, evidenziando come la superficiale lettura degli atti, da parte del Giudice di Pace, avrebbe determinato un travisamento della prova.
In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto del gravame, parte appellante ha reiterato la domanda relativa alla non corretta applicazione, da parte della , dell'aliquota iva applicata nella fattura Controparte_1 azionata in sede monitoria, essendo stata applicata l'aliquota del 22% e non quella del 10%, prevista in caso di manutenzione straordinaria su immobile residenziale.
L'appellante, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare provata l'eccezione di pagamento del corrispettivo, conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla appellata ditta e per l'effetto CP_1
revocare, annullare, dichiarare nulla, inammissibile e comunque priva di ogni effetto giuridico la sentenza n. 38/2021 resa inter partes dal Giudice di Pace di Termini Imerese, in uno al sottostante decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese N°344/19, emesso in data
30/04/2019, depositato in data 02/05/2019 ;
- condannare parte appellata, al fine di munire l'appellante di titolo esecutivo, alla restituzione delle somme indicate al paragrafo 5 della superiore narrativa e pari all'importo di euro € 3146,70 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
pagina 3 di 7 - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'appellata , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il quale, contestati in toto i motivi di appello, ha evidenziato la correttezza della pronuncia di primo grado, anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado, chiedendone la conferma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza di cui in epigrafe per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul
"quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
pagina 4 di 7 In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n.
5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso di specie può dirsi pacifica, perché non contestata dall'opponente in primo grado, l'esistenza della prestazione effettuata dalla ditta opposta in primo grado e il relativo credito trasposto nella fattura posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. Invero, l'odierno appellante non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito vantato (fatto salvo per l'aliquota IVA applicata), ma ha dedotto di avere onorato il credito, attivato in sede monitoria, tramite pagamento in contanti.
Orbene, le predette allegazioni, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non hanno trovato alcun adeguato riscontro probatorio. Invero, in corso di causa nessun elemento documentale è stato prodotto in ordine alla predetta prova all'asserito pagamento in contanti, per cui non vi sono agli atti elementi da cui poter desumere la fondatezza di tale prospettazione di parte appellante.
Neppure le risultanze della prova testimoniali appaiono adeguate per ritenere sufficientemente provato l'avvenuto pagamento in contanti da parte dell'appellante.
Preliminarmente, giova rammentare come gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni, qualora il valore dell'oggetto ecceda Lire 5.000,00 (oggi euro 2,58). È del tutto chiaro che il limite in questione, mai attualizzato nel corso degli anni, non abbia più alcuna corrispondenza con la realtà. Rimane tuttavia intatto il principio espresso nella norma, la cui applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: quando oggetto del pagamento sia un importo di considerevole consistenza, rispetto al quale, secondo l'id quod plerumque accidit, appare irragionevole che le parti non lascino traccia documentale, la prova testimoniale del fatto
(il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa.
Ciò non equivale a dire che la quietanza sia l'unico mezzo di prova dei pagamenti in contanti, ma che il
Giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento, in assenza di ulteriori riscontri documentali, deve valutare le risultanze della prova testimoniale in modo particolarmente rigoroso, tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che la deroga a quanto disposto dall'art. 2721 c.c. deve essere subordinata “ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”. (Cfr. Cass. civ. n. 5884/1993).
Passando all'esame delle risultanze probatorie assunte nel primo grado del giudizio, questo giudice condivide la valutazione operata dal giudice di prime cure, il quale ha correttamente ritenuto come pagina 5 di 7 dall'escussione dei testi non siano emersi elementi utili a potere ritenere raggiunta la prova del pagamento de quo. In particolare, le dichiarazioni rese dai testi di parte appellante sono apparse in contrasto con le ulteriori prove assunte, in ordine alla durata dei lavori, oltre che in relazione ai soggetti effettivamente presenti al momento dell'asserito pagamento in contanti. Per contro, le dichiarazioni dei testi di parte opposta in primo grado, e cioè gli operai che hanno eseguiti i lavori, sono apparse maggiormente circostanziate in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda ed alla effettiva durata delle lavorazioni eseguite nella proprietà del Sig. Peraltro, anche la circostanza, addotta da Pt_1
parte appellante, per cui il pagamento in contanti sarebbe stato richiesto dalla ditta al fine di CP_1
potere pagare, alla fine della giornata lavorativa, i propri operai, è risultata smentita dalla documentazione versata in atti dall'odierna appellata e, in particolare, dalle buste paga mensili dei propri operai, dalle quali si evince come il pagamento “a fine giornata lavorativa” non sarebbe stata la prassi utilizzata dalla ditta opposta.
Tali discrepanze, nonché l'assenza di ulteriori riscontri documentali volti a corroborare la tesi difensiva dell'appellante, hanno condivisibilmente condotto il Giudice di primo grado a ritenere non raggiunta la prova liberatoria gravante sul debitore opponente.
Infine, non possono trovare accoglimento neppure le doglianze di parte appellante circa l'applicazione, nella fattura de quo, di un'aliquota IVA errata da parte della ditta , attesa la mancanza di CP_1
sufficienti elementi probatori da cui desumere la normativa fiscale applicabile al caso di specie.
Dalla valutazione complessiva di tali elementi deve ritenersi non validamente assolto l'onere della prova gravante sull'opponente in primo grado;
conseguentemente, correttamente l'opposizione andava rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dell'attività defensionale effettuata (esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta). Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi per quanto concerne la fase decisionale stante il deposito di sole note conclusive.
Parte appellante è altresì tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento pagina 6 di 7 della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 38/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese, pubblicata il 28.01.2021, che conferma per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna parte appellante, , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Termini Imerese il 15.01.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia
Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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