Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2024, n. 17038
CASS
Sentenza 4 aprile 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).

Commentari3

  • 1La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Configurabilità del reato di rapina e qualificazione delle scale condominiali come luogo di privata dimora
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Art. 624 c.p Furto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2024, n. 17038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17038
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo