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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 27 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3012/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (cf. ), Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucia Rambone ( ) tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del procuratore, sito in Quarto alla via Grotta del Sole n.4, giusta procure rilasciate su fogli separati e dei quali ne è stata estratta copia informatica inserita nella medesima busta contenente il presente ricorso. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento ai seguenti indirizzi: numero fax 081-19180129 e/o indirizzo PEC Email_1
[...]
[...]
con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi, n. 37/D, Controparte_1 CP_1
P. Iva in persona del suo Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., Dott. nato a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in alla Via Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Gianlivio Fasciano, C.F. , in virtù di procura in calce al CodiceFiscale_4 presente atto su foglio separato. L'Avv. Gianlivio Fasciano dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente numero: 081 5527054, ovvero a mezzo pec di cui al seguente indirizzo: Email_2
Appellato
1 OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4699/2023 pubbl. il 12/07/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro in data 28.03.2022, successivamente riuniti per identità delle questioni giuridiche trattate, i ricorrenti in epigrafe indicati esposero: di essere dipendenti della società convenuta, rispettivamente, il dal Pt_2
1°.
2.2009 e il dal 1°.7.2003, con qualifica O e I, inquadrati nel livello 2°A Parte_1
e 4°B, di cui al CCNL Federambiente;
di aver lavorato - nel periodo compreso dal 1°.
2.2009 al 31.12.2014 il e dal Pt_2
1°.
1.2009 al 31.12.2014 il per 6 giorni a settimana, per 36 ore, Parte_1 osservando solitamente il seguente orario di lavoro: dalle ore 23:00 alle ore 05:00, per la metà dei giorni del mese e dalle ore 06:00 alle ore 12:00 per l'altra metà del mese, come da disposizioni di servizio allegate in atti;
di aver dunque svolto, solitamente, nel periodo sopra indicato, il lavoro notturno di cui sopra per almeno 15 gg. al mese e, quindi, per almeno il 50% dei giorni lavorati in ogni singolo mese.
Dedussero che secondo il CCNL di settore, in vista dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto, doveva prendersi come base di calcolo la retribuzione annua comprensiva anche del compenso per il lavoro notturno, ove svolto per almeno il 50% dei giorni lavorati nel singolo mese, nonché, i compensi per lavoro festivo;
la resistente invece, erroneamente, nell'accantonare annualmente il TFR spettante ai ricorrenti, non aveva incluso il compenso per il lavoro notturno, per il periodo azionato, sebbene prestato per oltre il 50% dei giorni lavorati. Poi in data 19.02.2015 a seguito di una vertenza collettiva, la società si era obbligata, con accordo sindacale, a ricalcolare l'accantonamento del trattamento di fine rapporto, inserendo le maggiorazioni per lavoro notturno per il solo periodo giugno 2008/30.10.2014 entro il mese di marzo 2015; tuttavia, a seguito di una verifica circa l'esatto accantonamento del trattamento di fine rapporto, era emerso che la resistente non aveva provveduto al ricalcolo dello stesso, inserendo come imponibile anche le maggiorazioni per lavoro notturno ed i compensi per lavoro festivo;
dal prospetto contabile, allegato ai ricorsi, si evinceva che l'accantonamento del trattamento di fine rapporto doveva essere ulteriormente integrato dell'importo conseguente all'inserimento delle maggiorazione di lavoro notturno rese per almeno il 50% dei giorni lavorati nel singolo mese e dei compensi per lavoro festivo svolto nel periodo azionato, nella misura indicata nei rispettivi atti introduttivi.
Chiesero dunque accertare e dichiarare il proprio diritto al giusto accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno e dei compensi per lavoro festivo nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR da accantonare, ai sensi dell'art. 71 CCNL Federambiente;
conseguentemente
2 condannare la resistente al giusto accantonamento del TFR, in Controparte_1 favore del ricorrente, della complessiva somma in favore del di € Parte_1
2.598,78, in favore del di € 1.724,36 ovvero nella diversa misura, maggiore Pt_2
o minore a determinarsi, in base alle buste paga che saranno esibite dalla resistente e, quindi, all'adeguamento del TFR derivante dall'inclusione del compenso per lavoro notturno e per lavoro festivo per il periodo controverso dell'ulteriore importo sopra indicato per ciascun lavoratore, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettò i ricorsi, compensando le spese.
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 hanno proposto appello i lavoratori deducendo che il Giudice di primo grado aveva errato nell'individuazione della disciplina collettiva applicabile ratione temporis; al periodo oggetto di causa (2009- 2014) era infatti applicabile la norma di cui all'art.71 del ccnl del 2008. La normativa contrattuale richiamata dal Giudice di primo grado attiene al precedente periodo 2003-2008, cui è riferibile l'art.68 del ccnl 2003 che prevede una differente disciplina per il calcolo della base imponibile TFR.
Con il secondo motivo si sono lamentati dell'erronea valutazione delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti. Hanno poi argomentato sull'inefficacia dell'accordo del 19.2.2015
Gli appellanti hanno concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le domande proposte in primo grado con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, la controparte si è costituita, resistendo alle avverse eccezioni sia in punto di inammissibilità che di infondatezza nel merito. Ha concluso per la reiezione del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, dopo un rinvio per trattazione congiunta di cause aventi il medesimo oggetto ed uno successivo in pendenza di trattative di bonario componimento, all'odierna udienza come sostituita ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
2.L'appello è infondato.
Oggetto di causa è la corretta quantificazione della base imponibile sulla quale, poi, calcolare la quota TFR da accantonare in favore del lavoratore dipendente, con particolare riferimento all'inclusione nella stessa dei compensi per lavoro festivo, nonché per lavoro notturno (qualora quest'ultimo sia stato prestato per almeno il
3 50% dei giorni effettivamente lavorati ex art.71 del ccnl richiamato in ricorso di primo grado).
3. Tanto premesso, l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la data di insorgenza, la natura, le mansioni, il CCNL applicabile, possono considerarsi elementi definitivamente accertati, perché pacifici ed incontestati.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa e delle censure mosse avverso la decisione di primo grado, occorre innanzitutto precisare il periodo interessato dalla domanda di giusto accantonamento del TFR proposta dagli attuali appellati, è quello compreso tra il 01.01/02.2009 ed il 31.12.2014
E' stato sostenuto nel primo motivo di gravame, invero senza distinguere la posizione dei due ricorrenti (essendo soltanto il assunto dopo il 2008), che Pt_2 nella fattispecie debba applicarsi la disciplina di cui all'art. 71 del CCNL del 2008 che per il personale in servizio successivamente al 30 aprile 2008, con riferimento alla retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, comprende le seguenti voci: “…(omissis)…7) compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”, restringendo, in tal modo, le parti sociali, la più ampia portata del punto 23 dell'art. 68, che includeva anche il lavoro festivo, quale indennità/compenso da porsi a base del calcolo della base imponibile su cui calcolare il TFR.
Occorre verificare se effettivamente vi sia stata un'errata valutazione della prova offerta in primo grado circa il requisito che, secondo la previsione pattizia dell'art. 71 punto 7 del predetto CCNL, è necessario ai fini della predetta inclusione ovverosia che il lavoro notturno sia stato svolto “per almeno il 50 % dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese” .
L'appellante ritiene che dai cedolini paga si evincerebbe che il numero delle ore di lavoro notturno, sia feriale che festivo, svolto in ciascun mese raggiunga (anzi addirittura ecceda) la predetta percentuale.
L'assunto, dunque, presuppone che anche il lavoro festivo svolto in orario notturno sia utile al computo delle ore mensili, previste dall'art. 71 punto 7 citato.
La questione è già stata esaminata da questa Corte (v. tra le più recenti sentenze n. 4271/2024 pubbl. il 10/01/2025; 249/2025 pubbl. il 01/04/2025) le cui argomentazioni sono condivise da questo Collegio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
4.È appena il caso di rimarcare che le voci previste dalla contrattazione collettiva, in deroga alla generale disposizione legislativa, a titolo di indennità e compensi da prendersi in considerazione per la determinazione della base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del TFR, sono espressamente indicate come tassative.
5.Fatta questa doverosa premessa circa la disciplina collettiva applicabile ratione temporis al va ribadito che l'art.71 cit., non comprende il “lavoro festivo”. Pt_2
4 Il comma 2° dell'art. 71 del ccnl elenca le voci retributive che costituiscono la base imponibile su cui calcolare la quota annuale di accantonamento del Tfr per i lavoratori assunti da maggio 2008 (come l'attuale parte appellante ) e non Pt_2 ricomprende il lavoro festivo. Le voci ivi elencate sono tassative e già tale aspetto esclude la fondatezza dell'assunto dei lavoratori, che si traduce in un inammissibile ampliamento dell'ambito oggettivo della previsione pattizia, in contrasto con la volontà delle parti sociali espressamente precisata al comma 4° della disposizione:
“L'elencazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa.”
Essendo, inoltre, ontologicamente distinti gli istituti del lavoro festivo e del lavoro notturno così come i relativi trattamenti retributivi ed essendo differenti le funzioni delle rispettive maggiorazioni, non possono essere sovrapposti allorquando l'uno sia svolto in orario notturno e trattati indistintamente ai soli fini del TFR.
Quindi il lavoro festivo resta tale e, comunque reso (anche in orario notturno) non entra nella base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del TFR per i lavoratori assunti dopo il maggio 2008.
Per la posizione del assunto dal 2003, corretta appare l'applicazione Parte_1 ratione temporis dell'art. 68 del CCNL previgente: in assenza di contestazioni sull'interpretazione di tale norma, la sentenza è da ritenersi ormai passata in giudicato.
5.Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno
“qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova cui era onerato il lavoratore di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita.
Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dai lavoratori non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di lavoro notturno non è affatto corretto, perché CP_3 il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
Parte appellante non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, tale da suffragare la pretesa avanzata.
6.Va ancora rilevato che è pacifico che con riguardo alla maggiorazione per lavoro notturno da inserire nella base imponibile del Tfr per il periodo precedente al 2008,
5 è intervenuto, in data 19 febbraio 2015, un accordo sindacale al fine di risolvere la questione connessa al corretto accantonamento del Tfr del personale in servizio.
La Difesa della Società appellata nel contestare fermamente i conteggi allegati al ricorso, ha altresì chiarito che tenuto conto dell'accordo in sede sindacale ha emesso la busta paga di marzo 2015 sotto la voce 7925 effettuando un completo allineamento contabile con riferimento a tutti gli accantonamenti effettuati a titolo di TFR per il periodo decorrente dalla data di assunzione che presentavano delle erroneità nel computo.
Ebbene, osserva la Corte come dalla lettura delle differenze vantate mese per mese in tali conteggi per tali titoli così come genericamente indicati, in raffronto con le corrispondenti buste paga agli atti, non sia in alcun modo riscontrabile la lamentata differenza tra quanto vantato in ricorso e quanto ritualmente accantonato da parte della società in corso di rapporto tenuto conto del correttivo di cui alla citata busta paga di marzo 2015.
Pertanto, l'adempimento dell'accordo sindacale da parte di e Controparte_1
l'avvenuta rideterminazione delle somme accantonate risulta adeguatamente comprovato. La somma versata era quella stabilita negli accordi nè sono stati offerti elementi probatori idonei a dimostrare un'erronea quantificazione dell'importo del nuovo accantonamento eseguito da . Controparte_1
Non è stata formulata poi una contestazione specifica circa la falsità della busta paga del marzo 2015 contenente la somma da accantonare per il Tfr a seguito dell'accordo sindacale, né è stata contestata l'effettività del relativo pagamento.
Con riferimento all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino “sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio”.
Ed invero va ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti.
Difatti, i conteggi di parte ricorrente oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale.
Non sussistono allo stato le condizioni per disporre una CTU in quanto meramente esplorativa, non essendo stata fornita la prova, e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e, comunque, tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro.
Può dunque affermarsi l'infondatezza della domanda dei lavoratori.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello.
6 Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 27 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3012/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (cf. ), Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucia Rambone ( ) tutti elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del procuratore, sito in Quarto alla via Grotta del Sole n.4, giusta procure rilasciate su fogli separati e dei quali ne è stata estratta copia informatica inserita nella medesima busta contenente il presente ricorso. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento ai seguenti indirizzi: numero fax 081-19180129 e/o indirizzo PEC Email_1
[...]
[...]
con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi, n. 37/D, Controparte_1 CP_1
P. Iva in persona del suo Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., Dott. nato a [...] il [...], Controparte_2 elettivamente domiciliata in alla Via Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Gianlivio Fasciano, C.F. , in virtù di procura in calce al CodiceFiscale_4 presente atto su foglio separato. L'Avv. Gianlivio Fasciano dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria a mezzo fax al seguente numero: 081 5527054, ovvero a mezzo pec di cui al seguente indirizzo: Email_2
Appellato
1 OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4699/2023 pubbl. il 12/07/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro in data 28.03.2022, successivamente riuniti per identità delle questioni giuridiche trattate, i ricorrenti in epigrafe indicati esposero: di essere dipendenti della società convenuta, rispettivamente, il dal Pt_2
1°.
2.2009 e il dal 1°.7.2003, con qualifica O e I, inquadrati nel livello 2°A Parte_1
e 4°B, di cui al CCNL Federambiente;
di aver lavorato - nel periodo compreso dal 1°.
2.2009 al 31.12.2014 il e dal Pt_2
1°.
1.2009 al 31.12.2014 il per 6 giorni a settimana, per 36 ore, Parte_1 osservando solitamente il seguente orario di lavoro: dalle ore 23:00 alle ore 05:00, per la metà dei giorni del mese e dalle ore 06:00 alle ore 12:00 per l'altra metà del mese, come da disposizioni di servizio allegate in atti;
di aver dunque svolto, solitamente, nel periodo sopra indicato, il lavoro notturno di cui sopra per almeno 15 gg. al mese e, quindi, per almeno il 50% dei giorni lavorati in ogni singolo mese.
Dedussero che secondo il CCNL di settore, in vista dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto, doveva prendersi come base di calcolo la retribuzione annua comprensiva anche del compenso per il lavoro notturno, ove svolto per almeno il 50% dei giorni lavorati nel singolo mese, nonché, i compensi per lavoro festivo;
la resistente invece, erroneamente, nell'accantonare annualmente il TFR spettante ai ricorrenti, non aveva incluso il compenso per il lavoro notturno, per il periodo azionato, sebbene prestato per oltre il 50% dei giorni lavorati. Poi in data 19.02.2015 a seguito di una vertenza collettiva, la società si era obbligata, con accordo sindacale, a ricalcolare l'accantonamento del trattamento di fine rapporto, inserendo le maggiorazioni per lavoro notturno per il solo periodo giugno 2008/30.10.2014 entro il mese di marzo 2015; tuttavia, a seguito di una verifica circa l'esatto accantonamento del trattamento di fine rapporto, era emerso che la resistente non aveva provveduto al ricalcolo dello stesso, inserendo come imponibile anche le maggiorazioni per lavoro notturno ed i compensi per lavoro festivo;
dal prospetto contabile, allegato ai ricorsi, si evinceva che l'accantonamento del trattamento di fine rapporto doveva essere ulteriormente integrato dell'importo conseguente all'inserimento delle maggiorazione di lavoro notturno rese per almeno il 50% dei giorni lavorati nel singolo mese e dei compensi per lavoro festivo svolto nel periodo azionato, nella misura indicata nei rispettivi atti introduttivi.
Chiesero dunque accertare e dichiarare il proprio diritto al giusto accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno e dei compensi per lavoro festivo nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR da accantonare, ai sensi dell'art. 71 CCNL Federambiente;
conseguentemente
2 condannare la resistente al giusto accantonamento del TFR, in Controparte_1 favore del ricorrente, della complessiva somma in favore del di € Parte_1
2.598,78, in favore del di € 1.724,36 ovvero nella diversa misura, maggiore Pt_2
o minore a determinarsi, in base alle buste paga che saranno esibite dalla resistente e, quindi, all'adeguamento del TFR derivante dall'inclusione del compenso per lavoro notturno e per lavoro festivo per il periodo controverso dell'ulteriore importo sopra indicato per ciascun lavoratore, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettò i ricorsi, compensando le spese.
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 hanno proposto appello i lavoratori deducendo che il Giudice di primo grado aveva errato nell'individuazione della disciplina collettiva applicabile ratione temporis; al periodo oggetto di causa (2009- 2014) era infatti applicabile la norma di cui all'art.71 del ccnl del 2008. La normativa contrattuale richiamata dal Giudice di primo grado attiene al precedente periodo 2003-2008, cui è riferibile l'art.68 del ccnl 2003 che prevede una differente disciplina per il calcolo della base imponibile TFR.
Con il secondo motivo si sono lamentati dell'erronea valutazione delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti. Hanno poi argomentato sull'inefficacia dell'accordo del 19.2.2015
Gli appellanti hanno concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le domande proposte in primo grado con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, la controparte si è costituita, resistendo alle avverse eccezioni sia in punto di inammissibilità che di infondatezza nel merito. Ha concluso per la reiezione del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, dopo un rinvio per trattazione congiunta di cause aventi il medesimo oggetto ed uno successivo in pendenza di trattative di bonario componimento, all'odierna udienza come sostituita ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
2.L'appello è infondato.
Oggetto di causa è la corretta quantificazione della base imponibile sulla quale, poi, calcolare la quota TFR da accantonare in favore del lavoratore dipendente, con particolare riferimento all'inclusione nella stessa dei compensi per lavoro festivo, nonché per lavoro notturno (qualora quest'ultimo sia stato prestato per almeno il
3 50% dei giorni effettivamente lavorati ex art.71 del ccnl richiamato in ricorso di primo grado).
3. Tanto premesso, l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la data di insorgenza, la natura, le mansioni, il CCNL applicabile, possono considerarsi elementi definitivamente accertati, perché pacifici ed incontestati.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa e delle censure mosse avverso la decisione di primo grado, occorre innanzitutto precisare il periodo interessato dalla domanda di giusto accantonamento del TFR proposta dagli attuali appellati, è quello compreso tra il 01.01/02.2009 ed il 31.12.2014
E' stato sostenuto nel primo motivo di gravame, invero senza distinguere la posizione dei due ricorrenti (essendo soltanto il assunto dopo il 2008), che Pt_2 nella fattispecie debba applicarsi la disciplina di cui all'art. 71 del CCNL del 2008 che per il personale in servizio successivamente al 30 aprile 2008, con riferimento alla retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, comprende le seguenti voci: “…(omissis)…7) compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”, restringendo, in tal modo, le parti sociali, la più ampia portata del punto 23 dell'art. 68, che includeva anche il lavoro festivo, quale indennità/compenso da porsi a base del calcolo della base imponibile su cui calcolare il TFR.
Occorre verificare se effettivamente vi sia stata un'errata valutazione della prova offerta in primo grado circa il requisito che, secondo la previsione pattizia dell'art. 71 punto 7 del predetto CCNL, è necessario ai fini della predetta inclusione ovverosia che il lavoro notturno sia stato svolto “per almeno il 50 % dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese” .
L'appellante ritiene che dai cedolini paga si evincerebbe che il numero delle ore di lavoro notturno, sia feriale che festivo, svolto in ciascun mese raggiunga (anzi addirittura ecceda) la predetta percentuale.
L'assunto, dunque, presuppone che anche il lavoro festivo svolto in orario notturno sia utile al computo delle ore mensili, previste dall'art. 71 punto 7 citato.
La questione è già stata esaminata da questa Corte (v. tra le più recenti sentenze n. 4271/2024 pubbl. il 10/01/2025; 249/2025 pubbl. il 01/04/2025) le cui argomentazioni sono condivise da questo Collegio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
4.È appena il caso di rimarcare che le voci previste dalla contrattazione collettiva, in deroga alla generale disposizione legislativa, a titolo di indennità e compensi da prendersi in considerazione per la determinazione della base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del TFR, sono espressamente indicate come tassative.
5.Fatta questa doverosa premessa circa la disciplina collettiva applicabile ratione temporis al va ribadito che l'art.71 cit., non comprende il “lavoro festivo”. Pt_2
4 Il comma 2° dell'art. 71 del ccnl elenca le voci retributive che costituiscono la base imponibile su cui calcolare la quota annuale di accantonamento del Tfr per i lavoratori assunti da maggio 2008 (come l'attuale parte appellante ) e non Pt_2 ricomprende il lavoro festivo. Le voci ivi elencate sono tassative e già tale aspetto esclude la fondatezza dell'assunto dei lavoratori, che si traduce in un inammissibile ampliamento dell'ambito oggettivo della previsione pattizia, in contrasto con la volontà delle parti sociali espressamente precisata al comma 4° della disposizione:
“L'elencazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa.”
Essendo, inoltre, ontologicamente distinti gli istituti del lavoro festivo e del lavoro notturno così come i relativi trattamenti retributivi ed essendo differenti le funzioni delle rispettive maggiorazioni, non possono essere sovrapposti allorquando l'uno sia svolto in orario notturno e trattati indistintamente ai soli fini del TFR.
Quindi il lavoro festivo resta tale e, comunque reso (anche in orario notturno) non entra nella base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del TFR per i lavoratori assunti dopo il maggio 2008.
Per la posizione del assunto dal 2003, corretta appare l'applicazione Parte_1 ratione temporis dell'art. 68 del CCNL previgente: in assenza di contestazioni sull'interpretazione di tale norma, la sentenza è da ritenersi ormai passata in giudicato.
5.Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno
“qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova cui era onerato il lavoratore di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita.
Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dai lavoratori non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di lavoro notturno non è affatto corretto, perché CP_3 il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
Parte appellante non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, tale da suffragare la pretesa avanzata.
6.Va ancora rilevato che è pacifico che con riguardo alla maggiorazione per lavoro notturno da inserire nella base imponibile del Tfr per il periodo precedente al 2008,
5 è intervenuto, in data 19 febbraio 2015, un accordo sindacale al fine di risolvere la questione connessa al corretto accantonamento del Tfr del personale in servizio.
La Difesa della Società appellata nel contestare fermamente i conteggi allegati al ricorso, ha altresì chiarito che tenuto conto dell'accordo in sede sindacale ha emesso la busta paga di marzo 2015 sotto la voce 7925 effettuando un completo allineamento contabile con riferimento a tutti gli accantonamenti effettuati a titolo di TFR per il periodo decorrente dalla data di assunzione che presentavano delle erroneità nel computo.
Ebbene, osserva la Corte come dalla lettura delle differenze vantate mese per mese in tali conteggi per tali titoli così come genericamente indicati, in raffronto con le corrispondenti buste paga agli atti, non sia in alcun modo riscontrabile la lamentata differenza tra quanto vantato in ricorso e quanto ritualmente accantonato da parte della società in corso di rapporto tenuto conto del correttivo di cui alla citata busta paga di marzo 2015.
Pertanto, l'adempimento dell'accordo sindacale da parte di e Controparte_1
l'avvenuta rideterminazione delle somme accantonate risulta adeguatamente comprovato. La somma versata era quella stabilita negli accordi nè sono stati offerti elementi probatori idonei a dimostrare un'erronea quantificazione dell'importo del nuovo accantonamento eseguito da . Controparte_1
Non è stata formulata poi una contestazione specifica circa la falsità della busta paga del marzo 2015 contenente la somma da accantonare per il Tfr a seguito dell'accordo sindacale, né è stata contestata l'effettività del relativo pagamento.
Con riferimento all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino “sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio”.
Ed invero va ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti.
Difatti, i conteggi di parte ricorrente oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale.
Non sussistono allo stato le condizioni per disporre una CTU in quanto meramente esplorativa, non essendo stata fornita la prova, e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e, comunque, tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro.
Può dunque affermarsi l'infondatezza della domanda dei lavoratori.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello.
6 Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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