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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente
MACCHIAROLA AR LA, Relatore
MORONI RICCARDOAR, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3298/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506IJ02456/2023 IVA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2334/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 maggio 2024, Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9506IJ02456-2023, a mezzo del quale l'Ufficio ha accertato una maggiore IVA per euro 85.172,75 e irrogato la sanzione unica pari ad euro 95.819,63 relativamente all'anno d'imposta 2017.
L'atto impositivo trae origine dal contraddittorio instaurato dall'Ufficio a seguito dell'invito a comparire n.
T95I1J00907/2023, notificato il 20/11/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.p.r. n. 633/1972, nonché dall'esame della documentazione prodotta dalla parte. Il controllo trae origine dalla verifica fiscale effettuata dall'Ufficio
Grandi Contribuenti della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della succursale italiana della società Banca_1, relativamente al periodo di imposta 2017, conclusasi con la redazione del processo verbale di constatazione in data 19/10/2023.
Nell'ambito del suddetto controllo, i verificatori, hanno constatato che le provvigioni corrisposte da
Banca_1 ai propri dealers, tra cui la società Ricorrente_1 SRL, non sono riconducibili all'attività di intermediazione finanziaria (esente ai fini IVA, ex art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Tali provvigioni costituiscono, infatti, delle integrazioni del prezzo finale di cessione dell'autovettura e, pertanto, avrebbero dovuto essere assoggettate, in fase di fatturazione, all'imposta sul valore aggiunto, ex art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, visti gli elementi acquisiti nel corso della verifica fiscale.
In particolare:
1. la contestazione dell'Ufficio, a dire di parte ricorrente, riguarda l'individuazione – in modo implicito - di una operazione abusiva/elusiva la cui fattispecie è delineata dall'art. 10 bis della l. n. 212/2000
A dire dell'Ufficio l'accertamento impugnato è stato redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R.
633/72 e non ai sensi dell'art. 10 bis Statuto del Contribuente (rubricato “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale”) il quale – come è noto - riguarda (comma 1) le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato operazioni prive di sostanza economica, ma, molto più semplicemente, ha analizzato la transazione e ritenuto – previa individuazione della corretta natura dei corrispettivi di cui trattasi - che mancassero i presupposti per l'esenzione Iva, con conseguente violazione degli artt. 10 e 13 D.P.R. 633/72.
Parte ricorrente, ancora, sostiene l'illegittimità dell'atto, posto che, secondo l'assunto della stessa “l'Ufficio avrebbe comunque dovuto avviare la nuova procedura di notifica della comunicazione dello schema di atto ex art.
6-bis l. n. 212/2000.” e, conseguentemente, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dello schema d'atto, al fine di consentire alla contribuente la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Viene sostenuta la totale assenza di qualsivoglia vincolo sinallagmatico tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, così da poter inquadrare la prestazione di servizi resa nell'alveo delle prestazioni a titolo oneroso.
Alla prima udienza di comparizione le parti chiedevano disporsi un rinvio per tentativo di conciliazione. Alla successiva udienza veniva dato atto dell'avvenuta conciliazione della causa tra le parti e veniva data lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez 16, di Milano, visti gli atti e la documentazione prodotta, nonchè preso atto dell'istanza di rinvio e del tentativo ben riuscito di conciliazione avvenuta tra le parti, prende atto della conciliazione e dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese processuali.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente
MACCHIAROLA AR LA, Relatore
MORONI RICCARDOAR, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3298/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9506IJ02456/2023 IVA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2334/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 maggio 2024, Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9506IJ02456-2023, a mezzo del quale l'Ufficio ha accertato una maggiore IVA per euro 85.172,75 e irrogato la sanzione unica pari ad euro 95.819,63 relativamente all'anno d'imposta 2017.
L'atto impositivo trae origine dal contraddittorio instaurato dall'Ufficio a seguito dell'invito a comparire n.
T95I1J00907/2023, notificato il 20/11/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.p.r. n. 633/1972, nonché dall'esame della documentazione prodotta dalla parte. Il controllo trae origine dalla verifica fiscale effettuata dall'Ufficio
Grandi Contribuenti della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della succursale italiana della società Banca_1, relativamente al periodo di imposta 2017, conclusasi con la redazione del processo verbale di constatazione in data 19/10/2023.
Nell'ambito del suddetto controllo, i verificatori, hanno constatato che le provvigioni corrisposte da
Banca_1 ai propri dealers, tra cui la società Ricorrente_1 SRL, non sono riconducibili all'attività di intermediazione finanziaria (esente ai fini IVA, ex art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Tali provvigioni costituiscono, infatti, delle integrazioni del prezzo finale di cessione dell'autovettura e, pertanto, avrebbero dovuto essere assoggettate, in fase di fatturazione, all'imposta sul valore aggiunto, ex art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, visti gli elementi acquisiti nel corso della verifica fiscale.
In particolare:
1. la contestazione dell'Ufficio, a dire di parte ricorrente, riguarda l'individuazione – in modo implicito - di una operazione abusiva/elusiva la cui fattispecie è delineata dall'art. 10 bis della l. n. 212/2000
A dire dell'Ufficio l'accertamento impugnato è stato redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R.
633/72 e non ai sensi dell'art. 10 bis Statuto del Contribuente (rubricato “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale”) il quale – come è noto - riguarda (comma 1) le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato operazioni prive di sostanza economica, ma, molto più semplicemente, ha analizzato la transazione e ritenuto – previa individuazione della corretta natura dei corrispettivi di cui trattasi - che mancassero i presupposti per l'esenzione Iva, con conseguente violazione degli artt. 10 e 13 D.P.R. 633/72.
Parte ricorrente, ancora, sostiene l'illegittimità dell'atto, posto che, secondo l'assunto della stessa “l'Ufficio avrebbe comunque dovuto avviare la nuova procedura di notifica della comunicazione dello schema di atto ex art.
6-bis l. n. 212/2000.” e, conseguentemente, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dello schema d'atto, al fine di consentire alla contribuente la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Viene sostenuta la totale assenza di qualsivoglia vincolo sinallagmatico tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, così da poter inquadrare la prestazione di servizi resa nell'alveo delle prestazioni a titolo oneroso.
Alla prima udienza di comparizione le parti chiedevano disporsi un rinvio per tentativo di conciliazione. Alla successiva udienza veniva dato atto dell'avvenuta conciliazione della causa tra le parti e veniva data lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez 16, di Milano, visti gli atti e la documentazione prodotta, nonchè preso atto dell'istanza di rinvio e del tentativo ben riuscito di conciliazione avvenuta tra le parti, prende atto della conciliazione e dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese processuali.