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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.v.g. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
07.10.2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentati Controparte_1 C.F._2
e difesi dall'avv. Maria Severino
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 05.05.1991 nel comune di Serre (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 00003 parte 2 serie A anno 1991 e che dalla loro unione erano nati Per_
(13/10/1993), (21/3/2000) e (13/6/2001). Le parti precisavano che il Per_1 Persona_3
Tribunale di Salerno ha dichiarato la loro separazione personale con sentenza n.3823/2014, emessa dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento recante R.G. 228/11, pubblicata in data
30/7/2014 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 r.v.g. 937/2024
alle seguenti condizioni: “
1. Il sig. e la sig.ra , decidono di donare Parte_1 Controparte_1 ai figli , e l'immobile sito in Serre al Vicolo CP_2 CP_3 Controparte_4
Terzo San Nicola, in cui i suddetti risiedono e dove tutt'ora domiciliano e del rudere sito in via
Serraglio nello stesso comune, in sostituzione del mantenimento agli stessi dovuto, con riconoscimento in favore della sig.ra del diritto di abitazione;
2. In relazione al Controparte_1 trasferimento dell'immobile di cui sopra descritto, i signori e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 19 D.L. n. 78/2010, concordamente dichiarano quanto segue: A. Provenienza: acquisto tramite contratto di mutuo (ALL.2) B. Dati di identificazione catastale: Foglio 18, particella 821, sub.1, Zona Cens.2, Categoria C/6 classe 2; (ALL.3), riferiti alla planimetria di cui all'(ALL.4) C. Ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 27 febbraio 1985 n. 52, le parti dichiarano che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
D. L'immobile in oggetto è dotato di Attestato di
Prestazione Energetica, redatto dalla Regione Campania in data 18/09/2023 dal quale risulta che
l'immobile in oggetto è di classe energetica A4 (ALL.5); E. L'immobile in oggetto è libero da pesi, vincoli, diritti di terzi in genere, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli;
F. Consapevoli delle responsabilità, anche penali, per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiarano che l'immobile in oggetto, per il fabbricato di cui fa parte, fu costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e che esso è sprovvisto del certificato di abitabilità; successivamente non sono state eseguite opere primarie soggette a provvedimento autorizzativo o concessorio od oggetto di provvedimenti sanzionatori;
G. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della L. n. 266/2005, le parti dichiarano che i diritti trasferiti hanno un valore di € 60.000 (sessantamila); H. per quanto occorrer possa, i coniugi e Parte_1 CP_1
dichiarano che l'immobile in oggetto, ivi inclusi i diritti oggi trasferitili, costituiscono per essi
[...]
; I. il sig. e la sig.ra concordano che nessuna forma di CP_5 Parte_1 Controparte_1 mantenimento verrà corrisposta ai figli, in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3. le parti dichiarano inoltre di rinunciare fin da ora all'impugnazione della sentenza”.
Comparse le parti all'udienza del 07.10.2024, inerente al presente giudizio di divorzio, il Giudice delegato dal Presidente dava atto dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi, i quali manifestavano la loro volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
2 r.v.g. 937/2024
condizioni di cui al ricorso, precisando di escludere dal trasferimento immobiliare il rudere riportato in ricorso.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dandosi atto che il verbale non veniva inserito nel fascicolo telematico se non alla data del 26.11.25 a seguito di richiesta dei procuratori.
2. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.05.1991 nel comune di Serre (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 00003 parte 2 serie A anno 1991 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: alle condizioni Controparte_1 C.F._2 di cui al ricorso, meglio precisate nel verbale di udienza del 07.10.2024;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serre (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
3 r.v.g. 937/2024
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26.11.25
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
07.10.2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentati Controparte_1 C.F._2
e difesi dall'avv. Maria Severino
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 05.05.1991 nel comune di Serre (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 00003 parte 2 serie A anno 1991 e che dalla loro unione erano nati Per_
(13/10/1993), (21/3/2000) e (13/6/2001). Le parti precisavano che il Per_1 Persona_3
Tribunale di Salerno ha dichiarato la loro separazione personale con sentenza n.3823/2014, emessa dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento recante R.G. 228/11, pubblicata in data
30/7/2014 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 r.v.g. 937/2024
alle seguenti condizioni: “
1. Il sig. e la sig.ra , decidono di donare Parte_1 Controparte_1 ai figli , e l'immobile sito in Serre al Vicolo CP_2 CP_3 Controparte_4
Terzo San Nicola, in cui i suddetti risiedono e dove tutt'ora domiciliano e del rudere sito in via
Serraglio nello stesso comune, in sostituzione del mantenimento agli stessi dovuto, con riconoscimento in favore della sig.ra del diritto di abitazione;
2. In relazione al Controparte_1 trasferimento dell'immobile di cui sopra descritto, i signori e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 19 D.L. n. 78/2010, concordamente dichiarano quanto segue: A. Provenienza: acquisto tramite contratto di mutuo (ALL.2) B. Dati di identificazione catastale: Foglio 18, particella 821, sub.1, Zona Cens.2, Categoria C/6 classe 2; (ALL.3), riferiti alla planimetria di cui all'(ALL.4) C. Ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 27 febbraio 1985 n. 52, le parti dichiarano che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
D. L'immobile in oggetto è dotato di Attestato di
Prestazione Energetica, redatto dalla Regione Campania in data 18/09/2023 dal quale risulta che
l'immobile in oggetto è di classe energetica A4 (ALL.5); E. L'immobile in oggetto è libero da pesi, vincoli, diritti di terzi in genere, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli;
F. Consapevoli delle responsabilità, anche penali, per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiarano che l'immobile in oggetto, per il fabbricato di cui fa parte, fu costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e che esso è sprovvisto del certificato di abitabilità; successivamente non sono state eseguite opere primarie soggette a provvedimento autorizzativo o concessorio od oggetto di provvedimenti sanzionatori;
G. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della L. n. 266/2005, le parti dichiarano che i diritti trasferiti hanno un valore di € 60.000 (sessantamila); H. per quanto occorrer possa, i coniugi e Parte_1 CP_1
dichiarano che l'immobile in oggetto, ivi inclusi i diritti oggi trasferitili, costituiscono per essi
[...]
; I. il sig. e la sig.ra concordano che nessuna forma di CP_5 Parte_1 Controparte_1 mantenimento verrà corrisposta ai figli, in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3. le parti dichiarano inoltre di rinunciare fin da ora all'impugnazione della sentenza”.
Comparse le parti all'udienza del 07.10.2024, inerente al presente giudizio di divorzio, il Giudice delegato dal Presidente dava atto dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi, i quali manifestavano la loro volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
2 r.v.g. 937/2024
condizioni di cui al ricorso, precisando di escludere dal trasferimento immobiliare il rudere riportato in ricorso.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dandosi atto che il verbale non veniva inserito nel fascicolo telematico se non alla data del 26.11.25 a seguito di richiesta dei procuratori.
2. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.05.1991 nel comune di Serre (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 00003 parte 2 serie A anno 1991 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: alle condizioni Controparte_1 C.F._2 di cui al ricorso, meglio precisate nel verbale di udienza del 07.10.2024;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serre (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
3 r.v.g. 937/2024
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26.11.25
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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