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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2281/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18728/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. GA E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Ag. GA E Monopoli Uadm Lazio 2 - Sede Fiumicino
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio2@pec.adm.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 155286 ADD.PROV.ACCISA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1672/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.18728/2024, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il diniego del rimborso prot. n. 0155286-2024 del 19.09.2024 emesso dalla Città Metropolitana di Roma nonché avverso diniego tacito del rimborso emesso dall'CIo LE GA di Roma 1, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica riferita ai consumi della società
Società_1 s.r.l. (anni 2010-2011). A motivi deduce che in data 13.09.2024, la società Ricorrente_1 S.p.A., noto fornitore di energia elettrica con sede in Milano e attivo su tutto il territorio nazionale, ha presentato, tra gli altri, alla Città Metropolitana di Roma e all'Agenzia LE GA di Roma 1, un'istanza di rimborso, con la quale Ricorrente_1 ha richiesto ai predetti Enti il rimborso dell'importo di Euro 35.923,00 oltre interessi di legge, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni
2010 e 2011 riferiti alla fornitura del cliente Società_1 . Come indicato nell'istanza presentata dalla Società, il rimborso si rende dovuto in ragione LE seguenti circostanze di fatto: negli anni 2010 e 2011, Ricorrente_1, in qualità di fornitore professionale di energia elettrica e soggetto passivo LE accise e relative addizionali, ha versato agli CI LE GA (per le forniture con potenza disponibile superiore a 200 kW) e alle OV (per le forniture con potenza disponibile fino a 200 kW) l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, D.L. n. 511/1988, relativa ai rispettivi ambiti territoriali, addebitando la stessa a titolo di rivalsa ai propri clienti, esponendola nelle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica;
tra i clienti di Ricorrente_1 vi era anche la società Società_1
S.R.L. con sede in Roma in Indirizzo_1, a cui sono stati addebitati, Euro 35.923,00 riferiti a diverse utenze con potenza disponibile fino a 200 kW ubicate in Provincia di Roma;
il predetto importo oggetto di rivalsa in quanto relativo a forniture con potenza disponibile fino a 200 kW, era stato versato da Ricorrente_1 nei confronti della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana), come prescrive l'art. 6, comma 4, D.L. n. 511/1988, nell'ambito dei complessivi versamenti effettuati a tale titolo dal fornitore sulla base LE dichiarazioni di consumo degli anni 2010/2011, nelle quali Ricorrente_1 liquidava un'addizionale provinciale, dovuta e saldata, comprendente anche gli importi riferiti al cliente Società_1 risultanti dalla regolare fatturazione nei confronti del predetto cliente;
sennonché, a distanza di anni e a seguito LE note pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, Società_1 ha chiamato in giudizio Ricorrente_1 avanti al Tribunale di Milano chiedendo ed ottenendo in sede giudiziaria, tramite azione di ripetizione dell'indebito, la condanna di Ricorrente_1 alla restituzione del pagamento a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, di Euro 35.923,00, riferita alle predette forniture;
nel giudizio promosso da Società_1 (RG n. 522/2023), il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di Appello di Milano, poi, con sentenza del 25 marzo 2024, notificata il 17 aprile 2024 e passata in giudicato il 17 giugno 2024 ha condannato Ricorrente_1 a restituire a Società_1 l'importo di complessivi Euro 140.117,37 per addizionali, comprendente la quota sul punto presa ubicato in provincia di Roma di Euro 35.923,00 sopra descritta (cfr. sentenza e attestazione passaggio in giudicato allegati all'istanza di rimborso); Ricorrente_1, stante la esecutività e la successiva definitività della pronuncia, ha restituito le somme oggetto di condanna al consumatore finale, ottemperando così alla pronuncia di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano (cfr. bonifico bancario allegato all'istanza di rimborso). A seguito della restituzione LE somme all'utente a cui erano state addebitate in rivalsa le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, Ricorrente_1 ha presentato a tutti gli Enti pubblici che avevano percepito l'addizionale provinciale, l'istanza di rimborso sopra descritta. In tale istanza, nella quale veniva data evidenza della suddivisione pro quota degli importi tra le varie OV e CI doganali interessati in riferimento alle singole utenze rifornite, la Società chiedeva (per quanto ci interessa) alla Città Metropolitana di Roma e agli CI LE GA di Roma 1 e Roma 2 (competenti per le accise sui consumi della Provincia di Roma), di disporre il rimborso dell'importo sopra indicato, invocando il chiaro disposto di cui all'art. 14, comma 4, D.Lgs. n.
504/1995 (cd. Testo Unico Accise, o TUA), il quale così dispone: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione LE somme”. Tale disposizione, in deroga al termine “ordinario” di decadenza biennale per il rimborso previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, T.U.A. (secondo i quali il rimborso va richiesto entro due anni dal pagamento dell'imposta o dalla presentazione della dichiarazione), prevede un termine di decadenza speciale per l'ipotesi in cui il soggetto passivo sia condannato con provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato a restituire a terzi le somme percepite a titolo di rivalsa: in questa ipotesi, il rimborso “è richiesto entro novanta giorni dal passaggio in giudicato” del provvedimento che impone la restituzione. Ricorrente_1, in applicazione di tale disposizione, ha dunque presentato l'istanza entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 4, T.U.A., e, segnatamente, in data 13.09.2024, a fronte del provvedimento della Corte di Appello di Milano passato in giudicato in data 17.06.2024. Tale istanza veniva inviata anche all'Agenzia LE GA di Roma 1 e Roma 2 (competenti relativamente ai consumi sulla Provincia di Roma), in quanto per casi analoghi si è già verificato che le OV/Città Metropolitane abbiano negato il rimborso invocando la propria estraneità in ragione di una presunta responsabilità esclusiva dell'Agenzia LE GA in materia di accise (anche se le addizionali in parola sono state versate alla Città Metropolitana). In effetti, in risposta all'istanza di rimborso si è verificato quanto la Società aveva già ipotizzato, ovvero che il rimborso venisse negato sia dalla Città Metropolitana che dall'CIo LE GA, seppur tacitamente (sic!): sembrerebbe che nessuno dei due Nominativo_2 voglia procedere al rimborso. Ed invero, opponeva dapprima il diniego la Città Metropolitana di Roma, con la nota prot. 0139231/2024 del 13/8/2024, notificata in pari data, nella quale l'ente locale manifestava la propria intenzione di non procedere al rimborso richiesto, per difetto di legittimazione passiva. Allo stesso modo, l'Agenzia LE GA, sia pure in forma tacita, negava il rimborso:
è, del resto, nota la posizione dell'Agenzia LE GA, che esclude sistematicamente il rimborso LE istanze riferite alle utenze con potenza disponibile fino a 200 kW, per le quali il versamento dell'addizionale veniva effettuato direttamente alle OV/Città Metropolitane.
La Città metropolitana di Roma Capitale succeduta ex lege n.56/2014 alla Provincia di Roma, in persona del Sindaco Prof. Nominativo_3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 ed Difensore_3, si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva della CMRC, in quanto la legittimazione passiva appartiene all'Agenzia LE GA, come stauito dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 21883 del 2/08/2024 . Eccepisce inoltre la violazione dell9art. 14, comma 4, D.lgs. 504/1995 e tardività della richiesta di rimborso. Impossibilità di procedere al rimborso solo sulla base di un orientamento giurisprudenziale, evidenziando che parte ricorrente non ha fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza: non ha infatti prodotto né la ricevuta della sua notifica né l'attestazione del suo passaggio in giudicato, che non risulta allegato all'istanza di rimborso, come sostenuto nel ricorso. Eccepisce ancora la prescrizione del diritto di rimborso, nonché il difetto di prova.
L'Agenzia LE GA e dei Monopoli – CIo ADM Lazio 1 (già CIo LE GA di Roma 1), si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. In via preliminare osserva che la richiesta di rimborso presentata all'Agenzia LE GA, deve essere comunicata anche al competente ufficio dell'Agenzia LE Entrate, come dispone la L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 4,: “la domanda di rimborso dei diritti e LE imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, non risulta che la stessa abbia assolto l'onere della necessaria comunicazione al competente
CIo dell'Agenzia LE Entrate, con la conseguenza che la richiesta di rimborso, in mancanza di tale comunicazione, deve ritenersi inammissibile. Nel merito, circa le eccezioni sollevate dalla controparte, si osserva quanto segue. L'Agenzia LE GA - Direzione Accise – Energie e Alcoli, con la nota prot.
204116/RU del 13 maggio 2022, ha riconosciuto in favore del fornitore di energia elettrica il diritto al rimborso dell'addizionale, specificando, tuttavia, che tale rimborso poteva riguardare unicamente le addizionali afferenti all'energia elettrica fornita con potenza superiore a 200 kW. Rispetto alle istanze aventi ad oggetto le utenze abitative e le altre utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200
kW, la legittimazione passiva veniva riconosciuta esclusivamente in capo ai Comuni ed alle OV essendo tali Enti i soggetti destinatari del gettito costituito dalle addizionali sull'energia elettrica, così come previsto dalla Circolare n.1 del 2012 del Dipartimento LE Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.
Successivamente, come noto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21883/2024, per porre fine alla grave situazione di incertezza in materia derivante dalle divergenti pronunce LE diverse Corti di Giustizia, ha stabilito che compete non alle OV ma ad ADM restituire le imposte pur percepite dalle stesse, affermando che l'Agenzia LE GA e dei Monopoli è l'unica legittimata passiva dell'obbligazione restitutoria. Preso atto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, è indubbio che in materia di rimborso
è onere dell'istante allegare e provare in modo puntuale i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell' istanza di rimborso. Ebbene, nel caso di specie, all'istanza di rimborso sono state allegate, unicamente, la sentenza della Corte di Appello di Milano R.G. n. 522/2023, la contabile bancaria al cliente Società_1, il dettaglio punti presa Società_1, la procura speciale e il documento d'identità legale rappresentante. Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Appello di Milano, nonostante controparte affermi il contrario, non è stata prodotta l'attestazione del passaggio in giudicato della stessa. Nell'istanza di rimborso, a pag.
2, si legge che: “la citata sentenza è passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in data 17.06.2024, ossia decorsi sessanta giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 17.04.2024 (cfr. attestazione passaggio in giudicato allegata)”.
La notifica della sentenza non è un'informazione che può essere acquisita dalla Pubblica Amministrazione essendo un atto fra le parti non soggetto a trasmissione in Cancelleria, pertanto, non accertabile dall'CIo che si trova nell'impossibilità di verificare se l'istanza di rimborso è stata prodotta nei termini di legge. Ebbene, nonostante la formazione del giudicato debba risultare in modo certo e incontrovertibile, quale dies a quo da cui far decorrere i novanta giorni per la presentazione dell'istanza di rimborso, come previsto dall'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504., nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova al riguardo.
Evidenzia inoltre che la ricorrente si è limitata a produrre un elenco dei POD (Point of Delivery) ma non ha allegato alcuna fattura relativa ai consumi di energia elettrica, assolutamente necessaria per provare il credito vantato dal consumatore finale, liquidato in sede civile e di cui si chiede la ripetizione in questa sede. In particolare, la mancata allegazione LE fatture, comporta l'impossibilità di accogliere l'istanza di rimborso in quanto non idonea a fondare l'obbligo del rimborso.
La Ricorrente e la Città metropolitana di Roma Capitale hanno depositato Memorie illustrative.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare in via preliminare la questione della legittimazione passiva della Città
Metropolitana di Roma Capitale.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988,
è stata soppressa dal D.Lgs. n. 68/2011 ed è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025. Tale pronuncia, nel sancire l'incompatibilità dell'addizionale con il sistema LE accise armonizzate previsto dal diritto dell'Unione europea, ha definitivamente chiarito che le OV e le Città metropolitane, pur essendo destinatarie del gettito, non sono titolari del tributo, che mantiene natura erariale e appartiene alla competenza statale. In tal senso si sono già espresse la Corte costituzionale con la sentenza n. 52/2013 e, più di recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass.n.21883/2024) che ha attribuito all'Agenzia LE GA e dei Monopoli la competenza esclusiva sui rimborsi dell'addizionale provinciale abrogata.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Quanto al merito, il diritto al rimborso sussiste.
Il Collegio rileva che le eccezioni mosse dalla ricorrente, oltre ad essere fondate e convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta.
La Suprema Corte ha stabilito che, nel processo tributario, il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso ha l'onere di dimostrare che il rifiuto è illegittimo (Cass. Civ. ordinanza n. 27845 del
3 ottobre 2023.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito idonea prova della legittimità della richiesta.
L'art. 14, comma 4, del TUA prevede che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, qualora sia tenuto a restituire a terzi somme indebitamente riscosse a titolo di rivalsa, può richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha fornito prova di tutti i presupposti richiesti: l'esistenza di sentenze civili irrevocabili di condanna alla restituzione LE addizionali;
la tempestiva presentazione LE istanze di rimborso entro il termine previsto;
l'effettivo pagamento ai clienti LE somme dovute. La documentazione in atti comprova compiutamente il diritto fatto valere.
Le eccezioni sollevate dall'Agenzia LE GA, basate su presunti vizi formali o sull'omessa comunicazione all'Agenzia LE Entrate, sono infondate.
La comunicazione risulta regolarmente effettuata contestualmente all'istanza di rimborso e, in ogni caso, la giurisprudenza unionale impone di interpretare le norme nazionali in modo conforme ai principi di effettività
e di neutralità dell'imposizione, che esigono che la procedura di rimborso di tributi indebitamente pagati non sia eccessivamente gravosa o tale da vanificare l'esercizio del diritto.
Ne consegue che eventuali irregolarità meramente formali non possono pregiudicare il diritto sostanziale della ricorrente a ottenere il rimborso LE somme indebitamente versate e restituite ai clienti in forza di decisioni giudiziarie passate in giudicato.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato. Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Roma Capitale e, per l'effetto, disporsi il rimborso da parte dell'Agenzia LE
GA e dei Monopoli in favore della società Ricorrente_1 S.p.A. della somma di euro 35.923,00=, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza.
L'obiettiva complessità della questione trattata, giustifica la compensazione integrale LE spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma dichiara il difetto di legittimazione passiva della Città
Metropolitana di Roma Capitale e in accoglimento del ricorso dispone a carico dell'Agenzia LE GA
e dei Monopoli il rimborso in favore di Ricorrente_1 Spa della somma di € 35.923,00, oltre interessi dalla data di presentazione dell'istanza. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18728/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. GA E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Ag. GA E Monopoli Uadm Lazio 2 - Sede Fiumicino
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio2@pec.adm.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 155286 ADD.PROV.ACCISA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1672/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.18728/2024, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il diniego del rimborso prot. n. 0155286-2024 del 19.09.2024 emesso dalla Città Metropolitana di Roma nonché avverso diniego tacito del rimborso emesso dall'CIo LE GA di Roma 1, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica riferita ai consumi della società
Società_1 s.r.l. (anni 2010-2011). A motivi deduce che in data 13.09.2024, la società Ricorrente_1 S.p.A., noto fornitore di energia elettrica con sede in Milano e attivo su tutto il territorio nazionale, ha presentato, tra gli altri, alla Città Metropolitana di Roma e all'Agenzia LE GA di Roma 1, un'istanza di rimborso, con la quale Ricorrente_1 ha richiesto ai predetti Enti il rimborso dell'importo di Euro 35.923,00 oltre interessi di legge, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni
2010 e 2011 riferiti alla fornitura del cliente Società_1 . Come indicato nell'istanza presentata dalla Società, il rimborso si rende dovuto in ragione LE seguenti circostanze di fatto: negli anni 2010 e 2011, Ricorrente_1, in qualità di fornitore professionale di energia elettrica e soggetto passivo LE accise e relative addizionali, ha versato agli CI LE GA (per le forniture con potenza disponibile superiore a 200 kW) e alle OV (per le forniture con potenza disponibile fino a 200 kW) l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, D.L. n. 511/1988, relativa ai rispettivi ambiti territoriali, addebitando la stessa a titolo di rivalsa ai propri clienti, esponendola nelle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica;
tra i clienti di Ricorrente_1 vi era anche la società Società_1
S.R.L. con sede in Roma in Indirizzo_1, a cui sono stati addebitati, Euro 35.923,00 riferiti a diverse utenze con potenza disponibile fino a 200 kW ubicate in Provincia di Roma;
il predetto importo oggetto di rivalsa in quanto relativo a forniture con potenza disponibile fino a 200 kW, era stato versato da Ricorrente_1 nei confronti della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana), come prescrive l'art. 6, comma 4, D.L. n. 511/1988, nell'ambito dei complessivi versamenti effettuati a tale titolo dal fornitore sulla base LE dichiarazioni di consumo degli anni 2010/2011, nelle quali Ricorrente_1 liquidava un'addizionale provinciale, dovuta e saldata, comprendente anche gli importi riferiti al cliente Società_1 risultanti dalla regolare fatturazione nei confronti del predetto cliente;
sennonché, a distanza di anni e a seguito LE note pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, Società_1 ha chiamato in giudizio Ricorrente_1 avanti al Tribunale di Milano chiedendo ed ottenendo in sede giudiziaria, tramite azione di ripetizione dell'indebito, la condanna di Ricorrente_1 alla restituzione del pagamento a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, di Euro 35.923,00, riferita alle predette forniture;
nel giudizio promosso da Società_1 (RG n. 522/2023), il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di Appello di Milano, poi, con sentenza del 25 marzo 2024, notificata il 17 aprile 2024 e passata in giudicato il 17 giugno 2024 ha condannato Ricorrente_1 a restituire a Società_1 l'importo di complessivi Euro 140.117,37 per addizionali, comprendente la quota sul punto presa ubicato in provincia di Roma di Euro 35.923,00 sopra descritta (cfr. sentenza e attestazione passaggio in giudicato allegati all'istanza di rimborso); Ricorrente_1, stante la esecutività e la successiva definitività della pronuncia, ha restituito le somme oggetto di condanna al consumatore finale, ottemperando così alla pronuncia di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano (cfr. bonifico bancario allegato all'istanza di rimborso). A seguito della restituzione LE somme all'utente a cui erano state addebitate in rivalsa le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, Ricorrente_1 ha presentato a tutti gli Enti pubblici che avevano percepito l'addizionale provinciale, l'istanza di rimborso sopra descritta. In tale istanza, nella quale veniva data evidenza della suddivisione pro quota degli importi tra le varie OV e CI doganali interessati in riferimento alle singole utenze rifornite, la Società chiedeva (per quanto ci interessa) alla Città Metropolitana di Roma e agli CI LE GA di Roma 1 e Roma 2 (competenti per le accise sui consumi della Provincia di Roma), di disporre il rimborso dell'importo sopra indicato, invocando il chiaro disposto di cui all'art. 14, comma 4, D.Lgs. n.
504/1995 (cd. Testo Unico Accise, o TUA), il quale così dispone: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione LE somme”. Tale disposizione, in deroga al termine “ordinario” di decadenza biennale per il rimborso previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, T.U.A. (secondo i quali il rimborso va richiesto entro due anni dal pagamento dell'imposta o dalla presentazione della dichiarazione), prevede un termine di decadenza speciale per l'ipotesi in cui il soggetto passivo sia condannato con provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato a restituire a terzi le somme percepite a titolo di rivalsa: in questa ipotesi, il rimborso “è richiesto entro novanta giorni dal passaggio in giudicato” del provvedimento che impone la restituzione. Ricorrente_1, in applicazione di tale disposizione, ha dunque presentato l'istanza entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 4, T.U.A., e, segnatamente, in data 13.09.2024, a fronte del provvedimento della Corte di Appello di Milano passato in giudicato in data 17.06.2024. Tale istanza veniva inviata anche all'Agenzia LE GA di Roma 1 e Roma 2 (competenti relativamente ai consumi sulla Provincia di Roma), in quanto per casi analoghi si è già verificato che le OV/Città Metropolitane abbiano negato il rimborso invocando la propria estraneità in ragione di una presunta responsabilità esclusiva dell'Agenzia LE GA in materia di accise (anche se le addizionali in parola sono state versate alla Città Metropolitana). In effetti, in risposta all'istanza di rimborso si è verificato quanto la Società aveva già ipotizzato, ovvero che il rimborso venisse negato sia dalla Città Metropolitana che dall'CIo LE GA, seppur tacitamente (sic!): sembrerebbe che nessuno dei due Nominativo_2 voglia procedere al rimborso. Ed invero, opponeva dapprima il diniego la Città Metropolitana di Roma, con la nota prot. 0139231/2024 del 13/8/2024, notificata in pari data, nella quale l'ente locale manifestava la propria intenzione di non procedere al rimborso richiesto, per difetto di legittimazione passiva. Allo stesso modo, l'Agenzia LE GA, sia pure in forma tacita, negava il rimborso:
è, del resto, nota la posizione dell'Agenzia LE GA, che esclude sistematicamente il rimborso LE istanze riferite alle utenze con potenza disponibile fino a 200 kW, per le quali il versamento dell'addizionale veniva effettuato direttamente alle OV/Città Metropolitane.
La Città metropolitana di Roma Capitale succeduta ex lege n.56/2014 alla Provincia di Roma, in persona del Sindaco Prof. Nominativo_3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 ed Difensore_3, si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva della CMRC, in quanto la legittimazione passiva appartiene all'Agenzia LE GA, come stauito dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 21883 del 2/08/2024 . Eccepisce inoltre la violazione dell9art. 14, comma 4, D.lgs. 504/1995 e tardività della richiesta di rimborso. Impossibilità di procedere al rimborso solo sulla base di un orientamento giurisprudenziale, evidenziando che parte ricorrente non ha fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza: non ha infatti prodotto né la ricevuta della sua notifica né l'attestazione del suo passaggio in giudicato, che non risulta allegato all'istanza di rimborso, come sostenuto nel ricorso. Eccepisce ancora la prescrizione del diritto di rimborso, nonché il difetto di prova.
L'Agenzia LE GA e dei Monopoli – CIo ADM Lazio 1 (già CIo LE GA di Roma 1), si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. In via preliminare osserva che la richiesta di rimborso presentata all'Agenzia LE GA, deve essere comunicata anche al competente ufficio dell'Agenzia LE Entrate, come dispone la L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 4,: “la domanda di rimborso dei diritti e LE imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, non risulta che la stessa abbia assolto l'onere della necessaria comunicazione al competente
CIo dell'Agenzia LE Entrate, con la conseguenza che la richiesta di rimborso, in mancanza di tale comunicazione, deve ritenersi inammissibile. Nel merito, circa le eccezioni sollevate dalla controparte, si osserva quanto segue. L'Agenzia LE GA - Direzione Accise – Energie e Alcoli, con la nota prot.
204116/RU del 13 maggio 2022, ha riconosciuto in favore del fornitore di energia elettrica il diritto al rimborso dell'addizionale, specificando, tuttavia, che tale rimborso poteva riguardare unicamente le addizionali afferenti all'energia elettrica fornita con potenza superiore a 200 kW. Rispetto alle istanze aventi ad oggetto le utenze abitative e le altre utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200
kW, la legittimazione passiva veniva riconosciuta esclusivamente in capo ai Comuni ed alle OV essendo tali Enti i soggetti destinatari del gettito costituito dalle addizionali sull'energia elettrica, così come previsto dalla Circolare n.1 del 2012 del Dipartimento LE Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.
Successivamente, come noto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21883/2024, per porre fine alla grave situazione di incertezza in materia derivante dalle divergenti pronunce LE diverse Corti di Giustizia, ha stabilito che compete non alle OV ma ad ADM restituire le imposte pur percepite dalle stesse, affermando che l'Agenzia LE GA e dei Monopoli è l'unica legittimata passiva dell'obbligazione restitutoria. Preso atto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, è indubbio che in materia di rimborso
è onere dell'istante allegare e provare in modo puntuale i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell' istanza di rimborso. Ebbene, nel caso di specie, all'istanza di rimborso sono state allegate, unicamente, la sentenza della Corte di Appello di Milano R.G. n. 522/2023, la contabile bancaria al cliente Società_1, il dettaglio punti presa Società_1, la procura speciale e il documento d'identità legale rappresentante. Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Appello di Milano, nonostante controparte affermi il contrario, non è stata prodotta l'attestazione del passaggio in giudicato della stessa. Nell'istanza di rimborso, a pag.
2, si legge che: “la citata sentenza è passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in data 17.06.2024, ossia decorsi sessanta giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 17.04.2024 (cfr. attestazione passaggio in giudicato allegata)”.
La notifica della sentenza non è un'informazione che può essere acquisita dalla Pubblica Amministrazione essendo un atto fra le parti non soggetto a trasmissione in Cancelleria, pertanto, non accertabile dall'CIo che si trova nell'impossibilità di verificare se l'istanza di rimborso è stata prodotta nei termini di legge. Ebbene, nonostante la formazione del giudicato debba risultare in modo certo e incontrovertibile, quale dies a quo da cui far decorrere i novanta giorni per la presentazione dell'istanza di rimborso, come previsto dall'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504., nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova al riguardo.
Evidenzia inoltre che la ricorrente si è limitata a produrre un elenco dei POD (Point of Delivery) ma non ha allegato alcuna fattura relativa ai consumi di energia elettrica, assolutamente necessaria per provare il credito vantato dal consumatore finale, liquidato in sede civile e di cui si chiede la ripetizione in questa sede. In particolare, la mancata allegazione LE fatture, comporta l'impossibilità di accogliere l'istanza di rimborso in quanto non idonea a fondare l'obbligo del rimborso.
La Ricorrente e la Città metropolitana di Roma Capitale hanno depositato Memorie illustrative.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare in via preliminare la questione della legittimazione passiva della Città
Metropolitana di Roma Capitale.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988,
è stata soppressa dal D.Lgs. n. 68/2011 ed è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025. Tale pronuncia, nel sancire l'incompatibilità dell'addizionale con il sistema LE accise armonizzate previsto dal diritto dell'Unione europea, ha definitivamente chiarito che le OV e le Città metropolitane, pur essendo destinatarie del gettito, non sono titolari del tributo, che mantiene natura erariale e appartiene alla competenza statale. In tal senso si sono già espresse la Corte costituzionale con la sentenza n. 52/2013 e, più di recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass.n.21883/2024) che ha attribuito all'Agenzia LE GA e dei Monopoli la competenza esclusiva sui rimborsi dell'addizionale provinciale abrogata.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Quanto al merito, il diritto al rimborso sussiste.
Il Collegio rileva che le eccezioni mosse dalla ricorrente, oltre ad essere fondate e convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta.
La Suprema Corte ha stabilito che, nel processo tributario, il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso ha l'onere di dimostrare che il rifiuto è illegittimo (Cass. Civ. ordinanza n. 27845 del
3 ottobre 2023.
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito idonea prova della legittimità della richiesta.
L'art. 14, comma 4, del TUA prevede che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, qualora sia tenuto a restituire a terzi somme indebitamente riscosse a titolo di rivalsa, può richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha fornito prova di tutti i presupposti richiesti: l'esistenza di sentenze civili irrevocabili di condanna alla restituzione LE addizionali;
la tempestiva presentazione LE istanze di rimborso entro il termine previsto;
l'effettivo pagamento ai clienti LE somme dovute. La documentazione in atti comprova compiutamente il diritto fatto valere.
Le eccezioni sollevate dall'Agenzia LE GA, basate su presunti vizi formali o sull'omessa comunicazione all'Agenzia LE Entrate, sono infondate.
La comunicazione risulta regolarmente effettuata contestualmente all'istanza di rimborso e, in ogni caso, la giurisprudenza unionale impone di interpretare le norme nazionali in modo conforme ai principi di effettività
e di neutralità dell'imposizione, che esigono che la procedura di rimborso di tributi indebitamente pagati non sia eccessivamente gravosa o tale da vanificare l'esercizio del diritto.
Ne consegue che eventuali irregolarità meramente formali non possono pregiudicare il diritto sostanziale della ricorrente a ottenere il rimborso LE somme indebitamente versate e restituite ai clienti in forza di decisioni giudiziarie passate in giudicato.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato. Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Roma Capitale e, per l'effetto, disporsi il rimborso da parte dell'Agenzia LE
GA e dei Monopoli in favore della società Ricorrente_1 S.p.A. della somma di euro 35.923,00=, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza.
L'obiettiva complessità della questione trattata, giustifica la compensazione integrale LE spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma dichiara il difetto di legittimazione passiva della Città
Metropolitana di Roma Capitale e in accoglimento del ricorso dispone a carico dell'Agenzia LE GA
e dei Monopoli il rimborso in favore di Ricorrente_1 Spa della somma di € 35.923,00, oltre interessi dalla data di presentazione dell'istanza. Spese compensate.