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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR EM IG IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con gli avvocati Parte_2 C.F._2 Francesco Cerasi, Alberto Angeloni, Mauro Carretta e Morena Pitollo, elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC dei difensori;
PARTE APPELLANTE
E
(P. Controparte_1 IVA ), con l'avvocato Fabrizio Villa nel cui studio in Genova P.IVA_1 via Roma 10 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8358 pubblicata il 26/5/2023 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 17 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione
[... ritualmente notificato, il CP_1 Pt_3 CP_1
, in persona del Curatore Dott. , conveniva in CP_1 CP_2 giudizio i coniugi e , esponendo: Parte_1 Parte_2
- che con sentenza del 26.06.2014, depositata in data 07.07.2014, il Tribunale di Genova sez. fallimentare, ad istanza dei creditori CP_3 e previa risoluzione del
[...] Controparte_4 concordato preventivo il cui piano era al tempo in corso di esecuzione, ha Co dichiarato il fallimento di;
Controparte_1
- il fallimento della società era giunto all'esito dell'inadempimento della Società stessa alla proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio, formulato a seguito del deposito del relativo ricorso ex art. 160 L.F., introduttivo della procedura giunta all'omologazione da parte del Tribunale di Genova in data 18.06.2010;
- una volta insediatasi, la CU del Fallimento ha accertato come gli ex Amministratori, tra cui l'odierno convenuto Parte_1 (Consigliere di AD tra il 10.11.2006 e il 24.02.2010, dunque sino a CP_1 pochi mesi prima dell'omologa del concordato preventivo e sino a dopo la predisposizione del ricorso ex art. 160 L.F.), fossero venuti completamente meno agli obblighi riconnessi alla rispettive cariche, provocando un grave danno alla società e ai creditori sociali, consistito nell'aver mantenuto attiva la società nonostante l'emersione della sua irreversibile crisi, tale da avere determinato la perdita del capitale sociale quantomeno al 31.12.2005, situazione che, a dire della CU, il avrebbe dovuto Pt_1 accertare non appena assunta la carica di Consigliere e, comunque, nel suo svolgimento nei quasi cinque anni successivi;
- che gli organi sociali (Amministratori e sindaci) non hanno assunto alcuno dei provvedimenti previsti dalla legge in tali casi, né hanno optato per una gestione sociale di carattere meramente conservativo;
- che il , in via provvisoria e con riserva di incremento CP_1 qualora accertamenti ancora in corso lo giustifichino, aveva quantificato il proprio credito nei confronti di tutti gli ex componenti degli organi sociali in complessivi € 13.496.264,22 dai quali dovrà essere sottratta la quota di responsabilità astrattamente imputabile al IG. (Consigliere Persona_1 di sino al febbraio 2010) il quale ha stipulato un accordo CP_1 transattivo con la Procedura avente ad oggetto unicamente la sua quota di responsabilità, ed ha corrisposto al l'importo di € 750.000,00; CP_1
- che una volta dismessa la carica di Consigliere di , il CP_1
insieme alla moglie , in data 29.01.2016 costituiva Pt_1 Parte_2 un fondo patrimoniale con atto a rogito Notaio (rep. 42093 Persona_2
– racc. 20121), che è stato trascritto in data 08.02.2016 presso le pag. 2 di 17 Conservatorie dei Registri Immobiliari di Roma e Teramo, e nel quale venivano conferiti i seguenti beni immobili siti nei comuni di Roma e Crognaleto (TE), in parte di proprietà comune, pro indiviso, in parte in comproprietà al 50% e in parte di proprietà del solo così descritti Pt_1 nell'atto: “A) In Comune di Roma: - con accesso da via Fratelli Gualandi n.3: - la piena proprietà dell'appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 11 (undici) (già 12 (dodici)), composto da due vani e accessori;
confinante con: appartamento int.11A (già 13), appartamento int. 10 (gia 11), vano scala. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 189, particella n. 169, sub.512 (ex sub.17), z.c. 5, cat. A/4, cl.3, vani 3,5, via Fratelli Gualandi n.3, p.3, sup. cat. totale mq. 79, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq.79, rendita catastale euro 524,20. - Con accesso da via Augusto Conti n.4: - la proprietà superficiaria del box distinto con il numero 2 (due) sito al piano seminterrato;
confinante con: boxes nn. 1 e 3, area di manovra. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 192, particella n.1029, sub.3, z.c. 5, cat. C/6, cl.6, mq.17, sup. cat. totale mq. 18, via Augusto Conti n.4, p.S1, i.2, rendita catastale euro 104,48. B) In Comune di Crognaleto, Contrada Frattoli snc.: - la piena proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sviluppantesi sui piani terra e primo composto da due camere ed accessori con due cantine e una piccola corte;
confinante in unico corpo con: proprietà o aventi causa, Controparte_5 proprietà o aventi causa, strada comunale. Detto Controparte_6 immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Crognaleto, come segue: - foglio 38, particella n. 150, sub.5, cat. A/3, cl.2, vani 4,5, sup. cat. totale mq. 100, totale escluse aree scoperte mq. 95, Frazione Frattoli, p.T-1, rendita catastale euro 199,87.”
- che la costituzione del fondo patrimoniale in contestazione costituisce un atto patrimoniale a titolo gratuito pregiudizievole delle ragioni creditorie, poiché rende più difficoltosa ed incerta la realizzazione del credito, essendo l'atto idoneo a comportare una sensibile riduzione del patrimonio aggredibile dalla CU;
- che sussiste la consapevolezza, in capo ai IGg.ri e , Pt_1 Pt_2 in ordine a tale pregiudizio, essendo il debito da garantire maturato ben prima della costituzione del fondo patrimoniale;
- che, conseguentemente, data la gratuità della costituzione del fondo patrimoniale, ai fini della sua revoca, si rende sufficiente accertare che il debitore (il , fosse pienamente consapevole del fatto che la Pt_1 disposizione patrimoniale in questione fosse suscettibile di arrecare danno alle ragioni dei suoi creditori (c.d. periculum damni), senza alcuna necessità di provare la c.d. “dolosa preordinazione”, requisito ulteriore tipico dei soli atti a titolo oneroso;
pag. 3 di 17 - che ai fini della revoca del fondo patrimoniale in questione, si rende sufficiente, dal punto di vista delle ragioni creditorie, che l'attore alleghi l'esistenza di una mera aspettativa di credito che non appaia prima facie pretestuosa, costituendo l'accertamento nonché l'esatta quantificazione di tale credito oggetto di un separato giudizio;
- che, poiché la partecipazione della IG.ra alla disposizione Pt_2 patrimoniale effettuata dal coniuge la rende destinataria degli effetti dell'eventuale revoca del fondo, la moglie è da considerarsi litisconsorte necessaria, ritenendosi imprescindibile che la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti. Alla luce dei richiamati rilievi, il Controparte_1
chiedeva di dichiarare inefficace nei suoi confronti e per
[...]
l'effetto revocare ex art. 2901 e ss. c.c. l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 29.01.2016 a rogito Notaio Persona_2 (rep. 42093 – racc. 20121) dagli odierni convenuti, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio il dispositivo dell'emananda sentenza, nonché ordine al Conservatore dei Registri Immobiliare di ogni necessaria trascrizione e/o annotazione. Si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2 esponendo:
- che al di là di alcune prospettazioni, la CU non aveva messo in atto alcuna iniziativa concreta nei confronti degli odierni convenuti finalizzata al recupero del credito vantato;
- che, a fronte delle presunte condotte illecite degli organi manageriali denunciate dalla CU, risulterebbe sorprendente che il Tribunale di Genova avesse al tempo ammesso la Società al concordato preventivo, dichiarandone l'omologazione del piano e della proposta, così come altrettanto sorprendente sarebbe il fatto che lo stesso Giudice Delegato non si fosse accorto delle presunte gravi operazioni compiute sui bilanci della società;
- la sostanziale estraneità del alle decisioni adottate in Pt_1 relazione alle operazioni contestate;
- l'inammissibilità dell'azione revocatoria spiegata dal CP_1 nei riguardi della IG.ra , in quanto la stessa non potrebbe ritenersi Pt_2 passivamente legittimata rispetto all'azione revocatoria spiegata dal
, il quale, aveva dichiarato di voler agire unicamente nei CP_1 confronti del Pt_1
- l'inesistenza o, comunque, la sproporzione nel quantum dell'aspettativa di credito vantata dal fallimento (rimandandosi nel dettaglio a quanto minuziosamente riportato nella comparsa di costituzione e risposta);
- che, conseguentemente, non vi fosse alcun periculum damni, non potendosi negare la piena capienza del patrimonio residuo del Pt_1
pag. 4 di 17 rispetto all'aspettativa di credito ragionevolmente opponibile del
, dovendosene rideterminare il quantum per le diverse ragioni CP_1 riportate minuziosamente nella comparsa a cui si rimanda;
- che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto avrebbe in realtà natura onerosa, imponendo ciò, ai fini della revocatoria, un'indagine circa la participatio fraudis della IG.ra . La natura Pt_2 onerosa dell'atto si ricaverebbe dallo sgravio dall'obbligo di contribuzione previsto dalla legge, a fronte dell'”arricchimento” della compagine familiare;
- che trattandosi di credito accertando (o di mera aspettativa di credito), corredata da un'azione soltanto minacciata, la costituzione del fondo non può collocarsi anteriormente all'atto di conferimento dei Beni Immobili esigendo quantomeno l'avvio di un'azione giudiziale. Conseguentemente, la CU avrebbe dovuto dimostrare che l'atto fosse stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori. Alla luce di quanto precede, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree. La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 29.03.2023 con termini di 20+20.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_1 costituzione del fondo patrimoniale - con riguardo a tutti i beni ivi conferiti - stipulato in data 29.01.2016 con atto a rogito Notaio (rep. Persona_2 42093 – racc. 20121) dai coniugi e e Parte_1 Parte_2 trascritto in data 08.02.2016 presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di Roma e Teramo;
ha ordinato la trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
ha condannato i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre contributi e spese generali come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda revocatoria è fondata e deve, perciò, essere accolta. In primo luogo, è pressoché pacifico in giurisprudenza che la costituzione di un fondo patrimoniale rientri fra gli atti a titolo gratuito: Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 7250 del 22.03.2013 ha ulteriormente avallato l'uniforme giurisprudenza di legittimità sul tema (da Cass. 18 marzo 1994, n. 2604, sino a Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), affermando a sua volta che la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non pag. 5 di 17 sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti. Ciò che assume rilevanza è la destinazione, implicante sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c. Ciò chiarito, ricorrono pertanto nella fattispecie tutte le condizioni richieste dalla norma di cui all'art. 2901 c.c. affinché il creditore ottenga la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo asseritamente compiuto dal debitore in pregiudizio alle sue ragioni: 1) la sussistenza del credito, sia pure contestato;
2) la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito anteriore all'atto dispositivo pur se giudizialmente accertato successivamente;
3) irrilevanza della posizione dei terzi, trattandosi di atti dispositivi non a titolo oneroso. Applicati detti principi al caso di specie deve infatti osservarsi che:
- Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, è sufficiente che il Giudice, investito della domanda di revocatoria, accerti incidentalmente la ricorrenza di una mera ragione di credito dell'attore. Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, legittimato all'azione è colui che vanti (anche solo) una ragione o aspettativa di credito, non occorrendo, viceversa, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile che sia stato accertato in sede giudiziale. Per il medesimo, granitico orientamento di legittimità, infatti, è tutelabile in via di actio pauliana anche un credito “litigioso”, in ordine al cui accertamento sussista dunque contenzioso. Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie la pretesa di credito da revocare è stato ampiamente dimostrato per tabulas;
ai fini dell'astratta opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori, non rileva l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Cass. civ., Sez. V, 7 luglio 2009, n. 15862, Rv. 609006), e pertanto il credito del nei confronti di CP_1 tutti gli ex componenti degli organi sociali della ove Controparte_1 accertato, ben può essere soddisfatto attraverso l'esecuzione sui beni del fondo costituito in data 29.01.2016.
- È altresì incontestabile la sussistenza dell'“eventus damni” per l'attore, giacché l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni della famiglia con l'esplicita finalità di esclusione dall'aggredibilità dei beni se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, ha certamente reso più difficile se non impossibile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni familiari. Nel caso di specie è indubbio, in quanto provato per tabulas, che l'atto di disposizione – ovvero la costituzione del fondo patrimoniale in data 29.01.2016 - sia stato compiuto successivamente al sorgere del preteso credito, risultando irrilevante che il non abbia medio tempore agito in via giudiziale per accertare CP_1 l'an e il quantum di tale credito.
pag. 6 di 17 L'elemento soggettivo, data la sua natura, può essere accertato – ed anzi di norma non può che essere accertato – tramite presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601). Infatti, secondo Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. n. 16498 del 18.07.2014 «è pur vero che l'elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass. n. 11916/2001)». Conseguentemente, «in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie» e «la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni» (così Cass. civ. Sez. III, n. 27546 del 30.12.2014). Trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è rappresentato dalla mera consapevolezza in capo al debitore del fatto che mediante l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale egli diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle loro ragioni. Quanto infine al tema della legittimazione passiva della moglie del debitore, l'indirizzo giurisprudenziale pressoché prevalente tende ad ammettere il litisconsorzio necessario nel giudizio revocatorio del coniuge non debitore. Così si è espressa, ex multis, Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Ordin. n. 1141 del 20.01.2020: «in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass., 03/08/2017, n. 19330)». Deve, in conclusione, dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 29.01.2016 dai coniugi e . Quest'ultima Parte_1 Parte_2 necessariamente è parte del presente giudizio perché stipulante il fondo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.”
§ 3. – Ha proposto appello e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, in accoglimento dei motivi di appello formulati con pag. 7 di 17 l'atto citazione in appello e con il presente atto così giudicare: 1) In via principale: - accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa e nell'atto di citazione l'appello proposto dai IG.ri e Parte_1 Pt_2
e per l'effetto, annullare e/o riformare nei termini sopra indicati la
[...] sentenza n. 8358/2023 pubblicata il 26/05/2023, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. civ. I, in persona del Giudice Dott.ssa Filomena Albano, all'esito del procedimento R.G. n. 10782/2021 (Repert. n. 12423/2023 del 30/05/2023), notificata a mezzo pec in data 19 giugno 2023, con ogni conseguente statuizione;
- rigettare tutte le domande formulate dal
, Fall. n. 96/2014, Controparte_1 C.F. e P. IV , in persona del curatore, dott. , in P.IVA_1 Persona_3 primo grado, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa ed esposto nell'atto di citazione in appello, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e in ogni caso infondata la domanda revocatoria promossa dal , confermando la piena efficacia dell'atto di CP_1 costituzione del fondo patrimoniale del 29/1/2016 a rogito Notaio
[...] (rep. 42093 - racc. 20121), trascritto in data 8/2/2016, con ogni Per_2 conseguente statuizione di legge;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma e/o al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della Sentenza, nonché ogni necessaria trascrizione e/o annotazione e/o formalità per la rimozione di tutti gli effetti della Sentenza. 2) In via istruttoria: in riforma della Sentenza impugnata, in ogni caso: I. disporre la CTU in merito a tutte le questioni di natura contabile, fiscale e di bilancio evocate dalla CU alle pagg. 7 – 31 della citazione in primo grado (cfr. doc. 1 Fascicolo di Primo Grado), nonché sulla effettività e l'ammontare dei pagamenti asseritamente preferenziali operati dalla Società nel 2009, al fine di definire compiutamente: (a) se l'aspettativa di credito posta dalla CU a fondamento dell'azione revocatoria debba ritenersi prima facie fondata o, comunque, non pretestuosa e probabile;
(b) l'esatta entità di detta pretesa creditoria sia in relazione alle singole quote di responsabilità sia in riferimento al complessivo danno riferibile alle denunciate condotte. II. ordinare al Fallimento ai sensi CP_1 dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio: − dei verbali del CdA di
[...]
dal gennaio 1996 sino alla data della messa in liquidazione;
− di CP_1 tutte le perizie di stima asseverate a firma del Geom. e del Controparte_7 liquidatore nominato dal Commissario Giudiziale, dott. 3) In ogni Per_4 caso Condannare Controparte_1
, , C.F. e P. IV , in persona
[...] Parte_4 P.IVA_1 del curatore, dott. al pagamento in favore dei IG.ri Persona_3 e delle spese e competenze Parte_1 Parte_2 professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge.”.
pag. 8 di 17 Ha resistito Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla
[...] Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, respingere integralmente l'appello dei IGg.ri e , siccome Parte_1 Parte_2 infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 8358/2023, pubblicata in data 26/5/2023 dal Tribunale di Roma, nel giudizio iscritto al n. di R.G. 10782/2021. In ogni caso, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, e previo eventuale accoglimento di ogni istanza formulata dall'attore, dichiarare inefficace e revocare in favore del , ai Controparte_1 sensi degli artt. 2901 e ss. cod. civ., e comunque in forza della norma meglio vista, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 29/1/2016 a rogito Notaio (rep. 42093 – racc. 20121) dai Persona_2 IGnori e , per effetto del quale sono Parte_1 Parte_2 stati destinati nel costituito fondo patrimoniale i seguenti beni immobili siti nei comuni di Roma e Crognaleto (TE), così descritti nell'atto: “A) In Comune di Roma: - con accesso da via Fratelli Gualandi n.3: - la piena proprietà dell'appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 11 (undici) (già 12 (dodici)), composto da due vani e accessori;
confinante con: appartamento int.11A (già 13), appartamento int. 10 (gia 11), vano scala. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 189, particella n. 169, sub.512 (ex sub.17), z.c. 5, cat. A/4, cl.3, vani 3,5, via Fratelli Gualandi n.3, p.3, sup. cat. totale mq. 79, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq.79, rendita catastale euro 524,20. - Con accesso da via Augusto Conti n.4: - la proprietà superficiaria del box distinto con il numero 2 (due) sito al piano seminterrato;
confinante con: boxes nn. 1 e 3, area di manovra. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 192, particella n.1029, sub.3, z.c. 5, cat. C/6, cl.6, mq.17, sup. cat. totale mq. 18, via Augusto Conti n.4, p.S1, i.2, rendita catastale euro 104,48. B) In Comune di Crognaleto, Contrada Frattoli snc.: - la piena proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sviluppantesi sui piani terra e primo composto da due camere ed accessori con due cantine e una piccola corte;
confinante in unico corpo con: proprietà o aventi causa, Controparte_5 proprietà o aventi causa, strada comunale. Detto Controparte_6 immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Crognaleto, come segue: - foglio 38, particella n. 150, sub.5, cat. A/3, cl.2, vani 4,5, sup. cat. totale mq. 100, totale escluse aree scoperte mq. 95, Frazione Frattoli, p.T-1, rendita catastale euro 199,87.”. Per l'effetto, dichiarare tale atto ed i relativi conferimenti dei beni di cui sopra inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti del con ogni Controparte_1 conseguente pronuncia di legge. Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del pag. 9 di 17 Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio dei IGg.ri IGnori e il dispositivo Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni necessaria trascrizione e/o annotazione e con vittoria delle spese del giudizio. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza del 12/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da e Parte_1
contiene quattro motivi. Parte_2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “SULL'ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2901 C.C. PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA E SULL'ERRATA/OMESSA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAUSA, NONCHÉ SULL'OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI UN “UN'ASPETTATIVA DI CREDITO” DEL FALLIMENTO, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST., DEGLI ARTT. 112, 115, 116 E 132 C.P.C., DELL'ART. 118 DELLE DISP. ATT. C.P.C. E DELL'ART. 2901 C.C. E 2697 C.C. ”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'azione revocatoria potesse fondarsi sull'aspettativa di credito da parte della CU, erroneamente descritta come “litigiosa”, benchè non pendesse alcun giudizio pur a distanza di nove anni dal dichiarato fallimento, trascurando che non sarebbe stata provata. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non contestate le argomentazioni con cui sarebbe stato dimostrato che: le plusvalenze derivanti dalla dismissione dei terreni della Parte_5 non fossero fittizie, né che fosse stato coinvolto in tali Parte_1 decisioni;
fosse effettiva la valorizzazione in bilancio delle partecipazioni delle società controllate compiuta col criterio del costo d'acquisto; fosse congruo l'aumento di capitale della controllata TBA, alla cui deliberazione non partecipò neppure;
non dovesse deliberarsi alcuna Parte_1 perdita di capitale sociale in seguito alla dismissione dei terreni della
[...]
. Parte_5 D'altra parte, la CU non avrebbe potuto rimproverare che la
[...] avesse effettuato pagamenti preferenziali in favore di in CP_1 CP_8 assenza di prova di tali pagamenti, per l'estraneità di Parte_1 alle decisioni societarie, perché risalenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, nonchè per prescrizione dell'eventuale azione di responsabilità.
pag. 10 di 17 Il motivo è infondato.
La CU ha preannunciato in via stragiudiziale che eserciterà nei confronti di l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. Parte_1 e 2394 bis c.c., congiuntamente esercitando l'azione sociale di risarcimento danni prevista dagli artt. 2393 c.c. e l'azione di risarcimento spettante ai creditori sociali ai sensi degli artt. 2394 c.c.. Benchè tale giudizio non sia ancora pendente, risultando impropria la qualificazione di tale eventuale credito risarcitorio come “litigioso”, una simile aspettativa di credito ben può giustificare l'iniziativa revocatoria assunta dalla CU, convenendo le stesse parti sulla sufficienza di una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, escludendosi, pertanto, che occorra un credito accertato come certo, liquido ed esigibile. In tale prospettiva le valutazioni compiute dall'appellante sul valore strategico delle dismissioni, mediante conferimento nella controllata Immobiliare Taverna, dei terreni della ai fini della Parte_5 sottoscrizione dell'aumento di capitale, volte allo sviluppo e alla valorizzazione dell'area, in una logica discrezionale e insindacabile, non valgono a rendere pretestuoso o improbabile il credito risarcitorio della CU, a nulla rilevando che in primo grado non siano state specificamente contestate. La contestazione affidata in primo grado alla memoria immediatamente successiva alla costituzione di e Parte_1
è opportunamente circoscritta alle ragioni che rendono non Parte_2 pretestuoso né improbabile il credito risarcitorio da aggravamento dello stato di dissesto societario, non competendo al giudice della revocatoria la disamina o anticipazione di questioni proprie dell'accertamento di merito. Il credito risarcitorio è sufficientemente pronosticato sul presupposto che l'operazione non arrecasse alcun vantaggio economico o finanziario alla la quale semmai si indebitava ulteriormente con le banche per CP_1 finanziare la controllata, mentre alle plusvalenze di bilancio non corrispondeva una effettiva alienazione dei terreni che restavano nella sua disponibilità, facendo fittiziamente emergere risultati positivi d'esercizio, in realtà di natura straordinaria. Vero è che l'ordinaria attività di impresa della non CP_1 valesse a garantire risultati positivi e che, senza quell'operazione straordinaria, sia la gestione caratteristica che la gestione finanziaria conduceva a risultati gravemente deficitari negli anni tra il 2006 e il 2010, come documentato dalla CU. Vero è che, in coincidenza con il periodo in cui Parte_1 è stato consigliere, ma già dalla seconda metà degli anni novanta, la
[...] non fosse in grado di produrre risorse finanziarie proprie, abbia CP_1 generato deficit in ogni esercizio, affidandosi completamente al credito di pag. 11 di 17 banche e società controllate, quando già l'insolvenza doveva essere evidente agli amministratori, Nella ricostruzione effettuata dalla CU è plausibile che le difficoltà finanziarie iniziate dal 1996 si fossero aggravate negli anni successivi e già dalla chiusura dell'esercizio 1999 la versasse CP_1 in una situazione di diminuzione del capitale che la obbligasse alla riduzione per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c., perdurando una gravissima crisi patrimoniale, economica e finanziaria tra il 2006 ed il 2010, quando, per mascherare lo stato di insolvenza, ha fatto ricorso all'indebita rivalutazione dei beni della con le operazioni di conferimento e Parte_5 cessioni con parti correlate, priva di ragione economica sostanziale o strategica, ma volte esclusivamente ad iscrivere in bilancio poste attive. Il credito risarcitorio della CU non è pretestuoso o improbabile, pur alla luce dell'impropria valorizzazione in bilancio delle partecipazioni delle società controllate compiuta col criterio del costo d'acquisto, non consentita dall'art. 2426 c.c., a nulla rilevando che la CU non avrebbe contestato l'obiezione per cui l'utilizzazione del criterio del costo d'acquisto sarebbe una facoltà, in quanto allegazione palesemente contraria all'art. 2426 c.c. Parimenti irrilevante è che l'aumento di capitale della controllata TBA sarebbe formalmente congruo, perché le azioni conferite, nel periodo in cui era amministratore, erano della controllata Parte_1
Immobiliare Taverna, priva di autonoma struttura organizzativa e produttiva, e creata all'unico fine di anticipare contabilmente le plusvalenze fittizie. L'illegittimo ricorso al credito bancario e i pagamenti preferenziali effettuati è rimproverato sempre a partire dalla fittizia costituzione di plusvalenze, restando irrilevante l'approfondimento in questa sede delle circostanze se sia stata data prova di tali pagamenti ovvero se la CU possa farli valere a motivo della loro anteriorità. Vero è che il danno risarcibile a titolo di aggravamento del dissesto, anche solo riferito alle altre voci direttamente dipendenti da tale condotta, giustifica l'iniziativa revocatoria della CU.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “SULL'ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2901 C.C. PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA E SULL'ERRATA/OMESSA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAUSA, NONCHÉ SULL'OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO O EVENTUS DAMNI, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST., E DEGLI ARTT. 112, 115, 116 E 132 C.P.C., DELL'ART. 118 DELLE DISP. ATT. C.P.C. E DELL'ART. 2901 C.C. E 2697 C.C.”.
pag. 12 di 17 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'eventus damni dell'azione revocatoria, omettendo di pronunciare sulle eccezioni sollevate in ordine alla ricostruzione dell'ipotetico danno denunciato dalla CU, le quali sarebbero rimaste pure incontestate. Secondo l'appellante la CU avrebbe erroneamente calcolato il danno nella complessiva somma di Euro 13.496,264,22, di cui Euro 3.797.941,35, per maggiori imposte correlate alle operazioni riguardanti la
Euro 2.269.884,87 per effetto dei pagamenti Parte_5 preferenziali, ed Euro 7.428.438,00 per l'aggravamento del dissesto, trascurando l'indebita duplicazione di poste risarcitorie tra la voce per maggiori imposte e la voce per aggravamento del dissesto, l'estraneità di a larga parte delle operazioni riguardanti la Parte_1 [...]
, l'indimostrata effettuazione di pagamenti preferenziali, Parte_5 l'inesistenza di un danno da aggravamento del dissesto, la necessità di ripartire l'eventuale danno tra tutti i responsabili e di ridurlo della quota ascrivibile al consigliere che ha concluso una transazione Persona_1 con la CU.
Il motivo è infondato.
L'eventus damni che fonda l'azione revocatoria è rappresentato dalla difficoltà incontrata dal creditore a soddisfarsi sul patrimonio del debitore per effetto di atti dispositivi, restando estranea alla nozione la quantificazione del credito a cautela del quale l'azione è promossa. Ricorrendo un'aspettativa di credito non pretestuosa né impossibile, e senza che occorra quantificare con esattezza il credito che dovrà essere accertato in giudizio, sussiste il danno legittimante la revocatoria nella misura in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione quantitativa o qualitativa. Il danno, che l'appellante avrebbe avuto l'onere di confutare, provando che la residua parte del proprio patrimonio restasse sufficiente a soddisfare il creditore, è pacificamente integrato dalla maggiore difficoltà che la CU incontrerà per effetto del vincolo impresso sui propri immobili in Roma e in Crognaleto con la costituzione del fondo patrimoniale. Il danno risulta, oltretutto, ampiamente provato perché, per effetto dell'atto dispositivo, ha mantenuto una semplice quota Parte_1 di appartamento ricevuto in donazione dalla madre, un'abitazione di tipo popolare in Roma in Via Dei Giuochi Istmici 40 gravata da un'iscrizione ipotecaria a garanzia di mutuo, nonchè la metà di una autorimessa in Roma, palesemente insufficienti a cautelare quell'aspettativa di credito. In tale contesto, tutti i rilievi diretti esclusivamente a confutare la quantificazione dell'aspettativa di credito, da un lato, non meritano in questa sede di essere specificamente contestati dalla CU, e, dall'altro, non pag. 13 di 17 possono impegnare il giudice in una determinazione analitica di tale aspettativa. Peraltro, talune censure, come la necessità di ripartire l'eventuale danno tra tutti i responsabili e di ridurlo della quota ascrivibile al consigliere sono palesemente infondate, avuto riguardo alla Persona_1 responsabilità solidale di , e alla sottrazione già Parte_1 compiuta dalla CU del rimborso conseguito. Vero è che neppure indicato come il principale Persona_1 responsabile del dissesto, che lo stesso ascrive a Parte_1 [...]
ha concordato con la CU di risarcire danni per € 750.000,00, Pt_6 sicchè, anche a voler anticipare una possibile quantificazione dell'aspettativa di credito, è verosimile che una condanna a carico di
[...]
, che sembra avere analoga posizione nella compagine Parte_1 societaria, non possa scendere al di sotto di tale importo, il quale troverà nell'esiguo patrimonio residuo del debitore scarse opportunità di soddisfacimento.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “SULL'ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO AI SENSI DELL'ART. 2901 C.C. E ALLA NATURA DI ATTO A TITOLO GRATUITO DELL'ATTO DISPOSITIVO DEL FONDO PATRIMONIALE E SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 111, COMMA 2 E COMMA 6 DELLA COST., DEGLI ARTT. 832, 2901 E 2697 C.C., NONCHÉ DEGLI ART. 112, 115,116,132 C.P.C. E 118 DELLE DISP. DI ATT. C.P.C.”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la costituzione inter vivos di un fondo patrimoniale sia un atto a titolo gratuito, trascurando che e Parte_1 Parte_2 avrebbero con esso adempiuto all'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia con salvaguardia del criterio di proporzionalità di cui all'art. 143 c.c., con l'effetto che l'atto dispositivo sarebbe oneroso e andrebbe verificata anche la partecipatio fraudis di , trascurata dal Parte_2 Tribunale sul falso presupposto della gratuità. Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che la scientia damni in capo a sarebbe stata presuntivamente assunta dal Tribunale, Parte_1 trascurando che erano trascorsi nove anni dal fallimento senza che la CU avesse avviato alcuna iniziativa risarcitoria, erano trascorsi undici anni dalla cessazione della carica di amministratore della società fallita, e veniva paralizzata ad libitum la facoltà di disporre del proprio patrimonio.
Il motivo è infondato.
La questione se la costituzione del fondo patrimoniale, ove pure sollevasse i disponenti dall'ordinario obbligo di contribuzione proporzionale ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c., debba considerarsi onerosa pag. 14 di 17 anziché gratuita, è già stata risolta dal Tribunale, che richiamandosi alla unanime giurisprudenza, ha spiegato che rientra fra gli atti a titolo gratuito (da Cass. 18 marzo 1994, n. 2604, sino a Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 7250 del 22.03.2013). Quanto alla scientia damni in capo a , è palese Parte_1 la consapevolezza che la costituzione di un vincolo di destinazione che sottraeva immobili di maggior pregio all'esecuzione forzata, comportasse la diminuzione della garanzia patrimoniale rispetto alla sua responsabilità risarcitoria nei confronti della società che aveva amministrato, tanto più che tale responsabilità, formalmente contestata sin dal giugno 2013 dal liquidatore prim'ancora della dichiarazione di fallimento Persona_5 della divenne concreta con la dichiarazione di fallimento e fu CP_1 preannunciata dalla CU con la interruzione della prescrizione della relativa azione ad essa riservata già nel 2015. La circostanza che siano trascorsi oltre nove anni dal fallimento senza che la CU (la quale ne ha spiegato i motivi) abbia avviato l'azione risarcitoria, ovvero oltre undici anni dalla cessazione della carica di amministratore della fallita, non interferisce su tale elemento psicologico. Analogamente, la circostanza che gli verrebbe impedita la libera disponibilità dei beni non incide su tale elemento, trovando l'esercizio della revocatoria, anticipato rispetto all'azione di accertamento del credito, giustificazione nella rigida decadenza cui la prima azione è assoggettata.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “SULL'OMESSA DISPOSIZIONE DELLA CTU E DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E SULL'OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN MERITO AL RIGETTO DELLE PREDETTE ISTANZE FORMULATE DAI E , CP_9 Pt_1 Pt_2 IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111, COMMA 6 COST. E DELL'ART. 6 CEDU, DEGLI ARTT. 61 E SS., 112, 132 E 191 E SS. C.P.C., DELL'ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 2697 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe negato di ammettere la CTU sulla pretesa creditoria e l'accertamento di responsabilità, e di impartire ordine di esibizione dei documenti societario al
, entrambi essenziali per stabilire se l'aspettativa di credito fosse CP_1 non pretestuosa e probabile, quale dovesse essere la quota di danno ascrivibile ad esso , erroneamente sostenendo che la Parte_1 causa fosse di natura documentale.
Il motivo è infondato.
pag. 15 di 17 Le richieste istruttorie di CTU e di ordine di esibizione sono finalizzate alla quantificazione del credito, prim'ancora che all'accertamento di responsabilità, ed esulano dall'oggetto del giudizio revocatorio, incentrato sulla ricorrenza dei presupposti dell'azione, la cui prova è sufficientemente data dalla produzione documentale offerta. L'apprezzamento di non pretestuosità né improbabilità dell'aspettativa di credito, riservato al giudice, non dipende dall'accertamento tecnico di quantificazione del credito risarcitorio, costituendo valutazione giuridica di natura prognostica fondata su elementi costitutivi della responsabilità e del danno sufficientemente offerti nella causa. Resta, infine del tutto irrilevante stabilire, in questa come in altra sede, quale sia la quota di danno in rapporto al concorso di responsabilità di
, il quale dovrà rispondere solidalmente con gli altri Parte_1 consiglieri e amministratori dell'intero danno procurato alla società fallita.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
contro la Controparte_1 sentenza n. 8358 pubblicata il 26/5/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e Parte_1 Pt_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in
[...] favore del Controparte_1
, liquidate in complessivi € 8.469,00, di cui €
[...] 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva,
€ 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 16 di 17 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
AR EM IG IL LA IZ
pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR EM IG IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con gli avvocati Parte_2 C.F._2 Francesco Cerasi, Alberto Angeloni, Mauro Carretta e Morena Pitollo, elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC dei difensori;
PARTE APPELLANTE
E
(P. Controparte_1 IVA ), con l'avvocato Fabrizio Villa nel cui studio in Genova P.IVA_1 via Roma 10 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8358 pubblicata il 26/5/2023 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 17 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione
[... ritualmente notificato, il CP_1 Pt_3 CP_1
, in persona del Curatore Dott. , conveniva in CP_1 CP_2 giudizio i coniugi e , esponendo: Parte_1 Parte_2
- che con sentenza del 26.06.2014, depositata in data 07.07.2014, il Tribunale di Genova sez. fallimentare, ad istanza dei creditori CP_3 e previa risoluzione del
[...] Controparte_4 concordato preventivo il cui piano era al tempo in corso di esecuzione, ha Co dichiarato il fallimento di;
Controparte_1
- il fallimento della società era giunto all'esito dell'inadempimento della Società stessa alla proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio, formulato a seguito del deposito del relativo ricorso ex art. 160 L.F., introduttivo della procedura giunta all'omologazione da parte del Tribunale di Genova in data 18.06.2010;
- una volta insediatasi, la CU del Fallimento ha accertato come gli ex Amministratori, tra cui l'odierno convenuto Parte_1 (Consigliere di AD tra il 10.11.2006 e il 24.02.2010, dunque sino a CP_1 pochi mesi prima dell'omologa del concordato preventivo e sino a dopo la predisposizione del ricorso ex art. 160 L.F.), fossero venuti completamente meno agli obblighi riconnessi alla rispettive cariche, provocando un grave danno alla società e ai creditori sociali, consistito nell'aver mantenuto attiva la società nonostante l'emersione della sua irreversibile crisi, tale da avere determinato la perdita del capitale sociale quantomeno al 31.12.2005, situazione che, a dire della CU, il avrebbe dovuto Pt_1 accertare non appena assunta la carica di Consigliere e, comunque, nel suo svolgimento nei quasi cinque anni successivi;
- che gli organi sociali (Amministratori e sindaci) non hanno assunto alcuno dei provvedimenti previsti dalla legge in tali casi, né hanno optato per una gestione sociale di carattere meramente conservativo;
- che il , in via provvisoria e con riserva di incremento CP_1 qualora accertamenti ancora in corso lo giustifichino, aveva quantificato il proprio credito nei confronti di tutti gli ex componenti degli organi sociali in complessivi € 13.496.264,22 dai quali dovrà essere sottratta la quota di responsabilità astrattamente imputabile al IG. (Consigliere Persona_1 di sino al febbraio 2010) il quale ha stipulato un accordo CP_1 transattivo con la Procedura avente ad oggetto unicamente la sua quota di responsabilità, ed ha corrisposto al l'importo di € 750.000,00; CP_1
- che una volta dismessa la carica di Consigliere di , il CP_1
insieme alla moglie , in data 29.01.2016 costituiva Pt_1 Parte_2 un fondo patrimoniale con atto a rogito Notaio (rep. 42093 Persona_2
– racc. 20121), che è stato trascritto in data 08.02.2016 presso le pag. 2 di 17 Conservatorie dei Registri Immobiliari di Roma e Teramo, e nel quale venivano conferiti i seguenti beni immobili siti nei comuni di Roma e Crognaleto (TE), in parte di proprietà comune, pro indiviso, in parte in comproprietà al 50% e in parte di proprietà del solo così descritti Pt_1 nell'atto: “A) In Comune di Roma: - con accesso da via Fratelli Gualandi n.3: - la piena proprietà dell'appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 11 (undici) (già 12 (dodici)), composto da due vani e accessori;
confinante con: appartamento int.11A (già 13), appartamento int. 10 (gia 11), vano scala. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 189, particella n. 169, sub.512 (ex sub.17), z.c. 5, cat. A/4, cl.3, vani 3,5, via Fratelli Gualandi n.3, p.3, sup. cat. totale mq. 79, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq.79, rendita catastale euro 524,20. - Con accesso da via Augusto Conti n.4: - la proprietà superficiaria del box distinto con il numero 2 (due) sito al piano seminterrato;
confinante con: boxes nn. 1 e 3, area di manovra. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 192, particella n.1029, sub.3, z.c. 5, cat. C/6, cl.6, mq.17, sup. cat. totale mq. 18, via Augusto Conti n.4, p.S1, i.2, rendita catastale euro 104,48. B) In Comune di Crognaleto, Contrada Frattoli snc.: - la piena proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sviluppantesi sui piani terra e primo composto da due camere ed accessori con due cantine e una piccola corte;
confinante in unico corpo con: proprietà o aventi causa, Controparte_5 proprietà o aventi causa, strada comunale. Detto Controparte_6 immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Crognaleto, come segue: - foglio 38, particella n. 150, sub.5, cat. A/3, cl.2, vani 4,5, sup. cat. totale mq. 100, totale escluse aree scoperte mq. 95, Frazione Frattoli, p.T-1, rendita catastale euro 199,87.”
- che la costituzione del fondo patrimoniale in contestazione costituisce un atto patrimoniale a titolo gratuito pregiudizievole delle ragioni creditorie, poiché rende più difficoltosa ed incerta la realizzazione del credito, essendo l'atto idoneo a comportare una sensibile riduzione del patrimonio aggredibile dalla CU;
- che sussiste la consapevolezza, in capo ai IGg.ri e , Pt_1 Pt_2 in ordine a tale pregiudizio, essendo il debito da garantire maturato ben prima della costituzione del fondo patrimoniale;
- che, conseguentemente, data la gratuità della costituzione del fondo patrimoniale, ai fini della sua revoca, si rende sufficiente accertare che il debitore (il , fosse pienamente consapevole del fatto che la Pt_1 disposizione patrimoniale in questione fosse suscettibile di arrecare danno alle ragioni dei suoi creditori (c.d. periculum damni), senza alcuna necessità di provare la c.d. “dolosa preordinazione”, requisito ulteriore tipico dei soli atti a titolo oneroso;
pag. 3 di 17 - che ai fini della revoca del fondo patrimoniale in questione, si rende sufficiente, dal punto di vista delle ragioni creditorie, che l'attore alleghi l'esistenza di una mera aspettativa di credito che non appaia prima facie pretestuosa, costituendo l'accertamento nonché l'esatta quantificazione di tale credito oggetto di un separato giudizio;
- che, poiché la partecipazione della IG.ra alla disposizione Pt_2 patrimoniale effettuata dal coniuge la rende destinataria degli effetti dell'eventuale revoca del fondo, la moglie è da considerarsi litisconsorte necessaria, ritenendosi imprescindibile che la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti. Alla luce dei richiamati rilievi, il Controparte_1
chiedeva di dichiarare inefficace nei suoi confronti e per
[...]
l'effetto revocare ex art. 2901 e ss. c.c. l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 29.01.2016 a rogito Notaio Persona_2 (rep. 42093 – racc. 20121) dagli odierni convenuti, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio il dispositivo dell'emananda sentenza, nonché ordine al Conservatore dei Registri Immobiliare di ogni necessaria trascrizione e/o annotazione. Si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2 esponendo:
- che al di là di alcune prospettazioni, la CU non aveva messo in atto alcuna iniziativa concreta nei confronti degli odierni convenuti finalizzata al recupero del credito vantato;
- che, a fronte delle presunte condotte illecite degli organi manageriali denunciate dalla CU, risulterebbe sorprendente che il Tribunale di Genova avesse al tempo ammesso la Società al concordato preventivo, dichiarandone l'omologazione del piano e della proposta, così come altrettanto sorprendente sarebbe il fatto che lo stesso Giudice Delegato non si fosse accorto delle presunte gravi operazioni compiute sui bilanci della società;
- la sostanziale estraneità del alle decisioni adottate in Pt_1 relazione alle operazioni contestate;
- l'inammissibilità dell'azione revocatoria spiegata dal CP_1 nei riguardi della IG.ra , in quanto la stessa non potrebbe ritenersi Pt_2 passivamente legittimata rispetto all'azione revocatoria spiegata dal
, il quale, aveva dichiarato di voler agire unicamente nei CP_1 confronti del Pt_1
- l'inesistenza o, comunque, la sproporzione nel quantum dell'aspettativa di credito vantata dal fallimento (rimandandosi nel dettaglio a quanto minuziosamente riportato nella comparsa di costituzione e risposta);
- che, conseguentemente, non vi fosse alcun periculum damni, non potendosi negare la piena capienza del patrimonio residuo del Pt_1
pag. 4 di 17 rispetto all'aspettativa di credito ragionevolmente opponibile del
, dovendosene rideterminare il quantum per le diverse ragioni CP_1 riportate minuziosamente nella comparsa a cui si rimanda;
- che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto avrebbe in realtà natura onerosa, imponendo ciò, ai fini della revocatoria, un'indagine circa la participatio fraudis della IG.ra . La natura Pt_2 onerosa dell'atto si ricaverebbe dallo sgravio dall'obbligo di contribuzione previsto dalla legge, a fronte dell'”arricchimento” della compagine familiare;
- che trattandosi di credito accertando (o di mera aspettativa di credito), corredata da un'azione soltanto minacciata, la costituzione del fondo non può collocarsi anteriormente all'atto di conferimento dei Beni Immobili esigendo quantomeno l'avvio di un'azione giudiziale. Conseguentemente, la CU avrebbe dovuto dimostrare che l'atto fosse stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori. Alla luce di quanto precede, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree. La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 29.03.2023 con termini di 20+20.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_1 costituzione del fondo patrimoniale - con riguardo a tutti i beni ivi conferiti - stipulato in data 29.01.2016 con atto a rogito Notaio (rep. Persona_2 42093 – racc. 20121) dai coniugi e e Parte_1 Parte_2 trascritto in data 08.02.2016 presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di Roma e Teramo;
ha ordinato la trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
ha condannato i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre contributi e spese generali come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda revocatoria è fondata e deve, perciò, essere accolta. In primo luogo, è pressoché pacifico in giurisprudenza che la costituzione di un fondo patrimoniale rientri fra gli atti a titolo gratuito: Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 7250 del 22.03.2013 ha ulteriormente avallato l'uniforme giurisprudenza di legittimità sul tema (da Cass. 18 marzo 1994, n. 2604, sino a Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), affermando a sua volta che la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non pag. 5 di 17 sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti. Ciò che assume rilevanza è la destinazione, implicante sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c. Ciò chiarito, ricorrono pertanto nella fattispecie tutte le condizioni richieste dalla norma di cui all'art. 2901 c.c. affinché il creditore ottenga la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo asseritamente compiuto dal debitore in pregiudizio alle sue ragioni: 1) la sussistenza del credito, sia pure contestato;
2) la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito anteriore all'atto dispositivo pur se giudizialmente accertato successivamente;
3) irrilevanza della posizione dei terzi, trattandosi di atti dispositivi non a titolo oneroso. Applicati detti principi al caso di specie deve infatti osservarsi che:
- Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, è sufficiente che il Giudice, investito della domanda di revocatoria, accerti incidentalmente la ricorrenza di una mera ragione di credito dell'attore. Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, legittimato all'azione è colui che vanti (anche solo) una ragione o aspettativa di credito, non occorrendo, viceversa, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile che sia stato accertato in sede giudiziale. Per il medesimo, granitico orientamento di legittimità, infatti, è tutelabile in via di actio pauliana anche un credito “litigioso”, in ordine al cui accertamento sussista dunque contenzioso. Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie la pretesa di credito da revocare è stato ampiamente dimostrato per tabulas;
ai fini dell'astratta opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori, non rileva l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Cass. civ., Sez. V, 7 luglio 2009, n. 15862, Rv. 609006), e pertanto il credito del nei confronti di CP_1 tutti gli ex componenti degli organi sociali della ove Controparte_1 accertato, ben può essere soddisfatto attraverso l'esecuzione sui beni del fondo costituito in data 29.01.2016.
- È altresì incontestabile la sussistenza dell'“eventus damni” per l'attore, giacché l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni della famiglia con l'esplicita finalità di esclusione dall'aggredibilità dei beni se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, ha certamente reso più difficile se non impossibile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni familiari. Nel caso di specie è indubbio, in quanto provato per tabulas, che l'atto di disposizione – ovvero la costituzione del fondo patrimoniale in data 29.01.2016 - sia stato compiuto successivamente al sorgere del preteso credito, risultando irrilevante che il non abbia medio tempore agito in via giudiziale per accertare CP_1 l'an e il quantum di tale credito.
pag. 6 di 17 L'elemento soggettivo, data la sua natura, può essere accertato – ed anzi di norma non può che essere accertato – tramite presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601). Infatti, secondo Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. n. 16498 del 18.07.2014 «è pur vero che l'elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass. n. 11916/2001)». Conseguentemente, «in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie» e «la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni» (così Cass. civ. Sez. III, n. 27546 del 30.12.2014). Trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è rappresentato dalla mera consapevolezza in capo al debitore del fatto che mediante l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale egli diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle loro ragioni. Quanto infine al tema della legittimazione passiva della moglie del debitore, l'indirizzo giurisprudenziale pressoché prevalente tende ad ammettere il litisconsorzio necessario nel giudizio revocatorio del coniuge non debitore. Così si è espressa, ex multis, Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Ordin. n. 1141 del 20.01.2020: «in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass., 03/08/2017, n. 19330)». Deve, in conclusione, dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 29.01.2016 dai coniugi e . Quest'ultima Parte_1 Parte_2 necessariamente è parte del presente giudizio perché stipulante il fondo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.”
§ 3. – Ha proposto appello e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, in accoglimento dei motivi di appello formulati con pag. 7 di 17 l'atto citazione in appello e con il presente atto così giudicare: 1) In via principale: - accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa e nell'atto di citazione l'appello proposto dai IG.ri e Parte_1 Pt_2
e per l'effetto, annullare e/o riformare nei termini sopra indicati la
[...] sentenza n. 8358/2023 pubblicata il 26/05/2023, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. civ. I, in persona del Giudice Dott.ssa Filomena Albano, all'esito del procedimento R.G. n. 10782/2021 (Repert. n. 12423/2023 del 30/05/2023), notificata a mezzo pec in data 19 giugno 2023, con ogni conseguente statuizione;
- rigettare tutte le domande formulate dal
, Fall. n. 96/2014, Controparte_1 C.F. e P. IV , in persona del curatore, dott. , in P.IVA_1 Persona_3 primo grado, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa ed esposto nell'atto di citazione in appello, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e in ogni caso infondata la domanda revocatoria promossa dal , confermando la piena efficacia dell'atto di CP_1 costituzione del fondo patrimoniale del 29/1/2016 a rogito Notaio
[...] (rep. 42093 - racc. 20121), trascritto in data 8/2/2016, con ogni Per_2 conseguente statuizione di legge;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma e/o al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della Sentenza, nonché ogni necessaria trascrizione e/o annotazione e/o formalità per la rimozione di tutti gli effetti della Sentenza. 2) In via istruttoria: in riforma della Sentenza impugnata, in ogni caso: I. disporre la CTU in merito a tutte le questioni di natura contabile, fiscale e di bilancio evocate dalla CU alle pagg. 7 – 31 della citazione in primo grado (cfr. doc. 1 Fascicolo di Primo Grado), nonché sulla effettività e l'ammontare dei pagamenti asseritamente preferenziali operati dalla Società nel 2009, al fine di definire compiutamente: (a) se l'aspettativa di credito posta dalla CU a fondamento dell'azione revocatoria debba ritenersi prima facie fondata o, comunque, non pretestuosa e probabile;
(b) l'esatta entità di detta pretesa creditoria sia in relazione alle singole quote di responsabilità sia in riferimento al complessivo danno riferibile alle denunciate condotte. II. ordinare al Fallimento ai sensi CP_1 dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio: − dei verbali del CdA di
[...]
dal gennaio 1996 sino alla data della messa in liquidazione;
− di CP_1 tutte le perizie di stima asseverate a firma del Geom. e del Controparte_7 liquidatore nominato dal Commissario Giudiziale, dott. 3) In ogni Per_4 caso Condannare Controparte_1
, , C.F. e P. IV , in persona
[...] Parte_4 P.IVA_1 del curatore, dott. al pagamento in favore dei IG.ri Persona_3 e delle spese e competenze Parte_1 Parte_2 professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge.”.
pag. 8 di 17 Ha resistito Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla
[...] Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, respingere integralmente l'appello dei IGg.ri e , siccome Parte_1 Parte_2 infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 8358/2023, pubblicata in data 26/5/2023 dal Tribunale di Roma, nel giudizio iscritto al n. di R.G. 10782/2021. In ogni caso, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, e previo eventuale accoglimento di ogni istanza formulata dall'attore, dichiarare inefficace e revocare in favore del , ai Controparte_1 sensi degli artt. 2901 e ss. cod. civ., e comunque in forza della norma meglio vista, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 29/1/2016 a rogito Notaio (rep. 42093 – racc. 20121) dai Persona_2 IGnori e , per effetto del quale sono Parte_1 Parte_2 stati destinati nel costituito fondo patrimoniale i seguenti beni immobili siti nei comuni di Roma e Crognaleto (TE), così descritti nell'atto: “A) In Comune di Roma: - con accesso da via Fratelli Gualandi n.3: - la piena proprietà dell'appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 11 (undici) (già 12 (dodici)), composto da due vani e accessori;
confinante con: appartamento int.11A (già 13), appartamento int. 10 (gia 11), vano scala. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 189, particella n. 169, sub.512 (ex sub.17), z.c. 5, cat. A/4, cl.3, vani 3,5, via Fratelli Gualandi n.3, p.3, sup. cat. totale mq. 79, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq.79, rendita catastale euro 524,20. - Con accesso da via Augusto Conti n.4: - la proprietà superficiaria del box distinto con il numero 2 (due) sito al piano seminterrato;
confinante con: boxes nn. 1 e 3, area di manovra. Detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma, come segue: - foglio 192, particella n.1029, sub.3, z.c. 5, cat. C/6, cl.6, mq.17, sup. cat. totale mq. 18, via Augusto Conti n.4, p.S1, i.2, rendita catastale euro 104,48. B) In Comune di Crognaleto, Contrada Frattoli snc.: - la piena proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sviluppantesi sui piani terra e primo composto da due camere ed accessori con due cantine e una piccola corte;
confinante in unico corpo con: proprietà o aventi causa, Controparte_5 proprietà o aventi causa, strada comunale. Detto Controparte_6 immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Crognaleto, come segue: - foglio 38, particella n. 150, sub.5, cat. A/3, cl.2, vani 4,5, sup. cat. totale mq. 100, totale escluse aree scoperte mq. 95, Frazione Frattoli, p.T-1, rendita catastale euro 199,87.”. Per l'effetto, dichiarare tale atto ed i relativi conferimenti dei beni di cui sopra inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti del con ogni Controparte_1 conseguente pronuncia di legge. Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del pag. 9 di 17 Comune di Roma di annotare a margine dell'atto di matrimonio dei IGg.ri IGnori e il dispositivo Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni necessaria trascrizione e/o annotazione e con vittoria delle spese del giudizio. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza del 12/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da e Parte_1
contiene quattro motivi. Parte_2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “SULL'ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2901 C.C. PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA E SULL'ERRATA/OMESSA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAUSA, NONCHÉ SULL'OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI UN “UN'ASPETTATIVA DI CREDITO” DEL FALLIMENTO, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST., DEGLI ARTT. 112, 115, 116 E 132 C.P.C., DELL'ART. 118 DELLE DISP. ATT. C.P.C. E DELL'ART. 2901 C.C. E 2697 C.C. ”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'azione revocatoria potesse fondarsi sull'aspettativa di credito da parte della CU, erroneamente descritta come “litigiosa”, benchè non pendesse alcun giudizio pur a distanza di nove anni dal dichiarato fallimento, trascurando che non sarebbe stata provata. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non contestate le argomentazioni con cui sarebbe stato dimostrato che: le plusvalenze derivanti dalla dismissione dei terreni della Parte_5 non fossero fittizie, né che fosse stato coinvolto in tali Parte_1 decisioni;
fosse effettiva la valorizzazione in bilancio delle partecipazioni delle società controllate compiuta col criterio del costo d'acquisto; fosse congruo l'aumento di capitale della controllata TBA, alla cui deliberazione non partecipò neppure;
non dovesse deliberarsi alcuna Parte_1 perdita di capitale sociale in seguito alla dismissione dei terreni della
[...]
. Parte_5 D'altra parte, la CU non avrebbe potuto rimproverare che la
[...] avesse effettuato pagamenti preferenziali in favore di in CP_1 CP_8 assenza di prova di tali pagamenti, per l'estraneità di Parte_1 alle decisioni societarie, perché risalenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, nonchè per prescrizione dell'eventuale azione di responsabilità.
pag. 10 di 17 Il motivo è infondato.
La CU ha preannunciato in via stragiudiziale che eserciterà nei confronti di l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. Parte_1 e 2394 bis c.c., congiuntamente esercitando l'azione sociale di risarcimento danni prevista dagli artt. 2393 c.c. e l'azione di risarcimento spettante ai creditori sociali ai sensi degli artt. 2394 c.c.. Benchè tale giudizio non sia ancora pendente, risultando impropria la qualificazione di tale eventuale credito risarcitorio come “litigioso”, una simile aspettativa di credito ben può giustificare l'iniziativa revocatoria assunta dalla CU, convenendo le stesse parti sulla sufficienza di una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, escludendosi, pertanto, che occorra un credito accertato come certo, liquido ed esigibile. In tale prospettiva le valutazioni compiute dall'appellante sul valore strategico delle dismissioni, mediante conferimento nella controllata Immobiliare Taverna, dei terreni della ai fini della Parte_5 sottoscrizione dell'aumento di capitale, volte allo sviluppo e alla valorizzazione dell'area, in una logica discrezionale e insindacabile, non valgono a rendere pretestuoso o improbabile il credito risarcitorio della CU, a nulla rilevando che in primo grado non siano state specificamente contestate. La contestazione affidata in primo grado alla memoria immediatamente successiva alla costituzione di e Parte_1
è opportunamente circoscritta alle ragioni che rendono non Parte_2 pretestuoso né improbabile il credito risarcitorio da aggravamento dello stato di dissesto societario, non competendo al giudice della revocatoria la disamina o anticipazione di questioni proprie dell'accertamento di merito. Il credito risarcitorio è sufficientemente pronosticato sul presupposto che l'operazione non arrecasse alcun vantaggio economico o finanziario alla la quale semmai si indebitava ulteriormente con le banche per CP_1 finanziare la controllata, mentre alle plusvalenze di bilancio non corrispondeva una effettiva alienazione dei terreni che restavano nella sua disponibilità, facendo fittiziamente emergere risultati positivi d'esercizio, in realtà di natura straordinaria. Vero è che l'ordinaria attività di impresa della non CP_1 valesse a garantire risultati positivi e che, senza quell'operazione straordinaria, sia la gestione caratteristica che la gestione finanziaria conduceva a risultati gravemente deficitari negli anni tra il 2006 e il 2010, come documentato dalla CU. Vero è che, in coincidenza con il periodo in cui Parte_1 è stato consigliere, ma già dalla seconda metà degli anni novanta, la
[...] non fosse in grado di produrre risorse finanziarie proprie, abbia CP_1 generato deficit in ogni esercizio, affidandosi completamente al credito di pag. 11 di 17 banche e società controllate, quando già l'insolvenza doveva essere evidente agli amministratori, Nella ricostruzione effettuata dalla CU è plausibile che le difficoltà finanziarie iniziate dal 1996 si fossero aggravate negli anni successivi e già dalla chiusura dell'esercizio 1999 la versasse CP_1 in una situazione di diminuzione del capitale che la obbligasse alla riduzione per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c., perdurando una gravissima crisi patrimoniale, economica e finanziaria tra il 2006 ed il 2010, quando, per mascherare lo stato di insolvenza, ha fatto ricorso all'indebita rivalutazione dei beni della con le operazioni di conferimento e Parte_5 cessioni con parti correlate, priva di ragione economica sostanziale o strategica, ma volte esclusivamente ad iscrivere in bilancio poste attive. Il credito risarcitorio della CU non è pretestuoso o improbabile, pur alla luce dell'impropria valorizzazione in bilancio delle partecipazioni delle società controllate compiuta col criterio del costo d'acquisto, non consentita dall'art. 2426 c.c., a nulla rilevando che la CU non avrebbe contestato l'obiezione per cui l'utilizzazione del criterio del costo d'acquisto sarebbe una facoltà, in quanto allegazione palesemente contraria all'art. 2426 c.c. Parimenti irrilevante è che l'aumento di capitale della controllata TBA sarebbe formalmente congruo, perché le azioni conferite, nel periodo in cui era amministratore, erano della controllata Parte_1
Immobiliare Taverna, priva di autonoma struttura organizzativa e produttiva, e creata all'unico fine di anticipare contabilmente le plusvalenze fittizie. L'illegittimo ricorso al credito bancario e i pagamenti preferenziali effettuati è rimproverato sempre a partire dalla fittizia costituzione di plusvalenze, restando irrilevante l'approfondimento in questa sede delle circostanze se sia stata data prova di tali pagamenti ovvero se la CU possa farli valere a motivo della loro anteriorità. Vero è che il danno risarcibile a titolo di aggravamento del dissesto, anche solo riferito alle altre voci direttamente dipendenti da tale condotta, giustifica l'iniziativa revocatoria della CU.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “SULL'ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2901 C.C. PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA E SULL'ERRATA/OMESSA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAUSA, NONCHÉ SULL'OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO O EVENTUS DAMNI, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST., E DEGLI ARTT. 112, 115, 116 E 132 C.P.C., DELL'ART. 118 DELLE DISP. ATT. C.P.C. E DELL'ART. 2901 C.C. E 2697 C.C.”.
pag. 12 di 17 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'eventus damni dell'azione revocatoria, omettendo di pronunciare sulle eccezioni sollevate in ordine alla ricostruzione dell'ipotetico danno denunciato dalla CU, le quali sarebbero rimaste pure incontestate. Secondo l'appellante la CU avrebbe erroneamente calcolato il danno nella complessiva somma di Euro 13.496,264,22, di cui Euro 3.797.941,35, per maggiori imposte correlate alle operazioni riguardanti la
Euro 2.269.884,87 per effetto dei pagamenti Parte_5 preferenziali, ed Euro 7.428.438,00 per l'aggravamento del dissesto, trascurando l'indebita duplicazione di poste risarcitorie tra la voce per maggiori imposte e la voce per aggravamento del dissesto, l'estraneità di a larga parte delle operazioni riguardanti la Parte_1 [...]
, l'indimostrata effettuazione di pagamenti preferenziali, Parte_5 l'inesistenza di un danno da aggravamento del dissesto, la necessità di ripartire l'eventuale danno tra tutti i responsabili e di ridurlo della quota ascrivibile al consigliere che ha concluso una transazione Persona_1 con la CU.
Il motivo è infondato.
L'eventus damni che fonda l'azione revocatoria è rappresentato dalla difficoltà incontrata dal creditore a soddisfarsi sul patrimonio del debitore per effetto di atti dispositivi, restando estranea alla nozione la quantificazione del credito a cautela del quale l'azione è promossa. Ricorrendo un'aspettativa di credito non pretestuosa né impossibile, e senza che occorra quantificare con esattezza il credito che dovrà essere accertato in giudizio, sussiste il danno legittimante la revocatoria nella misura in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione quantitativa o qualitativa. Il danno, che l'appellante avrebbe avuto l'onere di confutare, provando che la residua parte del proprio patrimonio restasse sufficiente a soddisfare il creditore, è pacificamente integrato dalla maggiore difficoltà che la CU incontrerà per effetto del vincolo impresso sui propri immobili in Roma e in Crognaleto con la costituzione del fondo patrimoniale. Il danno risulta, oltretutto, ampiamente provato perché, per effetto dell'atto dispositivo, ha mantenuto una semplice quota Parte_1 di appartamento ricevuto in donazione dalla madre, un'abitazione di tipo popolare in Roma in Via Dei Giuochi Istmici 40 gravata da un'iscrizione ipotecaria a garanzia di mutuo, nonchè la metà di una autorimessa in Roma, palesemente insufficienti a cautelare quell'aspettativa di credito. In tale contesto, tutti i rilievi diretti esclusivamente a confutare la quantificazione dell'aspettativa di credito, da un lato, non meritano in questa sede di essere specificamente contestati dalla CU, e, dall'altro, non pag. 13 di 17 possono impegnare il giudice in una determinazione analitica di tale aspettativa. Peraltro, talune censure, come la necessità di ripartire l'eventuale danno tra tutti i responsabili e di ridurlo della quota ascrivibile al consigliere sono palesemente infondate, avuto riguardo alla Persona_1 responsabilità solidale di , e alla sottrazione già Parte_1 compiuta dalla CU del rimborso conseguito. Vero è che neppure indicato come il principale Persona_1 responsabile del dissesto, che lo stesso ascrive a Parte_1 [...]
ha concordato con la CU di risarcire danni per € 750.000,00, Pt_6 sicchè, anche a voler anticipare una possibile quantificazione dell'aspettativa di credito, è verosimile che una condanna a carico di
[...]
, che sembra avere analoga posizione nella compagine Parte_1 societaria, non possa scendere al di sotto di tale importo, il quale troverà nell'esiguo patrimonio residuo del debitore scarse opportunità di soddisfacimento.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “SULL'ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO AI SENSI DELL'ART. 2901 C.C. E ALLA NATURA DI ATTO A TITOLO GRATUITO DELL'ATTO DISPOSITIVO DEL FONDO PATRIMONIALE E SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 111, COMMA 2 E COMMA 6 DELLA COST., DEGLI ARTT. 832, 2901 E 2697 C.C., NONCHÉ DEGLI ART. 112, 115,116,132 C.P.C. E 118 DELLE DISP. DI ATT. C.P.C.”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la costituzione inter vivos di un fondo patrimoniale sia un atto a titolo gratuito, trascurando che e Parte_1 Parte_2 avrebbero con esso adempiuto all'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia con salvaguardia del criterio di proporzionalità di cui all'art. 143 c.c., con l'effetto che l'atto dispositivo sarebbe oneroso e andrebbe verificata anche la partecipatio fraudis di , trascurata dal Parte_2 Tribunale sul falso presupposto della gratuità. Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che la scientia damni in capo a sarebbe stata presuntivamente assunta dal Tribunale, Parte_1 trascurando che erano trascorsi nove anni dal fallimento senza che la CU avesse avviato alcuna iniziativa risarcitoria, erano trascorsi undici anni dalla cessazione della carica di amministratore della società fallita, e veniva paralizzata ad libitum la facoltà di disporre del proprio patrimonio.
Il motivo è infondato.
La questione se la costituzione del fondo patrimoniale, ove pure sollevasse i disponenti dall'ordinario obbligo di contribuzione proporzionale ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c., debba considerarsi onerosa pag. 14 di 17 anziché gratuita, è già stata risolta dal Tribunale, che richiamandosi alla unanime giurisprudenza, ha spiegato che rientra fra gli atti a titolo gratuito (da Cass. 18 marzo 1994, n. 2604, sino a Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 7250 del 22.03.2013). Quanto alla scientia damni in capo a , è palese Parte_1 la consapevolezza che la costituzione di un vincolo di destinazione che sottraeva immobili di maggior pregio all'esecuzione forzata, comportasse la diminuzione della garanzia patrimoniale rispetto alla sua responsabilità risarcitoria nei confronti della società che aveva amministrato, tanto più che tale responsabilità, formalmente contestata sin dal giugno 2013 dal liquidatore prim'ancora della dichiarazione di fallimento Persona_5 della divenne concreta con la dichiarazione di fallimento e fu CP_1 preannunciata dalla CU con la interruzione della prescrizione della relativa azione ad essa riservata già nel 2015. La circostanza che siano trascorsi oltre nove anni dal fallimento senza che la CU (la quale ne ha spiegato i motivi) abbia avviato l'azione risarcitoria, ovvero oltre undici anni dalla cessazione della carica di amministratore della fallita, non interferisce su tale elemento psicologico. Analogamente, la circostanza che gli verrebbe impedita la libera disponibilità dei beni non incide su tale elemento, trovando l'esercizio della revocatoria, anticipato rispetto all'azione di accertamento del credito, giustificazione nella rigida decadenza cui la prima azione è assoggettata.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “SULL'OMESSA DISPOSIZIONE DELLA CTU E DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E SULL'OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN MERITO AL RIGETTO DELLE PREDETTE ISTANZE FORMULATE DAI E , CP_9 Pt_1 Pt_2 IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111, COMMA 6 COST. E DELL'ART. 6 CEDU, DEGLI ARTT. 61 E SS., 112, 132 E 191 E SS. C.P.C., DELL'ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 2697 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe negato di ammettere la CTU sulla pretesa creditoria e l'accertamento di responsabilità, e di impartire ordine di esibizione dei documenti societario al
, entrambi essenziali per stabilire se l'aspettativa di credito fosse CP_1 non pretestuosa e probabile, quale dovesse essere la quota di danno ascrivibile ad esso , erroneamente sostenendo che la Parte_1 causa fosse di natura documentale.
Il motivo è infondato.
pag. 15 di 17 Le richieste istruttorie di CTU e di ordine di esibizione sono finalizzate alla quantificazione del credito, prim'ancora che all'accertamento di responsabilità, ed esulano dall'oggetto del giudizio revocatorio, incentrato sulla ricorrenza dei presupposti dell'azione, la cui prova è sufficientemente data dalla produzione documentale offerta. L'apprezzamento di non pretestuosità né improbabilità dell'aspettativa di credito, riservato al giudice, non dipende dall'accertamento tecnico di quantificazione del credito risarcitorio, costituendo valutazione giuridica di natura prognostica fondata su elementi costitutivi della responsabilità e del danno sufficientemente offerti nella causa. Resta, infine del tutto irrilevante stabilire, in questa come in altra sede, quale sia la quota di danno in rapporto al concorso di responsabilità di
, il quale dovrà rispondere solidalmente con gli altri Parte_1 consiglieri e amministratori dell'intero danno procurato alla società fallita.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
contro la Controparte_1 sentenza n. 8358 pubblicata il 26/5/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e Parte_1 Pt_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in
[...] favore del Controparte_1
, liquidate in complessivi € 8.469,00, di cui €
[...] 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva,
€ 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 16 di 17 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
AR EM IG IL LA IZ
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