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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 832/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170009363883000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'ADE insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 29620170009363883000 – Tassa automobilistica 2012 di € 648,47. Convine in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo
Motivi del ricorso.
1. Omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2. Prescrizione triennale del credito;
3. Violazione dei termini decadenziali.
Si costituiva in giudizio l'agenzia delle Entrate di Palermo, che rilevava come, con il ricorso venisse impugnata la cartella di pagamento n. 29620170009363883000 notificata da Agenzia delle Entrate-
Riscossione in data 15.07.2022 relativamente al pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2012 in relazione al veicolo targato Targa_1 e al veicolo targato Targa_2
- Sulla presunta nullità e/o annullabilità ed illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento (Motivo I del ricorso) rileva che entrambi gli avvisi di accertamento sono stati ritualmente notificati a Controparte come risulta dalla documentazione allegata alle difese. Più precisamente l'avviso relativo al veicolo con targa Targa_1 è stato notificato il 20.05.2015 (cfr. all. n. 3). L'avviso relativo al veicolo con targa Targa_2 è stato notificato il 21.05.2015 (cfr. all. n. 4).
- Sulla presunta nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica (Motivo II del ricorso);
- Sulla presunta nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancato rispetto dei termini decadenziali (Motivo III del ricorso), motivi di ricorso connessi, rileva che il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione tempestivamente in data 25.01.2017 e che non sussiste alcuna decadenza dell'azione di recupero posto che gli avvisi di recupero sono stati notificati entro i termini triennali previsti dalla legge.
Rileva inoltre che all'Agenzia delle Entrate-Riscossione compete l'attività di notificazione, compilazione e formazione della cartella di pagamento (nonché delle fasi successive del procedimento esecutivo). Ogni eventuale vizio inerente tali attività, successive a quella di formazione e consegna dei ruoli, è da imputare esclusivamente a detto soggetto il quale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 546/92, è legittimato ad assumere la veste di parte resistente in quanto autore dell'atto impugnato. Sarà inoltre cura di Agenzia delle Entrate-
Riscossione produrre gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
ADER NON RISULTA COSTITUITA IN GIUDIZIO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sulla notifica degli avvisi di accertamento. La contribuente ha dichiarato di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2012. L'Amministrazione ha prodotto documentazione attestante la notifica degli avvisi nel maggio 2015, ed ha fornito prova certa della ricezione da parte della ricorrente. Sulla prescrizione del credito.Tuttavia il credito risulta prescritto in data 21.5.2018 per effetto della tardiva notifica della cartella impuganta, ben oltre il 21.5.2018.
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Anche a voler ritenere notificati gli avvisi nel 2015, la cartella è stata notificata solo nel luglio 2022, senza che siano stati prodotti atti interruttivi idonei. Pertanto, il credito risulta prescritto. In buona sostanza.
Ininfluente, nel caso specifico è l anormativa emergenziale COVID 19 essendo la prescrizione maturatasi prima dell'8 marzo 2020
Per il principio di causalità -le spese anche in assenza di costituzione seguono la soccombenza – c.d.
“ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) vanno imputate esclusivamente ad ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio che liquida nella misura di € 250,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate di
Palermo.
Palermo 21.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 832/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170009363883000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'ADE insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 29620170009363883000 – Tassa automobilistica 2012 di € 648,47. Convine in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo
Motivi del ricorso.
1. Omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2. Prescrizione triennale del credito;
3. Violazione dei termini decadenziali.
Si costituiva in giudizio l'agenzia delle Entrate di Palermo, che rilevava come, con il ricorso venisse impugnata la cartella di pagamento n. 29620170009363883000 notificata da Agenzia delle Entrate-
Riscossione in data 15.07.2022 relativamente al pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2012 in relazione al veicolo targato Targa_1 e al veicolo targato Targa_2
- Sulla presunta nullità e/o annullabilità ed illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento (Motivo I del ricorso) rileva che entrambi gli avvisi di accertamento sono stati ritualmente notificati a Controparte come risulta dalla documentazione allegata alle difese. Più precisamente l'avviso relativo al veicolo con targa Targa_1 è stato notificato il 20.05.2015 (cfr. all. n. 3). L'avviso relativo al veicolo con targa Targa_2 è stato notificato il 21.05.2015 (cfr. all. n. 4).
- Sulla presunta nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica (Motivo II del ricorso);
- Sulla presunta nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancato rispetto dei termini decadenziali (Motivo III del ricorso), motivi di ricorso connessi, rileva che il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione tempestivamente in data 25.01.2017 e che non sussiste alcuna decadenza dell'azione di recupero posto che gli avvisi di recupero sono stati notificati entro i termini triennali previsti dalla legge.
Rileva inoltre che all'Agenzia delle Entrate-Riscossione compete l'attività di notificazione, compilazione e formazione della cartella di pagamento (nonché delle fasi successive del procedimento esecutivo). Ogni eventuale vizio inerente tali attività, successive a quella di formazione e consegna dei ruoli, è da imputare esclusivamente a detto soggetto il quale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 546/92, è legittimato ad assumere la veste di parte resistente in quanto autore dell'atto impugnato. Sarà inoltre cura di Agenzia delle Entrate-
Riscossione produrre gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
ADER NON RISULTA COSTITUITA IN GIUDIZIO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sulla notifica degli avvisi di accertamento. La contribuente ha dichiarato di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2012. L'Amministrazione ha prodotto documentazione attestante la notifica degli avvisi nel maggio 2015, ed ha fornito prova certa della ricezione da parte della ricorrente. Sulla prescrizione del credito.Tuttavia il credito risulta prescritto in data 21.5.2018 per effetto della tardiva notifica della cartella impuganta, ben oltre il 21.5.2018.
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Anche a voler ritenere notificati gli avvisi nel 2015, la cartella è stata notificata solo nel luglio 2022, senza che siano stati prodotti atti interruttivi idonei. Pertanto, il credito risulta prescritto. In buona sostanza.
Ininfluente, nel caso specifico è l anormativa emergenziale COVID 19 essendo la prescrizione maturatasi prima dell'8 marzo 2020
Per il principio di causalità -le spese anche in assenza di costituzione seguono la soccombenza – c.d.
“ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) vanno imputate esclusivamente ad ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio che liquida nella misura di € 250,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate di
Palermo.
Palermo 21.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE