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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1337/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL OL GI, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9579/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 892/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'Ufficio n. 2400011801 del 04.03.2024, notificato in data 11.03.2024, relativo al tardivo versamento TARI e TEFA – anni 2018-2022.
La ricorrente deduce che, in data 11 dicembre 2023, Roma Capitale aveva già notificato l'avviso di accertamento esecutivo d'Ufficio n. 2300723258 del 01.12.2023 e che, a seguito di ricorso proposto (RGR 3376/2024), identico a quello oggetto della presente impugnazione, era stato oggetto di provvedimento di annullamento integrale da parte della stessa
Amministrazione. Ciò nonostante, in data 11.03.2024, la medesima Amministrazione notificava l'avviso di accertamento esecutivo n. 2400011801 del 04.03.2024, ora impugnato, in tutto analogo a quello precedente annullato e con il medesimo prospetto di calcolo. Roma Capitale si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In data 23/04/2025 la ricorrente ha avanzato una proposta di conciliazione giudiziale per il componimento del contenzioso.
In data 21/11/2025 Roma Capitale ha comunicato che le parti hanno condotto una trattativa secondo principi di buona fede e trasparenza finalizzata al raggiungimento e al perfezionamento della proposta di definizione extragiudiziale presentata dalla società, sottoscrivendo l'atto di conciliazione della posizione fiscale controversa riferita agli anni di imposta 2018-2019-2020-2021-2022. Di conseguenza Roma Capitale ha chiesto a questa
Corte la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso dev'essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Come già esposto in fatto, la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'Ufficio n. 2400011801 del 4 marzo 2024, notificato l'11 marzo 2024, relativo al tardivo versamento TARI e TEFA per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022. Nel corso del giudizio, ed in particolare a seguito della proposta di conciliazione avanzata dalla ricorrente in data 23 aprile 2025, le parti hanno intrapreso una trattativa finalizzata alla definizione della controversia, che si è conclusa con la sottoscrizione, in data 21 novembre
2025, di un atto di conciliazione extragiudiziale avente ad oggetto la complessiva posizione fiscale controversa riferita agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Con tale accordo le parti hanno definito consensualmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della lite e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la cessazione della materia del contendere ricorre ogniqualvolta, per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, venga meno la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile una pronuncia sul merito della domanda. Nel caso di specie, la definizione extragiudiziale della controversia ha integralmente inciso sull'oggetto del giudizio, privandolo di ogni residua utilità decisoria.
In considerazione dell'incidenza della sopravvenienza alla base della declaratoria di cessata materia del contendere e tenuto conto del complesso delle circostanze emergenti in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL OL GI, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9579/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400011801 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 892/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. ha agito
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'Ufficio n. 2400011801 del 04.03.2024, notificato in data 11.03.2024, relativo al tardivo versamento TARI e TEFA – anni 2018-2022.
La ricorrente deduce che, in data 11 dicembre 2023, Roma Capitale aveva già notificato l'avviso di accertamento esecutivo d'Ufficio n. 2300723258 del 01.12.2023 e che, a seguito di ricorso proposto (RGR 3376/2024), identico a quello oggetto della presente impugnazione, era stato oggetto di provvedimento di annullamento integrale da parte della stessa
Amministrazione. Ciò nonostante, in data 11.03.2024, la medesima Amministrazione notificava l'avviso di accertamento esecutivo n. 2400011801 del 04.03.2024, ora impugnato, in tutto analogo a quello precedente annullato e con il medesimo prospetto di calcolo. Roma Capitale si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In data 23/04/2025 la ricorrente ha avanzato una proposta di conciliazione giudiziale per il componimento del contenzioso.
In data 21/11/2025 Roma Capitale ha comunicato che le parti hanno condotto una trattativa secondo principi di buona fede e trasparenza finalizzata al raggiungimento e al perfezionamento della proposta di definizione extragiudiziale presentata dalla società, sottoscrivendo l'atto di conciliazione della posizione fiscale controversa riferita agli anni di imposta 2018-2019-2020-2021-2022. Di conseguenza Roma Capitale ha chiesto a questa
Corte la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso dev'essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Come già esposto in fatto, la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'Ufficio n. 2400011801 del 4 marzo 2024, notificato l'11 marzo 2024, relativo al tardivo versamento TARI e TEFA per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022. Nel corso del giudizio, ed in particolare a seguito della proposta di conciliazione avanzata dalla ricorrente in data 23 aprile 2025, le parti hanno intrapreso una trattativa finalizzata alla definizione della controversia, che si è conclusa con la sottoscrizione, in data 21 novembre
2025, di un atto di conciliazione extragiudiziale avente ad oggetto la complessiva posizione fiscale controversa riferita agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Con tale accordo le parti hanno definito consensualmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della lite e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la cessazione della materia del contendere ricorre ogniqualvolta, per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, venga meno la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile una pronuncia sul merito della domanda. Nel caso di specie, la definizione extragiudiziale della controversia ha integralmente inciso sull'oggetto del giudizio, privandolo di ogni residua utilità decisoria.
In considerazione dell'incidenza della sopravvenienza alla base della declaratoria di cessata materia del contendere e tenuto conto del complesso delle circostanze emergenti in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti