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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AC MA IE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7438/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.03.2025 ad Agenzia delle Entrate – SS, Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina, e Regione Siciliana e depositato telematicamente in data 6.03.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo della vettura tg. FH47185 che era stata notificata il 4.02.2025 e che si riferiva a cartelle di pagamento relative a IRPEF anni 2014/2016 e 2018/2020; tasse automobilistiche anni 2013 e 2015/2021 per un complessivo ammontare di €.20.484,85.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento automatico degli importi che erano stati oggetto di definizione agevolata dopo che era stato riammesso al beneficio della c.d. rottamazione quater di cui alla l. 15/2025 per n. 9 cartelle di un complessivo ammontare di €.9.732,71. Eccepiva, altresì, la omessa notifica di sette cartelle presupposte alla comunicazione impugnata e la prescrizione delle tasse automobilistiche anni
2020 e 2021. Per l'imposta IRPEF anni 2018/2020 eccepiva la decadenza dal potere impositivo ex art. 25
d.P.R. 600/1973 al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata e, per tutte le cartelle, la errata quantificazione degli interessi calcolati.
Con comparsa del 5.05.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate che, per le cartelle di propria competenza, rilevava che alcune erano state emesse all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.
R. 600/1973 e per altre erano stati effettuati versamenti parziali.
Anche DE rilevava che il contribuente, dopo la riammissione al beneficio della rateizzazione, aveva eseguito pagamenti parziali e, per le eccezioni relative al periodo precedente alla formazione del ruolo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
La Regione Siciliana con comparsa del 24.09.2015 eccepiva il proprio difetto di legittimazione per le tasse automobilistiche anni 2013 e 2015; rilevava che, per gli anni 2016/2021, ad eccezione dell'anno 2020, aveva registrato pagamenti parziali;
per l'anno 2016 aveva provveduto a spedire gli avvisi di accertamento relativamente ai veicoli tag. DX02730 e CJ599KF laddove, per gli altri anni, era abilitata alla iscrizione a ruolo diretta. Invocava il periodo di sospensione emergenziale per gli anni 2016/2018.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
La comunicazione di preavviso di fermo amministrativo che costituisce un atto di esecuzione avanzata di competenza dell'agente della riscossione è stata preceduta dalla emissione di cartelle di pagamento che sono state partitamente indicate nell'atto impugnato e per le quali valgono le considerazioni che seguono:
a) per le cartelle che recano i numeri 6853, 8020, 4760, 9024 risulta dalla documentazione allegata e dalle ammissioni fatte da Agenzia delle Entrate che il contribuente ha eseguito pagamenti parziali sicché deve escludersi, per detti atti, che possa trovare spazio la eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, costituendo il pagamento spontaneo un tacito riconoscimento di debito (in tal senso: Cass. civ., 37389/2022 e 9242/2024); b) le cartelle n: 1013 notificata in data 12.12.2019, 9580 notificata il
21.04.2023, 6650 notificata il 10.07.2023 e 4630 notificata il 6.02.2024 (relativamente alle quali il contribuente ha eccepito la omessa notifica) sono state emesse a seguito di controllo formale delle dichiarazioni di reddito e risultano essere state notificate tramite PEC (vedi allegati da n. 4 a n.29) unitamente ad avvisi che hanno interrotto i termini di decadenza/prescrizione; c) per quanto concerne le cartelle contenenti la iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche, va detto che la Regione Sicilia ha ammesso di avere ricevuto pagamenti parziali per gli anni 2016/2021 (rientrano tutte nella procedura di definizione agevolata alla quale il ricorrente è stato riammesso dopo la decadenza in cui era incorso). Per le cartelle che risultano essere state notificate regolarmente e non opposte non è possibile sollevare eccezioni che non siano relative a vizi propri dell'atto impugnato (Cass. 28509/2022) e, nel caso di specie, nessuna doglianza o eccezione viene riferita alla comunicazione oggetto di causa.
Ne discende che, pur dovendosi in questa sede precisare in motivazione che parte dei debiti che fungono da fondamento all'atto impugnato sono stati onorati e che tale circostanza dovrà essere tenuta presente nella successiva fase di recupero coattivo dei crediti, non ricorrono motivi che possano inficiare la validità della comunicazione di fermo per cui è causa che è una misura cautelare di garanzia che non può essere ridotta nell'ammontare (a differenza della comunicazione di ipoteca che è assoggettabile a riduzione ove ne ricorrano i presupposti) in quanto indivisibile.
Ne scaturisce una situazione di reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 05/12/2025
Il Presidente
MA BR EL
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AC MA IE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7438/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.03.2025 ad Agenzia delle Entrate – SS, Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina, e Regione Siciliana e depositato telematicamente in data 6.03.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo della vettura tg. FH47185 che era stata notificata il 4.02.2025 e che si riferiva a cartelle di pagamento relative a IRPEF anni 2014/2016 e 2018/2020; tasse automobilistiche anni 2013 e 2015/2021 per un complessivo ammontare di €.20.484,85.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento automatico degli importi che erano stati oggetto di definizione agevolata dopo che era stato riammesso al beneficio della c.d. rottamazione quater di cui alla l. 15/2025 per n. 9 cartelle di un complessivo ammontare di €.9.732,71. Eccepiva, altresì, la omessa notifica di sette cartelle presupposte alla comunicazione impugnata e la prescrizione delle tasse automobilistiche anni
2020 e 2021. Per l'imposta IRPEF anni 2018/2020 eccepiva la decadenza dal potere impositivo ex art. 25
d.P.R. 600/1973 al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata e, per tutte le cartelle, la errata quantificazione degli interessi calcolati.
Con comparsa del 5.05.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate che, per le cartelle di propria competenza, rilevava che alcune erano state emesse all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.
R. 600/1973 e per altre erano stati effettuati versamenti parziali.
Anche DE rilevava che il contribuente, dopo la riammissione al beneficio della rateizzazione, aveva eseguito pagamenti parziali e, per le eccezioni relative al periodo precedente alla formazione del ruolo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
La Regione Siciliana con comparsa del 24.09.2015 eccepiva il proprio difetto di legittimazione per le tasse automobilistiche anni 2013 e 2015; rilevava che, per gli anni 2016/2021, ad eccezione dell'anno 2020, aveva registrato pagamenti parziali;
per l'anno 2016 aveva provveduto a spedire gli avvisi di accertamento relativamente ai veicoli tag. DX02730 e CJ599KF laddove, per gli altri anni, era abilitata alla iscrizione a ruolo diretta. Invocava il periodo di sospensione emergenziale per gli anni 2016/2018.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
La comunicazione di preavviso di fermo amministrativo che costituisce un atto di esecuzione avanzata di competenza dell'agente della riscossione è stata preceduta dalla emissione di cartelle di pagamento che sono state partitamente indicate nell'atto impugnato e per le quali valgono le considerazioni che seguono:
a) per le cartelle che recano i numeri 6853, 8020, 4760, 9024 risulta dalla documentazione allegata e dalle ammissioni fatte da Agenzia delle Entrate che il contribuente ha eseguito pagamenti parziali sicché deve escludersi, per detti atti, che possa trovare spazio la eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, costituendo il pagamento spontaneo un tacito riconoscimento di debito (in tal senso: Cass. civ., 37389/2022 e 9242/2024); b) le cartelle n: 1013 notificata in data 12.12.2019, 9580 notificata il
21.04.2023, 6650 notificata il 10.07.2023 e 4630 notificata il 6.02.2024 (relativamente alle quali il contribuente ha eccepito la omessa notifica) sono state emesse a seguito di controllo formale delle dichiarazioni di reddito e risultano essere state notificate tramite PEC (vedi allegati da n. 4 a n.29) unitamente ad avvisi che hanno interrotto i termini di decadenza/prescrizione; c) per quanto concerne le cartelle contenenti la iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche, va detto che la Regione Sicilia ha ammesso di avere ricevuto pagamenti parziali per gli anni 2016/2021 (rientrano tutte nella procedura di definizione agevolata alla quale il ricorrente è stato riammesso dopo la decadenza in cui era incorso). Per le cartelle che risultano essere state notificate regolarmente e non opposte non è possibile sollevare eccezioni che non siano relative a vizi propri dell'atto impugnato (Cass. 28509/2022) e, nel caso di specie, nessuna doglianza o eccezione viene riferita alla comunicazione oggetto di causa.
Ne discende che, pur dovendosi in questa sede precisare in motivazione che parte dei debiti che fungono da fondamento all'atto impugnato sono stati onorati e che tale circostanza dovrà essere tenuta presente nella successiva fase di recupero coattivo dei crediti, non ricorrono motivi che possano inficiare la validità della comunicazione di fermo per cui è causa che è una misura cautelare di garanzia che non può essere ridotta nell'ammontare (a differenza della comunicazione di ipoteca che è assoggettabile a riduzione ove ne ricorrano i presupposti) in quanto indivisibile.
Ne scaturisce una situazione di reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 05/12/2025
Il Presidente
MA BR EL