Decreto cautelare 25 gennaio 2022
Sentenza breve 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 25/01/2022, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00049/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00081/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2022, proposto da
Albachiara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Musa, Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Fasano, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, Comune di Fasano - Area Urbanistica, Demanio ed Ecologia - Ufficio Urbanistica e Sviluppo del Territorio, Comune di Fasano - Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana - Ecologia, Comando di Polizia Municipale del Comune di Fasano, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore, Ministero della Cultura, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Brindisi e Lecce, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Capitaneria di Porto di Brindisi, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 263 del 13.12.2021 con cui l'A.c. di Fasano ha ingiunto alla ricorrente «il ripristino dello stato dei luoghi e/o la demolizione delle opere stagionali autorizzate ai sensi della deliberazione di C.C. n. 25/2011, con permesso stagionale n. 35/2021, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, con l'avvertimento che, in caso di inadempimento si procederà alla esecuzione d'Ufficio dei lavori in argomento»;
- ove occorra, della p.e.c. del 28.12.2021 (nella quale è riportato il protocollo n. 0071238/2021) con cui l'A.c. ha notificato alla ricorrente la predetta ordinanza n. 263/'21;
- della nota prot. n. 61021 del 05.11.2021 (atto menzionato nella gravata ordinanza n. 263/'21, ma allo stato ignoto alla ricorrente, la quale formula istanza istruttoria con riserva di motivi ulteriori e aggiunti all'esito della conoscenza) con cui l'A.c. intimata, «al fine di verificare la completa e puntuale ottemperanza alle prescrizioni del relativo permesso stagionale sopra specificato oltre ad accertarne il carattere stagionale delle opere assentite e la presenza di eventuali potenziali abusi edilizi, ha chiesto al comando di polizia locale di effettuare opportuno sopralluogo presso la struttura in parola»;
- del verbale del sopralluogo fatto dal Comando di Polizia municipale di Fasano il 18 novembre 2021 (nota prot. n. 67924 dell'11.12.2021: questi sono gli estremi indicati nella gravata ordinanza n. 263/'21; l'atto è allo stato ignoto alla ricorrente, la quale formula istanza istruttoria con riserva di motivi ulteriori e aggiunti all'esito della conoscenza) «presso la struttura della Soc. Alba Chiara srl con sede in Fasano alla S.P. Torre Canne - Savelletri, emergeva il mancato smontaggio delle opere precarie di cui al permesso stagionale n. 35 del 16.02.2021 (rinnovo relativo all'anno 2021 del permesso stagionale originario n. 15/17 del 02/02/2017 – P.E. n. 17/2017)» (questo si legge sempre nella gravata ordinanza comunale n. 263/'21);
- della predetta nota comunale prot. n. 67924 dell'11.12.2021 menzionata nella gravata ordinanza n. 263/'21;
- ove occorra e comunque nei soli limiti dell'interesse fatto valere, del permesso stagionale n. 35/'21 nella parte in cui limita la propria validità sino al 31.10.2021;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente – ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 – al mantenimento delle strutture di cui al citato permesso stagionale n. 35/'21 sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le questioni giuridiche poste dai motivi di censura dedotti necessitano di adeguato approfondimento e che appare necessario pervenire re adhuc integra alla decisione collegiale, atteso che l’esecuzione dell’impugnato provvedimento pregiudicherebbe in modo irreversibile la pretesa
fatta valere in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 25 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO