TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7805
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  • Accolto
    Illegittimità derivata per contrasto con la direttiva europea 2014/23/UE, con gli artt. 49 e 56 TFUE, con il principio di certezza, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, con il principio del legittimo affidamento e con il principio di tutela della concorrenza.

    Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e precedenti interni, ha ritenuto che le proroghe disposte dal legislatore italiano soggiacciono alla direttiva 23/2014/UE e non sono assistite dai presupposti per modifiche unilaterali delle concessioni. Di conseguenza, le proroghe contestate sono in contrasto con il diritto UE. Il Tribunale ha disposto la disapplicazione della normativa nazionale anticomunitaria e l'annullamento degli atti impugnati.

  • Accolto
    Illegittimità derivata per contrasto con la normativa europea e nazionale.

    L'accoglimento del ricorso avverso la nota attuativa della proroga comporta l'annullamento anche dell'avviso presupposto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41, 42, 97, 103, 113 e 117 co. 1 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    Il Tribunale ha assorbito questo motivo di ricorso in virtù dell'accoglimento del motivo relativo al contrasto con il diritto eurounitario, ritenendo non necessario procedere alla rimessione alla Corte Costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7805
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7805
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo