Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/05/2026, n. 8751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8751 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08751/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9301 del 2025, proposto da
RT ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1573/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.10.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. IE La MA IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente proposto, la parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro, n. 1573/2024 pubblicata in data 31 ottobre 2024, nel procedimento n.r.g. 3577/2023, notificata e passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha statuito per quanto di interesse: “ -dichiara che TO ON ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;-per l’effetto, condanna il Ministero ad attribuire al ricorrente il suddetto beneficio ”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Il ricorso è stato chiamato in camera di consiglio e trattenuto in decisione.
4. Tenuto conto della dichiarazione in atti di parte ricorrente, l’intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
Il Collegio regolamenta infine le spese di lite come segue:
-dispone una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso;
-per la restante parte dispone in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente FF
IE La MA IB, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IE La MA IB | EL LL |
IL SEGRETARIO