Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG 6386/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6386 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, in proprio e nella qualità di socia accomandataria della Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN) al Viale Controparte_1
Minieri n. 161, presso lo studio dell'avvocato Luisa Aceto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G.T. Blanch n. 22, presso lo studio dell'avvocato Tommaso Laudando Basile, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte nel proporre Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1291/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore della per l'importo complessivo di € 10.967,80 oltre interessi e spese della CP_2 procedura, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. n. 1291/2021, datato 20.3.2021; -con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione.”
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Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta, la quale, contestando gli assunti della controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e ha avanzato istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente.
Disposta Ctu grafologica, acquisita la relazione di consulenza, la causa è stata quindi rinviata per conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 31.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto;
coerentemente, sul piano processuale, l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda.
Dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova si desume poi che incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex multis:
Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533 e successive conformi).
Venendo quindi al caso in esame, va detto che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, esibendo la documentazione sottoscritta (con timbro e firma) dalla opponente, segnatamente la scheda/intervento dell'1.08.2014 di CP_2
consegna e istallazione della macchina Xerox mod. 7830VT nonché il D.D.T. n. CP_2
144 di pari data, dalla quale può desumersi l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto nel presente giudizio e l'esecuzione della prestazione.
Ad un primo esame, la firma presente sulla scheda di intervento tecnico Enterprise del
18.07.2014, riguardante la precedente macchina Canon fornita all'opponente, poi sostituita con la Xerox, corrisponde perfettamente a quella apposta da sui documenti da Parte_1
ultimo richiamati (la scheda in questione è stata prodotta dalla stessa opponente: cfr. allegato n. 2 della produzione di parte). Inoltre, gli esiti della Ctu grafologica svolta in corso di causa – sui quali può farsi sicuro affidamento ai fini della decisione, stante il rigore dell'analisi svolta
Pag. 2 di 3 secondo metodo scientifico – depongono nel senso che “Le firme apposte sulla scheda di intervento dell'01.08.2014 e sul DDT n.144 emesso in pari data sono CP_2
AUTOGRAFE, cioè appartengono alla mano della Sig.ra " (cfr. le conclusioni Parte_1
della relazione di consulenza, pag. 28). Parte opponente non ha nominato un proprio consulente né ha mosso osservazioni alla relazione di consulenza.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta, la parte opposta ha fornito piena prova del titolo della propria pretesa creditoria, laddove l'opponente non ha provato la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1291/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore della CP_2 per l'importo complessivo di € 10.967,80 oltre interessi e spese della procedura;
- condanna in proprio e nella qualità di socia accomandataria della Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_1 Controparte_2
(già ), delle spese del giudizio, che si liquidano in Controparte_3 complessivi € 2.919,27, di cui € 2.538,50 per compensi professionali ed € 380,77 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Tommaso Laudando Basile;
- pone definitivamente a carico di le spese di Ctu, come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 23.4.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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