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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
14.7.1985 a RI (Argentina), rappresentata e difesa dall'Avv.
IN RR, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a RI (Argentina), rappresentato e difeso dall'Avv. IN
RR, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio in RI (Argentina) in data
29.11.2008 in regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto in
Italia,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 31.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza.
2) Viene sciolta la comunione legale tra i coniugi.
3) Il figlio , nato a [...] il 28 maggio Persona_1
2019, codice fiscale è affidato congiuntamente ad C.F._3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con cui manterrà la residenza. Tutte le principali decisioni riguardanti la vita del
2 minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
che si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con tempestività tutte le principali informazioni relative al figlio.
4) LV differenti accordi da prendersi di volta in volta fra i coniugi, il figlio minore trascorrerà con il padre:
- un fine settimana ogni due, intendendosi dalle ore 18,00 del venerdì sera alle ore 21,00 di domenica sera, quando il medesimo dovrà riportarlo presso l'abitazione della signora;
Pt_1
- il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dopo le attività sportive e fino alle ore 21,00 (il padre andrà a prendere il figlio direttamente in palestra o nel luogo in cui svolge l'attività e lo riporterà presso l'abitazione della signora
). Pt_1
Il padre sarà comunque libero di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo consenso della madre. LV differenti accordi da prendersi di volta in volta fra i coniugi, per le vacanze natalizie il minore trascorrerà
con un genitore dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 19,00 del 30
dicembre e con l'altro genitore dalle 19,00 del 30 dicembre alle 8,00 del
7 gennaio (all'entrata a scuola), e ciò ad anni alterni.
LV differenti accordi da prendersi di volta in volta fra i coniugi, per le vacanze pasquali il minore trascorrerà con un genitore dalle ore 21,00 del mercoledì precedente la domenica di Pasqua alle ore 21,00 del sabato immediatamente precedente la Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 21,00
del sabato immediatamente precedente la Pasqua alle ore 8,00 del mercoledì successivo alla Pasqua (all'entrata a scuola), e ciò ad anni alterni.
3 I coniugi convengono inoltre che il minore durante il periodo delle vacanze estive (tra giugno e settembre) potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con la madre e due settimane anche non consecutive con il padre. I coniugi entro il 15 maggio di ogni anno dovranno comunicarsi il periodo di vacanza estiva che intendono trascorrere con il figlio.
I coniugi si obbligano a comunicarsi rispettivamente il luogo in cui trascorreranno le vacanze con il proprio figlio.
5) Il sig. verserà, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio, entro il giorno 20 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 450,00.=( Parte_1
quattrocentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente in base all'indice
I.S.T.A.T. e ciò fino a che il figlio non sarà Persona_1
economicamente autosufficiente.
Le parti convengono che, fino a diversa richiesta della sig.ra , la Pt_1
suddetta obbligazione potrà essere adempiuta con il pagamento, da parte dal sig. del canone di locazione dovuto dalla sig.ra alla CP_1 Pt_1
sig.ra per la locazione dell'immobile sito in Parte_2
Castell'Arquato (PC), via Sforza Caolzio n. 80, tramite il bonifico della somma di € 450,00.=( quattrocentocinquanta/00) mensili all'IBAN: IT 40Y
05156 65250 CC04 3000 5979, entro il giorno 20 di ogni mese.
L'assegno unico per il figlio verrà percepito dalla sig.ra
[...]
e il sig. si impegna a Parte_1 Controparte_1
prestare la collaborazione necessaria al suo ottenimento.
6) Le spese straordinarie necessarie per il figlio verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Per la determinazione
4 delle spese straordinarie (obbligatorie o subordinate al consenso di entrambi i genitori) e per le modalità di rimborso, i coniugi convengono di applicare le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017, con le seguenti eccezioni:
- saranno divise al 50% tra i genitori e non saranno quindi comprese nell'importo dell'assegno di mantenimento mensile, le spese per la mensa,
per il trasporto scolastico, per le tasse scolastiche, per le gite e le uscite didattiche anche giornaliere, il prescuola ed il doposcuola, la baby sitter ove necessaria.
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti. I coniugi si danno altresì atto di aver già definito ogni altra questione economica e patrimoniale e perciò di non avere tra loro reciprocamente nulla a pretendere.
8) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e conseguentemente acconsentono al rilascio di carte di identità e/o passaporti, anche per il figlio minore. Le parti precisano che le spese per i viaggi (es: in Argentina) verranno interamente pagate dal genitore che accompagnerà il figlio.
9) I coniugi convengono che le spese legali del presente procedimento verranno divise al 50% ciascuno.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
5 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
6 - Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Forano (Rieti) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n.6,anno 2022, parte 2, serie C ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
14.7.1985 a RI (Argentina), rappresentata e difesa dall'Avv.
IN RR, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a RI (Argentina), rappresentato e difeso dall'Avv. IN
RR, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio in RI (Argentina) in data
29.11.2008 in regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto in
Italia,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 31.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza.
2) Viene sciolta la comunione legale tra i coniugi.
3) Il figlio , nato a [...] il 28 maggio Persona_1
2019, codice fiscale è affidato congiuntamente ad C.F._3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con cui manterrà la residenza. Tutte le principali decisioni riguardanti la vita del
2 minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
che si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con tempestività tutte le principali informazioni relative al figlio.
4) LV differenti accordi da prendersi di volta in volta fra i coniugi, il figlio minore trascorrerà con il padre:
- un fine settimana ogni due, intendendosi dalle ore 18,00 del venerdì sera alle ore 21,00 di domenica sera, quando il medesimo dovrà riportarlo presso l'abitazione della signora;
Pt_1
- il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dopo le attività sportive e fino alle ore 21,00 (il padre andrà a prendere il figlio direttamente in palestra o nel luogo in cui svolge l'attività e lo riporterà presso l'abitazione della signora
). Pt_1
Il padre sarà comunque libero di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo consenso della madre. LV differenti accordi da prendersi di volta in volta fra i coniugi, per le vacanze natalizie il minore trascorrerà
con un genitore dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 19,00 del 30
dicembre e con l'altro genitore dalle 19,00 del 30 dicembre alle 8,00 del
7 gennaio (all'entrata a scuola), e ciò ad anni alterni.
LV differenti accordi da prendersi di volta in volta fra i coniugi, per le vacanze pasquali il minore trascorrerà con un genitore dalle ore 21,00 del mercoledì precedente la domenica di Pasqua alle ore 21,00 del sabato immediatamente precedente la Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 21,00
del sabato immediatamente precedente la Pasqua alle ore 8,00 del mercoledì successivo alla Pasqua (all'entrata a scuola), e ciò ad anni alterni.
3 I coniugi convengono inoltre che il minore durante il periodo delle vacanze estive (tra giugno e settembre) potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con la madre e due settimane anche non consecutive con il padre. I coniugi entro il 15 maggio di ogni anno dovranno comunicarsi il periodo di vacanza estiva che intendono trascorrere con il figlio.
I coniugi si obbligano a comunicarsi rispettivamente il luogo in cui trascorreranno le vacanze con il proprio figlio.
5) Il sig. verserà, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio, entro il giorno 20 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 450,00.=( Parte_1
quattrocentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente in base all'indice
I.S.T.A.T. e ciò fino a che il figlio non sarà Persona_1
economicamente autosufficiente.
Le parti convengono che, fino a diversa richiesta della sig.ra , la Pt_1
suddetta obbligazione potrà essere adempiuta con il pagamento, da parte dal sig. del canone di locazione dovuto dalla sig.ra alla CP_1 Pt_1
sig.ra per la locazione dell'immobile sito in Parte_2
Castell'Arquato (PC), via Sforza Caolzio n. 80, tramite il bonifico della somma di € 450,00.=( quattrocentocinquanta/00) mensili all'IBAN: IT 40Y
05156 65250 CC04 3000 5979, entro il giorno 20 di ogni mese.
L'assegno unico per il figlio verrà percepito dalla sig.ra
[...]
e il sig. si impegna a Parte_1 Controparte_1
prestare la collaborazione necessaria al suo ottenimento.
6) Le spese straordinarie necessarie per il figlio verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Per la determinazione
4 delle spese straordinarie (obbligatorie o subordinate al consenso di entrambi i genitori) e per le modalità di rimborso, i coniugi convengono di applicare le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017, con le seguenti eccezioni:
- saranno divise al 50% tra i genitori e non saranno quindi comprese nell'importo dell'assegno di mantenimento mensile, le spese per la mensa,
per il trasporto scolastico, per le tasse scolastiche, per le gite e le uscite didattiche anche giornaliere, il prescuola ed il doposcuola, la baby sitter ove necessaria.
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti. I coniugi si danno altresì atto di aver già definito ogni altra questione economica e patrimoniale e perciò di non avere tra loro reciprocamente nulla a pretendere.
8) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e conseguentemente acconsentono al rilascio di carte di identità e/o passaporti, anche per il figlio minore. Le parti precisano che le spese per i viaggi (es: in Argentina) verranno interamente pagate dal genitore che accompagnerà il figlio.
9) I coniugi convengono che le spese legali del presente procedimento verranno divise al 50% ciascuno.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
5 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
6 - Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Forano (Rieti) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n.6,anno 2022, parte 2, serie C ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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