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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: BIANCONI CRISTINA, Presidente
NICODANO IC, Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1180/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 s.r.l. Telefono 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore 3-
Difensore 4 - CF Difensore 4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Difensore 3 CF Difensore 3
Difensore 4 - CF Difensore 4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030602720 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030602720 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l.impugna l'Avviso di Accertamento n. T7E030602720/2024 per l'anno 2018 che contesta la contabilizzazione fatture per operazioni inesistenti, in quanto non ascrivibili ad un appalto di servizi, bensì alla mera erogazione di manodopera emesse dalle società Società_1
S.r.l. (C.F. P.IVA_2), Società_2 s.r.l. (C.F. P.IVA_3) e Società 3 S.r.l. (C.F.
P.IVA 4), per un importo complessivo di Euro 668.115,80 (Euro 402.322,50 +171.488,30 + 94.305,00), oltre Iva di Euro 146.985,48 (Euro 88.510,95 + 37.727,43 + 20.747,10).
Parte ricorrente si duole che l'agenzia delle entrate si sia limitata ad affermare, apoditticamente, che "le fatture emesse dai fornitori Società 1 , Società 3 SRL e Società 2
s.r.l. descrivono operazioni inesistenti in quanto non ascrivibili a un appalto di servizi bensì ad una mera somministrazione di manodopera".
La ricorrente sostiene la genuinità delle prestazioni descrivendo il processo produttivo, così come ricostruito dal consulente tecnico nel giudizio svoltosi presso il Tribunale di Vercelli ed avente ad oggetto materia previdenziale. Tale CTU è alla base della sentenza resa dal Tribunale di Vercelli n. 260/2023 nel giudizio, proposto dalla Ric_1 srl
contro
INPS e INAIL, di opposizione all'avviso di addebito emesso per il pagamento dei contributi previdenziali derivanti dalla riqualificazione dei rapporti con i fornitori Soc_1, Soc_2 s.r.l. e Società 3 per l'anno 2017, concluso con l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino replicando che, data la mancanza di documentazione negoziale adeguata, la valutazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche strutturali degli appaltatori, i cui bilanci d'esercizio depositati presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, evidenziano come i costi per il personale sostenuti rappresentano la parte largamente preponderante dei fattori produttivi impiegati (per tutti e tre i fornitori si attesta sempre superiore all'80%, con punte fino al 93%) segno inequivocabile che i mezzi forniti dagli appaltatori sono per la massima parte risorse umane.
Evidenziava inoltre che tutti e tre i menzionati fornitori, unitamente alla Società ricorrente, hanno avuto nell'anno 2018 o per una parte di esso il medesimo rappresentante legale p.t., sig. Rappresentante_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni rappresentate dalle fatture anzidette in quanto i rapporti sottostanti si sono concretizzati in illecita somministrazione di manodopera, dissimulata in contratti di appalto di servizi (o – come sostenuto ora dalla società ricorrente – di sub-fornitura).- La Ricorrente sostiene la genuinità dei rapporti contrattuali in esame, che non richiederebbero forma scritta, e afferma l'insussistenza di elementi a fondamento delle conclusioni dell'Ufficio, invocando inoltre il
"giudicato" rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Vercelli nel giudizio di opposizione contro l'avviso di liquidazione dei contributi previdenziali.
La Corte osserva che l'Ufficio ha contestato specifiche circostanze gravi, precise e concordanti comprovanti la simulazione delle operazioni in esame, a fronte delle quali la ricorrente non ha fornito prove a confutazione, insistendo nel descrivere generiche argomentazioni circa le caratteristiche del proprio procedimento produttivo, ma senza fornire elementi specifici circa l'apporto delle te società sub-appaltatrici.
In particolare non risultano stipulati contratti tra la società ricorrente e i tre fornitori in contestazione, in quanto non prodotti;
le fatture contestate recano per lo più il mero riferimento al numero identificativo di commessa della Ricorrente_1 s.r.1., senza specificazione della prestazione che sarebbe stata resa dal fornitore;
gli unici documenti contrattuali prodotti sono tre tariffari (tali documenti sono peraltro irrilevanti a fini probatori dell'esistenza effettiva dell'appalto, in quanto si tratta di documentazione elaborata dalla stessa parte a cui
è stata contestata la partecipazione a un'operazione inesistente);
mancando del tutto i contratti o altra documentazione contrattuale, non è provato l'oggetto del contratto effettivamente intercorso tra committente e fornitori, in particolare non è provata la sussistenza di quei requisiti - autonomia dell'appaltatore, assunzione del rischio di impresa, eterodirezione - che differenzino i rapporti in esame da una mera fornitura di manodopera;
per contro, gli unici documenti forniti, vale a dire i tariffari, avvalorano l'ipotesi che la prestazione fornita consista nella mera messa a disposizione di personale, posto che valorizzano solo le ore di lavoro fornite, senza neppure indicare i criteri di determinazione del prezzo;
La Corte osserva inoltre una sostanziale sovrapponibilità delle compagini sociali, costituite tutte da membri della famiglia Rapp_1, tanto che Società_3. S.R.L. e Società 2 s.r.l. nel 2018 vengono anzi incorporate in
Società 1; vi è dunque la sostanziale identità delle figure di riferimento delle quattro società - committente e appaltatori - e, in particolare, la ricorrenza della presenza del signor Nominativo_1, il quale nel 2018 era allo stesso tempo: Amministratore Unico della committente Ricorrente _1 s.r.l., socio di maggioranza e Amministratore Unico di Società 1 (dal 10.3.2018 fino alla cessazione;
prima il legale rappresentante era Rappresentante_1, subentrato al signor Nominativo_1, dopo il decesso di quest'ultimo, come amministratore della ricorrente: v. estratti A.T. allegati sub. 4), socio di maggioranza e Amministratore Unico di Società 3 SRL, socio di minoranza di Società_2
SRL (v. visure della Camera di Commercio).
L'identità delle compagini sociali denota l'assenza di reale autonomia delle varie società, posto che, alle controparti contrattuali, corrispondevano le stesse persone fisiche;
- le quattro compagini hanno sede legale a Torino nello stesso luogo e sede operativa a IV RI (VC) presso lo stesso immobile (benché con ingressi differenziati contraddistinti da altrettanti numeri civici); le utenze energetiche sono intestate alla committente Ricorrente_1 s.r.l., non ne risultano intestate alle sub appaltatrici (v. estratti A.T relativi alle utenze: doc. 5); anche se disponevano di "immobilizzazioni” e mezzi propri per utilizzarli, le tre società dovevano servirsi delle utenze della Ric_1 srl;
- dagli elenchi clienti risulta che la Ric_1 srl è l'unica cliente delle tre società; dai bilanci presentati dalle società risulta inoltre che i tre presunti fornitori sostengono quasi esclusivamente costi per il personale: si veda, per Soc_2 srl il bilancio a.i. 2017 (doc. 6) l'ultimo depositato prima della fusione, in cui i costi del personale ammontano complessivamente a euro 233.046,00, per costi di produzione totali di euro 251.634,00; si veda per Soc_3 s.r.l. il bilancio a.i. 2017 (doc. 7), l'ultimo depositato prima della fusione), in cui i costi del personale ammontano complessivamente a euro 188.173,00, per costi di produzione totali di euro 210.166,00; si veda per Soc_1 srl il bilancio a.i. 2018 (doc. 8), in cui i costi del personale ammontano complessivamente a euro 362.638,00, per costi di produzione totali di euro 450.735,00;
-non risulta neppure possibile verificare la regolarità dei pagamenti delle fatture emesse dai tre fornitori, data la mancanza delle scritture di apertura e chiusura dei relativi conti di mastro: sul punto l'osservazione di Parte a pag. 77, secondo cui esse non sarebbero state richieste e, comunque sarebbero irrilevanti, è errata è pretestuosa. Tali scritture rientrano infatti nella contabilità obbligatoria ed erano già state richieste sin dal controllo effettuato per l'anno 2017. Dalle schede di mastro devono infatti risultare le movimentazioni finanziarie-pagamenti - delle fatture contabilizzate e le eventuali situazioni debitorie/creditorie residue nei confronti del singolo fornitore. La mancanza di tali documenti contabili si traduce evidentemente nella mancanza di prova dell'effettività dei pagamenti delle forniture di cui si contesta la genuinità: prova a cui non può certo sopperire un prospetto excel predisposto ad hoc senza riscontro in contabilità (la "tabella di raccordo" allegata sub 12.22);
- contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, infine, le tre società "appaltatrici" risultano sistematicamente inadempienti agli obblighi di versamento dell'Iva, delle ritenute e dei contributi previdenziali: v. gli estratti da Anagrafe Tributaria, da cui risulta che le tre fornitrici non effettuano versamenti di contributi e delle ritenute
(se non per pochi euro) né di Iva per l'anno 2018; la Società_1 s.r.l. ha carichi pendenti per euro 8.868.936,46, la Società 3 per euro 4.876.802,82 e la Società 2 s.r.l. per euro 3.370.997,67:
e ciò per quanto riguarda i soli carichi erariali. Nell'anno oggetto di accertamento non risultano dichiarazioni per le società incorporate.
Le conclusioni del Tribunale di Vercelli - che ha ritenuto il quadro probatorio "non sufficiente” a dimostrare la non genuinità degli appalti in questione - sono basate sulle osservazioni del Consulente tecnico d'Ufficio e sul rilievo che la Ric_1 srl lavora su commesse come "general contractor", ragion per cui necessita di avvalersi di competenze di diversi fornitori, anche diversi da Società_3, Società_2 s.r.l. e Società_1.
Questa Corte in proposito osserva che la Consulenza d'Ufficio ha riguardato esclusivamente il processo produttivo della Ric_1 srl, che il consulente ha ritenuto conforme alla descrizione fornita da quest'ultima, senza tuttavia entrare nel merito specifico dei rapporti con i fornitori in contestazione.
Gli elementi di fatto in esame non risultano presi in esame nella sentenza del Tribunale di Vercelli, in cui l'accoglimento del ricorso è basato sulla mera considerazione della peculiarità della produzione come descritta dal Ctu. mentre invece, ai fini del presente giudizio, tali elementi - unitamente agli ulteriori indizi gravi precisi e concordanti posti dall'Ufficio a base della contestazione - rilevano ai fini della valutazione della fattispecie da parte di questa Corte di Giustizia.
Il giudice tributario mantiene infatti piena facoltà di valutare il merito della questione, alla luce delle regole sull'onere probatorio relative al rapporto tributario, delle deduzioni istruttorie e delle regole processuali proprie di questo giudizio.
Peraltro, gli indizi gravi precisi e concordanti elencati dall'Ufficio non risultano affatto smentiti dalle sentenze del Tribunale di Vercelli.
Il ricorso va quindi respinto con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di A. Entrate DP 1 liquidante in euro 10.000.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: BIANCONI CRISTINA, Presidente
NICODANO IC, Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1180/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 s.r.l. Telefono 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore 3-
Difensore 4 - CF Difensore 4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Difensore 3 CF Difensore 3
Difensore 4 - CF Difensore 4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030602720 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030602720 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l.impugna l'Avviso di Accertamento n. T7E030602720/2024 per l'anno 2018 che contesta la contabilizzazione fatture per operazioni inesistenti, in quanto non ascrivibili ad un appalto di servizi, bensì alla mera erogazione di manodopera emesse dalle società Società_1
S.r.l. (C.F. P.IVA_2), Società_2 s.r.l. (C.F. P.IVA_3) e Società 3 S.r.l. (C.F.
P.IVA 4), per un importo complessivo di Euro 668.115,80 (Euro 402.322,50 +171.488,30 + 94.305,00), oltre Iva di Euro 146.985,48 (Euro 88.510,95 + 37.727,43 + 20.747,10).
Parte ricorrente si duole che l'agenzia delle entrate si sia limitata ad affermare, apoditticamente, che "le fatture emesse dai fornitori Società 1 , Società 3 SRL e Società 2
s.r.l. descrivono operazioni inesistenti in quanto non ascrivibili a un appalto di servizi bensì ad una mera somministrazione di manodopera".
La ricorrente sostiene la genuinità delle prestazioni descrivendo il processo produttivo, così come ricostruito dal consulente tecnico nel giudizio svoltosi presso il Tribunale di Vercelli ed avente ad oggetto materia previdenziale. Tale CTU è alla base della sentenza resa dal Tribunale di Vercelli n. 260/2023 nel giudizio, proposto dalla Ric_1 srl
contro
INPS e INAIL, di opposizione all'avviso di addebito emesso per il pagamento dei contributi previdenziali derivanti dalla riqualificazione dei rapporti con i fornitori Soc_1, Soc_2 s.r.l. e Società 3 per l'anno 2017, concluso con l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino replicando che, data la mancanza di documentazione negoziale adeguata, la valutazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche strutturali degli appaltatori, i cui bilanci d'esercizio depositati presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, evidenziano come i costi per il personale sostenuti rappresentano la parte largamente preponderante dei fattori produttivi impiegati (per tutti e tre i fornitori si attesta sempre superiore all'80%, con punte fino al 93%) segno inequivocabile che i mezzi forniti dagli appaltatori sono per la massima parte risorse umane.
Evidenziava inoltre che tutti e tre i menzionati fornitori, unitamente alla Società ricorrente, hanno avuto nell'anno 2018 o per una parte di esso il medesimo rappresentante legale p.t., sig. Rappresentante_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni rappresentate dalle fatture anzidette in quanto i rapporti sottostanti si sono concretizzati in illecita somministrazione di manodopera, dissimulata in contratti di appalto di servizi (o – come sostenuto ora dalla società ricorrente – di sub-fornitura).- La Ricorrente sostiene la genuinità dei rapporti contrattuali in esame, che non richiederebbero forma scritta, e afferma l'insussistenza di elementi a fondamento delle conclusioni dell'Ufficio, invocando inoltre il
"giudicato" rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Vercelli nel giudizio di opposizione contro l'avviso di liquidazione dei contributi previdenziali.
La Corte osserva che l'Ufficio ha contestato specifiche circostanze gravi, precise e concordanti comprovanti la simulazione delle operazioni in esame, a fronte delle quali la ricorrente non ha fornito prove a confutazione, insistendo nel descrivere generiche argomentazioni circa le caratteristiche del proprio procedimento produttivo, ma senza fornire elementi specifici circa l'apporto delle te società sub-appaltatrici.
In particolare non risultano stipulati contratti tra la società ricorrente e i tre fornitori in contestazione, in quanto non prodotti;
le fatture contestate recano per lo più il mero riferimento al numero identificativo di commessa della Ricorrente_1 s.r.1., senza specificazione della prestazione che sarebbe stata resa dal fornitore;
gli unici documenti contrattuali prodotti sono tre tariffari (tali documenti sono peraltro irrilevanti a fini probatori dell'esistenza effettiva dell'appalto, in quanto si tratta di documentazione elaborata dalla stessa parte a cui
è stata contestata la partecipazione a un'operazione inesistente);
mancando del tutto i contratti o altra documentazione contrattuale, non è provato l'oggetto del contratto effettivamente intercorso tra committente e fornitori, in particolare non è provata la sussistenza di quei requisiti - autonomia dell'appaltatore, assunzione del rischio di impresa, eterodirezione - che differenzino i rapporti in esame da una mera fornitura di manodopera;
per contro, gli unici documenti forniti, vale a dire i tariffari, avvalorano l'ipotesi che la prestazione fornita consista nella mera messa a disposizione di personale, posto che valorizzano solo le ore di lavoro fornite, senza neppure indicare i criteri di determinazione del prezzo;
La Corte osserva inoltre una sostanziale sovrapponibilità delle compagini sociali, costituite tutte da membri della famiglia Rapp_1, tanto che Società_3. S.R.L. e Società 2 s.r.l. nel 2018 vengono anzi incorporate in
Società 1; vi è dunque la sostanziale identità delle figure di riferimento delle quattro società - committente e appaltatori - e, in particolare, la ricorrenza della presenza del signor Nominativo_1, il quale nel 2018 era allo stesso tempo: Amministratore Unico della committente Ricorrente _1 s.r.l., socio di maggioranza e Amministratore Unico di Società 1 (dal 10.3.2018 fino alla cessazione;
prima il legale rappresentante era Rappresentante_1, subentrato al signor Nominativo_1, dopo il decesso di quest'ultimo, come amministratore della ricorrente: v. estratti A.T. allegati sub. 4), socio di maggioranza e Amministratore Unico di Società 3 SRL, socio di minoranza di Società_2
SRL (v. visure della Camera di Commercio).
L'identità delle compagini sociali denota l'assenza di reale autonomia delle varie società, posto che, alle controparti contrattuali, corrispondevano le stesse persone fisiche;
- le quattro compagini hanno sede legale a Torino nello stesso luogo e sede operativa a IV RI (VC) presso lo stesso immobile (benché con ingressi differenziati contraddistinti da altrettanti numeri civici); le utenze energetiche sono intestate alla committente Ricorrente_1 s.r.l., non ne risultano intestate alle sub appaltatrici (v. estratti A.T relativi alle utenze: doc. 5); anche se disponevano di "immobilizzazioni” e mezzi propri per utilizzarli, le tre società dovevano servirsi delle utenze della Ric_1 srl;
- dagli elenchi clienti risulta che la Ric_1 srl è l'unica cliente delle tre società; dai bilanci presentati dalle società risulta inoltre che i tre presunti fornitori sostengono quasi esclusivamente costi per il personale: si veda, per Soc_2 srl il bilancio a.i. 2017 (doc. 6) l'ultimo depositato prima della fusione, in cui i costi del personale ammontano complessivamente a euro 233.046,00, per costi di produzione totali di euro 251.634,00; si veda per Soc_3 s.r.l. il bilancio a.i. 2017 (doc. 7), l'ultimo depositato prima della fusione), in cui i costi del personale ammontano complessivamente a euro 188.173,00, per costi di produzione totali di euro 210.166,00; si veda per Soc_1 srl il bilancio a.i. 2018 (doc. 8), in cui i costi del personale ammontano complessivamente a euro 362.638,00, per costi di produzione totali di euro 450.735,00;
-non risulta neppure possibile verificare la regolarità dei pagamenti delle fatture emesse dai tre fornitori, data la mancanza delle scritture di apertura e chiusura dei relativi conti di mastro: sul punto l'osservazione di Parte a pag. 77, secondo cui esse non sarebbero state richieste e, comunque sarebbero irrilevanti, è errata è pretestuosa. Tali scritture rientrano infatti nella contabilità obbligatoria ed erano già state richieste sin dal controllo effettuato per l'anno 2017. Dalle schede di mastro devono infatti risultare le movimentazioni finanziarie-pagamenti - delle fatture contabilizzate e le eventuali situazioni debitorie/creditorie residue nei confronti del singolo fornitore. La mancanza di tali documenti contabili si traduce evidentemente nella mancanza di prova dell'effettività dei pagamenti delle forniture di cui si contesta la genuinità: prova a cui non può certo sopperire un prospetto excel predisposto ad hoc senza riscontro in contabilità (la "tabella di raccordo" allegata sub 12.22);
- contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, infine, le tre società "appaltatrici" risultano sistematicamente inadempienti agli obblighi di versamento dell'Iva, delle ritenute e dei contributi previdenziali: v. gli estratti da Anagrafe Tributaria, da cui risulta che le tre fornitrici non effettuano versamenti di contributi e delle ritenute
(se non per pochi euro) né di Iva per l'anno 2018; la Società_1 s.r.l. ha carichi pendenti per euro 8.868.936,46, la Società 3 per euro 4.876.802,82 e la Società 2 s.r.l. per euro 3.370.997,67:
e ciò per quanto riguarda i soli carichi erariali. Nell'anno oggetto di accertamento non risultano dichiarazioni per le società incorporate.
Le conclusioni del Tribunale di Vercelli - che ha ritenuto il quadro probatorio "non sufficiente” a dimostrare la non genuinità degli appalti in questione - sono basate sulle osservazioni del Consulente tecnico d'Ufficio e sul rilievo che la Ric_1 srl lavora su commesse come "general contractor", ragion per cui necessita di avvalersi di competenze di diversi fornitori, anche diversi da Società_3, Società_2 s.r.l. e Società_1.
Questa Corte in proposito osserva che la Consulenza d'Ufficio ha riguardato esclusivamente il processo produttivo della Ric_1 srl, che il consulente ha ritenuto conforme alla descrizione fornita da quest'ultima, senza tuttavia entrare nel merito specifico dei rapporti con i fornitori in contestazione.
Gli elementi di fatto in esame non risultano presi in esame nella sentenza del Tribunale di Vercelli, in cui l'accoglimento del ricorso è basato sulla mera considerazione della peculiarità della produzione come descritta dal Ctu. mentre invece, ai fini del presente giudizio, tali elementi - unitamente agli ulteriori indizi gravi precisi e concordanti posti dall'Ufficio a base della contestazione - rilevano ai fini della valutazione della fattispecie da parte di questa Corte di Giustizia.
Il giudice tributario mantiene infatti piena facoltà di valutare il merito della questione, alla luce delle regole sull'onere probatorio relative al rapporto tributario, delle deduzioni istruttorie e delle regole processuali proprie di questo giudizio.
Peraltro, gli indizi gravi precisi e concordanti elencati dall'Ufficio non risultano affatto smentiti dalle sentenze del Tribunale di Vercelli.
Il ricorso va quindi respinto con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di A. Entrate DP 1 liquidante in euro 10.000.