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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 9/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1086/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 3/2021 dell'8/01/2021, depositata in Cancelleria in data 14/01/2021 e notificata il 25/03/2021” e vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Zagarese, Parte_1 elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE - E
, in persona del Controparte_1 Prefetto p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. In primo grado innanzi al Giudice di Pace di Rossano, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n. 700017379514 del 29/06/2020 redatto dalla Polizia Stradale di elevato nei suoi confronti in qualità di proprietaria del veicolo tg. CP_1 EF926VB e di obbligata in solido con il trasgressore - conducente per Persona_1 violazione dell'art. 116, commi 15/17 C.d.S. “poiché il conducente del veicolo sopra indicato al controllo risultava essere privo della patente di guida e dagli accertamenti risultava essere stata revocata dal Prefetto di Bergamo in data 31/12/2009”. A sostegno della spiegata opposizione ha eccepito la nullità del verbale per estrema genericità e l'esimente dello stato di necessità ed ha chiesto l'annullamento del verbale impugnato e la revoca delle sanzioni pecuniarie ed accessorie comminate. La convenuta non si è costituita in giudizio, seppur ritualmente evocata. Controparte_1 Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 3/2021, depositata il 14/01/2021, ha rigettato l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha confermato il verbale n. Parte_1 700017379514, compensando tra le parti le spese di giudizio. Nello specifico, il giudice di prime cure: in via preliminare, ha disatteso l'eccezione di nullità del verbale, ritenendo che lo stesso contenesse gli elementi essenziali previsti dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada;
nel merito, ha ritenuto non provata la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità, neanche putativo, invocato da quale causa di esclusione della responsabilità in relazione alla Parte_2 violazione contestata. Al riguardo, secondo il giudice di primo grado, poiché le dichiarazioni rese dai testi escussi, e (rispettivamente coniuge e figlio - Testimone_1 Persona_1 trasgressore) si erano rivelate inconsistenti e scarsamente attendibili e non era stata prodotta documentazione idonea ad attestare la patologia di cui l'odierna appellante aveva dichiarato essere affetta, non poteva ritenersi provata la situazione di pericolo da quest'ultima prospettata. R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 2 di 6
Avverso la suddetta pronuncia, ha quindi proposto impugnazione affidando Parte_1 l'appello a due motivi:
1) Nullità della sentenza di primo grado – Insufficienza di motivazione. L'appellante ha lamentato che la sentenza impugnata non contiene ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione assunta e che tale vizio ne determina la nullità, in quanto non adempie alle finalità che la legge attribuisce alla sentenza stessa.
2) Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. Secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato lo stato di necessità ossia la situazione da lei dedotta di essersi sentita male e di aver chiesto al proprio figlio, con patente revocata, di condurla in ospedale, poiché avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, ossia la documentazione prodotta e le dichiarazioni testimoniali. In particolare, a parere dell'appellante, entrambi i testi escussi avevano fornito una chiara ricostruzione dei fatti, facendo rilevare l'assoluta necessità di di condurre la mamma in ospedale, il quale, Persona_1 aveva, infatti, riferito: “io mi trovavo a casa mia e venivo chiamato da mia mamma perché stava poco bene. Preciso che un anno prima aveva avuto un infarto. Sono arrivato a casa di mia mamma per prendere la macchina e sono andata a prenderla ma venivo fermato. Mio padre non può guidare perché affetto da una patologia chiamato morbo di Parkinson. Mi hanno fermato mentre andavo a prendere mia mamma. Io abito vicino al mare di Rossano, mentre mia mamma in via dei Normanni”; di altrettanta chiarezza, inoltre, era stato il teste che aveva Testimone_1 dichiarato testualmente: “confermo la circostanza n.1 e sono a conoscenza del fatto perché mia moglie prima di chiamare mio figlio aveva chiamato me ma non potevo andare perché non mi sentivo molto bene… […] confermo la circostanza n. 3, preciso che io guido sempre ma quella mattina mi sentivo poco bene perché ho il morbo di parkinson. Mi è capitato anche altre volte”. Inoltre, secondo l'appellante, ulteriore conferma delle circostanze dedotte proveniva dalla documentazione versata in atti (stato di famiglia e istanza di ammissione al gratuito patrocinio) dalla quale si evinceva chiaramente che il proprio nucleo familiare era costituito solo dalla medesima e da residenti in [...]. Infine, il Giudicante avrebbe Testimone_1 errato nel ritenere le deposizioni dei testi irrilevanti, non concludenti, contrastanti e poco credibili in ragione del rapporto di parentela intercorrente con l'odierna appellante. ha quindi concluso chiedendo al Tribunale: “In via preliminare Si chiede la Parte_1 sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado n. 3/2021 del Giudice di Pace di Rossano ex. art. 283 c.p.c. emessa nel proc.n. 552/2020; Nel merito Accogliere l'appello proposto e riformare sentenza impugnata n.3/2021 del Giudice di Pace di Rossano e per l'effetto voler annullare il verbale di contestazione n. 700017379514 impugnato, revocando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, poichè assolutamente illegittime;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porsi a carico dell'erario avendo la parte richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.”. In data 24/11/2021 si è costituita in giudizio la mediante deposito di Controparte_2 memoria difensiva in appello, con la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, ex artt. 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c., del gravame proposto da nel merito, ha avversato le Parte_1 censure alla sentenza ex adverso sollevate, deducendo: - che la sentenza non è affetta da nullità; - che la sentenza risulta sufficientemente motivata poiché contiene tutti i requisiti di cui all'art. 132 c.p.c. ed in quanto è chiaramente evincibile la ragione posta a fondamento del rigetto della domanda, ossia la mancata prova dello stato di necessità; - che il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze probatorie;
- che la scriminante, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, prevista dall'art. 4, co. 1, L. n. 689/1981, non trova applicazione nel caso in questione perché, nel giudizio di prime cure, l'odierna appellante non è riuscita a dimostrare la presenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; - che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non merita accoglimento poiché parte appellante ha addotto a sostegno argomentazioni oltremodo generiche, inconferenti, infondate e pretestuose e non ha fornito R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 3 di 6
alcuna prova della sussistenza del fumus boni iuris nonché del pericolo di danno grave e irreparabile che dall'esecuzione dell'atto impugnato ne deriverebbe. Tanto dedotto, parte appellata ha chiesto: “
1. In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter, c.p.c., per come esposto;
2. In subordine, nel merito, rigettare il ricorso della parte istante in quanto destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare la parte privata alla corresponsione delle somme dovute con il verbale di contestazione n. 700017379514, sino al totale soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.”. Disposti una serie di rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 9/12/2025, all'esito del deposito delle note scritte, ex art. 127 ter, sostitutive della discussione orale, il Tribunale ha deciso la causa come segue mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
2. Nel merito Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata e, al riguardo, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza del 25/01/2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali. In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento. Con il primo motivo d'appello, ha lamentato l'insufficiente motivazione della Parte_1 sentenza che, a suo dire, non contiene ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione assunta dal giudice di pace;
secondo l'appellante, tale vizio determina la nullità della sentenza, poiché la rende inidonea ad adempiere alle finalità che la legge ad essa attribuisce. Il motivo è infondato. Occorre osservare che, contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante, nella sentenza impugnata è chiaramente evincibile che il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione in quanto ha ritenuto non provato lo stato di necessità allegato da ed è altrettanto evidente Parte_1 che il giudice di Pace di Rossano, nel provvedimento censurato, ha dato adeguatamente conto degli elementi di fatto considerati, della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta nonché delle ragioni di diritto poste alla base del proprio convincimento, tanto da essere oggetto di censura da parte del medesimo appellante con il secondo motivo, con il quale ha lamentato, per l'appunto, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Parimenti infondato è il motivo di appello con il quale ha lamentato l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace di Rossano. Orbene, occorre innanzitutto premettere che parte appellante ha agito per ottenere l'annullamento del verbale di violazione del Codice della Strada n. 700017379514 ed all'uopo ha invocato l'esimente di cui all'art. 4 L. n. 689/81, deducendo che, colpita da infarto nell'anno precedente, il 29/06/2020 si era sentita male ed aveva chiamato il proprio coniuge affinché la conducesse in ospedale;
tuttavia, al rifiuto di quest'ultimo, che le aveva riferito di sentirsi poco bene a causa del morbo di Parkinson di cui era affetto, si era vista costretta a rivolgersi al proprio figlio Per_1
il quale, nonostante avesse la patente revocata, era l'unica persona che poteva
[...] accompagnarla in ospedale. Parte appellante ha allegato che l'esistenza di detta esimente fosse stata provata quantomeno in via putativa. R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 4 di 6
La doglianza è priva di pregio, dovendo ritenersi condivisibile la valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine al difetto di prova circa il dedotto stato di necessità, anche putativo, con le seguenti precisazioni. In base al disposto dell'art. 4 della Legge 680/1981 “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. L'esimente dello stato di necessità può sussistere, quindi, anche nel caso di accertamento della responsabilità amministrativa, ma le caratteristiche sono le stesse che qualificano l'esimente nella responsabilità penale e che sono elencate dall'art. 54 del codice penale, ossia il pericolo attuale non volontariamente causato dall'agente e il danno alla persona. Come autorevolmente ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte “l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive.” (cfr. Cass. n. 287/2005; Cass. n. 5877/2004). Quindi, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 L. n. 689/81, l'opponente è tenuto a provare l'imminente pericolo di vita medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente se non commettendo l'illecito (cfr. nel caso di opposizione spiegata dal conducente Cass. n.14286/2010: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell'art. 142 comma 9 c. strad., non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'art. 4 l. n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo.”). Ora, in forza di detti principi, ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace di Rossano ha correttamente ritenuto non provata la ricorrenza delle suddette circostanze. Occorre, infatti, evidenziare che nel giudizio di prime cure non è stata prodotta alcuna documentazione medica in grado di dimostrare né la patologia che avrebbe colpito nell'anno procedente l'illecito amministrativo Parte_1 contestato, tale da ingenerare il convincimento di un pericolo incombente, né, tantomeno, le condizioni di salute in cui effettivamente versava in data 29/06/2020. Alla mancanza di prova documentale, poi, non hanno sopperito le dichiarazioni rese dai testi (della cui genuinità, il giudice di prime cure ha condivisibilmente dubitato in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra le parti), essendosi rivelate inconsistenti e contraddittorie (cfr. dichiarazioni rese Persona_1 all'udienza dell'8/01/2021: “io mi trovavo a casa mia e venivo chiamato da mia mamma perché stava poco bene. Preciso che un anno prima aveva avuto un infarto. Sono arrivato a casa di mia mamma per prendere la macchina e sono andata a prenderla ma venivo fermato. Mio padre non può guidare perché affetto da una patologia chiamato morbo di Parkinson. Mi hanno fermato mentre andavo a prendere mia mamma. Io abito vicino al mare di Rossano, mentre mia mamma in via dei Normanni”; cfr dichiarazioni “confermo la circostanza n.1 e sono a Testimone_1 conoscenza del fatto perché mia moglie prima di chiamare mio figlio aveva chiamato me ma non potevo andare perché non mi sentivo molto bene… […] confermo la circostanza n. 3, preciso che io guido sempre ma quella mattina mi sentivo poco bene perché ho il morbo di parkinson. Mi è capitato anche altre volte”.). Nemmeno risulta provato poi, in base alle richiamate dichiarazioni testimoniali, che il pericolo di vita della – si ripete, rimasto indimostrato – non potesse essere superato in altro modo, Pt_1 atteso che al fine di confortare tale circostanza, aveva dichiarato che Persona_1 Tes_1 non potesse guidare perché affetto da morbo di Parkinson, finendo però con l'essere
[...] smentito dallo stesso il quale aveva dichiarato di guidare sempre, escludendo, Testimone_1 R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 5 di 6
quindi, che la sua condizione di salute non glielo consentisse, ed affermando genericamente che quella mattina si sentiva poco bene;
circostanza, quest'ultima, che non risulta corroborata da ulteriori elementi di prova e che, dunque, costituire una mera congettura, non idonea a ritenere integrato il presupposto dell' “inevitabilità” sopra richiamato. È, quindi, oltremodo evidente che, in assenza di idonei elementi probatori a supporto, il giudice di prime cure non poteva in alcun modo ritenere provata l'esistenza di un pericolo imminente per l'opponente, neanche putativo, né che l'unica modalità per ovviare a detto stato di necessità fosse quella di consentire a di mettersi alla guida del proprio veicolo, sia per le ragioni Persona_1 anzidette sia per la possibilità che ella ricorresse all'intervento del 118 o di altri soggetti. Invocando l'erronea convinzione di trovarsi nello stato di necessità, l'opponente avrebbe dovuto provare l'esistenza di elementi positivi ed oggettivi che l'avevano indotta a credere di trovarsi nello stato di necessità, nei termini sopra indicati, non essendo sufficiente una semplice asserzione sfornita di qualsiasi supporto di prova. In definitiva, in assenza di prova in ordine alla assoluta necessità di recarsi in ospedale per evitare un pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona non è possibile dare rilevanza giuridica scriminante al dedotto stato di necessità, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite. La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e delle attività effettivamente svolte (con esclusione, quindi, del compenso per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di attività istruttoria), in base ai parametri di cui alla normativa vigente. Non può essere riformata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che, quando l'esito dell'impugnazione conferma la sentenza di primo grado non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837). In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta da è stata integralmente respinta. Peraltro, Parte_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, spettando poi all'amministrazione giudiziaria verificare se in concreto il pagamento sia dovuto o meno, per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (Cass. Civ. Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in funzione del Giudice dell'Appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: A. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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B. Condanna al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente Parte_3 grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nella misura di legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso;
C. Dà atto che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto;
D. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 11 dicembre 2025. Il Giudice Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Valeria Morrone.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 9/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1086/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 3/2021 dell'8/01/2021, depositata in Cancelleria in data 14/01/2021 e notificata il 25/03/2021” e vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Zagarese, Parte_1 elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE - E
, in persona del Controparte_1 Prefetto p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. In primo grado innanzi al Giudice di Pace di Rossano, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n. 700017379514 del 29/06/2020 redatto dalla Polizia Stradale di elevato nei suoi confronti in qualità di proprietaria del veicolo tg. CP_1 EF926VB e di obbligata in solido con il trasgressore - conducente per Persona_1 violazione dell'art. 116, commi 15/17 C.d.S. “poiché il conducente del veicolo sopra indicato al controllo risultava essere privo della patente di guida e dagli accertamenti risultava essere stata revocata dal Prefetto di Bergamo in data 31/12/2009”. A sostegno della spiegata opposizione ha eccepito la nullità del verbale per estrema genericità e l'esimente dello stato di necessità ed ha chiesto l'annullamento del verbale impugnato e la revoca delle sanzioni pecuniarie ed accessorie comminate. La convenuta non si è costituita in giudizio, seppur ritualmente evocata. Controparte_1 Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 3/2021, depositata il 14/01/2021, ha rigettato l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha confermato il verbale n. Parte_1 700017379514, compensando tra le parti le spese di giudizio. Nello specifico, il giudice di prime cure: in via preliminare, ha disatteso l'eccezione di nullità del verbale, ritenendo che lo stesso contenesse gli elementi essenziali previsti dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada;
nel merito, ha ritenuto non provata la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità, neanche putativo, invocato da quale causa di esclusione della responsabilità in relazione alla Parte_2 violazione contestata. Al riguardo, secondo il giudice di primo grado, poiché le dichiarazioni rese dai testi escussi, e (rispettivamente coniuge e figlio - Testimone_1 Persona_1 trasgressore) si erano rivelate inconsistenti e scarsamente attendibili e non era stata prodotta documentazione idonea ad attestare la patologia di cui l'odierna appellante aveva dichiarato essere affetta, non poteva ritenersi provata la situazione di pericolo da quest'ultima prospettata. R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 2 di 6
Avverso la suddetta pronuncia, ha quindi proposto impugnazione affidando Parte_1 l'appello a due motivi:
1) Nullità della sentenza di primo grado – Insufficienza di motivazione. L'appellante ha lamentato che la sentenza impugnata non contiene ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione assunta e che tale vizio ne determina la nullità, in quanto non adempie alle finalità che la legge attribuisce alla sentenza stessa.
2) Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. Secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato lo stato di necessità ossia la situazione da lei dedotta di essersi sentita male e di aver chiesto al proprio figlio, con patente revocata, di condurla in ospedale, poiché avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, ossia la documentazione prodotta e le dichiarazioni testimoniali. In particolare, a parere dell'appellante, entrambi i testi escussi avevano fornito una chiara ricostruzione dei fatti, facendo rilevare l'assoluta necessità di di condurre la mamma in ospedale, il quale, Persona_1 aveva, infatti, riferito: “io mi trovavo a casa mia e venivo chiamato da mia mamma perché stava poco bene. Preciso che un anno prima aveva avuto un infarto. Sono arrivato a casa di mia mamma per prendere la macchina e sono andata a prenderla ma venivo fermato. Mio padre non può guidare perché affetto da una patologia chiamato morbo di Parkinson. Mi hanno fermato mentre andavo a prendere mia mamma. Io abito vicino al mare di Rossano, mentre mia mamma in via dei Normanni”; di altrettanta chiarezza, inoltre, era stato il teste che aveva Testimone_1 dichiarato testualmente: “confermo la circostanza n.1 e sono a conoscenza del fatto perché mia moglie prima di chiamare mio figlio aveva chiamato me ma non potevo andare perché non mi sentivo molto bene… […] confermo la circostanza n. 3, preciso che io guido sempre ma quella mattina mi sentivo poco bene perché ho il morbo di parkinson. Mi è capitato anche altre volte”. Inoltre, secondo l'appellante, ulteriore conferma delle circostanze dedotte proveniva dalla documentazione versata in atti (stato di famiglia e istanza di ammissione al gratuito patrocinio) dalla quale si evinceva chiaramente che il proprio nucleo familiare era costituito solo dalla medesima e da residenti in [...]. Infine, il Giudicante avrebbe Testimone_1 errato nel ritenere le deposizioni dei testi irrilevanti, non concludenti, contrastanti e poco credibili in ragione del rapporto di parentela intercorrente con l'odierna appellante. ha quindi concluso chiedendo al Tribunale: “In via preliminare Si chiede la Parte_1 sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado n. 3/2021 del Giudice di Pace di Rossano ex. art. 283 c.p.c. emessa nel proc.n. 552/2020; Nel merito Accogliere l'appello proposto e riformare sentenza impugnata n.3/2021 del Giudice di Pace di Rossano e per l'effetto voler annullare il verbale di contestazione n. 700017379514 impugnato, revocando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, poichè assolutamente illegittime;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porsi a carico dell'erario avendo la parte richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.”. In data 24/11/2021 si è costituita in giudizio la mediante deposito di Controparte_2 memoria difensiva in appello, con la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, ex artt. 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c., del gravame proposto da nel merito, ha avversato le Parte_1 censure alla sentenza ex adverso sollevate, deducendo: - che la sentenza non è affetta da nullità; - che la sentenza risulta sufficientemente motivata poiché contiene tutti i requisiti di cui all'art. 132 c.p.c. ed in quanto è chiaramente evincibile la ragione posta a fondamento del rigetto della domanda, ossia la mancata prova dello stato di necessità; - che il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze probatorie;
- che la scriminante, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, prevista dall'art. 4, co. 1, L. n. 689/1981, non trova applicazione nel caso in questione perché, nel giudizio di prime cure, l'odierna appellante non è riuscita a dimostrare la presenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; - che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non merita accoglimento poiché parte appellante ha addotto a sostegno argomentazioni oltremodo generiche, inconferenti, infondate e pretestuose e non ha fornito R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 3 di 6
alcuna prova della sussistenza del fumus boni iuris nonché del pericolo di danno grave e irreparabile che dall'esecuzione dell'atto impugnato ne deriverebbe. Tanto dedotto, parte appellata ha chiesto: “
1. In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter, c.p.c., per come esposto;
2. In subordine, nel merito, rigettare il ricorso della parte istante in quanto destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare la parte privata alla corresponsione delle somme dovute con il verbale di contestazione n. 700017379514, sino al totale soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.”. Disposti una serie di rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 9/12/2025, all'esito del deposito delle note scritte, ex art. 127 ter, sostitutive della discussione orale, il Tribunale ha deciso la causa come segue mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
2. Nel merito Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata e, al riguardo, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza del 25/01/2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali. In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento. Con il primo motivo d'appello, ha lamentato l'insufficiente motivazione della Parte_1 sentenza che, a suo dire, non contiene ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione assunta dal giudice di pace;
secondo l'appellante, tale vizio determina la nullità della sentenza, poiché la rende inidonea ad adempiere alle finalità che la legge ad essa attribuisce. Il motivo è infondato. Occorre osservare che, contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante, nella sentenza impugnata è chiaramente evincibile che il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione in quanto ha ritenuto non provato lo stato di necessità allegato da ed è altrettanto evidente Parte_1 che il giudice di Pace di Rossano, nel provvedimento censurato, ha dato adeguatamente conto degli elementi di fatto considerati, della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta nonché delle ragioni di diritto poste alla base del proprio convincimento, tanto da essere oggetto di censura da parte del medesimo appellante con il secondo motivo, con il quale ha lamentato, per l'appunto, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Parimenti infondato è il motivo di appello con il quale ha lamentato l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace di Rossano. Orbene, occorre innanzitutto premettere che parte appellante ha agito per ottenere l'annullamento del verbale di violazione del Codice della Strada n. 700017379514 ed all'uopo ha invocato l'esimente di cui all'art. 4 L. n. 689/81, deducendo che, colpita da infarto nell'anno precedente, il 29/06/2020 si era sentita male ed aveva chiamato il proprio coniuge affinché la conducesse in ospedale;
tuttavia, al rifiuto di quest'ultimo, che le aveva riferito di sentirsi poco bene a causa del morbo di Parkinson di cui era affetto, si era vista costretta a rivolgersi al proprio figlio Per_1
il quale, nonostante avesse la patente revocata, era l'unica persona che poteva
[...] accompagnarla in ospedale. Parte appellante ha allegato che l'esistenza di detta esimente fosse stata provata quantomeno in via putativa. R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 4 di 6
La doglianza è priva di pregio, dovendo ritenersi condivisibile la valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine al difetto di prova circa il dedotto stato di necessità, anche putativo, con le seguenti precisazioni. In base al disposto dell'art. 4 della Legge 680/1981 “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. L'esimente dello stato di necessità può sussistere, quindi, anche nel caso di accertamento della responsabilità amministrativa, ma le caratteristiche sono le stesse che qualificano l'esimente nella responsabilità penale e che sono elencate dall'art. 54 del codice penale, ossia il pericolo attuale non volontariamente causato dall'agente e il danno alla persona. Come autorevolmente ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte “l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive.” (cfr. Cass. n. 287/2005; Cass. n. 5877/2004). Quindi, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 L. n. 689/81, l'opponente è tenuto a provare l'imminente pericolo di vita medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente se non commettendo l'illecito (cfr. nel caso di opposizione spiegata dal conducente Cass. n.14286/2010: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell'art. 142 comma 9 c. strad., non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'art. 4 l. n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo.”). Ora, in forza di detti principi, ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace di Rossano ha correttamente ritenuto non provata la ricorrenza delle suddette circostanze. Occorre, infatti, evidenziare che nel giudizio di prime cure non è stata prodotta alcuna documentazione medica in grado di dimostrare né la patologia che avrebbe colpito nell'anno procedente l'illecito amministrativo Parte_1 contestato, tale da ingenerare il convincimento di un pericolo incombente, né, tantomeno, le condizioni di salute in cui effettivamente versava in data 29/06/2020. Alla mancanza di prova documentale, poi, non hanno sopperito le dichiarazioni rese dai testi (della cui genuinità, il giudice di prime cure ha condivisibilmente dubitato in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra le parti), essendosi rivelate inconsistenti e contraddittorie (cfr. dichiarazioni rese Persona_1 all'udienza dell'8/01/2021: “io mi trovavo a casa mia e venivo chiamato da mia mamma perché stava poco bene. Preciso che un anno prima aveva avuto un infarto. Sono arrivato a casa di mia mamma per prendere la macchina e sono andata a prenderla ma venivo fermato. Mio padre non può guidare perché affetto da una patologia chiamato morbo di Parkinson. Mi hanno fermato mentre andavo a prendere mia mamma. Io abito vicino al mare di Rossano, mentre mia mamma in via dei Normanni”; cfr dichiarazioni “confermo la circostanza n.1 e sono a Testimone_1 conoscenza del fatto perché mia moglie prima di chiamare mio figlio aveva chiamato me ma non potevo andare perché non mi sentivo molto bene… […] confermo la circostanza n. 3, preciso che io guido sempre ma quella mattina mi sentivo poco bene perché ho il morbo di parkinson. Mi è capitato anche altre volte”.). Nemmeno risulta provato poi, in base alle richiamate dichiarazioni testimoniali, che il pericolo di vita della – si ripete, rimasto indimostrato – non potesse essere superato in altro modo, Pt_1 atteso che al fine di confortare tale circostanza, aveva dichiarato che Persona_1 Tes_1 non potesse guidare perché affetto da morbo di Parkinson, finendo però con l'essere
[...] smentito dallo stesso il quale aveva dichiarato di guidare sempre, escludendo, Testimone_1 R.G. n.° 1086/2021 - Pag. 5 di 6
quindi, che la sua condizione di salute non glielo consentisse, ed affermando genericamente che quella mattina si sentiva poco bene;
circostanza, quest'ultima, che non risulta corroborata da ulteriori elementi di prova e che, dunque, costituire una mera congettura, non idonea a ritenere integrato il presupposto dell' “inevitabilità” sopra richiamato. È, quindi, oltremodo evidente che, in assenza di idonei elementi probatori a supporto, il giudice di prime cure non poteva in alcun modo ritenere provata l'esistenza di un pericolo imminente per l'opponente, neanche putativo, né che l'unica modalità per ovviare a detto stato di necessità fosse quella di consentire a di mettersi alla guida del proprio veicolo, sia per le ragioni Persona_1 anzidette sia per la possibilità che ella ricorresse all'intervento del 118 o di altri soggetti. Invocando l'erronea convinzione di trovarsi nello stato di necessità, l'opponente avrebbe dovuto provare l'esistenza di elementi positivi ed oggettivi che l'avevano indotta a credere di trovarsi nello stato di necessità, nei termini sopra indicati, non essendo sufficiente una semplice asserzione sfornita di qualsiasi supporto di prova. In definitiva, in assenza di prova in ordine alla assoluta necessità di recarsi in ospedale per evitare un pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona non è possibile dare rilevanza giuridica scriminante al dedotto stato di necessità, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite. La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e delle attività effettivamente svolte (con esclusione, quindi, del compenso per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di attività istruttoria), in base ai parametri di cui alla normativa vigente. Non può essere riformata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che, quando l'esito dell'impugnazione conferma la sentenza di primo grado non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837). In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta da è stata integralmente respinta. Peraltro, Parte_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, spettando poi all'amministrazione giudiziaria verificare se in concreto il pagamento sia dovuto o meno, per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (Cass. Civ. Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in funzione del Giudice dell'Appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: A. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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B. Condanna al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente Parte_3 grado di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nella misura di legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso;
C. Dà atto che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto;
D. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 11 dicembre 2025. Il Giudice Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Valeria Morrone.