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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL NI Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Moretti dell'Avvocatura
Provinciale ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della stessa
( nonché presso gli uffici CodiceFiscale_1
dell'Avvocatura Provinciale siti in IALE DELLA STAZIONE 1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FR TI ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA FERINI 4, presso lo studio del difensore
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo espletamento degli incombenti di rito, per tutti i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza disattesa riformare la sentenza del Tribunale di Terni n. 457/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, notificata il successivo 12 giugno, resa nel giudizio n. 2065/2024 R.G. Tribunale di Terni e per
[... l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 emessa dalla Provincia in data 14 novembre 2024. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
In via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla e, Parte_1
per l'effetto, confermare la sentenza n. 457/2025 del Tribunale di Terni, per tutti i motivi ut supra esposti e richiamati.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'antistatario difensore.
In via subordinata, annullare comunque l'ordinanza-ingiunzione n. 171/2024 del 14 novembre 2024 della per i motivi tutti sopra esposti e richiamati. Parte_1
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'antistatario difensore.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, contenere la sanzione nel minimo edittale per i motivi sopra esposti e richiamati.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'antistatario difensore, ovvero con compensazione integrale delle medesime.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/12 Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024, il sig. odierno appellato, Controparte_1
proponeva opposizione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 171/2024 del 14 novembre 2024 emessa dalla Parte_1
la quale gli aveva comminato la sanzione amministrativa di € 620,00 per
[...]
violazione dell'art. 255 del D.lgs. n.152/2016.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduceva l'assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare la sua responsabilità in quanto: all'epoca dei fatti il ricorrente risultava ancora residente presso la struttura di accoglienza sita in Via Trevi n. Pt_1
55, e presso tale struttura veniva spedita ogni comunicazione e corrispondenza, di conseguenza sette persone diverse, in qualità di ospiti della struttura, potevano essere entrate in possesso di documentazione riferibile al Sig. e, in ipotesi, CP_1
abbandonarla illegittimamente;
la collocazione dei contenitori in prossimità del civico, secondo il sistema di raccolta differenziata porta a porta vigente nel comune di in Pt_1
zona accessibile a chiunque, non consentiva di escludere una possibile azione di terzi o di cani randagi, essendo peraltro il fenomeno del randagismo molto diffuso, come da locali notizie di stampa;
non si poteva escludere nemmeno che quanto contestato fosse da ricondurre ad una caduta accidentale del sacchetto dal mezzo di trasporto dell'Azienda di Servizi Municipalizzati di Terni (ASM) lungo il tragitto.
Con secondo motivo di ricorso allegava poi l'illegittimità del percorso motivazionale dell'ordinanza ingiunzione e l'erronea qualificazione giuridica degli elementi di fatto accertati nel verbale di contestazione n. 141/A/2021 del 28.06.2021, non essendo stati accertati né una condotta di conferimento scorretto da parte dell' né la CP_1
sussistenza del suo diritto di proprietà sulla documentazione rinvenuta.
Inoltre, egli avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere, in via solidale, solamente per l'abbandono di quanto a lui riconducibile come proprietario e non dell'intero sacchetto pag. 3/12 di rifiuti, con conseguente applicazione della più mite sanzione prevista al comma 2 dell'art. 255 D.lgs 152/2006.
Infine, in via subordinata con il terzo motivo di ricorso, domandava che in ogni caso venisse applicato il contenimento della sanzione nel minimo edittale alla luce della disciplina ratione temporis applicabile dell'art. 255 del D.lgs. n.152/2016.
Nessuno si costituiva per la regolarmente evocata in giudizio, che Parte_1
veniva dunque dichiarata contumace.
Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, ritenendo la pretesa sanzionatoria della priva di riscontri probatori sufficienti a dimostrare che i rifiuti Parte_1
rinvenuti dagli agenti fossero stati ivi abbandonati dall' , il quale non poteva con CP_1
certezza essere individuato come autore materiale dell'illecito.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1
In via preliminare ha rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente nel giudizio di primo grado circa l'asserita decadenza della dalla facoltà di Parte_1
provare i fatti costitutivi dell'illecito, l'Ente conserva anche in grado di appello la facoltà di produrre il verbale di accertamento della violazione come ordinato dal
Giudice di primo grado con il decreto in data 30 dicembre 2024, in quanto l'omesso deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione nel termine rappresenta una mera irregolarità e non implica alcuna decadenza.
Ciò premesso, nel merito ha articolato un unico motivo di appello, deducendo l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti omesso di considerare che la violazione di cui trattasi è stata contestata al Sig. quale obbligato solidale ex art. 6 L. 689/1981, CP_1
norma che dispone che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la pag. 4/12 violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, e non quale autore materiale dell'illecito consistente nell'abbandono di rifiuti.
La sentenza di primo grado non si sarebbe confrontata dunque con il tema della ricorrenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 6 della L.
689/1981, limitando la propria indagine all'esistenza di una condotta di abbandono imputabile al Sig. . CP_1
L'appellante lamenta dunque che, in virtù di quanto argomentato, il giudice di primo grado sarebbe incorso in un errore di giudizio sia con riguardo alla qualificazione giuridica della fattispecie, sia nella relativa applicazione delle regole.
In particolare, il verbale versato in atti dimostrerebbe la proprietà in capo al Sig.
non solo dei documenti rivenuti nel sacchetto, ma dell'intero contenuto di CP_1
quest'ultimo, a nulla rilevando la circostanza che il sacco dei rifiuti sia stato rinvenuto in un luogo non coincidente con il luogo di residenza del ricorrente. Quindi, accertate sia la natura di rifiuti urbani, sia la proprietà di detti rifiuti in capo al signor , CP_1
dovrebbe ritenersi accertato che quei rifiuti non siano stati correttamente smaltiti, con conseguente piena applicabilità della responsabilità solidale stabilita dall'art. 6 della L.
689/1981, considerato che l'odierno appellato non ha fornito alcuna prova dell'utilizzo della cosa da parte di terzi contro la sua volontà.
Nel giudizio così incardinato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.09.2025 il Sig. contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con particolare riguardo alla questione preliminare sollevata dalla , l'appellato Parte_1
ha dedotto che la in primo grado è incorsa in decadenza, con conseguente Parte_1
maturazione delle preclusioni istruttorie ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e dunque non potrebbe produrre il verbale di accertamento relativo alla base dell'ordinanza di pag. 5/12 ingiunzione opposta, neanche qualora ritenuto indispensabile ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.
Inoltre, l'appellato ha eccepito la non indispensabilità del verbale d'accertamento e dell'ordinanza ai sensi dell'art. 437, comma 2 c.p.c., in quanto l'ordinanza di ingiunzione opposta riporta fedelmente nella propria motivazione quanto trascritto nel verbale d'accertamento 141/A/2021 del 9/6/2021, che nulla aggiunge ai fini della decisione.
Quanto al merito, l'appellato ha rilevato che la motivazione della sentenza è corretta in quanto: la responsabilità solidale presuppone sempre una condotta materiale, commissiva od omissiva, del responsabile;
il verbale d'accertamento di cui viene chiesta l'ammissione non aggiungerebbe nessun elemento probatorio ulteriore rispetto a quanto già ritenuto provato in sentenza, attestando una mera riconducibilità e non la proprietà di alcuna documentazione in capo all' . CP_1
L'appellato ha altresì dedotto l'annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per la contraddittorietà del contenuto del verbale prodotto da controparte, poiché mentre nell'ordinanza ingiunzione 171/2024 viene fatto riferimento al verbale 141/A/2021 del
28/06/2021, in questa sede è stato prodotto il diverso verbale 141/A/2021 del
09/06/2021, discrepanza che (oltre ad essere motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per inidoneità oggettiva del titolo esecutivo) comporterebbe la lesione del diritto di difesa.
L'appellato ha poi riproposto in via subordinata le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, deducendo che, anche volendo in ipotesi ammettere una responsabilità del
Sig. , questi dovrebbe essere chiamato a rispondere in via solidale solamente CP_1
per l'abbandono di quanto a lui riconducibile come proprietario e non dell'intero sacchetto di rifiuti, trovando in tal caso applicazione la più mite previsione sancita al comma 2 dell'art. 255 D.lgs 152/2006.
pag. 6/12 Infine, l'appellato ha domandato in via ulteriormente subordinata il contenimento della sanzione nel minimo edittale alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.
All'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e
281 sexies, 3° comma, c.p.c. ha riservato la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la produzione del verbale di accertamento n.
141/A/2021 del 28.06.2024 da parte della in sede di appello deve Parte_1
ritenersi ammissibile.
Secondo il costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza della Corte di cassazione “per il giudizio di opposizione previsto dall'art. 22 ss. L. n. 681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a prescindere dall'iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni, fissato dal giudice nel rispetto dell'art. 23, co. 2, L. n. 689/1981, non presenta natura perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte dell'amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità”, principio estendibile anche all'analogo termine previsto dall'art. 6, co. 8, D.lgs. n. 150/2011 applicabile ratione temporis al caso di specie (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 22/03/2024, n. 7801).
Trattandosi infatti di normativa speciale, essa deroga alla disciplina generale sulle prove delineata dagli artt. 416 e 437 c.p.c., per cui il deposito da parte della del Parte_1
verbale deve ritenersi ammissibile ex art. 6, comma 8, D.lgs. n. 150/2011 anche in grado di appello e a prescindere dall'astratta indispensabilità del documento ai fini della decisione, in quanto documentazione strettamente correlata all'accertamento della violazione contestata. Si evidenzia come tale principio, ossia quello della producibilità del processo verbale di accertamento anche in grado di appello è un principio consolidato nel processo tributario, per verificare la completezza motivazionale dell'atto impositivo e, quindi, assicurare la pienezza del contraddittorio in merito alle ragioni pag. 7/12 fondate, in tutto o in parte, sugli esiti delle indagini ivi compendiate, situazione che è molto simile a quanto avviene nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, cui il predetto principio può applicarsi per analogia.
Quanto poi all'asserita discrepanza fra il verbale su cui si basa l'ingiunzione e quello prodotto dalla , dalla lettura del suddetto verbale si può evincere che il Parte_1
rinvenimento del sacchetto di rifiuti è avvenuto il 9.6.2021 ma che la violazione non è stata contestata nell'immediato per necessità di ulteriori accertamenti, pertanto il verbale è stato materialmente formato il 28.6.2021 alle 18 presso gli uffici del comando di Polizia Locale di Pt_1
Si tratta, in ogni caso, dell'unico verbale n. 141/A/2021, del quale addirittura nell'ordinanza ingiunzione viene indicato anche il numero di protocollo con il quale è stato trasmesso alla Provincia (n. 14506 del 29.11.2021) essendone dunque indiscussa l'individuazione. Il processo verbale è stato formato materialmente il 28.06.2021, ma la violazione risaliva al precedente 9.6.2021, come indicato nel medesimo atto che fa prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati.
L'errata indicazione della data del verbale appare frutto di un errore materiale, ma non vi sono dubbi che il verbale citato dall'ordinanza ingiunzione impugnata coincida con quello prodotto in giudizio dall'appellata.
Trattasi quindi di una mera irregolarità formale che non compromette in alcun modo la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione che lo richiama, né l'efficacia probatoria del verbale stesso.
Per tale ragione appare superfluo concedere il rinvio richiesto da parte appellata per formalizzare querela di falso, che sarebbe inammissibile in quanto esiste un unico verbale, n. 141/A/2021, nel quale si evince chiaramente che l'illecito è stato accertato il
9.6.2021 ma il verbale è stato redatto il 28.6.2021, a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi per l'individuazione del responsabile della violazione.
pag. 8/12 Ciò posto, nel merito l'appello è infondato.
Va osservato che la motivazione della sentenza impugnata si incentra sull'assenza di prova circa la responsabilità dell'appellato quale autore materiale dell'abbandono di rifiuti, mentre l'ordinanza di ingiunzione impugnata individua espressamente l' CP_1
quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Tale solidarietà viene motivata, nelle difese della , con il fatto che il Parte_1
proprietario /produttore è tenuto al corretto smaltimento dei rifiuti e quindi la doglianza dell'appellante si riferisce alla mancata disamina di tale questione da parte della sentenza appellata. La responsabilità solidale ex art 6 l. 689/1981 è infatti posta a carico del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, indipendentemente da chi sia l'autore materiale della condotta di abbandono dei rifiuti.
Declinata nella particolare materia delle sanzioni a tutela dell'ambiente previste dal D.
Lgs. 152/2006, l'applicazione di questa ipotesi di responsabilità solidale richiede la dimostrazione, da parte dell'ente che ha erogato la sanzione, della proprietà del rifiuto in capo al soggetto indicato come obbligato in solido, non per essere stato il trasgressore ma per aver conservato il bene in maniera inadeguata e senza conferirlo nelle forme corrette al soggetto tenuto allo smaltimento. Secondo tale ottica, competerebbe poi al proprietario provare il fatto estintivo, cioè di aver correttamente conferito il bene o averne perduto la disponibilità per fatto a sé non imputabile.
Orbene, anche volendo affrontare il tema sotto tale prospettiva, la statuizione del giudice di prime cure è condivisibile laddove ritiene il compendio probatorio offerto dalla insufficiente ai fini della fondatezza della sanzione, nemmeno Parte_1
se si considera il diverso titolo di responsabilità ex art. 6 l. 689/1981.
Innanzitutto, va osservato che risultano pacifiche le circostanze dell'avvenuto rinvenimento, in data 09.06.2021, del sacco abbandonato contenente rifiuti indifferenziati al cui interno si dava atto della presenza di “documentazione pag. 9/12 riconducibile all' ”, così come riportato anche nel Verbale n. 141/A/2021 e CP_1
nell'ordinanza impugnata.
Va rilevato che l'appellato non ha proposto formale querela di falso avverso il verbale n. 141/A/2021 (per profili ovviamente diversi dalla discrepanza di data di cui si è dato conto in precedenza), per cui i fatti in esso accertati devono ritenersi provati ex art. 2700
c.c.
L'appellato ha contestato fin dal ricorso depositato in primo grado la proprietà della documentazione rinvenuta nel sacco, che non può ritenersi dimostrata alla luce dell'istruttoria espletata, neanche in seguito alla produzione del verbale n. 141/A/2021 da parte della Parte_1
Infatti, sia l'ordinanza di ingiunzione impugnata che il verbale di accertamento parlano, con formula ampiamente generica, di “documentazione riconducibile” all' , CP_1
senza nulla specificare circa la natura ed il contenuto della documentazione rinvenuta, nonché senza chiarire quali siano stati i concreti elementi di fatto che hanno portato i verbalizzanti ad attribuire all'appellato la proprietà della documentazione.
Per comminare una sanzione quale quella in esame non può ritenersi sufficiente l'allegazione di un'astratta riferibilità di documenti all'appellato, essendo necessario dimostrare la loro natura strettamente personale, anche per il tramite di elementi probatori indiziari che permettano di predicare con sufficiente grado di certezza l'appartenenza dei documenti al soggetto.
L'appellato nelle sue difese ha giustamente citato l'esempio del biglietto da visita o della lettera per significare che non è sufficiente che ci sia il nome di una persona su un foglio di carta per affermarne “la proprietà”, da cui deriva il conseguente obbligo di custodire il documento e di smaltirlo correttamente. La dizione “documentazione riconducibile” contenuta nel verbale e recepita nell'ordinanza ingiunzione appare troppo generica per considerare correttamente assolto l'onere probatorio da parte della pag. 10/12 , rendendo impossibile risalire, in forza di indizi gravi, precisi e concordanti, Parte_1
dal fatto noto dell'appartenenza di un determinato documento al fatto ignoto dell'abbandono del rifiuto indifferenziato.
La avrebbe dovuto dimostrare, se del caso anche con riproduzioni Parte_1
fotografiche o video, che si trattasse di corrispondenza inviata al domicilio del signor
, o comunque di documentazione riferibile alla sua sfera giuridica e soggetta ad CP_1
obbligo di conservazione, tanto da poter presumere che fosse nella sua disponibilità e che fosse lui a doverla smaltire. Peraltro va evidenziato che la “cosa che servì o che fu destinata a commettere l'illecito” secondo la dizione dell'art. 6, legge 689/1981, nel caso del rifiuto abbandonato coincide con l'oggetto stesso della condotta, essendo sanzionato “chiunque” abbandona o deposita in maniera incontrollata rifiuti sul suolo, cioè anche il produttore del rifiuto non correttamente conferito, indipendentemente da chi lo abbia abbandonato in luogo non a ciò deputato.
In mancanza di tale prova, insufficiente alla luce degli elementi forniti, l'appello deve essere rigettato.
Vista la reiezione dell'appello, le eccezioni formulate in via subordinata dall'appellato devono considerarsi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio (non avendo l'appellato depositato nota spese), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna la al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in euro € 400,00 per compenso professionale,
pag. 11/12 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. FR TI dichiaratosi antistatario;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AN De RT CL NI
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL NI Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Moretti dell'Avvocatura
Provinciale ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della stessa
( nonché presso gli uffici CodiceFiscale_1
dell'Avvocatura Provinciale siti in IALE DELLA STAZIONE 1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FR TI ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA FERINI 4, presso lo studio del difensore
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo espletamento degli incombenti di rito, per tutti i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza disattesa riformare la sentenza del Tribunale di Terni n. 457/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, notificata il successivo 12 giugno, resa nel giudizio n. 2065/2024 R.G. Tribunale di Terni e per
[... l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 emessa dalla Provincia in data 14 novembre 2024. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
In via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla e, Parte_1
per l'effetto, confermare la sentenza n. 457/2025 del Tribunale di Terni, per tutti i motivi ut supra esposti e richiamati.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'antistatario difensore.
In via subordinata, annullare comunque l'ordinanza-ingiunzione n. 171/2024 del 14 novembre 2024 della per i motivi tutti sopra esposti e richiamati. Parte_1
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'antistatario difensore.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, contenere la sanzione nel minimo edittale per i motivi sopra esposti e richiamati.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'antistatario difensore, ovvero con compensazione integrale delle medesime.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/12 Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024, il sig. odierno appellato, Controparte_1
proponeva opposizione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 171/2024 del 14 novembre 2024 emessa dalla Parte_1
la quale gli aveva comminato la sanzione amministrativa di € 620,00 per
[...]
violazione dell'art. 255 del D.lgs. n.152/2016.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduceva l'assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare la sua responsabilità in quanto: all'epoca dei fatti il ricorrente risultava ancora residente presso la struttura di accoglienza sita in Via Trevi n. Pt_1
55, e presso tale struttura veniva spedita ogni comunicazione e corrispondenza, di conseguenza sette persone diverse, in qualità di ospiti della struttura, potevano essere entrate in possesso di documentazione riferibile al Sig. e, in ipotesi, CP_1
abbandonarla illegittimamente;
la collocazione dei contenitori in prossimità del civico, secondo il sistema di raccolta differenziata porta a porta vigente nel comune di in Pt_1
zona accessibile a chiunque, non consentiva di escludere una possibile azione di terzi o di cani randagi, essendo peraltro il fenomeno del randagismo molto diffuso, come da locali notizie di stampa;
non si poteva escludere nemmeno che quanto contestato fosse da ricondurre ad una caduta accidentale del sacchetto dal mezzo di trasporto dell'Azienda di Servizi Municipalizzati di Terni (ASM) lungo il tragitto.
Con secondo motivo di ricorso allegava poi l'illegittimità del percorso motivazionale dell'ordinanza ingiunzione e l'erronea qualificazione giuridica degli elementi di fatto accertati nel verbale di contestazione n. 141/A/2021 del 28.06.2021, non essendo stati accertati né una condotta di conferimento scorretto da parte dell' né la CP_1
sussistenza del suo diritto di proprietà sulla documentazione rinvenuta.
Inoltre, egli avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere, in via solidale, solamente per l'abbandono di quanto a lui riconducibile come proprietario e non dell'intero sacchetto pag. 3/12 di rifiuti, con conseguente applicazione della più mite sanzione prevista al comma 2 dell'art. 255 D.lgs 152/2006.
Infine, in via subordinata con il terzo motivo di ricorso, domandava che in ogni caso venisse applicato il contenimento della sanzione nel minimo edittale alla luce della disciplina ratione temporis applicabile dell'art. 255 del D.lgs. n.152/2016.
Nessuno si costituiva per la regolarmente evocata in giudizio, che Parte_1
veniva dunque dichiarata contumace.
Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, ritenendo la pretesa sanzionatoria della priva di riscontri probatori sufficienti a dimostrare che i rifiuti Parte_1
rinvenuti dagli agenti fossero stati ivi abbandonati dall' , il quale non poteva con CP_1
certezza essere individuato come autore materiale dell'illecito.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1
In via preliminare ha rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente nel giudizio di primo grado circa l'asserita decadenza della dalla facoltà di Parte_1
provare i fatti costitutivi dell'illecito, l'Ente conserva anche in grado di appello la facoltà di produrre il verbale di accertamento della violazione come ordinato dal
Giudice di primo grado con il decreto in data 30 dicembre 2024, in quanto l'omesso deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione nel termine rappresenta una mera irregolarità e non implica alcuna decadenza.
Ciò premesso, nel merito ha articolato un unico motivo di appello, deducendo l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti omesso di considerare che la violazione di cui trattasi è stata contestata al Sig. quale obbligato solidale ex art. 6 L. 689/1981, CP_1
norma che dispone che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la pag. 4/12 violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, e non quale autore materiale dell'illecito consistente nell'abbandono di rifiuti.
La sentenza di primo grado non si sarebbe confrontata dunque con il tema della ricorrenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 6 della L.
689/1981, limitando la propria indagine all'esistenza di una condotta di abbandono imputabile al Sig. . CP_1
L'appellante lamenta dunque che, in virtù di quanto argomentato, il giudice di primo grado sarebbe incorso in un errore di giudizio sia con riguardo alla qualificazione giuridica della fattispecie, sia nella relativa applicazione delle regole.
In particolare, il verbale versato in atti dimostrerebbe la proprietà in capo al Sig.
non solo dei documenti rivenuti nel sacchetto, ma dell'intero contenuto di CP_1
quest'ultimo, a nulla rilevando la circostanza che il sacco dei rifiuti sia stato rinvenuto in un luogo non coincidente con il luogo di residenza del ricorrente. Quindi, accertate sia la natura di rifiuti urbani, sia la proprietà di detti rifiuti in capo al signor , CP_1
dovrebbe ritenersi accertato che quei rifiuti non siano stati correttamente smaltiti, con conseguente piena applicabilità della responsabilità solidale stabilita dall'art. 6 della L.
689/1981, considerato che l'odierno appellato non ha fornito alcuna prova dell'utilizzo della cosa da parte di terzi contro la sua volontà.
Nel giudizio così incardinato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.09.2025 il Sig. contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con particolare riguardo alla questione preliminare sollevata dalla , l'appellato Parte_1
ha dedotto che la in primo grado è incorsa in decadenza, con conseguente Parte_1
maturazione delle preclusioni istruttorie ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e dunque non potrebbe produrre il verbale di accertamento relativo alla base dell'ordinanza di pag. 5/12 ingiunzione opposta, neanche qualora ritenuto indispensabile ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.
Inoltre, l'appellato ha eccepito la non indispensabilità del verbale d'accertamento e dell'ordinanza ai sensi dell'art. 437, comma 2 c.p.c., in quanto l'ordinanza di ingiunzione opposta riporta fedelmente nella propria motivazione quanto trascritto nel verbale d'accertamento 141/A/2021 del 9/6/2021, che nulla aggiunge ai fini della decisione.
Quanto al merito, l'appellato ha rilevato che la motivazione della sentenza è corretta in quanto: la responsabilità solidale presuppone sempre una condotta materiale, commissiva od omissiva, del responsabile;
il verbale d'accertamento di cui viene chiesta l'ammissione non aggiungerebbe nessun elemento probatorio ulteriore rispetto a quanto già ritenuto provato in sentenza, attestando una mera riconducibilità e non la proprietà di alcuna documentazione in capo all' . CP_1
L'appellato ha altresì dedotto l'annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per la contraddittorietà del contenuto del verbale prodotto da controparte, poiché mentre nell'ordinanza ingiunzione 171/2024 viene fatto riferimento al verbale 141/A/2021 del
28/06/2021, in questa sede è stato prodotto il diverso verbale 141/A/2021 del
09/06/2021, discrepanza che (oltre ad essere motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per inidoneità oggettiva del titolo esecutivo) comporterebbe la lesione del diritto di difesa.
L'appellato ha poi riproposto in via subordinata le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, deducendo che, anche volendo in ipotesi ammettere una responsabilità del
Sig. , questi dovrebbe essere chiamato a rispondere in via solidale solamente CP_1
per l'abbandono di quanto a lui riconducibile come proprietario e non dell'intero sacchetto di rifiuti, trovando in tal caso applicazione la più mite previsione sancita al comma 2 dell'art. 255 D.lgs 152/2006.
pag. 6/12 Infine, l'appellato ha domandato in via ulteriormente subordinata il contenimento della sanzione nel minimo edittale alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.
All'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e
281 sexies, 3° comma, c.p.c. ha riservato la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la produzione del verbale di accertamento n.
141/A/2021 del 28.06.2024 da parte della in sede di appello deve Parte_1
ritenersi ammissibile.
Secondo il costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza della Corte di cassazione “per il giudizio di opposizione previsto dall'art. 22 ss. L. n. 681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a prescindere dall'iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni, fissato dal giudice nel rispetto dell'art. 23, co. 2, L. n. 689/1981, non presenta natura perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte dell'amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità”, principio estendibile anche all'analogo termine previsto dall'art. 6, co. 8, D.lgs. n. 150/2011 applicabile ratione temporis al caso di specie (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 22/03/2024, n. 7801).
Trattandosi infatti di normativa speciale, essa deroga alla disciplina generale sulle prove delineata dagli artt. 416 e 437 c.p.c., per cui il deposito da parte della del Parte_1
verbale deve ritenersi ammissibile ex art. 6, comma 8, D.lgs. n. 150/2011 anche in grado di appello e a prescindere dall'astratta indispensabilità del documento ai fini della decisione, in quanto documentazione strettamente correlata all'accertamento della violazione contestata. Si evidenzia come tale principio, ossia quello della producibilità del processo verbale di accertamento anche in grado di appello è un principio consolidato nel processo tributario, per verificare la completezza motivazionale dell'atto impositivo e, quindi, assicurare la pienezza del contraddittorio in merito alle ragioni pag. 7/12 fondate, in tutto o in parte, sugli esiti delle indagini ivi compendiate, situazione che è molto simile a quanto avviene nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, cui il predetto principio può applicarsi per analogia.
Quanto poi all'asserita discrepanza fra il verbale su cui si basa l'ingiunzione e quello prodotto dalla , dalla lettura del suddetto verbale si può evincere che il Parte_1
rinvenimento del sacchetto di rifiuti è avvenuto il 9.6.2021 ma che la violazione non è stata contestata nell'immediato per necessità di ulteriori accertamenti, pertanto il verbale è stato materialmente formato il 28.6.2021 alle 18 presso gli uffici del comando di Polizia Locale di Pt_1
Si tratta, in ogni caso, dell'unico verbale n. 141/A/2021, del quale addirittura nell'ordinanza ingiunzione viene indicato anche il numero di protocollo con il quale è stato trasmesso alla Provincia (n. 14506 del 29.11.2021) essendone dunque indiscussa l'individuazione. Il processo verbale è stato formato materialmente il 28.06.2021, ma la violazione risaliva al precedente 9.6.2021, come indicato nel medesimo atto che fa prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati.
L'errata indicazione della data del verbale appare frutto di un errore materiale, ma non vi sono dubbi che il verbale citato dall'ordinanza ingiunzione impugnata coincida con quello prodotto in giudizio dall'appellata.
Trattasi quindi di una mera irregolarità formale che non compromette in alcun modo la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione che lo richiama, né l'efficacia probatoria del verbale stesso.
Per tale ragione appare superfluo concedere il rinvio richiesto da parte appellata per formalizzare querela di falso, che sarebbe inammissibile in quanto esiste un unico verbale, n. 141/A/2021, nel quale si evince chiaramente che l'illecito è stato accertato il
9.6.2021 ma il verbale è stato redatto il 28.6.2021, a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi per l'individuazione del responsabile della violazione.
pag. 8/12 Ciò posto, nel merito l'appello è infondato.
Va osservato che la motivazione della sentenza impugnata si incentra sull'assenza di prova circa la responsabilità dell'appellato quale autore materiale dell'abbandono di rifiuti, mentre l'ordinanza di ingiunzione impugnata individua espressamente l' CP_1
quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Tale solidarietà viene motivata, nelle difese della , con il fatto che il Parte_1
proprietario /produttore è tenuto al corretto smaltimento dei rifiuti e quindi la doglianza dell'appellante si riferisce alla mancata disamina di tale questione da parte della sentenza appellata. La responsabilità solidale ex art 6 l. 689/1981 è infatti posta a carico del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, indipendentemente da chi sia l'autore materiale della condotta di abbandono dei rifiuti.
Declinata nella particolare materia delle sanzioni a tutela dell'ambiente previste dal D.
Lgs. 152/2006, l'applicazione di questa ipotesi di responsabilità solidale richiede la dimostrazione, da parte dell'ente che ha erogato la sanzione, della proprietà del rifiuto in capo al soggetto indicato come obbligato in solido, non per essere stato il trasgressore ma per aver conservato il bene in maniera inadeguata e senza conferirlo nelle forme corrette al soggetto tenuto allo smaltimento. Secondo tale ottica, competerebbe poi al proprietario provare il fatto estintivo, cioè di aver correttamente conferito il bene o averne perduto la disponibilità per fatto a sé non imputabile.
Orbene, anche volendo affrontare il tema sotto tale prospettiva, la statuizione del giudice di prime cure è condivisibile laddove ritiene il compendio probatorio offerto dalla insufficiente ai fini della fondatezza della sanzione, nemmeno Parte_1
se si considera il diverso titolo di responsabilità ex art. 6 l. 689/1981.
Innanzitutto, va osservato che risultano pacifiche le circostanze dell'avvenuto rinvenimento, in data 09.06.2021, del sacco abbandonato contenente rifiuti indifferenziati al cui interno si dava atto della presenza di “documentazione pag. 9/12 riconducibile all' ”, così come riportato anche nel Verbale n. 141/A/2021 e CP_1
nell'ordinanza impugnata.
Va rilevato che l'appellato non ha proposto formale querela di falso avverso il verbale n. 141/A/2021 (per profili ovviamente diversi dalla discrepanza di data di cui si è dato conto in precedenza), per cui i fatti in esso accertati devono ritenersi provati ex art. 2700
c.c.
L'appellato ha contestato fin dal ricorso depositato in primo grado la proprietà della documentazione rinvenuta nel sacco, che non può ritenersi dimostrata alla luce dell'istruttoria espletata, neanche in seguito alla produzione del verbale n. 141/A/2021 da parte della Parte_1
Infatti, sia l'ordinanza di ingiunzione impugnata che il verbale di accertamento parlano, con formula ampiamente generica, di “documentazione riconducibile” all' , CP_1
senza nulla specificare circa la natura ed il contenuto della documentazione rinvenuta, nonché senza chiarire quali siano stati i concreti elementi di fatto che hanno portato i verbalizzanti ad attribuire all'appellato la proprietà della documentazione.
Per comminare una sanzione quale quella in esame non può ritenersi sufficiente l'allegazione di un'astratta riferibilità di documenti all'appellato, essendo necessario dimostrare la loro natura strettamente personale, anche per il tramite di elementi probatori indiziari che permettano di predicare con sufficiente grado di certezza l'appartenenza dei documenti al soggetto.
L'appellato nelle sue difese ha giustamente citato l'esempio del biglietto da visita o della lettera per significare che non è sufficiente che ci sia il nome di una persona su un foglio di carta per affermarne “la proprietà”, da cui deriva il conseguente obbligo di custodire il documento e di smaltirlo correttamente. La dizione “documentazione riconducibile” contenuta nel verbale e recepita nell'ordinanza ingiunzione appare troppo generica per considerare correttamente assolto l'onere probatorio da parte della pag. 10/12 , rendendo impossibile risalire, in forza di indizi gravi, precisi e concordanti, Parte_1
dal fatto noto dell'appartenenza di un determinato documento al fatto ignoto dell'abbandono del rifiuto indifferenziato.
La avrebbe dovuto dimostrare, se del caso anche con riproduzioni Parte_1
fotografiche o video, che si trattasse di corrispondenza inviata al domicilio del signor
, o comunque di documentazione riferibile alla sua sfera giuridica e soggetta ad CP_1
obbligo di conservazione, tanto da poter presumere che fosse nella sua disponibilità e che fosse lui a doverla smaltire. Peraltro va evidenziato che la “cosa che servì o che fu destinata a commettere l'illecito” secondo la dizione dell'art. 6, legge 689/1981, nel caso del rifiuto abbandonato coincide con l'oggetto stesso della condotta, essendo sanzionato “chiunque” abbandona o deposita in maniera incontrollata rifiuti sul suolo, cioè anche il produttore del rifiuto non correttamente conferito, indipendentemente da chi lo abbia abbandonato in luogo non a ciò deputato.
In mancanza di tale prova, insufficiente alla luce degli elementi forniti, l'appello deve essere rigettato.
Vista la reiezione dell'appello, le eccezioni formulate in via subordinata dall'appellato devono considerarsi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio (non avendo l'appellato depositato nota spese), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna la al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in euro € 400,00 per compenso professionale,
pag. 11/12 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. FR TI dichiaratosi antistatario;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
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